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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 5009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5009 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr. Marianna D'AVINO Presidente
dr. Mariarosaria BUDETTA Consigliere
Avv. Paola CASTRIOTA SCANDERBEG Relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4513 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione con ordinanza del 23.1.2025 e vertente
TRA
( e ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'avv. Virgilio Valeri ed elettivamente domiciliati in Roma via Papa 12 presso lo studio degli avv.ti Virgilio Valeri e Raffaele Palone, giusta procura a margine dell'atto di appello,
Appellanti
CONTRO
( , elettivamente domiciliata in Roma via Germanico n. 170 Controparte_1 CodiceFiscale_3 presso lo studio dell'avv. Adolfo Zini e rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo del Giudice e Giulio Protano per procura a margine della comparsa di costituzione,
Appellata
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 422/2019 del Tribunale di Frosinone pubblicata in data 6.5.2019,
FATTO
Con atto d'appello ritualmente notificato, e impugnavano la Parte_1 Parte_2 sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Frosinone aveva parzialmente accolto la domanda proposta da nei loro confronti condannando, tra l'altro, essi appellanti al pagamento Controparte_1 delle spese legali, oltre a quelle di CTU e rigettando la domanda di lite temeraria da essi proposta nei confronti dell'attrice. Gli appellanti limitavano l'impugnazione solo ai due capi innanzi riportati, relativi alla condanna alle spese ed al rigetto della domanda ex art. 93 cpc, prestando acquiescenza alle ulteriori numerose disposizioni della sentenza in merito all'assegnazione dei beni ereditari ed ai conguagli disposti.
Ne chiedevano la riforma per le ragioni evidenziate nell'atto di appello.
Si costituiva , la quale rilevava l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc e Controparte_1
l'infondatezza nel merito, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 23.1.25, verificato il deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni come precisate, con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui li ha condannati al pagamento delle spese della ctu grafologica, richiesta dalla controparte nonostante il rigetto della domanda avversa di nullità del testamento per difetto di autografia.
Il rilievo è pertinente e merita di essere accolto.
E difatti va rilevato che il giudice di primo grado non ha ritenuto fondata la domanda di parte attrice relativa alla invalidità del testamento, essendo questo risultato valido in quanto autografo e redatto da soggetto capace.
Conseguentemente le spese della ctu grafologica, relative a tale accertamento, andavano poste a carico della parte attrice, risultata soccombente su tale specifica domanda.
Le spese relative alla CTU grafologica devono, pertanto, restare a carico della parte richiedente e che ha visto disattesa la domanda in seguito a tale accertamento tecnico, con conseguente riforma della sentenza sul punto.
Quanto al motivo relativo alla condanna alle spese del giudizio.
Anche tale motivo è parzialmente fondato.
La originaria domanda attrice, difatti, chiedeva in prima battuta l'accertamento dell'invalidità del testamento per apocrifia della firma ed incapacità del testatore e solo successivamente la reintegrazione della quota di legittima. Sicchè la domanda sull'accertamento della validità della scheda testamentaria rimasta disattesa avrebbe dovuto comportare una parziale soccombenza alle spese del giudizio;
se non altro per aver prolungato i tempi del medesimo con specifici accertamenti tecnici.
Conseguentemente in accoglimento del motivo di appello anche su tale punto la sentenza va riformata, ritenendo la Corte equo compensare per 1/3 le spese del primo grado del giudizio e di porre i restanti 2/3 a carico degli appellanti.
Quanto alla censura relativa al rigetto della domanda per lite temeraria.
Il motivo è generico e, comunque, infondato in quanto non supportato da elementi atti a dimostrare la fondatezza della domanda, né che possano contrastare la motivazione del primo giudice fondata sulla circostanza che l'“esito vittorioso della lite per la parte contro la quale è stata spiccata” depone per la non temerarietà della lite (attesta la fondatezza della domanda).
La sentenza impugnata, difatti, dopo aver rigettato la domanda di nullità ed inefficacia del testamento di
, ha disposto dell'eredità di questi assegnando la quota di legittima alla figlia attrice Persona_1 pretermessa;
come pure ha disposto dell'eredità della madre dei contendenti del pari assegnando alla figlia la quota di legittima spettantele. CP_1
In quest'ottica il Tribunale ha correttamente ritenuto soccombenti gli appellanti condannandoli ad integrare la quota di riserva della sorella . CP_1
Spettava agli appellanti che hanno proposto la domanda ex art. 96 cpc, provare la temerarietà dell'azione e/o la consapevolezza dell'attrice di promuovere un'azione che riteneva essere infondata.
Nessuna di tali circostanze emerge dagli atti di causa.
Per le considerazioni innanzi esposte il motivo va rigettato.
Sussistono i presupposti per la parziale compensazione delle spese di entrambi i gradi, nella misura di un quarto, stante la limitata reciproca soccombenza all'esito dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma quinta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone n. 422/19, in Parte_1 Parte_2 parziale accoglimento dello stesso, riforma la sentenza impugnata e così provvede:
- condanna al pagamento delle spese della CTU Grafologica nella quantificazione operata Controparte_1 dal tribunale;
- compensa per 1/4 le spese di lite, ponendo i restanti 3/4 a carico degli appellanti e liquidandole per l'intero, quanto al primo grado, nella misura già indicata dal tribunale;
e, quanto al secondo grado, in €.
3.400,00.
- conferma per il resto la sentenza impugnata.
Roma, 4.8.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Avv. Paola Castriota Scanderbeg Dr. Marianna D'Avino