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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/07/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 792 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Enrico Parte_1
Pistone Nascone
- Appellante - C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Venza Parte_2
- Appellato - All'udienza del 10/07/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con la sentenza n. 2334/2023 del 22.06.2023 il Tribunale di Palermo ha accolto l'opposizione proposta da avverso l'ingiunzione di Parte_2 pagamento n. 3 del 29.09.2021 relativa al pagamento dell'importo di € 22.420,64 chiesto dal a titolo di contribuzione finalizzata al riscatto degli anni Parte_1 del corso di laurea a fini pensionistici, calcolata con DDS n. 1091 del 19.02.2009; osservava il Tribunale che l'importo chiesto dal era stato già dallo Parte_1 stesso incassato mediante compensazione con l'indennità di buonuscita erogata al dipendente, come risultava dal DDS n. 20774 del 30.06.2015 (rectius: dal DDS n. 200 del 3.02.2015, comunicato con nota n. 20774 del 30.06.2015), contenente la seguente annotazione: “Dall'indennità di buonuscita sarà detratta €.10.315,27 per ritenute erariali ed €.25.862,72, per ritenute varie; €.14.524,16 per pignoramento serit,
€.1.353,28 per contributo di riscatto per un importo totale di €.41.740,16”. Avverso tale sentenza ha proposto appello il chiedendone Parte_1 la riforma.
1 ha resistito al gravame, riproponendo ex art. 346 c.p.c. Parte_2
l'eccezione di inammissibilità dell'ingiunzione di pagamento oggetto di opposizione, in quanto fondata su un provvedimento provvisorio (il DDS n. 1091/2009) che aveva perso efficacia all'esito del collocamento a riposo del dipendente, deliberato con DDS n. 302077 del 6 aprile 2010. All'udienza del 10/07/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI Con l'interposto gravame, il si duole che il Tribunale abbia Parte_1 erroneamente ritenuto provato il dedotto fatto estintivo dell'obbligazione posta in riscossione con l'ingiunzione di pagamento n. 3 del 29.09.2021, a dire dell'opponente consistito nella sua compensazione con l'opposto credito dell'indennità di buonuscita;
deduce l'appellante che la trattenuta di € 25.862,76, indicata nel provvedimento di liquidazione della buonuscita - DDS n. 200 del 3.02.2015 -, che il primo giudice aveva imputato all'importo dovuto dal a Pt_2 titolo di riscatto degli anni del corso di laurea (determinato con il DDS n. 1091/2009), non si riferiva affatto al predetto debito, quanto piuttosto, al saldo del complessivo debito di € 68.777,87 dovuto dal a titolo di ricongiunzione, a Pt_2 fini pensionistici, dei servizi prestati, di cui ai decreti n. 7408 del 12.09.2008 e n. 101641 del 9.03.2009.
L'appello è fondato. Premesso che l'importo richiesto dal con l'ingiunzione Parte_1 opposta (€ 22.268,00 per sorte capitale, oltre interessi e spese di notifica) è stato già decurtato delle somme che, benché non autorizzato in tal senso, il ha già Pt_2 corrisposto allo stesso titolo in esecuzione di un pagamento rateale autonomamente deciso ed eseguito per un importo complessivo di € 772,00, deve ritenersi che né il tenore del DDS n. 200 del 3.02.2015, di liquidazione dell'indennità di buonuscita, né il compendio probatorio in atti autorizzino a concordare con l'imputazione effettuata dal primo giudice. La trattenuta, effettuata in sede di liquidazione della buonuscita, che, secondo il Tribunale, si sarebbe dovuta riferire all'importo dovuto dal a Pt_2 titolo di riscatto degli anni del corso di laurea (determinato con DDS n. 1091 del 19.02.2009 in € 23.040,96), è quella di € 25.862,76, riferita, nel DDS n. 200 del 3.02.2015, a “ritenute varie”. Orbene, tale imputazione appare già difficilmente giustificabile sia in relazione alla palese differenza tra i due importi, che alla luce della causale della suddetta trattenuta, espressa in termini del tutto generici (“ritenute varie”) e non
2 palesemente riconducibile al titolo dedotto dal tanto più se si considera Pt_2 che, laddove, nel corpo del citato DDS n. 200/2015, l'amministrazione ha inteso imputare una determinata trattenuta alla contribuzione per il riscatto di servizi diversi, lo ha detto espressamente (è ben specifica, infatti, le causale della ritenuta di
€.1.353,28, effettuata a titolo di riscatto del periodo prestato come servizio militare). Né l'imputazione prospettata dal può desumersi dalla circostanza che Pt_2
l'amministrazione abbia omesso di rispondere alla “autorizzazione” (rectius: richiesta), dallo stesso formalizzata con nota n. 15601 del 26.02.2010, di compensare quanto dallo stesso dovuto all'Amministrazione regionale a titolo di riscatto degli anni del corso di laurea con l'indennità di buonuscita, in procinto di essergli liquidata, inerzia cui il vorrebbe attribuire il significato di Pt_2 acquiescenza alla suddetta richiesta;
contrariamente a quanto deduce l'opponente, infatti, al silenzio dell'amministrazione non può, in questo caso, che attribuirsi efficacia di diniego o comunque neutra, atteso che la chiesta compensazione avrebbe necessitato l'emissione di un provvedimento contabile dal contenuto analitico e specifico, qui del tutto assente. Al contrario, il corredo documentale in atti fornisce adeguato riscontro all'opposta tesi del Fondo, ossia all'imputabilità di tale trattenuta ad altri debiti del
Pt_2
Va ricordato che, in presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, la scelta di effettuare l'imputazione di un pagamento ad uno piuttosto che ad un altro debito spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193, comma 2, c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore (Cass. n. 31837 del 27/10/2022). Nel caso che occupa, il ha anzitutto documentato la Parte_1 sussistenza di altre ragioni creditorie verso il nascenti dai provvedimenti di Pt_2 ricongiunzione di servizi diversi ai fini previdenziali, dai quali scaturivano oneri contributivi a carico del dipendente, precisamente:
- il decreto n. 7408 del 12.09.2008, relativo alla ricongiunzione dei pregressi servizi prestati per la Regione Sicilia, da cui scaturiva un debito di € 15.749,76, estinguibile ratealmente (all.11);
- il decreto n. 101641 del 9.03.2009, relativo alla ricongiunzione dei periodi di iscrizione alla da cui scaturiva un ulteriore Parte_3
3 debito di € 53.028,11, anch'esso recuperabile mediante trattenute sui ratei di pensione (all. 10). Come emerge, inoltre, dal DDS n. 302077 del 18 marzo 2010 (all.3), di liquidazione del trattamento pensionistico, cui il ha avuto accesso sin dal Pt_2
2.04.2009, le trattenute disposte con i predetti provvedimenti sono state effettuate solo sui ratei di pensione dall'aprile 2009 sino a gennaio 2010, avendone la Corte di Conti, con ordinanza n. 5/2010, disposto la sospensione, con conseguente permanenza del residuo debito. Il pagamento del saldo ancora dovuto è stato, dunque, riattivato solo con nota n. 24226 del 16.07.2014, con cui è stata comunicata al la sussistenza di Pt_2 un debito residuo, a titolo di ricongiunzione, pari a € 28.808,83 (all.15). Il ha versato solo una parte di tale debito, precisamente la somma di Pt_2
€ 2.946,11, come dallo stesso comunicato con nota n. 28845 del 9.09.2014 (all.4); conseguentemente, per le causali sopra indicate, alla data di liquidazione della buonuscita, residuava un debito di € 25.862,72, esattamente corrispondente alla ritenuta effettuata, sotto la voce “ritenute varie”, nel DDS n. 200/2015. Risultando, pertanto, dimostrata la diversa imputazione dedotta dal
[...]
(con la quale è coerente anche la causale indicata nel menzionato DDS n. Pt_1
200/2015, derivando tale trattenuta dalla ricongiunzione di servizi diversi), il debito posto in riscossione con l'ingiunzione opposta, dovuto a titolo di riscatto degli anni del corso di laurea, è ancora sussistente. Va altresì disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dal in primo Pt_2 grado, e qui dallo stesso riproposta ex art. 346 c.p.c., sulla quale il primo giudice non si era pronunciato, in quanto assorbita dall'accoglimento del motivo principale. Sussistono, infatti, plurimi atti interruttivi della prescrizione successivi al DDS n. 1091 del 19.02.2009, con cui venne determinato il contributo per il riscatto, precisamente: la nota a firma del del 27.02.2009 con cui lo stesso chiedeva Pt_2 di essere autorizzato alla rateizzazione del pagamento, nonché quella n. 15601 del 26.02.2010 con cui “autorizzava” la compensazione del debito con l'indennità di buonuscita, costituenti entrambi atti di riconoscimento del debito;
inoltre, la messa in mora inviata dal il 13.08.2014, della quale si fa riferimento nella Parte_1 sentenza n. 812/2021 della Corte dei Conti in atti, intervenuta tra le stesse parti;
infine, la diffida dell'11.08.2021; sicché, alla data della comunicazione dell'ordinanza ingiunzione del 29.09.2021, l'eccepita prescrizione (decennale) non si era ancora maturata. Va, infine, disattesa la domanda, riproposta ex art. 346 c.p.c. dal di Pt_2 declaratoria di inammissibilità dell'ingiunzione di pagamento siccome asseritamene
4 fondata su un provvedimento (DDS n. 1091/2009) che avrebbe perduto la propria efficacia a seguito del collocamento in quiescenza del il DDS n. 302077 del Pt_2
6.06.2010, con cui è stato determinato il trattamento pensionistico spettante, dà, invero, atto della pregressa ammissione al riscatto degli anni del corso degli studi universitari, ma non dà affatto conto del pagamento della relativa contribuzione, che va comunque accertato nel merito e che, per le superiori considerazioni, non può dirsi ancora intervenuto. L'opposizione proposta con il ricorso di primo grado va pertanto rigettata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 2334/2023 resa il 22.06.2023 dal Tribunale di Palermo, rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ingiunzione di pagamento n. Parte_2
3 del 29.09.2021. Condanna a rifondere al le spese Parte_2 Parte_1 processuali che liquida per compensi in € 2.540,00 per il primo grado ed in € 1.984,00 per questo grado, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Palermo, 10/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
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