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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/04/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
2315/24 R.G.V. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 231524 promossa da:
nato a [...] il [...], con il Parte_1 patrocinio degli Avv.ti Festucci Norma e Buzzao Caterina, parte elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori giusta delega in atti;
ricorrente
e
, nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. Spirini Daniela, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI
CIVILI DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 4, comma 16, L. n. 898/1970, le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 23/07/2000 in LM PA (NA) precisando che dall'unione non sono nati figli e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
• “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto 23 luglio 2000 nel Comune di LM PA (NA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, nell'Anno 2000, con atto n. 44, parte II, serie A;
• ordinare al Comune di LM PA (NA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
• omologare le seguenti condizioni:
• i coniugi non possiedono beni in comunione e dichiarano di essere autonomi dal punto di vista economico per cui nulla è reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27/07/2000 tra e in LM PA (NA) Parte_1 Controparte_2 alle condizioni indicate nel ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di PA NI (NA) (atto n. 44, parte II, serie A, anno 2000);
spese compensate.
Così deciso in Terni, in data 26 marzo 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 231524 promossa da:
nato a [...] il [...], con il Parte_1 patrocinio degli Avv.ti Festucci Norma e Buzzao Caterina, parte elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori giusta delega in atti;
ricorrente
e
, nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. Spirini Daniela, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI
CIVILI DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 4, comma 16, L. n. 898/1970, le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 23/07/2000 in LM PA (NA) precisando che dall'unione non sono nati figli e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
• “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto 23 luglio 2000 nel Comune di LM PA (NA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, nell'Anno 2000, con atto n. 44, parte II, serie A;
• ordinare al Comune di LM PA (NA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
• omologare le seguenti condizioni:
• i coniugi non possiedono beni in comunione e dichiarano di essere autonomi dal punto di vista economico per cui nulla è reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27/07/2000 tra e in LM PA (NA) Parte_1 Controparte_2 alle condizioni indicate nel ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di PA NI (NA) (atto n. 44, parte II, serie A, anno 2000);
spese compensate.
Così deciso in Terni, in data 26 marzo 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti