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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 30/09/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6081/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Evelina Ticchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6081/2024 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. VEZZANI MARCO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. SACCHI VERONICA ( elettivamente domiciliato in C.F._1 VIA GUIDO FASSI N.11 41012 CARPI presso il difensore avv. VEZZANI MARCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. CATALDI GABRIELE elettivamente domiciliato in VIALE L.A. MURATORI 225 41121 MODENA presso il difensore avv. CATALDI GABRIELE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, proponeva opposizione nei confronti di Parte_1 [...] avverso il decreto ingiuntivo n. 5017/2024, eccependo, in via CP_2
1 di 3 pregiudiziale, l'incompetenza del Tribunale, attesa l'esistenza di una clausola di devoluzione ad arbitri delle controversie tra le parti (art. 2 contratto di subappalto).
Costituitosi in giudizio, aderiva all'eccezione di incompetenza, Controparte_1 chiedendo la compensazione delle spese di lite, attesa la legittimità del procedimento monitorio.
La causa, di natura documentale, veniva discussa oralmente e posta in decisione all'odierna udienza sulle conclusioni in epigrafe.
Tutto ciò premesso, l'eccezione attorea, cui aderiva la parte convenuta, è fondata, dovendosi dichiarare il difetto di giurisdizione attesa l'esistenza pacifica di una clausola compromissoria tra le parti (art. 2 contratto di subappalto).
Quanto alle spese di lite, sussistono gravi motivi per disporre la compensazione delle medesime.
Occorre, infatti, valorizzare, da un lato, la condotta processuale della convenuta, che ha aderito all'eccezione pregiudiziale con il primo atto successivo alla notifica dell'opposizione e, dall'altro, la circostanza che il nostro ordinamento ammette la tutela monitoria, rimettendo alla eventuale eccezione della controparte l'efficacia di una clausola compromissoria (cfr Tribunale di Milano, sentenza del 19.12.2024).
Come affermato da una recente pronuncia della Cassazione richiamata dalla sentenza milanese: “il fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi nella libera scelta della parti, la quale soltanto consente di derogare al precetto contenuto nell'art. 102 Cost., costituendo uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all'art. 24 Cost., comma 1, con la conseguente esclusione della possibilità
d'individuare la fonte dell'arbitrato in una volontà autoritativa, e la necessità di attribuire alla norma di cui all'art. 806 c.p.c. il carattere di principio generale, costituzionalmente garantito, dell'intero ordinamento (cfr. Corte Cost. sent. n. 127 del
1977). Ma se è la volontà delle parti a costituire l'unico fondamento della competenza degli arbitri, deve necessariamente riconoscersi che le parti, così come possono scegliere di sottoporre la controversia agli stessi, anziché al giudice ordinario, possono anche optare per una decisione da parte di quest'ultimo, non solo espressamente, mediante un accordo uguale e contrario a quello raggiunto con il compromesso, ma anche tacitamente, attraverso l'adozione di condotte processuali convergenti verso l'esclusione della competenza arbitrale, e segnatamente mediante
2 di 3 l'introduzione del giudizio in via ordinaria, alla quale faccia riscontro la mancata proposizione dell'eccezione di arbitrato"” (Cass. Civ., SS. UU. n. 17244/2022).
Ne deriva che, anche in presenza di una clausola compromissoria, è comunque consentito adire il Tribunale, il quale rimane competente a decidere la vertenza sempreché il convenuto non proponga tempestiva eccezione, risultando la legittimità della fase monitoria e, dunque, la non arbitrarietà o abusività della condotta del creditore che agisca per tale via (sebbene essa sia potenzialmente soltanto
“provvisoria”, in quanto rimessa ad una eventuale eccezione della controparte contrattuale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione nei Parte_1 confronti di avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 5017/2024, disattese o assorbite tutte le contrarie richieste ed eccezioni:
1- DICHIARA il difetto di giurisdizione e REVOCA il decreto ingiuntivo.
2- COMPENSA integralmente le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 30 settembre 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Evelina Ticchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6081/2024 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. VEZZANI MARCO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. SACCHI VERONICA ( elettivamente domiciliato in C.F._1 VIA GUIDO FASSI N.11 41012 CARPI presso il difensore avv. VEZZANI MARCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. CATALDI GABRIELE elettivamente domiciliato in VIALE L.A. MURATORI 225 41121 MODENA presso il difensore avv. CATALDI GABRIELE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, proponeva opposizione nei confronti di Parte_1 [...] avverso il decreto ingiuntivo n. 5017/2024, eccependo, in via CP_2
1 di 3 pregiudiziale, l'incompetenza del Tribunale, attesa l'esistenza di una clausola di devoluzione ad arbitri delle controversie tra le parti (art. 2 contratto di subappalto).
Costituitosi in giudizio, aderiva all'eccezione di incompetenza, Controparte_1 chiedendo la compensazione delle spese di lite, attesa la legittimità del procedimento monitorio.
La causa, di natura documentale, veniva discussa oralmente e posta in decisione all'odierna udienza sulle conclusioni in epigrafe.
Tutto ciò premesso, l'eccezione attorea, cui aderiva la parte convenuta, è fondata, dovendosi dichiarare il difetto di giurisdizione attesa l'esistenza pacifica di una clausola compromissoria tra le parti (art. 2 contratto di subappalto).
Quanto alle spese di lite, sussistono gravi motivi per disporre la compensazione delle medesime.
Occorre, infatti, valorizzare, da un lato, la condotta processuale della convenuta, che ha aderito all'eccezione pregiudiziale con il primo atto successivo alla notifica dell'opposizione e, dall'altro, la circostanza che il nostro ordinamento ammette la tutela monitoria, rimettendo alla eventuale eccezione della controparte l'efficacia di una clausola compromissoria (cfr Tribunale di Milano, sentenza del 19.12.2024).
Come affermato da una recente pronuncia della Cassazione richiamata dalla sentenza milanese: “il fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi nella libera scelta della parti, la quale soltanto consente di derogare al precetto contenuto nell'art. 102 Cost., costituendo uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all'art. 24 Cost., comma 1, con la conseguente esclusione della possibilità
d'individuare la fonte dell'arbitrato in una volontà autoritativa, e la necessità di attribuire alla norma di cui all'art. 806 c.p.c. il carattere di principio generale, costituzionalmente garantito, dell'intero ordinamento (cfr. Corte Cost. sent. n. 127 del
1977). Ma se è la volontà delle parti a costituire l'unico fondamento della competenza degli arbitri, deve necessariamente riconoscersi che le parti, così come possono scegliere di sottoporre la controversia agli stessi, anziché al giudice ordinario, possono anche optare per una decisione da parte di quest'ultimo, non solo espressamente, mediante un accordo uguale e contrario a quello raggiunto con il compromesso, ma anche tacitamente, attraverso l'adozione di condotte processuali convergenti verso l'esclusione della competenza arbitrale, e segnatamente mediante
2 di 3 l'introduzione del giudizio in via ordinaria, alla quale faccia riscontro la mancata proposizione dell'eccezione di arbitrato"” (Cass. Civ., SS. UU. n. 17244/2022).
Ne deriva che, anche in presenza di una clausola compromissoria, è comunque consentito adire il Tribunale, il quale rimane competente a decidere la vertenza sempreché il convenuto non proponga tempestiva eccezione, risultando la legittimità della fase monitoria e, dunque, la non arbitrarietà o abusività della condotta del creditore che agisca per tale via (sebbene essa sia potenzialmente soltanto
“provvisoria”, in quanto rimessa ad una eventuale eccezione della controparte contrattuale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione nei Parte_1 confronti di avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 5017/2024, disattese o assorbite tutte le contrarie richieste ed eccezioni:
1- DICHIARA il difetto di giurisdizione e REVOCA il decreto ingiuntivo.
2- COMPENSA integralmente le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 30 settembre 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
3 di 3