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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/09/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 17 settembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 3290/2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra avv., rappresentato e difeso da sé medesimo ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla via D. Marvasi, n. 6/a, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall' avv. Antonio Giulio Morabito, con cui elettivamente domicilia in Lazzaro (RC), alla via Bruno Buozzi, n.12/b, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 4.07.2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420239003133107000, notificata da , a Controparte_2 mezzo pec, in data 23.06.2023, con particolare riferimento -per quel che quivi compete- alle cartelle di pagamento n. 09420160001808289000, n. 09420160030088478000, n. 09420170017801141000, n.0942190001650037000, n. 9420190027871383000 e n. 09420200018199972000, tutte afferenti all'omesso versamento dei contributi dovuti a Controparte_1
anni 2006-2018, per l'importo complessivo di € 27.103,52.
[...]
Nello specifico eccepiva, preliminarmente, l'omessa notifica delle cartelle di pagamento n. 09420160001808289000 e n. 09420160030088478000 che, unitamente alla cartella n. 09420170017801141000 sono oggetto di un procedimento tuttora pendente davanti alla Corte d'Appello di Reggio Calabria. Deduceva, altresì, l'inesistenza/nullità della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata in quanto proveniente da un indirizzo pec non registrato presso i pubblici elenchi istituiti per legge nonché per l'assenza di prova circa la conformità dell'atto allegato (sprovvisto di firma digitale), per l'assenza di relata di notificazione e per l'omessa indicazione in dettaglio del calcolo degli interessi e della causale della pretesa creditoria. Eccepiva, infine, l'illegittimità dell'aggio richiesto ex art. 17 del d.lgs 112/1999 e della somma chiesta a titolo di maggiorazione, la nullità dell'intimazione per mancata allegazione delle cartelle di pagamento ivi indicate nonché l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto di richiedere i crediti contributivi. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, la Controparte_1 rassegnando, previa istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, le seguenti conclusioni: “Nel merito: 1) Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del diritto di richiedere i contributi portati dalle cartelle sottese al documento impugnato e reclamati per gli anni dal 2006 al 2017; 2) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di richiedere i contributi portati dalle cartelle sottese al documento impugnato e reclamati per gli anni dal 2006 al 2012, nonché di tutti gli interessi e le sanzioni;
3) Annullare e/o dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento impugnata e delle cartelle ad essa sottese dichiarando pertanto estinto il credito tributario e non dovute tutte le somme richieste al ricorrente per i motivi addotti nel presente libello;
4) Accertare e dichiarare, comunque, la nullità/inesistenza delle notifiche delle cartelle n. 09420160001808289000 e n. 09420160030088478000, mai pervenute al ricorrente, nonché la nullità insanabile e/o inesistenza di tutte le notifiche pec prima del 2.09.2022.”, vinte le distraende spese di lite. Si costituiva in giudizio la Controparte_1 rilevando, in via preliminare, che le cartelle di pagamento n. 09420160001808289000, n. 09420160030088478000 e n. 09420170017801141000 erano già state già oggetto di autonoma impugnazione conclusosi con la sentenza n. 253/2024 emessa dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria -oramai passata in giudicato- che ha rigettato l'appello proposto da parte ricorrente confermando la sentenza di rigetto emessa in primo grado. Deduceva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento ai vizi della procedura esattiva, l'insussistenza dell'eccezione di decadenza ex 25 del D.lgs. n. 46/99 applicabile unicamente ai crediti degli enti pubblici previdenziali e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione che, nel caso di specie, risultava decennale evidenziando, anche, atti interruttivi della stessa. Concludeva spiegando domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere da parte del ricorrente il pagamento diretto delle somme iscritte a ruolo oggetto della presente opposizione. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione.
********* 1. In via preliminare, va esaminata la tempestività della proposta opposizione. Sul punto, osserva il giudicante che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116). 1.1. Orbene, stante la mancata produzione dell'atto di intimazione in questa sede impugnato, non è possibile accertare il rispetto dei termini previsti rispettivamente dall'art. 617 c.p.c. e dall'art. 24, comma 5, d.lgs. 46/99. Ad ogni modo, devono comunque essere dichiarate inammissibili tutte le eccezioni relative ai vizi formali dell'intimazione di pagamento a causa della mancata invocazione in giudizio dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo in relazione ai vizi propri dell'atto impugnato. D'altra parte, giova precisare che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica della cartella di pagamento (la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
2. Tanto premesso, parte ricorrente si duole -in primo luogo- della inesistenza/nullità dell'intimazione di pagamento per la mancata notificazione delle cartelle di pagamento 09420160001808289000 e n. 09420160030088478000 rilevando comunque che le stesse, unitamente alla cartella n. 09420170017801141000 sono state oggetto di autonomo giudizio pendente, all'epoca dell'iscrizione del ricorso introduttivo, davanti alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, sez. lavoro. Ebbene, parte resistente ha Controparte_1 documentalmente provato che il suindicato procedimento si è concluso con sentenza n. 253/2024 – oramai passata in giudicato- di rigetto dell'appello proposto dall'odierna parte ricorrente. Ne deriva che la pretesa creditoria riportata nelle cartelle di pagamento n. 09420160001808289000, n. 09420160030088478000 e n.09420170017801141000 deve considerarsi sussistente.
3. Deve essere, pertanto, esaminata l'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva di cui alle cartelle di pagamento n. 0942190001650037000, n. 09420190027871383000 e n. 09420200018199972000 Sul punto, giova precisare che, in tema di contributi dovuti alla
[...]
il regime della prescrizione è stato regolato dapprima dall'art. 3 della CP_1
L. n. 335 del 1995 che ne aveva sancito il termine quinquennale, fino all'entrata in vigore della L. n. 247 del 2012, che ha reintrodotto il termine decennale prevedendo, all'art. 66, che "la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della L. 8 agosto 1995, n. 335 non si applica alle contribuzioni dovute alla . Parte_2
A tal proposito, la Suprema Corte ha più volte chiarito che la nuova disciplina del 2012 opera solo per il futuro – non trattandosi di interpretazione autentica della disciplina del 1995 – e per le prescrizioni non ancora maturatesi alla data di entrata in vigore della L.247/2012, ossia il 2 febbraio 2013. In applicazione dei suesposti principi, l'eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente risulta infondata. Invero, risulta per tabulas che dalla data di notifica delle cartelle di pagamento n. 09420190001650037000, n. 09420190027871383000 e n. 09420200018199972000 rispettivamente avvenute -per stessa ammissione di parte ricorrente- in data 17.01.2018 24.01.2019 e 24.01.2020 a quella dell'intimazione di pagamento opposta (23.06.2023) non fosse ancora decorso il termine di prescrizione decennale relativo ai contributi previdenziali ivi riportati. Parimenti, non può condividersi l'eccezione di parte ricorrente che pretende di attribuire durata quinquennale alle sanzioni e degli interessi. A tal riguardo, debbono essere richiamate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la decisione n. 5076 del 13 marzo 2015, hanno statuito l'estensione degli effetti degli atti interruttivi posti in essere con riferimento al credito contributivo anche al credito per le relative sanzioni civili, così motivando: “sotto il profilo normativo, le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma ex lege predeterminata il cui relativo credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione. Vi è, quindi, tra la sanzione civile di cui trattasi e l'omissione contributiva, cui la sanzione civile inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale che in quanto contrassegnato dall'automatismo della sanzione civile rispetto all'omesso o ritardato pagamento incide, non solo geneticamente sul rapporto dell'una rispetto all'altra, ma conserva questo suo legame di automaticità funzionale anche dopo l'irrogazione della sanzione, sì che le vicende che attengono all'omesso o ritardato pagamento dei contributi non possono non riguardare, proprio per il rilevato legame di automaticità funzionale, anche le somme aggiuntive che, come detto, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica”…. “il credito per sanzioni civili, che trae titolo da una obbligazione accessoria ex lege, come tale applicabile alla generale categoria delle obbligazioni generatrici di responsabilità di tipo contrattuale, ha, pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale della obbligazione principale” (Cass., Sez. Un., n. 5076/2015). Ciò posto, non può che concludersi nel senso che anche le sanzioni per l'omesso e/o ritardato versamento dei contributi soggiacciono agli stessi principi applicabili ai contributi relativamente alla prescrizione
Resta assorbita la domanda riconvenzionale avanzata dalla
[...]
CP_1 4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, seguono la soccombenza e si pongono a carico di parte ricorrente.
P.Q.M
. Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara il ricorso inammissibile nella parte in cui eccepisce i vizi formali dell'intimazione di pagamento;
- rigetta il ricorso nel resto;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
, che liquida in complessivi € 3.291,00 per Controparte_1 compensi professionali oltre IVA e CPA come per legge. Reggio Calabria, 17 settembre 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano