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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 17/09/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1293/2022
Successivamente alle ore 16.30 nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP, dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 1293/2022 promossa da:
(già , C.F. con sede in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
Milano alla via Domenichino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in calce all'atto di citazione, dall'avv. Andrea Davide
Arnaldi, con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC
Email_1
Parte attorea
Contro
C.F.: , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Marina Cizza e dall'avv. Silvana Tassone, con domicilio eletto presso l'Avvocatura della Provincia di con sede in alla via M. Nicoletta, n. 28; CP_3 CP_3
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., conveniva in giudizio la , in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., al fine di ottenere la condanna della convenuta al pagamento dei crediti, Cont dei quali era divenuta titolare in virtù dei contratti di cessione pro soluto, come di seguito specificati: 1) € 11.934,28 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalle società
Telecom SpA riepilogate nell'elenco prodotto;
2) € 7,78 per interessi moratori maturati al
30.06.2022 sulle fatture indicate “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02; 3) € 2.760,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di Euro 40,00 moltiplicato per le fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio;
4) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale;
deduceva che in qualità di cessionaria e, dunque, titolare dei predetti crediti, era legittimata a chiedere la condanna della al pagamento in proprio favore della predetta sorte Controparte_3 capitale di € 11.934,28, oltre gli importi accessori indicati;
chiedeva, quindi, la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di € 14.702,06; in via subordinata, chiedeva la condanna della al pagamento di ogni diversa somma Controparte_3 dovuta a -in via ulteriormente subordinata, chiedeva, la condanna della Controparte_1 convenuta al pagamento degli importi indicati o di ogni diversa maggiore o minore somma dovuta a a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. CP_1
2041 c.c..
2.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 02.03.2023, si costituiva in giudizio la
, in persona del legale rappresentante p.t., la quale eccepiva il difetto di Controparte_3 legittimazione attiva in capo a parte attorea e l'inesistenza di una valida cessione del credito da far valere nei confronti della convenuta;
evidenziava che non risultava allegato l'atto di accettazione della cessione da parte della Provincia di deduceva l'inapplicabilità CP_3 delle regoli generali ai contratti di fornitura della P.A.; contestava il quantum della pretesa creditoria anche con riferimento alle somme ex art. 6 D.lgs. 231/2002; rileva l'insussistenza dei presupposti dell'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; chiedeva il rigetto della domanda attorea.
3.
2 La causa, istruita documentalmente, all'odierna udienza viene posta in decisione a mente dell'art. 281 sexies c.p.c.
4.
La domanda attorea non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
La pretesa creditoria, scaturita dal contratto di cessione del credito, trova fondamento nel rapporto di somministrazione intercorso tra la società cedente e la . Controparte_3
Il riparto dell'onere della prova in caso di inadempimento di una obbligazione si atteggia in modo tale per cui: “Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale
o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (cfr. Cass. Sez. Unite, sent. n.
13533/2001).
Com'è noto, in tema di attività jure privatorum, i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta secondo la previsione di cui all'art. 17 R.D.
2240/1923 in materia di contabilità generale dello Stato (cfr. Cass. n. 142/2020; Cass. Sez.
Unite n. 20684/2018).
La qualità di ente pubblico territoriale, propria dell'opponente, determina la necessità della forma scritta ad substantiam per tutti i contratti stipulati dall'ente stesso ed impedisce di desumere la valida stipulazione per facta concludentia. Invero, come costantemente affermato dalla Suprema Corte, la normativa specifica dettata in tema di contratti della P.A. prevale sulla diversa disciplina che regola i contratti di conferimento degli incarichi tra i privati (cfr. Cass. n. 12316/2015; Cass. n. 258/2005).
Trattasi, a ben vedere, di un principio generale fondamentale per cui la pubblica amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti (vale a dire nella forma scritta), forme il cui mancato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio.
La forma scritta ad substantiam è invero considerata strumento di garanzia del regolare
3 svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia nell'interesse della stessa pubblica amministrazione, rispondendo all'esigenza di identificare con precisione l'obbligazione assunta e il contenuto negoziale dell'atto e, specularmente, di rendere possibile l'espletamento della indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità tutoria.
In questo senso, il requisito in parola può considerarsi espressione dei principi di buon andamento od imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'art. 97 Cost. (cfr. Cass. Sez. Un.
n. 9775/2022; Cass. 20340/2010).
A ciò si aggiunga che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile e l'attestazione della copertura finanziaria, in conformità alle disposizioni in materia di contabilità pubblica di cui agli artt. 191 e 194 D.Lgs. 267/2000.
Pertanto, affinché sorga l'obbligo di pagamento della fornitura resa in favore dell'ente locale
è necessario che sussistano tutti gli indispensabili elementi previsti dalla normativa in materia, ovvero la delibera che autorizza il sindaco a concludere il relativo contratto, la conclusione di detto contratto in forma scritta e l'esistenza di copertura finanziaria, attestata dal responsabile del servizio finanziario (cfr. Cass. n. 7966/2008; Cass. n. 10884/2007; Cass.
n. 13082/2004).
E' pacifico in giurisprudenza che “l'atto con cui l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo del bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 D.Lgs. n. 267/2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza, quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione “ (Cass. n. 13159/2024; Cass. 15410/2018; Cass. 17465/2013).
La prova in ordine alla sussistenza delle condizioni indicate incombe sul creditore e il mancato adempimento in ordine agli adempimenti previsti ex art. 191 T.U.E.L., è rilevabile d'ufficio.
Nel caso di specie si rileva che parte attorea non ha fornito la prova dell'esistenza di un valido contratto di somministrazione, posto a base della pretesa creditoria azionata, né dell'impegno di spesa né dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria, pertanto, la pretesa creditoria non può trovare accoglimento.
Giova aggiungere che non appare pertinente ai fini di causa il contratto del 2012, allegato da parte attorea con relativa determina, relativo al Settore Mercato del Lavoro, che reca un CIG
4 (codice identificativo di gara) diverso da quello (CIG Z2912F2945), riportato nelle fatture, poste a base della pretesa creditoria, ed attesta che non necessita di impegno di spesa.
La domanda di adempimento del credito non può, pertanto, essere accolta.
5. La domanda di arricchimento senza causa, proposta da parte attorea in via subordinata, appare inammissibile per carenza del requisito della sussidiarietà.
Per valutare la sussistenza di tale requisito è necessario che colui che agisce non abbia a disposizione altre azioni tipiche per ottenere quanto richiesto.
Presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza, accertabile anche d'ufficio, di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall'arricchito (cfr. Cass. n. 843/2020).
La proponibilità dell'azione generale di arricchimento, la cui esperibilità va valutata in astratto, deve essere negata tutte le volte che il depauperato abbia a disposizione altra azione utile per farsi indennizzare del pregiudizio subito, a nulla rilevando che sia rimasto soccombente in giudizio per ragioni di rito o di merito, purché queste ragioni non attengano proprio all'originaria esercitabilità dell'azione.
Il rigetto della domanda per il mancato assolvimento degli oneri probatori incombenti in capo a chi agisce non può consentire al creditore di recuperare quanto richiesto mediante l'azione di arricchimento, in quanto la residualità va valutata in astratto (cfr. Cass. n.
11682/2018).
6.
Ogni altra questione è assorbita.
7.
Le spese di lite, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., possono essere interamente compensate tra le parti, in ragione della particolarità della fattispecie e del pacifico svolgimento della fornitura per cui è causa da parte della società cedente in favore dell'Ente convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nel contraddittorio delle parti, in composizione monocratica, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta la domanda attorea di adempimento del credito, proposta in via principale;
2. dichiara l'improponibilità della domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., formulata da parte attorea in via subordinata.
5 3. spese compensate.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 17.09.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
6
Successivamente alle ore 16.30 nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP, dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 1293/2022 promossa da:
(già , C.F. con sede in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
Milano alla via Domenichino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in calce all'atto di citazione, dall'avv. Andrea Davide
Arnaldi, con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC
Email_1
Parte attorea
Contro
C.F.: , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Marina Cizza e dall'avv. Silvana Tassone, con domicilio eletto presso l'Avvocatura della Provincia di con sede in alla via M. Nicoletta, n. 28; CP_3 CP_3
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., conveniva in giudizio la , in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., al fine di ottenere la condanna della convenuta al pagamento dei crediti, Cont dei quali era divenuta titolare in virtù dei contratti di cessione pro soluto, come di seguito specificati: 1) € 11.934,28 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalle società
Telecom SpA riepilogate nell'elenco prodotto;
2) € 7,78 per interessi moratori maturati al
30.06.2022 sulle fatture indicate “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02; 3) € 2.760,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di Euro 40,00 moltiplicato per le fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio;
4) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale;
deduceva che in qualità di cessionaria e, dunque, titolare dei predetti crediti, era legittimata a chiedere la condanna della al pagamento in proprio favore della predetta sorte Controparte_3 capitale di € 11.934,28, oltre gli importi accessori indicati;
chiedeva, quindi, la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di € 14.702,06; in via subordinata, chiedeva la condanna della al pagamento di ogni diversa somma Controparte_3 dovuta a -in via ulteriormente subordinata, chiedeva, la condanna della Controparte_1 convenuta al pagamento degli importi indicati o di ogni diversa maggiore o minore somma dovuta a a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. CP_1
2041 c.c..
2.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 02.03.2023, si costituiva in giudizio la
, in persona del legale rappresentante p.t., la quale eccepiva il difetto di Controparte_3 legittimazione attiva in capo a parte attorea e l'inesistenza di una valida cessione del credito da far valere nei confronti della convenuta;
evidenziava che non risultava allegato l'atto di accettazione della cessione da parte della Provincia di deduceva l'inapplicabilità CP_3 delle regoli generali ai contratti di fornitura della P.A.; contestava il quantum della pretesa creditoria anche con riferimento alle somme ex art. 6 D.lgs. 231/2002; rileva l'insussistenza dei presupposti dell'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; chiedeva il rigetto della domanda attorea.
3.
2 La causa, istruita documentalmente, all'odierna udienza viene posta in decisione a mente dell'art. 281 sexies c.p.c.
4.
La domanda attorea non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
La pretesa creditoria, scaturita dal contratto di cessione del credito, trova fondamento nel rapporto di somministrazione intercorso tra la società cedente e la . Controparte_3
Il riparto dell'onere della prova in caso di inadempimento di una obbligazione si atteggia in modo tale per cui: “Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale
o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (cfr. Cass. Sez. Unite, sent. n.
13533/2001).
Com'è noto, in tema di attività jure privatorum, i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta secondo la previsione di cui all'art. 17 R.D.
2240/1923 in materia di contabilità generale dello Stato (cfr. Cass. n. 142/2020; Cass. Sez.
Unite n. 20684/2018).
La qualità di ente pubblico territoriale, propria dell'opponente, determina la necessità della forma scritta ad substantiam per tutti i contratti stipulati dall'ente stesso ed impedisce di desumere la valida stipulazione per facta concludentia. Invero, come costantemente affermato dalla Suprema Corte, la normativa specifica dettata in tema di contratti della P.A. prevale sulla diversa disciplina che regola i contratti di conferimento degli incarichi tra i privati (cfr. Cass. n. 12316/2015; Cass. n. 258/2005).
Trattasi, a ben vedere, di un principio generale fondamentale per cui la pubblica amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti (vale a dire nella forma scritta), forme il cui mancato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio.
La forma scritta ad substantiam è invero considerata strumento di garanzia del regolare
3 svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia nell'interesse della stessa pubblica amministrazione, rispondendo all'esigenza di identificare con precisione l'obbligazione assunta e il contenuto negoziale dell'atto e, specularmente, di rendere possibile l'espletamento della indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità tutoria.
In questo senso, il requisito in parola può considerarsi espressione dei principi di buon andamento od imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'art. 97 Cost. (cfr. Cass. Sez. Un.
n. 9775/2022; Cass. 20340/2010).
A ciò si aggiunga che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile e l'attestazione della copertura finanziaria, in conformità alle disposizioni in materia di contabilità pubblica di cui agli artt. 191 e 194 D.Lgs. 267/2000.
Pertanto, affinché sorga l'obbligo di pagamento della fornitura resa in favore dell'ente locale
è necessario che sussistano tutti gli indispensabili elementi previsti dalla normativa in materia, ovvero la delibera che autorizza il sindaco a concludere il relativo contratto, la conclusione di detto contratto in forma scritta e l'esistenza di copertura finanziaria, attestata dal responsabile del servizio finanziario (cfr. Cass. n. 7966/2008; Cass. n. 10884/2007; Cass.
n. 13082/2004).
E' pacifico in giurisprudenza che “l'atto con cui l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo del bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 D.Lgs. n. 267/2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza, quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione “ (Cass. n. 13159/2024; Cass. 15410/2018; Cass. 17465/2013).
La prova in ordine alla sussistenza delle condizioni indicate incombe sul creditore e il mancato adempimento in ordine agli adempimenti previsti ex art. 191 T.U.E.L., è rilevabile d'ufficio.
Nel caso di specie si rileva che parte attorea non ha fornito la prova dell'esistenza di un valido contratto di somministrazione, posto a base della pretesa creditoria azionata, né dell'impegno di spesa né dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria, pertanto, la pretesa creditoria non può trovare accoglimento.
Giova aggiungere che non appare pertinente ai fini di causa il contratto del 2012, allegato da parte attorea con relativa determina, relativo al Settore Mercato del Lavoro, che reca un CIG
4 (codice identificativo di gara) diverso da quello (CIG Z2912F2945), riportato nelle fatture, poste a base della pretesa creditoria, ed attesta che non necessita di impegno di spesa.
La domanda di adempimento del credito non può, pertanto, essere accolta.
5. La domanda di arricchimento senza causa, proposta da parte attorea in via subordinata, appare inammissibile per carenza del requisito della sussidiarietà.
Per valutare la sussistenza di tale requisito è necessario che colui che agisce non abbia a disposizione altre azioni tipiche per ottenere quanto richiesto.
Presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza, accertabile anche d'ufficio, di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall'arricchito (cfr. Cass. n. 843/2020).
La proponibilità dell'azione generale di arricchimento, la cui esperibilità va valutata in astratto, deve essere negata tutte le volte che il depauperato abbia a disposizione altra azione utile per farsi indennizzare del pregiudizio subito, a nulla rilevando che sia rimasto soccombente in giudizio per ragioni di rito o di merito, purché queste ragioni non attengano proprio all'originaria esercitabilità dell'azione.
Il rigetto della domanda per il mancato assolvimento degli oneri probatori incombenti in capo a chi agisce non può consentire al creditore di recuperare quanto richiesto mediante l'azione di arricchimento, in quanto la residualità va valutata in astratto (cfr. Cass. n.
11682/2018).
6.
Ogni altra questione è assorbita.
7.
Le spese di lite, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., possono essere interamente compensate tra le parti, in ragione della particolarità della fattispecie e del pacifico svolgimento della fornitura per cui è causa da parte della società cedente in favore dell'Ente convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nel contraddittorio delle parti, in composizione monocratica, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta la domanda attorea di adempimento del credito, proposta in via principale;
2. dichiara l'improponibilità della domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., formulata da parte attorea in via subordinata.
5 3. spese compensate.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 17.09.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
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