Art. 1.
Gli allievi ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e gli aspiranti di complemento della Marina, caduti in azioni di combattimento o deceduti in seguito a ferite riportate in dette azioni durante il conflitto 1940-45, o in Africa orientale, dopo il 2 ottobre 1935, possono essere nominati sottotenenti o guardiamarina di complemento nell'arma, corpo o servizio di appartenenza, quale tributo d'onore "alla memoria".
Gli allievi ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e gli aspiranti di complemento della Marina, caduti in azioni di combattimento o deceduti in seguito a ferite riportate in dette azioni durante il conflitto 1940-45, o in Africa orientale, dopo il 2 ottobre 1935, possono essere nominati sottotenenti o guardiamarina di complemento nell'arma, corpo o servizio di appartenenza, quale tributo d'onore "alla memoria".