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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1056/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
CANANZI FRANCESCO, Giudice
CASABURI GEREMIA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1856/2025 depositato il 08/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Angelo A Cupolo - Via Pietro Nenni N. 3 82010 Sant'Angelo A Cupolo BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate - Riscossione - 13756881002
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1007/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 20/08/2024
Atti impositivi: - SPESE DI LIET SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7436/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: DE si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento; non costituito il
Comune
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n. 1856/2025 Ricorrente_1 ha appellato, sul capo relativo alla spese e competenze la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Benevento n. 1007/2024, con la quale è stato accolto il ricorso nei confronti del Comune di Sant?angelo a Cupolo e della DE, con compensazione delle spese e competenze di giudizio.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n.
01720239002045172/000 (notificata il 28 giugno 2023, di cui alla cartella di pagamento n.
01720160005659672000, notificata il 05/12/2016, emessa dall'Ufficio Tributi del Comune di Sant'Angelo a
Cupolo per omesso/parziale pagamento ICI anno 2009-2010-2011, con sanzione, interessi ed altri oneri, per un importo complessivo di € 637,72.lamentando il decorso della prescrizione.
Le due controparti non si costituivano
.Con la impugnata decisione la Corte di I grado, G. U., ha accolto il ricorso per l'intervenuta prescrizione,, compensando le spese con la seguente motivazione: “in considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti e della complessità delle questioni giuridiche poste all'esame del giudicante, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti”.
Con l'appello in esame si richiamano i principi in materia e si chiede la liquidazione delle spese e competenze del primo grado, nonché di quelle del grado di appello, con distrazione al difensore anticipatario.
Si è costituita la Agenzia Riscossione proponendo appello incidentale teso al rigetto dell'originario ricorso.
In proposito ha sostenuto la avvenuta notifica della cartella avvenuta in data 5.12.2016, e la successiva notifica, in data 11.9.2019, di una intimazione di pagamento n. 071201890014608800, depositando documentazione, ritenuta legittima stante la avvenuta instaurazione del giudizio di primo grado nel corso del 2023.
Non si è costituito il Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione va rilevato che l'DE ha prodotto la prova della notifica della intimazione il giorno
11 settembre 2018 a mani del coniuge della contribuente.
Tale produzione è legittima in quanto trattasi di appello su ricorso instaurato in primo grado prima del 5 gennaio 2024, come statuito dalla Corte Costituzionale.
Tale notifica consolida la pretesa e rende inammissibili doglianze diverse da quelle relative all'atto oggi impugnato e/o al periodo intercorso tra la notifica in questione e tale ultino atto.
L'appello incidentale va pertanto accolto e quello principale del contribuente va respinto.
La contribuente va condannata al pagamento, in favore di DE, delle spese e competenze del secondo grado, liquidate complessivamente in Euro 410,00 oltre 15%, Iva e CPA se dovuti, e CUT, con distrazione in favore del difensore anticipatario;
nulla per il primo grado, stante la mancata costituzione
P.Q.M.
Accoglie l'appello incidentale di DE, e per l'effetto respinge l'originario ricorso;
respinge l'appello principale della contribuente. Condanna la contribuente al pagamento, in favore di DE, delle spese e competenze del secondo grado, liquidate complessivamente in Euro 410,00 oltre 15%, Iva e CPA se dovuti, e CUT, con distrazione in favore del difensore anticipatario;
nulla per il primo gra
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
CANANZI FRANCESCO, Giudice
CASABURI GEREMIA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1856/2025 depositato il 08/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Angelo A Cupolo - Via Pietro Nenni N. 3 82010 Sant'Angelo A Cupolo BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate - Riscossione - 13756881002
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1007/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 20/08/2024
Atti impositivi: - SPESE DI LIET SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7436/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: DE si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento; non costituito il
Comune
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n. 1856/2025 Ricorrente_1 ha appellato, sul capo relativo alla spese e competenze la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Benevento n. 1007/2024, con la quale è stato accolto il ricorso nei confronti del Comune di Sant?angelo a Cupolo e della DE, con compensazione delle spese e competenze di giudizio.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n.
01720239002045172/000 (notificata il 28 giugno 2023, di cui alla cartella di pagamento n.
01720160005659672000, notificata il 05/12/2016, emessa dall'Ufficio Tributi del Comune di Sant'Angelo a
Cupolo per omesso/parziale pagamento ICI anno 2009-2010-2011, con sanzione, interessi ed altri oneri, per un importo complessivo di € 637,72.lamentando il decorso della prescrizione.
Le due controparti non si costituivano
.Con la impugnata decisione la Corte di I grado, G. U., ha accolto il ricorso per l'intervenuta prescrizione,, compensando le spese con la seguente motivazione: “in considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti e della complessità delle questioni giuridiche poste all'esame del giudicante, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti”.
Con l'appello in esame si richiamano i principi in materia e si chiede la liquidazione delle spese e competenze del primo grado, nonché di quelle del grado di appello, con distrazione al difensore anticipatario.
Si è costituita la Agenzia Riscossione proponendo appello incidentale teso al rigetto dell'originario ricorso.
In proposito ha sostenuto la avvenuta notifica della cartella avvenuta in data 5.12.2016, e la successiva notifica, in data 11.9.2019, di una intimazione di pagamento n. 071201890014608800, depositando documentazione, ritenuta legittima stante la avvenuta instaurazione del giudizio di primo grado nel corso del 2023.
Non si è costituito il Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione va rilevato che l'DE ha prodotto la prova della notifica della intimazione il giorno
11 settembre 2018 a mani del coniuge della contribuente.
Tale produzione è legittima in quanto trattasi di appello su ricorso instaurato in primo grado prima del 5 gennaio 2024, come statuito dalla Corte Costituzionale.
Tale notifica consolida la pretesa e rende inammissibili doglianze diverse da quelle relative all'atto oggi impugnato e/o al periodo intercorso tra la notifica in questione e tale ultino atto.
L'appello incidentale va pertanto accolto e quello principale del contribuente va respinto.
La contribuente va condannata al pagamento, in favore di DE, delle spese e competenze del secondo grado, liquidate complessivamente in Euro 410,00 oltre 15%, Iva e CPA se dovuti, e CUT, con distrazione in favore del difensore anticipatario;
nulla per il primo grado, stante la mancata costituzione
P.Q.M.
Accoglie l'appello incidentale di DE, e per l'effetto respinge l'originario ricorso;
respinge l'appello principale della contribuente. Condanna la contribuente al pagamento, in favore di DE, delle spese e competenze del secondo grado, liquidate complessivamente in Euro 410,00 oltre 15%, Iva e CPA se dovuti, e CUT, con distrazione in favore del difensore anticipatario;
nulla per il primo gra