Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 28.11.2024 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2598/2020 r.g. sezione lavoro, vertente
TRA
– c.f. ; rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Arturo d'Albero e Fabrizio Filippo d'Albero, presso il cui studio in Marigliano al corso Umberto I n. 53 è elettivamente domiciliata (pec:
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-appellante-
E
– p.iva e c.f. ; rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Roberto Zeno, con cui elettivamente domicilia presso il suo studio in San Giorgio a
Cremano (Na) alla M. Recanati n. 99 -appellata-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(r.g. n. 1815/2020) esponeva di aver lavorato come informatore e Parte_1 consulente dei medici alle dipendenze della in forza di un contratto Controparte_1 di lavoro a tempo determinato in data 17.7.2013 con durata sino al 17.1.2015
(successivamente prorogato e trasformato in corso di rapporto a tempo indeterminato a far data dal 24.4.2015), per lo svolgimento di Project Leader – informatore medico scientifico,
a tempo pieno, ed inquadramento al 7° livello (poi elevato in corso di rapporto al 5°) del
CCNL per i dipendenti ed esercenti attività Grafico-Editoriali (piccola industria); che detto contratto individuale prevedeva anche un accordo aziendale di prossimità stipulato in data
2.7.2013; di aver lavorato sino al 5.6.2017, data delle dimissioni per giusta causa;
chiedeva quindi:
- l'applicazione del CCNL relativo al settore chimici-farmaceutici, tenuto conto della sottoscrizione della società convenuta all'associazione sindacale ovvero in CP_2 forza dell'art. 36 Cost., con inquadramento nella categoria A, area funzionale commerciale marketing/vendite, project leader, contestando la legittimità dei parametri retributivi indicati nel suddetto CCNL grafici editoriali e la validità dei contratti di prossimità del
2013 e del 2016 richiamati nei contratti di assunzione;
- la condanna della parte datoriale a pagarle le differenze retributive in misura di €
86.197,94 maturate a seguito della erronea applicazione della contrattazione collettiva.
Con la sentenza n. 183 pubblicata l'8.5.2020, il Tribunale ha rigettato il ricorso e compensato le spese di lite, rilevando:
- che dai contratti di lavoro stipulati dalle parti si evince il richiamo esplicito al CCNL per i dipendenti ed esercenti attività Grafico-Editoriali e che a sostegno della propria tesi difensiva la ricorrente aveva allegato un elenco degli iscritti a (firmataria del CP_2
CCNL invocato), senza tuttavia indicare la fonte da cui lo aveva ricavato né comprovare l'adesione della alla suddetta associazione;
Controparte_3
- che in sede istruttoria era emerso che la ricorrente svolgeva attività di servizi forniti all'azienda produttrice dei farmaci e non quella di produzione di farmaci e che dagli accordi aziendali di prossimità risultava l'applicazione da parte dell'azienda datrice di diversi contratti collettivi, in funzione quindi delle diverse attività svolte, nel rispetto dell'art. 2070 c.c., secondo comma;
- che sotto il profilo inerente l'art. 36 Cost. non veniva allegato nulla riguardo alla inadeguatezza del trattamento economico erogato rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato dalla ricorrente;
- quanto alla invocata categoria A del CCNL Chimici, la ricorrente non aveva dimostrato di aver svolto funzioni direttive bensì di coordinamento di un gruppo di informatori scientifici né fornito idonee allegazioni per rendere possibile un raffronto tra le mansioni svolte e categorie differenti, inferiori alla pretesa categoria A.
In data 10.11.2020 proponeva appello, chiedendo che, in riforma Parte_1 della sentenza impugnata, fossero accolte le originarie conclusioni.
A sostegno:
1. richiamava e puntualizzava le difese già svolte in primo grado in ordine all'applicabilità del stante il settore merceologico in cui Parte_2 era esercitata l'attività d'impresa, valorizzando l'adesione da parte della società appellata all'associazione datoriale e le attività specificatamente svolte CP_2 dalla predetta appellante, ascrivibili all'area funzionale Marketing/vendite del CCNL in parola;
2. riportandosi al ricorso introduttivo, chiedeva in via residuale l'applicazione dell'art. 36 Cost. in relazione alla giusta retribuzione;
3. reiterava la contestazione circa l'inefficacia dei contratti di prossimità.
Lette le note, all'esito della trattazione scritta all'udienza odierna la causa è stata decisa.
L'appello è infondato.
I motivi, connessi fra loro sotto il profilo logico giuridico, vengono trattati unitariamente.
Osserva, invero, il Collegio che il CCNL Chimici-Farmaceutici, la cui applicazione al rapporto di lavoro tra le parti è invocata dall'appellante, è senza dubbio da ascrivere alla categoria dei contratti collettivi di diritto comune, con sua speculare inapplicabilità erga omnes.
Rispetto alla predetta categoria di contratti collettivi, la S.C. ha chiarito che: "Il primo comma dell'art. 2070 c.c. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiamo prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dall'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato" (Cass. sent. n. 26742/2014; cfr. anche
Cass. nn. 24160/2015; 16340/2009; 8565/2004, ricordando che la questione giuridica all'esame ha, a suo tempo, dato origine ad un contrasto interpretativo nella giurisprudenza della sezione lavoro, composto dalle Sezioni Unite, con la pronuncia n.
2665/1997, attraverso l'enunciazione dei principi sopra espressi, condivisi da questo
Collegio, che non ravvisa ragioni per discostarsene).
Parte appellante non ha indicato alla Corte i fatti, travisati o omessi dal primo Giudice, che, in linea con la pronuncia del Giudice di legittimità, comporterebbero l'applicazione del CCNL Chimici-Faramaceutici al suo rapporto di lavoro con la Controparte_1 né ha per il vero adeguatamente argomentato l'insufficienza ex art. 36 Cost. del trattamento retributivo complessivamente praticato dalla società appellata, lasciando così la pretesa in esame priva di qualsiasi aggancio positivo.
Si è infatti limitata a richiamare l'elenco di iscritti all'associazione (doc. CP_2
9, produzione di I grado), inserendolo nel corpo dell'atto di appello. Detto elenco, come rilevato dal primo Giudice, riporta semplicemente le denominazioni degli iscritti senza tuttavia alcuna indicazione in ordine alla fonte da cui tale documento è stato rinvenuto.
Risulta pertanto inidoneo a comprovare l'espressa adesione dell'azienda appellata a
. CP_2
In ogni caso e sotto altro profilo, osserva la Corte che dal contratto di lavoro individuale si evince in modo piano che la e la nell'esercizio Parte_1 Controparte_1 dell'autonomia negoziale (art. 1322 c.c.), hanno inteso regolamentare i loro rapporti giuridico-patrimoniali facendo riferimento al CCNL Grafico-Editoriali, con ciò vincolandosi in conformità (art. 1372 c.c.).
Sul punto, è stato ribadito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità che di merito, che in base al cosiddetto principio volontaristico è legittima l'applicazione di un
CCNL non corrispondente a quello dell'attività svolta e non sussiste in capo al lavoratore alcun diritto all'applicazione di un determinato contratto collettivo.
Non vi è quindi spazio alcuno per l'applicazione di un altro contratto collettivo, per intenzione del solo lavoratore, e, ancor meno, vi è spazio a che detta applicazione sia disposto dal Giudice, non ravvisandosi invero nella comune volontà dei contraenti, quale espressa nel momento genetico del rapporto, una violazione di norme imperative di legge che, sola, consentirebbe un intervento di tal genere.
Infatti, la e la concludendo il contratto di lavoro Parte_1 Controparte_1 individuale nei termini riferiti, hanno liberamente scelto di avvalersi della disciplina collettiva contenuta nel CCNL Grafici-Editoriali (Piccola Industria), compendiando in tal modo il loro regolamento d'interessi.
Non è quindi un caso che l'appellante, pur prospettando reiteratamente la "doverosità" dell'applicazione al suo rapporto di lavoro del CCNL Chimici-Farmaceutici, non abbia tuttavia palesato alla Corte la fonte, legale o negoziale, di tanto.
Il Tribunale ha formato il suo convincimento sulla questione in esame in piena aderenza al quadro descritto, il che sottrae la statuizione adottata in merito ai rilievi formulati dall'appellante.
Del resto, anche a voler ritenere l'applicazione del CCNL Chimici- Farmaceutici al rapporto in oggetto, non sarebbe possibile inquadrare la appellante nella categoria A1 di detto contratto collettivo sulla base delle mansioni dalla stessa descritte nel ricorso introduttivo.
Si legge a pagina 6 del ricorso di I grado: “Più precisamente la ricorrente si occupava di coordinare gruppi di lavoro composti da vari informatori scientifici che avevano il compito di contattare direttamente e telefonicamente i medici ed instaurare con essi un rapporto di fiducia, comunicando e proponendo loro nuovi farmaci di produzione delle diverse società farmaceutiche convenzionate con l'azienda datrice di lavoro affinché, valutatane la qualità, li prescrivessero ai propri pazienti per le opportune cure”.
In sede di libero interrogatorio la ricorrente ha dichiarato che gestiva un gruppo di informatori scientifici, ovvero assegnava loro dei progetti che essa stessa seguiva, di cui ne curava la parte relativa alla promozione;
in accordo con il cliente che produceva il farmaco si stabilivano gli obiettivi di vendita e si formulava un'intervista scritta che veniva distribuita agli informatori scientifici che contattava attraverso il web. Si occupava inoltre della formazione scientifica degli informatori, ai quali presentava il prodotto sia dal punto di vista scientifico che commerciale, definendo gli obiettivi di marketing. Era responsabile degli obiettivi di vendita ed organizzava il lavoro degli informatori scientifici;
era “project leader senior”, si interessava, cioè, del coordinamento degli altri project leaders. La declaratoria relativa alla categoria A del CCNL di cui è invocata l'applicazione prevede: “Appartengono a questa categoria i lavoratori con funzioni direttive che, con carattere continuativo e con l'apporto della propria elevata conoscenza tecnico- professionale e capacità organizzativa, contribuiscono alla definizione degli obiettivi e alla gestione delle risorse aziendali, attuando, in condizioni di ampia autonomia decisionale e discrezionalità, le linee fondamentali dell'impresa nonché, con funzioni equivalenti di rilevante importanza, responsabilità, rappresentatività e altissima specializzazione anche nella ricerca. Ai suddetti lavoratori, ai sensi della legge
13/5/1985, n. 190, è attribuita la qualifica di quadro”.
Ebbene, risulta evidente che le mansioni descritte dalla non sarebbero in Parte_1 alcun modo riconducibili a quelle previste nella declaratoria relativa alla invocata categoria A1 del CCNL Chimici, non essendo caratterizzate dall'espletamento di funzioni direttive (trattasi in concreto di attività di coordinamento degli informatori scientifici), da ampia autonomia decisionale e discrezionalità (in accordo con il cliente che produceva il farmaco si stabilivano gli obiettivi di vendita).
Inoltre, l'appellante, nel richiedere l'applicazione di un diverso contratto collettivo, omette di indicare la declaratoria del livello inferiore a quello invocato, non consentendo al Giudice di operare un raffronto fra le mansioni svolte, da un lato, ed i livelli di appartenenza e di rivendicazione, dall'altro.
Non appare infine degna di rilievo l'impugnazione dei contratti di prossimità del 2013 e del 2016 in quanto mai sottoscritti dalla parte appellante, essendo entrambi espressamente richiamati dal contratto individuale di lavoro, così escludendo a priori qualsiasi doglianza in ordine alla loro validità ed efficacia.
Alla stregua delle svolte ragioni, l'appello va quindi respinto.
Restano assorbite le pretese economiche azionate dall'odierno appellante con riferimento alle differenze retributive.
Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono come di norma la soccombenza
(art. 91 c.p.c.).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna la appellante alla refusione, in favore della delle spese Controparte_1 del grado, che liquida in complessivi € 2.800,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 28.11.2024
Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente