Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/05/2025, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8216/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di conSIlio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8216 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio contenzioso vertente tra rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to NICOLA PALMA;
Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to CARLA SISTO;
Controparte_1
RESISTENTE nonché il PUBBLICO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 02.05.2025 i procuratori delle parti, con note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
1
Con ricorso depositato in data 28.11.2023, parte ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sessa NC (CE) il 16/06/2008 con parte resistente, dalla cui unione è nata, il 30.11.2008, la figlia . Per_1
Essendo divenuta impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale, chiedeva la separazione personale dei coniugi e, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio, decorsi i termini di legge, con conferma delle condizioni di separazione.
Si costituiva in data 04.02.2024 parte resistente, la quale non si opponeva alla pronuncia di separazione e, all'esito, alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza cartolare del 02.05.2025 le parti, con note di trattazione scritta, chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio riportandosi all'accordo depositato in data 3.5.2024
e il giudice, atteso che la causa era matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, nel procedimento di separazione definito con sentenza passata in giudicato n. 2446/2024 del 14.6.2024, ed in mancanza di eccezione sul punto deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti si sono riportate alle condizioni dell'accordo di separazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e cioè:
“Le parti dichiarano di aver regolamentato tra loro tutti rapporti patrimoniali e quindi di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro. La SI.ra non ha nulla da obiettare in ordine Controparte_1
al diritto di visita del padre indicato nel corpo del ricorso introduttivo, purché l'assegno di mantenimento per la figlia, considerato il maggior tempo di permanenza presso la casa della madre, sia pari ad € 350,00 mensili oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre l'assegno familiare che spetterà esclusivamente ed interamente alla SI.ra . Controparte_1
La minore sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con stabile Per_1
collocazione abitativa presso l'abitazione familiare, ove la minore manterrà la residenza anagrafica che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo e la riconsegna della minore da parte dell'altro
2 genitore. Ogni futuro trasferimento di residenza della minore dovrà essere Per_1
preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo, si dovranno rivolgere al
Giudice competente per accertare il prevalente interesse della minore a trasferirsi o meno.
Entrambi i genitori, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia, mentre le decisioni di maggiore interesse sempre per la minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla nutrizione verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle propensioni naturali e delle aspirazioni della figlia.
I coniugi si impegnano a serbare un costante e duraturo comportamento di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo tra essi stessi e con la minore, alla quale garantiranno cura, educazione e istruzione impegnandosi altresì a conservare un rapporto rispettoso ed equilibrato con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi e tenuto conto del preminente interesse di , quest'ultima trascorrerà con il padre i giorni di martedì e giovedì, Per_1
dalle ore 17,30 alle ore 21,30, compatibilmente sia con le eSIenze lavorative del padre che con le eSIenze scolastiche e sportive della figlia. Nell'ipotesi in cui il padre per motivi di lavoro non potrà vedere nei giorni concordati, egli avrà diritto a recuperare i giorni di visita perduti e Per_1
precisamente, oltre a quelli concordati, avrà diritto ad un giorno in più nella settimana sia precedente che successiva rispetto a quella in cui cade l'impegno lavorativo.
Il padre – quando la figlia starà con lui- si occuperà di far svolgere puntualmente i compiti e di riaccompagnarla presso la casa coniugale all'orario stabilito.
La minore trascorrerà il fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori. In particolare starà con il papà a settimane alterne dal venerdì dalle ore 17,30 fino alla domenica sera prima e/o dopo cena (ore 20,30/21,00), ovvero il padre la accompagnerà direttamente a scuola il lunedì mattina, qualora questo non crei disagio alla minore.
Durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà, ad anni alterni, la vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, per le restanti festività il padre avrà con sé la figlia per la metà dei giorni di vacanza in modo consecutivo, sino al 1 gennaio nell'anno in cui trascorrerà con lei il giorno di Natale (dal 25.12. al 01.01) e dal 1 gennaio fino al giorno 7 gennaio - accompagnandola a scuola se il giorno non cade nel weekend. In tale maniera verranno alternati tra i genitori sia il 24/25 dicembre sia 31 dicembre/1 gennaio. Durante le vacanze pasquali, la minore trascorrerà lo stesso
3 periodo con entrambi i genitori alternando di anno in anno, il Giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. Le restanti festività e/o Ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza della figlia presso l'uno e l'altro dei genitori.
trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori, ovvero, in Per_1
mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza della bambina con i genitori tra
/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto. Inoltre trascorrerà la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori.
Durante le vacanze estive trascorrerà un periodo continuativo di 15 giorni con il Per_1
padre da concordare con la madre entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno.
Il marito corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile di € 350,00, mediante assegno bancario da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT. A tale somma dovrà aggiungersi l'assegno unico che dovrà essere percepito esclusivamente dalla madre, SI.ra . Controparte_1
Inoltre:
- il SI. , a settimane alterne e nei casi di necessità, preleverà la minore Parte_1
dalla casa di proprietà della SI.ra per accompagnarla al corso di inglese e terminata Controparte_1
la lezione la riaccompagnerà a casa;
- il padre, quando sarà necessario preleverà e riaccompagnerà la minore ogni qualvolta quest'ultima dovrà uscire con gli amici;
- il marito, inoltre, parteciperà al 50% per le spese mediche e scolastiche, contribuirà nella misura del 50% per le spese relative al vestiario della figlia nonché contribuirà per le spese ludiche e sportive, purché queste ultime preventivamente concordate tra i coniugi.
- i coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e per l'inserimento dei minori su entrambi i passaporti dei coniugi”.
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della figlia minore.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Sessa NC (CE) il 16.06.2008 (atto n. 32, parte II, serie
A, reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2008);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sessa NC (CE) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di conSIlio del 5.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
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