Decreto cautelare 2 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 20 dicembre 2024
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 12/06/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 00679/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01119/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IG
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1119 del 2024, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Cocchi e Daniele Granara, con domicilio eletto in Genova, alla via Bartolomeo Bosco 31/4;
contro
il Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Genova, in persona del legale rappresentante pro tempo re, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
- del provvedimento della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Genova -OMISSIS-, che comunica la cancellazione della società -OMISSIS- dalla white list della Prefettura di Genova;
- di ogni atto presupposto, inerente, conseguente e comunque connesso, conosciuto e non, nessuno escluso od eccettuato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2025 il dott. Nicola Pistilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 29 novembre 2024 la ricorrente ha esposto quanto segue.
2. In data 9 novembre 2023 ha ricevuto una informativa antimafia interdittiva sottoscritta dal Prefetto di Genova, prot.-OMISSIS-.
A seguito di ricorso, questo Tribunale ha annullato il provvedimento con sentenza-OMISSIS-.
L’Amministrazione ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato.
Nelle more, in data 30 ottobre 2024, la Società ha formulato istanza di aggiornamento ai sensi dell’art. 86, co. 2 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 159. È utile dare conto del fatto che con separato ricorso la Società ricorrente ha agito in giudizio per far constatare il silenzio serbato sull’istanza del 30 ottobre 2024, con successivo ricorso per motivi aggiunti notificato ha impugnato la nota della Prefettura del -OMISSIS-, di comunicazione di avvio del procedimento di interdittiva ai sensi dell’art. 92, co. 2- bis del d.lgs. n. 159 del 2011 e, infine, con ulteriore ricorso per motivi aggiunti ha impugnato il nuovo provvedimento interdittivo e di cancellazione dalla cd. white list adottato in data 20 marzo 2025.
Con sentenza della Sezione-OMISSIS- il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello proposto dal Ministero in merito all’interdittiva del 9 novembre 2023.
Conseguentemente, con nota -OMISSIS- la Prefettura ha comunicato la cancellazione della ricorrente dalla cd. white list .
3. Avverso tale provvedimento la ricorrente articola plurimi motivi di ricorso: violazione di legge per non aver la Prefettura valutato la sussistenza degli elementi per il mantenimento nella white list ; violazione del giudicato, in quanto la sentenza del Consiglio di Stato avrebbe accertato la scadenza del limite temporale dell’interdittiva; difetto di istruttoria per mutamento degli elementi sintomatici; violazione del contradditorio.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, eccependo l’inammissibilità del ricorso in quanto l’atto gravato costituirebbe una mera comunicazione della reviviscenza dell’originaria interdittiva in seguito alla riforma della sentenza di primo grado ad opera del Consiglio di Stato: tale provvedimento, oltre a disporre l’interdittiva, reca il diniego di iscrizione nella white list .
All’esito della camera di consiglio del 20 dicembre 2024, con ordinanza -OMISSIS-, pubblicata nella medesima data, questo Tribunale ha sospeso gli « effetti interdittivi di cui all’atto impugnato, fino alla pronuncia dell’amministrazione sulla […] istanza di riesame ».
Le parti hanno depositato ulteriori memorie in vista dell’udienza pubblica del 30 aprile 2025, alla quale la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. L’atto impugnato non è autonomamente lesivo, in quanto la comunicazione della Prefettura discende dall’effetto ripristinatorio dell’originaria interdittiva provocato dalla sentenza di appello del Consiglio di Stato, che ha riformato la pronuncia di annullamento emessa da questo Tribunale.
A tal proposito, è opportuno rammentare che « l'equivalenza dei presupposti legittimanti il diniego della iscrizione nella white list con quelli che comporta la adozione della interdittiva determina una sostanziale equiparazione tra i due istituti, con la differenza che il primo consegue ad un procedimento promosso dal privato, la seconda ad un procedimento avviato d'ufficio. Detta equivalenza costituisce consolidato ed univoco orientamento dei giudici amministrativi. In tal senso, si è affermato che il diniego di iscrizione nella white list provinciale presenta identica ratio delle comunicazioni interdittive antimafia, in quanto si tratta di misure volte alla salvaguardia dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della pubblica amministrazione (cfr., Cons. St. Sez. 3, 5 agosto 2021, n. 5765; Cons. St. Sez. 1, 1 febbraio 2019, n. 337; Cons. St. Sez. 1, 21 settembre 2018, n. 2241) » . Ne discende che « il diniego di iscrizione nella white list costituisce una determinazione conseguente e di natura vincolata rispetto alla misura interdittiva antimafia » (Cass. pen., Sez. II, 19 gennaio 2023, n. 2156).
4.2. Al fine di sconfessare la ricostruzione che fa leva sull’automatico effetto ripristinatorio della sentenza di appello, parte ricorrente deduce che l’interdittiva emanata nel novembre 2023 è scaduta in un momento anteriore alla pubblicazione della sentenza di appello, per decorso del termine annuale.
Sul punto, il Collegio non ritiene di discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale, nettamente maggioritario, per il quale il decorso del termine di dodici mesi non determina la caducazione degli effetti interdittivi ma fa solo sorgere l’obbligo di rivalutazione da parte della Prefettura. Sul punto sia consentito richiamare, anche ai sensi dell’art. 88, co. 2, lett. d) c.p.a., la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 13 dicembre 2021, n. 8309: « il decorso del termine annuale ex art. 86, comma 2, d.lvo n. 159/2011 non produce ex se la perdita di efficacia del provvedimento interdittivo, il quale, una volta spirato il termine suindicato, dovrebbe considerarsi tamquam non esset , ma produce l’effetto (strumentale e procedimentale) di imporre all’Autorità prefettizia il riesame della vicenda complessiva, ergo dei sintomi di condizionamento dai quali era stato distilllato il pericolo infiltrativo, ai fini dell’aggiornamento della originaria prognosi interdittiva. Tale conclusione interpretativa, del resto, è l’unica coerente con l’esigenza di non prefissare rigidamente la durata della vita del provvedimento interdittivo, ma di commisurarla alla reale natura ed intensità dell’esigenza preventiva cui lo stesso è preordinato, consentendo al soggetto interessato (titolare quantomeno di un potere di impulso) ed all’Amministrazione di apprezzare, in relazione alla concreta situazione ostativa ed alla potenzialità evolutiva che la stessa presenta, la sussistenza dei presupposti per procedere alla revisione, in chiave liberatoria, del provvedimento originario. Ragionando diversamente, ovvero attribuendo al decorso del predetto termine annuale l’effetto automatico di “azzerare” gli effetti interdittivi dell’informativa, si imporrebbe alla Prefettura – cui sarebbe precluso determinare, con la sua inerzia, lacune temporali nella frontiera che l’interdittiva erige all’accesso dell’impresa contaminata o contaminabile ai rapporti con la P.A. – di procedere costantemente (o, almeno, al decorso del termine annuale) alla verifica della persistenza dei presupposti per la protrazione del regime inibitorio, anche quando nessun elemento nuovo (tale, cioè, da giustificare la sua revisione) si sia verificato (o sia stato addotto dal soggetto interessato), con la conseguente ineluttabilità della sua conferma. Discende dai rilievi che precedono che al decorso del suddetto termine annuale non può essere attribuito l’effetto di determinare automaticamente la perdita di efficacia del provvedimento interdittivo, ma quella di legittimare il soggetto interdetto a presentare un’istanza volta a sollecitare il riesame del provvedimento medesimo, alla luce delle circostanze sopravvenute alla sua adozione e tali da giustificare la rivalutazione da parte della Prefettura dei relativi presupposti, ovvero consentire recta via alla Prefettura di procedere alla attualizzazione della prognosi infiltrativa, laddove sia venuta a conoscenza di circostanze suscettibili di estinguere o attenuare il pericolo di condizionamento mafioso. Deve solo aggiungersi che l’interpretazione che precede è sintonica con il dettato normativo richiamato, in quanto la “validità” a termine dell’informativa antimafia che esso prevede può essere correttamente riferita alla prognosi interdittiva (che dell’informativa costituisce il fondamento legittimante), la cui intangibilità resta circoscritta al suindicato orizzonte temporale, con la conseguente esigenza del suo aggiornamento laddove si siano verificate circostanze meritevoli di considerazione ai fini della verifica della sua persistente attualità, ferma restando l’efficacia, nelle more e fino alla sua formale revoca, del provvedimento interdittivo e del connesso regime inibitorio (all’intrattenimento da parte dell’impresa interdetta di rapporti con la P.A. o comunque allo svolgimento di attività in settori cui sia estesa la vigenza della normazione antimafia) ». Tali affermazioni, compatibili con la presa di posizione della Corte Costituzionale in merito alla provvisorietà dell’interdittiva (sent. 1° aprile 2020, n. 14), sono state recepite dalla giurisprudenza successiva (si vedano, tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. III, 23 febbraio 2024, n. 1782; T.A.R. Emilia Romagna-Bologna, Sez. I, 17 marzo 2025, n. 268; T.A.R. Campania-Salerno, Sez. I, 11 marzo 2025, n. 460).
Del resto, tale impostazione è stata ribadita anche dal Consiglio di Stato con l’ordinanza della -OMISSIS-, che ha deciso l’appello veicolato sull’ordinanza di sospensione emessa in sede cautelare da questo Tribunale: dopo aver premesso che « il provvedimento impugnato in primo grado si è limitato a prendere atto della reviviscenza dell’originario provvedimento interdittivo », il Giudice di appello ha escluso che il ritardato od omesso esame dell’istanza di aggiornamento « possa comunque refluire sulla legittimità del sopravvenuto atto di natura dichiarativa » e « sulla legittimità della precedente informativa ».
Del resto, per principio generale, a fronte del ritardo dell’amministrazione nel provvedere, salvo che il termine non sia qualificato come perentorio, l’interessato può esperire i rimedi sollecitatori ed eventualmente risarcitori previsti dall’ordinamento, ma il comportamento inerte opera su un piano diverso rispetto a quello della validità degli atti e, quindi, non può costituire vizio di legittimità del provvedimento amministrativo ( ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 22 febbraio 2018, n. 1123).
5. In definitiva, il ricorso è inammissibile in quanto la ricorrente ha gravato un atto privo di autonoma portata lesiva.
6. Le spese possono essere compensate attesa la peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IG (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in quanto inammissibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, co. 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Liliana Felleti, Presidente FF
Marcello Bolognesi, Referendario
Nicola Pistilli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Pistilli | Liliana Felleti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.