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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 29/04/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE
nella persona del giudice unico dott. PAOLO MASETTI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2208 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza dell'8.10.2024, con i termini ex art. 190, 1° comma, c.p.c., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Collalti, giusta procura Parte_1
allegata alla comparsa di riassunzione ex artt. 50 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c.; attrice
E
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_1 CP_2
Calogero Nobile, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta. convenuti
CONCLUSIONI: come da verbale in atti e da rispettivi scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12.9.2019 ha convenuto in Parte_1
giudizio innanzi al giudice di pace di Frosinone i coniugi e Controparte_1 CP_2
, deducendo:
[...]
- di essere proprietaria di un'abitazione in Ceccano (FR), Via Borgo Berardi, sita all'interno di un complesso abitativo formato da tre unità immobiliari tra loro adiacenti, essendo in particolare la sua casa prossima a quella di proprietà dei convenuti;
- che l'accesso a dette unità immobiliari è consentito da uno stradello condominiale privato della larghezza di circa tre metri che, partendo da Via Borgo Berardi, attraversa le zone antistanti le altre abitazioni fino a giungere alla proprietà Pt_1
- che tuttavia detto stradello viene occupato stabilmente, soprattutto nella bella stagione, da un tavolo in ferro con sedie, ombrelloni ed altri arredi di proprietà dei
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coniugi – , nonostante a poco più di un metro di distanza vi sia il CP_1 CP_2
giardino di proprietà degli stessi, venendo quindi ad essere limitato senza motivo il passaggio alla Pt_1
- che tale condotta, proseguita nonostante le diffide del 30.10.2017 e del 28.6.2019 inviate dall'attrice e la procedura di mediazione instaurata, costituisce atto emulativo ex art. 833 c.c., non avendo alcuna utilità per gli autori (potendo essi eventualmente utilizzare il giardino recintato di loro proprietà, posto di fronte la porta della loro abitazione, al di là dello stradello comune) ed essendo posta in essere al solo scopo di nuocere o di recare molestia alla costretta, con disagio, a chiedere di volta in Pt_1
volta ai convenuti di spostare tavolo e sedie per poter accedere alla propria abitazione.
Per tali motivi, ha chiesto di ordinare ai convenuti l'immediata cessazione della condotta, con conseguente rimozione di ogni bene mobile dallo stradello comune, e di condannare, altresì, i medesimi al risarcimento del danno, da quantificarsi in via equitativa.
Instaurato il contraddittorio, i convenuti, nel costituirsi in giudizio, hanno eccepito l'incompetenza per materia del giudice adito in favore del Tribunale di Frosinone.
Il g.d.p., con ordinanza del 25.3.2020, ha dichiarato la propria incompetenza per materia, reputando l'oggetto del giudizio non compreso tra le materie attribuite ex art. 7 c.p.c. alla competenza del giudice di pace;
ha dichiarato competente il Tribunale di
Frosinone e fissato il termine per la riassunzione della causa.
L'attrice ha riassunto quindi il giudizio con comparsa di riassunzione notificata in data
8.9.2020, rassegnando le medesime conclusioni esposte in precedenza.
I convenuti si sono costituiti sostenendo in primis che il giudizio di riassunzione avrebbe dovuto essere introdotto con ricorso ex art. 703 c.p.c. e non con citazione, trattandosi di procedimento avente ad oggetto la materia possessoria e precisamente inerente ad un'azione di manutenzione;
hanno eccepito inoltre la decadenza dall'azione ex art. 1170 c.c., per avvenuto decorso di un anno dalla turbativa, fatta risalire dalla stessa attrice al 2017; hanno dedotto, poi, nel merito, la genericità della richiesta di rimozione di “ogni bene mobile” e l'infondatezza della pretesa avversaria, allegando al riguardo che:
- l'abitazione della si trova alla fine di due “stradelli”, uno posto davanti e l'altro Pt_1
posto dietro le abitazioni a confine con la sua proprietà;
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- su entrambi i predetti stradelli l'attrice, così come gli altri comproprietari, esercita il solo diritto di passaggio a piedi, in alcun modo limitato dalla presenza del tavolo e delle sedie dei convenuti;
- ciò in quanto detti beni non occupano l'intera ampiezza del viale ma solo una parte di esso cosicché la restante parte consente di esercitare liberamente il transito a piedi della e dei suoi familiari;
Pt_1
- nella fattispecie non potrebbero ritenersi sussistenti gli estremi di una condotta emulativa, traendo i convenuti utilità dal collocamento del tavolino per “godere appieno” del “cortile esterno” alla loro abitazione e non creando l'“esiguo ingombro” alcun effettivo disagio all'attrice, come dimostrato anche dal fatto che gli altri comproprietari non avevano mai mosso contestazioni ai convenuti circa la collocazione del tavolo e delle sedie.
Hanno rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- in via preliminare, dichiarare estinto per decadenza dall'azione il diritto oggetto della domanda attorea;
- sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile perché illegittima e generica la richiesta di rimozione di ogni bene mobile dallo “stradello comune”;
- nel merito, e senza che ciò possa essere qualificato quale accettazione tacita del contraddittorio, rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte nella narrativa presente atto e per l'effetto rigettare la domanda di risarcimento dei danni in quanto la prova degli stessi non è stata allegata”.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa è stata istruita con prove per interrogatorio formale e per testi e, stante l'esito infruttuosi di vari tentativi di componimento bonario, è stata infine trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, nella quale le parti si sono riportate alle conclusioni rispettivamente rassegnate nelle memorie ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., coincidenti, per l'attrice, con quelle rassegnate nell'atto introduttivo e formulate, invece, nel modo seguente dai convenuti:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previe le declaratorie e gli accertamenti tutti del caso:
- In via pregiudiziale, dichiarare improcedibile la domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio previsto all'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n.
28 del 2010;
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- in via preliminare, dichiarare estinto per decadenza dall'azione il diritto oggetto della domanda attorea;
- sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile perché illegittima e generica la richiesta di rimozione di ogni bene mobile dallo “stradello comune”;
- sempre in via preliminare, disporre ad opera di parte
- l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari , CP_3
, , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7 [...]
CP_8
- nel merito, e senza che ciò possa essere qualificato quale accettazione tacita del contraddittorio, rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta e per
l'effetto rigettare la domanda di risarcimento dei danni in quanto la prova degli stessi non è stata allegata”.
Orbene, vanno innanzitutto disattese le prime due eccezioni sollevate dai convenuti in comparsa di costituzione e risposta.
Il giudizio introdotto ha ad oggetto una controversia di carattere petitorio e non un ricorso per manutenzione del possesso, sicché non si pone alcuna questione di decadenza dall'azione per avvenuto decorso del termine annuale ex art. 1170 c.c..
Nemmeno risponde al vero, tra l'altro, che il g.d.p. di Frosinone si sia pronunciato sulla propria incompetenza qualificando la domanda proposta dalla come azione Pt_1
di manutenzione, avendo semplicemente declinato la propria competenza sul rilievo che l'oggetto della causa, con la richiesta di cessazione della condotta posta in essere dai convenuti, non rientra nell'elenco di materie di cui all'art. 7 c.p.c. (cfr. l'ordinanza riservata del 25.3.2020).
Va pure disattesa, in quanto tardiva, l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, giacché, a mente di detta norma, l'improcedibilità avrebbe dovuto essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza.
Ciò detto, va esattamente inquadrato il tema oggetto del contendere, che, stante la pacifica natura condominiale dello stradello di cui si controverte e dunque la proprietà comune alle parti in causa (cfr. pag. 1 della prima memoria ex art. 183 c.p.c. di parte convenuta, ove si afferma che è “acclarata la comunione dello stradello, peraltro non contestata da parte convenuta”), attiene al diritto di ciascun condomino, ex art. 1102
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c.c., di servirsi della cosa comune, a patto di non alterarne la destinazione e di non impedirne agli altri il pari utilizzo.
La giurisprudenza di legittimità ha già precisato, in casi analoghi, che la competenza per materia, in tale ambito, appartiene in effetti al Tribunale: cfr., ad esempio, Cass.
8376/2005, secondo cui “la controversia relativa al diritto di utilizzazione del pianerottolo comune, che si assume leso dall'apertura verso l'esterno (in sostituzione di quella verso l'interno) di una porta di accesso all'appartamento di proprietà di un condomino, non rientra fra le cause relative alla misura e alle modalità di uso dei servizi condominiali, attribuite dall'art.7 terzo comma n. 2 c.p.c. al giudice di pace, giacché essa ha ad oggetto la tutela, ex art. 1102 c.c., del diritto al pari uso della cosa comune ed alla libertà del suo esercizio (il comodo e sicuro passaggio per il pianerottolo). Essa è, pertanto, devoluta alla cognizione del tribunale”.
È in particolare qui in discussione la legittimità dell'occupazione dello stradello da parte dei condomini con tavolo, sedie ed altri arredi, per trascorrervi Controparte_9 il tempo libero e consumare pasti all'aperto, in rapporto al diritto dell'attrice ad utilizzare liberamente lo stradello per il passaggio e l'accesso alla propria abitazione.
Deve precisarsi fin da subito che non viene in rilievo nella fattispecie un atto emulativo, secondo il dettato dell'art. 833 c.p.c., giacché, come ricordato dagli stessi attori, tale è l'atto privo di qualsiasi utilità per l'autore “poiché una qualunque utilità escluderebbe che l'animus nocendi sia l'unico movente del soggetto agente” (pag. 5 della comparsa di riassunzione); in questo caso il mero fatto che i convenuti dispongano di altra area, di proprietà esclusiva, dall'altro lato dello stradello rispetto alla propria abitazione, dove eventualmente attrezzare un punto di sosta con tavolo e sedie, non toglie che gli stessi possano trovare utilità nello sfruttare l'area comune, direttamente adiacente alla loro casa, per tali fini.
È doveroso ricordare, al riguardo, che “l'atto emulativo vietato ex art. 833 c.c. presuppone lo scopo esclusivo di nuocere o di recare pregiudizio ad altri, in assenza di una qualsiasi utilità per il proprietario, sicché non è riconducibile a tale categoria un atto comunque rispondente ad un interesse del proprietario” (Cass. 1209/2016).
La domanda degli attori può, nondimeno, essere apprezzata nell'ottica della disciplina di cui all'art. 1102 c.p.c., senza violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, trattandosi di inquadrare correttamente, dal punto di vista giuridico, la doglianza esposta nei suoi termini essenziali, ovvero i fatti posti a fondamento della richiesta di rimozione dei manufatti collocati dai convenuti sul fondo comune.
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Tale domanda non postula poi la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari dello stradello. In materia vige infatti il principio per cui
“ciascun comproprietario è legittimato ad agire per la tutela del proprio diritto, senza necessità di chiamare in giudizio gli altri comproprietari, non ricorrendo alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario” (Cass. 4354/1999; cfr., altresì, Cass. 2106/2000).
Circa la naturale destinazione dello stradello ove sono stati posizionati i beni dei convenuti, è pacifico che esso serva, al pari di quello posto sull'altro lato del complesso edilizio (cfr. le foto in atti), da via di passaggio pedonale per l'ingresso nelle abitazioni. In proposito, in occasione della prima udienza il difensore della Pt_1 ha precisato che “lo stradello di cui si discute non è una via di passaggio per le auto, tuttavia la sua cliente, stante anche l'età avanzata, ha serie difficoltà a transitare a piedi visti gli ostacoli apposti dai convenuti”.
Nel corso dell'interrogatorio formale i convenuti hanno ammesso di occupare stabilmente la sede dello stradello con un tavolo di ferro (“lasciato anche durante la stagione invernale perché è molto pesante”), utilizzandolo d'estate con sedie e, a volte, ombrelloni, per stare all'aperto (“i ragazzi per studiare, noi per sederci. Qualche volta pranziamo e ceniamo sullo stesso”); di posizionare qualche volta all'esterno anche lo stendino dei panni e di sistemare, d'inverno, una panchina di ferro appoggiata al muro
(cfr. dichiarazioni confermate da ). Controparte_1 CP_2
Ora, pur volendo prescindere dall'uso dell'area comune avvenuto in passato anche per il transito di piccoli mezzi meccanici per particolari esigenze, al quale hanno fatto accenno alcuni testi, e volendo dunque limitare l'indagine al passaggio pedonale, in conformità a quanto allegato da parte attrice, in merito al normale utilizzo dello stradello, fino allo spirare delle preclusioni assertive (ossia fino al deposito della prima memoria ex art. 183 c.p.c.), deve riconoscersi che la condotta dei convenuti si pone obiettivamente in contrasto con l'art. 1102 c.c..
È ben vero che le dichiarazioni testimoniali raccolte in giudizio si pongono, in qualche misura, in contrasto tra loro, in quanto alcuni testi hanno sostenuto che il passaggio, nel punto in questione, resterebbe possibile con facilità ( e Controparte_6
ed altri, invece, hanno indicato la situazione esistente come tale da Parte_2
rendere il passaggio più difficoltoso ( e Testimone_1 Testimone_2 [...]
. Tes_3
Tuttavia, l'esame dello stato dei luoghi, evincibile dalle fotografie prodotte, convince del fatto che, con ogni evidenza, l'utilizzo almeno di alcuni degli arredi porti ad
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occupare significativamente lo spazio dello stradello. Le foto rivelano infatti la limitata ampiezza di questo, il collocamento sul suolo comune del tavolo di ferro, in posizione staccata dal muro dell'abitazione dei convenuti, con ombrelloni e sedie sistemate nei pressi e chiaramente destinati ad essere utilizzati per lo stazionamento all'aperto di persone (convenuti, loro familiari o commensali).
È intuibile che l'uso dell'area comune che attraverso questi arredi i convenuti hanno deciso di fare generi, sia pure specialmente nei periodi estivi, un non trascurabile ingombro della superficie normalmente destinata al passaggio delle persone ed è credibile che l'attrice e i suoi congiunti possano essersi trovati nella situazione di dover chiedere ai convenuti di “spostarsi” per poter passare.
Si può immaginare che si riesca comunque a transitare “evitando” le sedie, il tavolo e gli altri oggetti, ma ciò è comunque indicativo di una situazione di intralcio, che non dovrebbe sussistere.
Le dichiarazioni rese al riguardo dai testi e benché legati da Tes_2 Tes_3 rapporti di parentela all'attrice, appaiono, da questo vista, attendibili;
inoltre soprattutto la ha fornito una descrizione dei luoghi assai particolareggiata, Tes_3
mostrando una approfondita conoscenza degli stessi, mentre le dichiarazioni delle testi e evidenziano alcune incongruenze con quanto riferito dai Pt_2 CP_6
convenuti in sede di interrogatorio formale o quantomeno una conoscenza dei fatti meno precisa (la prima ha parlato di un tavolo “in plastica da giardino” anziché in ferro, che nei periodi di inutilizzo non verrebbe lasciato sul posto, laddove il CP_1 ha affermato il contrario;
la seconda ha dichiarato che il tavolo “a volte si trova sullo stradello, altre volte si trova sul terreno” ed ha poi aggiunto di non saper dire “quanto spesso [i convenuti] lo utilizzano”).
È ben vero, poi, che l'occupazione dello stradello, con le modalità descritte, non risulta avvenire in tutti i periodi dell'anno. Tuttavia, dall'istruttoria si è avuta conferma che non si tratta di una condotta estemporanea ma abituale e ripetuta nel tempo.
Si è, in definitiva, all'infuori di una legittima esplicazione del diritto di utilizzare la cosa comune ai sensi dell'art. 1102 c.c., in quanto ne viene ad essere pregiudicata la normale funzione di spazio utilizzato per il libero transito dei proprietari delle case e ne viene compromesso il comodo uso da parte della attrice. Parte_3
Riguardo poi alla legittimità dell'entrata secondaria dell'abitazione della che Pt_1
appunto affaccia sullo stradello di cui si discute, va dichiarata la tardività della
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documentazione prodotta dai convenuti solo con la terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., in quanto non costituente prova contraria.
La questione, peraltro, non è stata introdotta con sufficiente determinatezza nei termini deputati alla cristallizzazione del thema decidendum, avendo piuttosto i convenuti inizialmente censurato la creazione di una apertura abusiva su un terreno agricolo incolto di proprietà dell'attrice (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta).
Per le ragioni esposte, in conclusione, la domanda di rimozione del tavolo, delle sedie e degli ombrelloni dalla sede dello stradello merita accoglimento.
La domanda di risarcimento deve invece essere respinta, dal momento che l'attrice non ha in alcun modo dimostrato di avere subito un danno patrimoniale in conseguenza del comportamento dei convenuti, essendo per altro verso da escludere, vista la tipologia dei fatti in contestazione, che possa esserne derivato un danno non patrimoniale risarcibile.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza dei convenuti e vengono liquidate come in dispositivo, in base ai valori medi di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni contraria o diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) ordina ai convenuti di rimuovere il tavolo, le sedie e gli ombrelloni dallo stradello comune;
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno;
3) condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in € 125,00 per esborsi e in € 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Frosinone l'8.1.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Masetti
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