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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
n.R.G. 1115/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile - Area Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 4 dicembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1115/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Simone ARCARO come da procura in Parte_1
atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cassino, Via Dante n. 6
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Antonio ARDUINI come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Frosinone, Via Carlo Conti n. 11
- resistente
Oggetto: licenziamento per giusta causa – assenze ingiustificate
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 15 aprile 2024 e ritualmente notificato, Pt_1
espone di essere stato assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e
[...]
indeterminato dalla società in data 6.10.2021; di avere prestato la propria attività Controparte_1
lavorativa presso la sede operativa della società in San Vittore del Lazio, occupandosi sia di piccole riparazioni, lavori di meccanica leggera, manutenzione e lavaggio di trattori stradali sia della manutenzione di un campo di melograni, della gestione di alveari e della raccolta stagionale delle olive;
di essere stato inquadrato come operario di 5° livello del CCNL Spedizioni e Trasporto Merci;
di avere subito nel mese di giugno 2023 un infortunio sul lavoro;
di avere accettato l'invito del datore di lavoro a non denunciare l'infortunio; di essersi assentato dal lavoro per malattia in conseguenza dell'infortunio; di essersi presentato sul posto di lavoro al termine del periodo di malattia, in data
2.8.2023; di essere stato allontanato dal posto di lavoro, in tale circostanza, dal preposto aziendale,
, con la motivazione che il ricorrente avrebbe dovuto sottoporsi preventivamente Testimone_1
alla visita medica di idoneità; di non avere ricevuto, nei giorni successivi, nessuna comunicazione di convocazione a visita;
di essersi nuovamente recato in azienda in data 9.8.2023; di essere stato nuovamente allontanato per i medesimi motivi;
di avere diffidato la società convenuta, in data
10.8.2023, a mezzo del proprio legale, a comunicare la data della visita di idoneità; di non avere ricevuto alcun riscontro;
di avere ricevuto, in data 14.8.2023, una lettera di contestazione disciplinare per assenza ingiustificata dal lavoro nei giorni 3, 4, 5, 7 e 8 agosto 2023; di avere presentato le proprie giustificazioni scritte in data 16.8.2023; di essere stato licenziato senza preavviso con lettera raccomandata consegnatagli il 1°.9.2023.
2. Tanto premesso in fatto, il ricorrente deduce l'illegittimità del licenziamento intimatogli dalla società convenuta. Evidenzia, preliminarmente, l'inottemperanza del datore di lavoro all'obbligo di affiggere in azienda, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, il codice contenente le norme disciplinari.
Fa rilevare di avere tenuto una condotta osservante dei doveri di diligenza e fedeltà ex artt. 2104 e
2015 cod. civ., per essersi recato tempestivamente in azienda al termine del periodo di malattia.
Osserva che il mancato rientro a lavoro è dipeso unicamente dal comportamento del datore di lavoro il quale, pur comunicandogli l'impossibilità del rientro a lavoro senza la preventiva visita medica di idoneità, non ha provveduto, in ottemperanza agli obblighi di legge, a convocarlo a visita. Sostiene il difetto di proporzionalità tra l'infrazione e la sanzione espulsiva, avuto riguardo, in particolare, alla stima e alla fiducia che il datore di lavoro ha sempre dimostrato nei confronti del ricorrente, alla diligenza con cui sono sempre state espletate le mansioni, alla natura ed intensità dell'elemento soggettivo, tutte circostanze che rendono inverosimile l'idoneità in concreto della condotta contestata a compromettere irreversibilmente il rapporto di fiducia. Lamenta che nella lettera di licenziamento non è indicato se il licenziamento è stato intimato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Ritiene di avere diritto alla tutela reintegratoria di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23 del 2015 per insussistenza del fatto materiale contestato e, solo in subordine, alla tutela indennitaria di cui al primo comma della medesima disposizione.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede al giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato per insussistenza del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa;
ordinare alla società di reintegrare il ricorrente nel CP_1
posto di lavoro e condannarla a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 2
d.lgs. n. 23/2015 dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso fino alla reintegrazione.
In subordine, condannare la società a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista CP_1
dall'art. 3 comma 1 d.lgs. n. 23/2015 nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
[...
5. La società convenuta in punto di fatto fa rilevare che il sig. non riveste nella Testimone_1
cariche direttive o decisionali;
che controparte non ha mai svolto le mansioni riferite Controparte_1 con riferimento al campo di melograno, agli alveari e all'uliveto; che il datore di lavoro non ha mai invitato il lavoratore a non denunciare l'infortunio, circostanza peraltro irrilevante ai fini di causa.
Sempre in fatto, la resistente afferma che il ricorrente non si è recato in azienda per riprendere l'attività lavorativa il giorno 2.8.2023, in quanto in tale data era ancora in malattia e, come riferito nella pec inviata dal legale del ricorrente alla società in data 10.8.2023, il lavoratore comunicava la sua guarigione e il rientro a lavoro solo il giorno 9.8.2023. Asserisce che il ricorrente si è recato in azienda solo il 10.8.2023, venuto a conoscenza dell'avvio del procedimento disciplinare in data
8.8.2023. Evidenzia che controparte è incorso in precedenti infrazioni disciplinari nel corso del rapporto. Deduce che il codice disciplinare è affisso nella bacheca aziendale, è consultabile su richiesta, viene consegnato a tutti i lavoratori al momento dell'assunzione.
6. In diritto la convenuta eccepisce che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, CP_2
anche in caso di assenza per malattia protrattasi per oltre sessanta giorni, la necessità della previa visita di idoneità del lavoratore per poter essere assegnato alle mansioni svolte in precedenza non lo esime dall'obbligo di ripresentarsi sul posto di lavoro e comunicare la propria disponibilità al lavoro.
7. Sotto il profilo della proporzionalità osserva che l'art. 32, lett. C, del CCNL di categoria prevede il licenziamento in caso di assenza ingiustificata del lavoratore per almeno quattro giorni consecutivi, salvo forza maggiore.
8. Chiede, in via subordinata, di riqualificare il licenziamento come recesso per giustificato motivo soggettivo.
9. Interrogate liberamente le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa
è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti e l'assunzione della prova testimoniale, all'esito della quale le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive.
10. La causa è stata infine decisa come in dispositivo all'esito della trattazione cartolare ex art. 127- ter c.p.c. del 4 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. L'azione promossa dal ricorrente è diretta all'accertamento della illegittimità del licenziamento senza preavviso – e dunque per giusta causa – intimatogli dalla società convenuta in data 1°.9.2023
(cfr. lettera di licenziamento sub doc. 6 prod. GI) per i fatti oggetto della contestazione disciplinare del 14.8.2023 (cfr. lettera di contestazione sub doc. 4 prod. GI), vale a dire per essere stato assente ingiustificato dal lavoro nei giorni 3, 4, 5, 7 e 8 agosto 2023.
12. Il ricorrente sostiene che l'assenza dal lavoro nei giorni predetti non può ritenersi ingiustificata, in quanto il rientro a lavoro al termine del periodo di malattia è stato reso impossibile dal comportamento dello stesso datore di lavoro. Secondo la prospettazione di parte attrice, infatti, il sig.
, recatosi in azienda per riprendere l'attività lavorativa al termine del periodo di malattia, il Pt_1
2.8.2023, è stato allontanato dal preposto aziendale, , con la motivazione che il Testimone_1
lavoratore avrebbe dovuto prima sottoposti a visita medica di idoneità, essendosi protratta la sua assenza per malattia per oltre sessanta giorni. Nei giorni seguenti, però, nonostante la formale diffida del lavoratore, la società convenuta non ha comunicato al lavoratore la convocazione a visita e, quando questi si è ripresentato in azienda il giorno 9.8.2023, lo ha nuovamente allontanato dal posto di lavoro, per i medesimi motivi.
13. L'assunto del ricorrente, posto alla base dell'impugnazione del licenziamento, è infondato sia sotto il profilo fattuale che giuridico.
14. È pacifico e documentale che il ricorrente è stato assunto dalla società convenuta con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato decorrente dal 6.10.2021 (cfr. lettera di assunzione sub doc. 2 prod. GI) ed è stato inquadrato come operaio nel 5° livello del CCNL Spedizioni e
Trasporto Merci. È rimasto inoltre incontestato tra le parti che il ricorrente, a partire dal mese di giugno 2023, si è assentato dal lavoro per malattia per oltre sessanta giorni. Nella lettera di licenziamento si legge che “l'assenza del sig. GI era causata da malattia superiore ai 60 giorni…il sig. GI ha inviato certificati attestanti la malattia sino al 2 agosto 2023”. Dal certificato medico di continuazione della malattia prodotto dalla convenuta (doc. 2) risulta infatti la prognosi di malattia sino al 2.8.2023. Può quindi ritenersi accertato, in base alle allegazioni delle parti e ai documenti richiamati, che il periodo di malattia del ricorrente coperto da idonea certificazione medica e dunque giustificato si è protratto per oltre sessanta giorni e che ultimo giorno di malattia, in base alla predetta certificazione, è stato il 2.8.2023.
15. L'art. 41 del D.Lgs. n. 81 del 2008, al secondo comma, lett. e-ter), nella formulazione vigente ratione temporis, prevede, nell'ambito della sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente,
“la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione”. Tale visita, come le altre di cui al secondo comma, è effettuata a cura e spese del datore di lavoro.
16. Alla luce della disposizione citata, quindi, il lavoratore che sia stato assente dal lavoro per malattia protrattasi oltre i sessanta giorni continuativi non può tornare a svolgere le mansioni cui era assegnato prima della malattia senza essersi preventivamente sottoposto a visita medica per la verifica della idoneità alla mansione. Al termine del periodo di malattia, il datore di lavoro è dunque tenuto a convocare tempestivamente il lavoratore presso il medico competente per effettuare la suddetta visita di idoneità e, se ritenuto idoneo, il lavoratore potrà essere riassegnato alle mansioni cui era adibito prima dell'assenza per malattia. 17. La norma è stata interpretata dalla Corte di Cassazione, conformemente alla sua formulazione letterale e alla sua finalità, nel senso che la “ripresa del lavoro”, rispetto alla quale la visita medica deve essere “precedente”, è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando faccia ritorno in azienda dopo un'assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni per le quali è necessario compiere una verifica di “idoneità” e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità. Ne discende che, ove il lavoratore sia nuovamente destinato alle stesse mansioni assegnategli prima dell'inizio del periodo di assenza, lo stesso può astenersi ex art. 1460 cod. civ. dall'eseguire la prestazione dovuta, posto che l'effettuazione della visita medica prevista dalla norma si colloca all'interno del fondamentale obbligo imprenditoriale di predisporre e attuare le misure necessarie a tutelare l'incolumità e la salute del prestatore di lavoro, secondo le previsioni della normativa specifica di prevenzione ex art. 2087 cod. civ. (Cass. civ. n. 7566/2020).
18. Muovendo da tale condivisibile premessa ermeneutica, la medesima Suprema Corte ha chiarito nella medesima pronuncia ed in altra successiva conforme (Cass. civ. n. 29756/2022) che “non è invece consentito al prestatore di astenersi anche dalla presentazione sul posto di lavoro, una volta venuto meno il titolo giustificativo della sua assenza…presentazione che – come rilevato esattamente nella sentenza impugnata – è momento distinto dall'assegnazione alle mansioni, in quanto diretto a ridare concreta operatività al rapporto e ben potendo comunque il datore di lavoro, nell'esercizio dei suoi poteri, disporre, quanto meno in via provvisoria e in attesa dell'espletamento della visita medica e della connessa verifica di idoneità, una diversa collocazione del proprio dipendente all'interno della organizzazione di impresa”.
19. Orbene, dai documenti versati in atti e dall'istruttoria testimoniale espletata emerge che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, terminato il periodo di malattia il 2.8.2023, il ricorrente, quantomeno fino al 9.8.2023, non si è presentato sul posto di lavoro né ha comunicato al datore di lavoro il prolungamento della propria assenza e gli impedimenti idonei a giustificarla, restando così assente ingiustificato per tutte le giornate indicate nella contestazione disciplinare (3,
4, 5, 7 e 8 agosto 2023).
20. Può in primo luogo valorizzarsi in tal senso quanto dichiarato dallo stesso lavoratore a mezzo del proprio legale nella diffida inoltrata alla società convenuta via pec in data 10.8.2023, prodotta dalla stessa parte ricorrente (doc. 3). Si legge in tale atto stragiudiziale quanto segue: “Il giorno 09 del mese corrente, il mio assistito dopo un lungo periodo di malattia, peraltro causato da un infortunio sul lavoro presso la vostra azienda, comunicava la sua guarigione e quindi il rientro a lavoro”. Quindi
è lo stesso lavoratore ad ammettere di essersi presentato la prima volta sul posto di lavoro, dopo il periodo di malattia, solo il 9 agosto 2023. È invece del tutto inverosimile quanto affermato dall'attore in ricorso, vale a dire di essersi presentato a lavoro il giorno 2 agosto 2023, non solo perché contraddetto da quanto dichiarato nella citata diffida, ma anche perché palesemente smentito dalla certificazione medica di continuazione della malattia prodotta dalla società convenuta, da cui risulta che il giorno 2 agosto 2023 il lavoratore era ancora in malattia. Per le medesime ragioni, tenuto anche conto del rapporto di parentela con il ricorrente e dunque di un verosimile interesse affettivo a rendere una deposizione compiacente, è del tutto inattendibile la testimonianza di , fratello di TI
, il quale ha dichiarato che, al termine del periodo malattia, il ricorrente è tornato Parte_1
in azienda il 1° o il 2 agosto 2023 e che lui stesso lo aveva accompagnato in auto. Tale circostanza è contraddetta dai documenti sopra richiamati e non trova conforto in quanto dichiarato dai due testi di parte resistente. Il teste dipendente della convenuta addetto alla logistica, ES ha dichiarato: “Il 10 agosto 2023 ho visto il ricorrente recarsi in ufficio. Prima di quella data non avevo mai visto il ricorrente dopo il periodo di malattia. Ho visto poi il ricorrente andare via. Non so cosa sia stato detto in quella occasione al ricorrente”. Il teste ha riferito: “Non ho Testimone_4 più visto il ricorrente dopo il periodo di malattia dell'estate del 2023. Non so se gli fosse stato detto qualcosa dal datore di lavoro”.
21. La necessità di una preventiva visita medica di idoneità per poter tornare a svolgere le mansioni lavorative assegnategli prima dell'assenza per malattia non è idonea giustificare il mancato rientro in azienda del ricorrente al termine del periodo di malattia, nelle giornate del 3, 4, 5, 7 e 8 agosto 2023, peraltro senza comunicare alcunché al datore di lavoro, in quanto il sig. era comunque tenuto Pt_1
a presentarsi sul luogo di lavoro, in osservanza dei doveri di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e
1375 cod. civ. e dell'obbligo di diligenza ex art. 2104 cod. civ., posto che, come chiarito nelle citate pronunce del giudice di legittimità, la presentazione a lavoro è momento distinto dall'assegnazione delle mansioni e, se è vero che il lavoratore può rifiutarsi, in forza dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., di eseguire la prestazione, ove assegnato dal datore alle mansioni precedenti senza la preventiva effettuazione della prescritta visita di idoneità, non può però astenersi dal presentarsi sul posto di lavoro, ben potendo il datore di lavoro disporre, nell'attesa della visita medica,
l'eventuale e provvisoria diversa collocazione del lavoratore nell'impresa.
22. Molteplici elementi, di carattere sia oggettivo che soggettivo, depongono univocamente nel far ritenere che la mancanza disciplinare del ricorrente sia idonea a compromettere irreversibilmente il rapporto di fiducia con il datore di lavoro, avuto riguardo all'aspettativa datoriale in merito al futuro corretto adempimento della prestazione lavorativa, così da integrare la giusta causa di licenziamento ex art. 2119 cod. civ.
23. Rileva, in primo luogo, l'entità oggettiva dell'infrazione disciplinare, atteso che l'assenza ingiustificata dal lavoro si è protratta per almeno cinque giorni consecutivi, senza alcuna comunicazione al datore di lavoro, né del prolungamento dell'assenza né degli impedimenti atti a giustificarla, così da non consentire alla società convenuta di sopperire all'assenza del lavoratore con le eventuali misure organizzative necessarie. L'omessa comunicazione della prolungata assenza e delle ragioni che l'hanno determinata, queste ultime non emerse neppure in giudizio – posto che è risultato accertato che il dipendente non è rientrato a lavoro prima del 9 agosto 2023 e dunque fino a tale data non poteva neppure porsi la questione della mancata effettuazione della preventiva visita di idoneità – connota la condotta posta a base del licenziamento anche in senso marcatamente soggettivo, rilevando una sprezzante noncuranza delle esigenze e degli interessi aziendali, come tale atta certamente a incidere in senso negativo ed in modo grave sulla fiducia datoriale.
24. L'incidenza della riferita noncuranza sul vincolo fiduciario si apprezza ancor più ove si consideri che il comportamento del lavoratore posto a base del licenziamento non costituisce un fatto del tutto isolato, ma già qualche mese prima, il 17 maggio 2023, il medesimo lavoratore si era immotivatamente allontanato dal posto di lavoro dopo una discussione per motivi di lavoro con il responsabile dell'officina senza aver chiesto e ottenuto il preventivo permesso dal suo responsabile, fatto per il quale gli era stata irrogata con lettera del 12.6.2023 la sanzione disciplinare conservativa della multa pari a un'ora di retribuzione, sanzione a quanto consta non impugnata (cfr. provvedimento di irrogazione della sanzione sub docc. 3 e 4 prod. S. Vittore Servizi).
25. Merita, poi, di essere valorizzato quale indicatore particolarmente significativo della oggettiva gravità della condotta contestata al ricorrente la tipizzazione dell'illecito disciplinare tra le mancanze per le quali il CCNL Spedizioni e Trasporto Merci, pacificamente applicato al rapporto, prevede la sanzione del licenziamento. L'art. 32, lett. C, del suddetto contratto collettivo prevede che il licenziamento disciplinare può essere adottato “nel caso di assenza ingiustificata del lavoratore per almeno quattro giorni consecutivi, salvo i casi di forza maggiore” (doc. 6 prod. S. Vittore Servizi). 26. Alla luce degli elementi oggettivi e soggettivi esposti, ritiene questo giudice che il licenziamento disciplinare per giusta causa intimato al ricorrente dalla convenuta costituisca sanzione proporzionata alla gravità della infrazione disciplinare commessa dal lavoratore.
27. Va infine disattesa la censura con cui il ricorrente si duole della mancata affissione del codice disciplinare in violazione dell'art. 7, comma 1, St. lav.
28. Ai sensi della disposizione citata “Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano”.
29. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai sensi del primo comma dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, l'affissione del codice disciplinare rappresenta una forma di pubblicità condizionante il legittimo esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro, il cui adempimento deve essere provato dal datore medesimo. Tale formalità pubblicitaria, che non ammette equivalenti, ha la funzione di assicurare la conoscibilità legale della normativa disciplinare, sicché, come il lavoratore non può invocare l'ignoranza delle norme disciplinari regolarmente affisse, così il datore di lavoro, ove sia mancata la regolare affissione delle stesse norme, non può utilmente sostenere che il lavoratore ne fosse altrimenti a conoscenza (Cass. civ. n. 24722/2022).
30. Allorché le violazioni contestate consistano in condotte contrarie ai doveri fondamentali del datore di lavoro, rientranti nel c.d. minimo etico, o di rilevanza penale, il potere disciplinare può essere legittimamente esercitato anche in assenza dell'affissione del codice disciplinare, in quanto il lavoratore ben può rendersi conto, anche al di là di una analitica predeterminazione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni da parte del codice disciplinare, della illiceità e gravità della propria condotta (Cass. civ. n. 17763/2004; n. 1926/2011; n. 13414/2013; n. 54/2017).
31. Ritiene questo giudice che l'infrazione posta in essere dal ricorrente, consistente nell'assenza ingiustificata dal lavoro protratta per cinque giorni consecutivi, senza alcuna comunicazione al datore di lavoro, rientri nel novero delle violazioni di quei doveri fondamentali del lavoratore che, integrando il c.d. minimo etico, devono ritenersi conosciuti da tutti i lavoratori e per i quali pertanto l'affissione del codice disciplinare in azienda non costituisce, ai sensi dell'art. 7, comma 1, St. lav., condizione di legittimità dell'esercizio del potere disciplinare. L'obbligo del lavoratore di recarsi a lavoro per rendere la prestazione e correlativamente di comunicare tempestivamente e giustificare, in presenza di impedimenti, la propria assenza, specie se protratta nel tempo, non può dunque ricondursi al novero delle semplici “violazioni di norme di azione derivanti da direttive aziendali, suscettibili di mutare nel tempo, in relazione a contingenze economiche e di mercato ed al grado di elasticità nell'applicazione” (Cass. civ. n. 24722/2022), afferendo piuttosto al contenuto essenziale della obbligazione principale del prestatore che, nel sinallagma contrattuale, si pone quale corrispettivo dell'obbligazione retributiva del datore di lavoro (cfr., in questo senso, Trib. Reggio Calabria, Sez.
Lav., 22.7.2020).
32. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il ricorso va rigettato.
33. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste pertanto a carico del ricorrente e liquidate in favore della società convenuta nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n.
55 del 2014, con applicazione dei parametri minimi – stante la ridotta complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate – per tutte le fasi, cause di lavoro, valore indeterminabile, complessità bassa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− rigetta il ricorso;
− condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta, liquidandole in euro 4.629,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile - Area Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 4 dicembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1115/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Simone ARCARO come da procura in Parte_1
atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cassino, Via Dante n. 6
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Antonio ARDUINI come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Frosinone, Via Carlo Conti n. 11
- resistente
Oggetto: licenziamento per giusta causa – assenze ingiustificate
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 15 aprile 2024 e ritualmente notificato, Pt_1
espone di essere stato assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e
[...]
indeterminato dalla società in data 6.10.2021; di avere prestato la propria attività Controparte_1
lavorativa presso la sede operativa della società in San Vittore del Lazio, occupandosi sia di piccole riparazioni, lavori di meccanica leggera, manutenzione e lavaggio di trattori stradali sia della manutenzione di un campo di melograni, della gestione di alveari e della raccolta stagionale delle olive;
di essere stato inquadrato come operario di 5° livello del CCNL Spedizioni e Trasporto Merci;
di avere subito nel mese di giugno 2023 un infortunio sul lavoro;
di avere accettato l'invito del datore di lavoro a non denunciare l'infortunio; di essersi assentato dal lavoro per malattia in conseguenza dell'infortunio; di essersi presentato sul posto di lavoro al termine del periodo di malattia, in data
2.8.2023; di essere stato allontanato dal posto di lavoro, in tale circostanza, dal preposto aziendale,
, con la motivazione che il ricorrente avrebbe dovuto sottoporsi preventivamente Testimone_1
alla visita medica di idoneità; di non avere ricevuto, nei giorni successivi, nessuna comunicazione di convocazione a visita;
di essersi nuovamente recato in azienda in data 9.8.2023; di essere stato nuovamente allontanato per i medesimi motivi;
di avere diffidato la società convenuta, in data
10.8.2023, a mezzo del proprio legale, a comunicare la data della visita di idoneità; di non avere ricevuto alcun riscontro;
di avere ricevuto, in data 14.8.2023, una lettera di contestazione disciplinare per assenza ingiustificata dal lavoro nei giorni 3, 4, 5, 7 e 8 agosto 2023; di avere presentato le proprie giustificazioni scritte in data 16.8.2023; di essere stato licenziato senza preavviso con lettera raccomandata consegnatagli il 1°.9.2023.
2. Tanto premesso in fatto, il ricorrente deduce l'illegittimità del licenziamento intimatogli dalla società convenuta. Evidenzia, preliminarmente, l'inottemperanza del datore di lavoro all'obbligo di affiggere in azienda, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, il codice contenente le norme disciplinari.
Fa rilevare di avere tenuto una condotta osservante dei doveri di diligenza e fedeltà ex artt. 2104 e
2015 cod. civ., per essersi recato tempestivamente in azienda al termine del periodo di malattia.
Osserva che il mancato rientro a lavoro è dipeso unicamente dal comportamento del datore di lavoro il quale, pur comunicandogli l'impossibilità del rientro a lavoro senza la preventiva visita medica di idoneità, non ha provveduto, in ottemperanza agli obblighi di legge, a convocarlo a visita. Sostiene il difetto di proporzionalità tra l'infrazione e la sanzione espulsiva, avuto riguardo, in particolare, alla stima e alla fiducia che il datore di lavoro ha sempre dimostrato nei confronti del ricorrente, alla diligenza con cui sono sempre state espletate le mansioni, alla natura ed intensità dell'elemento soggettivo, tutte circostanze che rendono inverosimile l'idoneità in concreto della condotta contestata a compromettere irreversibilmente il rapporto di fiducia. Lamenta che nella lettera di licenziamento non è indicato se il licenziamento è stato intimato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Ritiene di avere diritto alla tutela reintegratoria di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23 del 2015 per insussistenza del fatto materiale contestato e, solo in subordine, alla tutela indennitaria di cui al primo comma della medesima disposizione.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede al giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato per insussistenza del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa;
ordinare alla società di reintegrare il ricorrente nel CP_1
posto di lavoro e condannarla a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 2
d.lgs. n. 23/2015 dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso fino alla reintegrazione.
In subordine, condannare la società a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista CP_1
dall'art. 3 comma 1 d.lgs. n. 23/2015 nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
[...
5. La società convenuta in punto di fatto fa rilevare che il sig. non riveste nella Testimone_1
cariche direttive o decisionali;
che controparte non ha mai svolto le mansioni riferite Controparte_1 con riferimento al campo di melograno, agli alveari e all'uliveto; che il datore di lavoro non ha mai invitato il lavoratore a non denunciare l'infortunio, circostanza peraltro irrilevante ai fini di causa.
Sempre in fatto, la resistente afferma che il ricorrente non si è recato in azienda per riprendere l'attività lavorativa il giorno 2.8.2023, in quanto in tale data era ancora in malattia e, come riferito nella pec inviata dal legale del ricorrente alla società in data 10.8.2023, il lavoratore comunicava la sua guarigione e il rientro a lavoro solo il giorno 9.8.2023. Asserisce che il ricorrente si è recato in azienda solo il 10.8.2023, venuto a conoscenza dell'avvio del procedimento disciplinare in data
8.8.2023. Evidenzia che controparte è incorso in precedenti infrazioni disciplinari nel corso del rapporto. Deduce che il codice disciplinare è affisso nella bacheca aziendale, è consultabile su richiesta, viene consegnato a tutti i lavoratori al momento dell'assunzione.
6. In diritto la convenuta eccepisce che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, CP_2
anche in caso di assenza per malattia protrattasi per oltre sessanta giorni, la necessità della previa visita di idoneità del lavoratore per poter essere assegnato alle mansioni svolte in precedenza non lo esime dall'obbligo di ripresentarsi sul posto di lavoro e comunicare la propria disponibilità al lavoro.
7. Sotto il profilo della proporzionalità osserva che l'art. 32, lett. C, del CCNL di categoria prevede il licenziamento in caso di assenza ingiustificata del lavoratore per almeno quattro giorni consecutivi, salvo forza maggiore.
8. Chiede, in via subordinata, di riqualificare il licenziamento come recesso per giustificato motivo soggettivo.
9. Interrogate liberamente le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa
è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti e l'assunzione della prova testimoniale, all'esito della quale le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive.
10. La causa è stata infine decisa come in dispositivo all'esito della trattazione cartolare ex art. 127- ter c.p.c. del 4 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. L'azione promossa dal ricorrente è diretta all'accertamento della illegittimità del licenziamento senza preavviso – e dunque per giusta causa – intimatogli dalla società convenuta in data 1°.9.2023
(cfr. lettera di licenziamento sub doc. 6 prod. GI) per i fatti oggetto della contestazione disciplinare del 14.8.2023 (cfr. lettera di contestazione sub doc. 4 prod. GI), vale a dire per essere stato assente ingiustificato dal lavoro nei giorni 3, 4, 5, 7 e 8 agosto 2023.
12. Il ricorrente sostiene che l'assenza dal lavoro nei giorni predetti non può ritenersi ingiustificata, in quanto il rientro a lavoro al termine del periodo di malattia è stato reso impossibile dal comportamento dello stesso datore di lavoro. Secondo la prospettazione di parte attrice, infatti, il sig.
, recatosi in azienda per riprendere l'attività lavorativa al termine del periodo di malattia, il Pt_1
2.8.2023, è stato allontanato dal preposto aziendale, , con la motivazione che il Testimone_1
lavoratore avrebbe dovuto prima sottoposti a visita medica di idoneità, essendosi protratta la sua assenza per malattia per oltre sessanta giorni. Nei giorni seguenti, però, nonostante la formale diffida del lavoratore, la società convenuta non ha comunicato al lavoratore la convocazione a visita e, quando questi si è ripresentato in azienda il giorno 9.8.2023, lo ha nuovamente allontanato dal posto di lavoro, per i medesimi motivi.
13. L'assunto del ricorrente, posto alla base dell'impugnazione del licenziamento, è infondato sia sotto il profilo fattuale che giuridico.
14. È pacifico e documentale che il ricorrente è stato assunto dalla società convenuta con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato decorrente dal 6.10.2021 (cfr. lettera di assunzione sub doc. 2 prod. GI) ed è stato inquadrato come operaio nel 5° livello del CCNL Spedizioni e
Trasporto Merci. È rimasto inoltre incontestato tra le parti che il ricorrente, a partire dal mese di giugno 2023, si è assentato dal lavoro per malattia per oltre sessanta giorni. Nella lettera di licenziamento si legge che “l'assenza del sig. GI era causata da malattia superiore ai 60 giorni…il sig. GI ha inviato certificati attestanti la malattia sino al 2 agosto 2023”. Dal certificato medico di continuazione della malattia prodotto dalla convenuta (doc. 2) risulta infatti la prognosi di malattia sino al 2.8.2023. Può quindi ritenersi accertato, in base alle allegazioni delle parti e ai documenti richiamati, che il periodo di malattia del ricorrente coperto da idonea certificazione medica e dunque giustificato si è protratto per oltre sessanta giorni e che ultimo giorno di malattia, in base alla predetta certificazione, è stato il 2.8.2023.
15. L'art. 41 del D.Lgs. n. 81 del 2008, al secondo comma, lett. e-ter), nella formulazione vigente ratione temporis, prevede, nell'ambito della sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente,
“la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione”. Tale visita, come le altre di cui al secondo comma, è effettuata a cura e spese del datore di lavoro.
16. Alla luce della disposizione citata, quindi, il lavoratore che sia stato assente dal lavoro per malattia protrattasi oltre i sessanta giorni continuativi non può tornare a svolgere le mansioni cui era assegnato prima della malattia senza essersi preventivamente sottoposto a visita medica per la verifica della idoneità alla mansione. Al termine del periodo di malattia, il datore di lavoro è dunque tenuto a convocare tempestivamente il lavoratore presso il medico competente per effettuare la suddetta visita di idoneità e, se ritenuto idoneo, il lavoratore potrà essere riassegnato alle mansioni cui era adibito prima dell'assenza per malattia. 17. La norma è stata interpretata dalla Corte di Cassazione, conformemente alla sua formulazione letterale e alla sua finalità, nel senso che la “ripresa del lavoro”, rispetto alla quale la visita medica deve essere “precedente”, è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando faccia ritorno in azienda dopo un'assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni per le quali è necessario compiere una verifica di “idoneità” e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità. Ne discende che, ove il lavoratore sia nuovamente destinato alle stesse mansioni assegnategli prima dell'inizio del periodo di assenza, lo stesso può astenersi ex art. 1460 cod. civ. dall'eseguire la prestazione dovuta, posto che l'effettuazione della visita medica prevista dalla norma si colloca all'interno del fondamentale obbligo imprenditoriale di predisporre e attuare le misure necessarie a tutelare l'incolumità e la salute del prestatore di lavoro, secondo le previsioni della normativa specifica di prevenzione ex art. 2087 cod. civ. (Cass. civ. n. 7566/2020).
18. Muovendo da tale condivisibile premessa ermeneutica, la medesima Suprema Corte ha chiarito nella medesima pronuncia ed in altra successiva conforme (Cass. civ. n. 29756/2022) che “non è invece consentito al prestatore di astenersi anche dalla presentazione sul posto di lavoro, una volta venuto meno il titolo giustificativo della sua assenza…presentazione che – come rilevato esattamente nella sentenza impugnata – è momento distinto dall'assegnazione alle mansioni, in quanto diretto a ridare concreta operatività al rapporto e ben potendo comunque il datore di lavoro, nell'esercizio dei suoi poteri, disporre, quanto meno in via provvisoria e in attesa dell'espletamento della visita medica e della connessa verifica di idoneità, una diversa collocazione del proprio dipendente all'interno della organizzazione di impresa”.
19. Orbene, dai documenti versati in atti e dall'istruttoria testimoniale espletata emerge che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, terminato il periodo di malattia il 2.8.2023, il ricorrente, quantomeno fino al 9.8.2023, non si è presentato sul posto di lavoro né ha comunicato al datore di lavoro il prolungamento della propria assenza e gli impedimenti idonei a giustificarla, restando così assente ingiustificato per tutte le giornate indicate nella contestazione disciplinare (3,
4, 5, 7 e 8 agosto 2023).
20. Può in primo luogo valorizzarsi in tal senso quanto dichiarato dallo stesso lavoratore a mezzo del proprio legale nella diffida inoltrata alla società convenuta via pec in data 10.8.2023, prodotta dalla stessa parte ricorrente (doc. 3). Si legge in tale atto stragiudiziale quanto segue: “Il giorno 09 del mese corrente, il mio assistito dopo un lungo periodo di malattia, peraltro causato da un infortunio sul lavoro presso la vostra azienda, comunicava la sua guarigione e quindi il rientro a lavoro”. Quindi
è lo stesso lavoratore ad ammettere di essersi presentato la prima volta sul posto di lavoro, dopo il periodo di malattia, solo il 9 agosto 2023. È invece del tutto inverosimile quanto affermato dall'attore in ricorso, vale a dire di essersi presentato a lavoro il giorno 2 agosto 2023, non solo perché contraddetto da quanto dichiarato nella citata diffida, ma anche perché palesemente smentito dalla certificazione medica di continuazione della malattia prodotta dalla società convenuta, da cui risulta che il giorno 2 agosto 2023 il lavoratore era ancora in malattia. Per le medesime ragioni, tenuto anche conto del rapporto di parentela con il ricorrente e dunque di un verosimile interesse affettivo a rendere una deposizione compiacente, è del tutto inattendibile la testimonianza di , fratello di TI
, il quale ha dichiarato che, al termine del periodo malattia, il ricorrente è tornato Parte_1
in azienda il 1° o il 2 agosto 2023 e che lui stesso lo aveva accompagnato in auto. Tale circostanza è contraddetta dai documenti sopra richiamati e non trova conforto in quanto dichiarato dai due testi di parte resistente. Il teste dipendente della convenuta addetto alla logistica, ES ha dichiarato: “Il 10 agosto 2023 ho visto il ricorrente recarsi in ufficio. Prima di quella data non avevo mai visto il ricorrente dopo il periodo di malattia. Ho visto poi il ricorrente andare via. Non so cosa sia stato detto in quella occasione al ricorrente”. Il teste ha riferito: “Non ho Testimone_4 più visto il ricorrente dopo il periodo di malattia dell'estate del 2023. Non so se gli fosse stato detto qualcosa dal datore di lavoro”.
21. La necessità di una preventiva visita medica di idoneità per poter tornare a svolgere le mansioni lavorative assegnategli prima dell'assenza per malattia non è idonea giustificare il mancato rientro in azienda del ricorrente al termine del periodo di malattia, nelle giornate del 3, 4, 5, 7 e 8 agosto 2023, peraltro senza comunicare alcunché al datore di lavoro, in quanto il sig. era comunque tenuto Pt_1
a presentarsi sul luogo di lavoro, in osservanza dei doveri di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e
1375 cod. civ. e dell'obbligo di diligenza ex art. 2104 cod. civ., posto che, come chiarito nelle citate pronunce del giudice di legittimità, la presentazione a lavoro è momento distinto dall'assegnazione delle mansioni e, se è vero che il lavoratore può rifiutarsi, in forza dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., di eseguire la prestazione, ove assegnato dal datore alle mansioni precedenti senza la preventiva effettuazione della prescritta visita di idoneità, non può però astenersi dal presentarsi sul posto di lavoro, ben potendo il datore di lavoro disporre, nell'attesa della visita medica,
l'eventuale e provvisoria diversa collocazione del lavoratore nell'impresa.
22. Molteplici elementi, di carattere sia oggettivo che soggettivo, depongono univocamente nel far ritenere che la mancanza disciplinare del ricorrente sia idonea a compromettere irreversibilmente il rapporto di fiducia con il datore di lavoro, avuto riguardo all'aspettativa datoriale in merito al futuro corretto adempimento della prestazione lavorativa, così da integrare la giusta causa di licenziamento ex art. 2119 cod. civ.
23. Rileva, in primo luogo, l'entità oggettiva dell'infrazione disciplinare, atteso che l'assenza ingiustificata dal lavoro si è protratta per almeno cinque giorni consecutivi, senza alcuna comunicazione al datore di lavoro, né del prolungamento dell'assenza né degli impedimenti atti a giustificarla, così da non consentire alla società convenuta di sopperire all'assenza del lavoratore con le eventuali misure organizzative necessarie. L'omessa comunicazione della prolungata assenza e delle ragioni che l'hanno determinata, queste ultime non emerse neppure in giudizio – posto che è risultato accertato che il dipendente non è rientrato a lavoro prima del 9 agosto 2023 e dunque fino a tale data non poteva neppure porsi la questione della mancata effettuazione della preventiva visita di idoneità – connota la condotta posta a base del licenziamento anche in senso marcatamente soggettivo, rilevando una sprezzante noncuranza delle esigenze e degli interessi aziendali, come tale atta certamente a incidere in senso negativo ed in modo grave sulla fiducia datoriale.
24. L'incidenza della riferita noncuranza sul vincolo fiduciario si apprezza ancor più ove si consideri che il comportamento del lavoratore posto a base del licenziamento non costituisce un fatto del tutto isolato, ma già qualche mese prima, il 17 maggio 2023, il medesimo lavoratore si era immotivatamente allontanato dal posto di lavoro dopo una discussione per motivi di lavoro con il responsabile dell'officina senza aver chiesto e ottenuto il preventivo permesso dal suo responsabile, fatto per il quale gli era stata irrogata con lettera del 12.6.2023 la sanzione disciplinare conservativa della multa pari a un'ora di retribuzione, sanzione a quanto consta non impugnata (cfr. provvedimento di irrogazione della sanzione sub docc. 3 e 4 prod. S. Vittore Servizi).
25. Merita, poi, di essere valorizzato quale indicatore particolarmente significativo della oggettiva gravità della condotta contestata al ricorrente la tipizzazione dell'illecito disciplinare tra le mancanze per le quali il CCNL Spedizioni e Trasporto Merci, pacificamente applicato al rapporto, prevede la sanzione del licenziamento. L'art. 32, lett. C, del suddetto contratto collettivo prevede che il licenziamento disciplinare può essere adottato “nel caso di assenza ingiustificata del lavoratore per almeno quattro giorni consecutivi, salvo i casi di forza maggiore” (doc. 6 prod. S. Vittore Servizi). 26. Alla luce degli elementi oggettivi e soggettivi esposti, ritiene questo giudice che il licenziamento disciplinare per giusta causa intimato al ricorrente dalla convenuta costituisca sanzione proporzionata alla gravità della infrazione disciplinare commessa dal lavoratore.
27. Va infine disattesa la censura con cui il ricorrente si duole della mancata affissione del codice disciplinare in violazione dell'art. 7, comma 1, St. lav.
28. Ai sensi della disposizione citata “Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano”.
29. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai sensi del primo comma dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, l'affissione del codice disciplinare rappresenta una forma di pubblicità condizionante il legittimo esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro, il cui adempimento deve essere provato dal datore medesimo. Tale formalità pubblicitaria, che non ammette equivalenti, ha la funzione di assicurare la conoscibilità legale della normativa disciplinare, sicché, come il lavoratore non può invocare l'ignoranza delle norme disciplinari regolarmente affisse, così il datore di lavoro, ove sia mancata la regolare affissione delle stesse norme, non può utilmente sostenere che il lavoratore ne fosse altrimenti a conoscenza (Cass. civ. n. 24722/2022).
30. Allorché le violazioni contestate consistano in condotte contrarie ai doveri fondamentali del datore di lavoro, rientranti nel c.d. minimo etico, o di rilevanza penale, il potere disciplinare può essere legittimamente esercitato anche in assenza dell'affissione del codice disciplinare, in quanto il lavoratore ben può rendersi conto, anche al di là di una analitica predeterminazione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni da parte del codice disciplinare, della illiceità e gravità della propria condotta (Cass. civ. n. 17763/2004; n. 1926/2011; n. 13414/2013; n. 54/2017).
31. Ritiene questo giudice che l'infrazione posta in essere dal ricorrente, consistente nell'assenza ingiustificata dal lavoro protratta per cinque giorni consecutivi, senza alcuna comunicazione al datore di lavoro, rientri nel novero delle violazioni di quei doveri fondamentali del lavoratore che, integrando il c.d. minimo etico, devono ritenersi conosciuti da tutti i lavoratori e per i quali pertanto l'affissione del codice disciplinare in azienda non costituisce, ai sensi dell'art. 7, comma 1, St. lav., condizione di legittimità dell'esercizio del potere disciplinare. L'obbligo del lavoratore di recarsi a lavoro per rendere la prestazione e correlativamente di comunicare tempestivamente e giustificare, in presenza di impedimenti, la propria assenza, specie se protratta nel tempo, non può dunque ricondursi al novero delle semplici “violazioni di norme di azione derivanti da direttive aziendali, suscettibili di mutare nel tempo, in relazione a contingenze economiche e di mercato ed al grado di elasticità nell'applicazione” (Cass. civ. n. 24722/2022), afferendo piuttosto al contenuto essenziale della obbligazione principale del prestatore che, nel sinallagma contrattuale, si pone quale corrispettivo dell'obbligazione retributiva del datore di lavoro (cfr., in questo senso, Trib. Reggio Calabria, Sez.
Lav., 22.7.2020).
32. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il ricorso va rigettato.
33. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste pertanto a carico del ricorrente e liquidate in favore della società convenuta nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n.
55 del 2014, con applicazione dei parametri minimi – stante la ridotta complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate – per tutte le fasi, cause di lavoro, valore indeterminabile, complessità bassa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− rigetta il ricorso;
− condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta, liquidandole in euro 4.629,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci