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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 111/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSOMANDI LUCA, Presidente
STORACI PI, TO
CASTROVINCI DARIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1447/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011X00406 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011X00406 IRAP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiedeva accertarsi e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'atto impugnato Resistente: chiedeva il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 14.5.2024 ed iscritto al n. 1447/24 R.G.R., Ricorrente_1 ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. TY7011X00406/2023 relativo all'anno di imposta 2017, notificato il 21.2.2024, ed emesso emesso a seguito di notifica dell'invito a comparire n. I00197/2021 e successiva produzione documentale, essendo stata contestata l'indebita deduzione di una serie di costi ritenuti non deducibili con conseguente recupero a tassazione dell'importo di euro 56.964,50.
Chiedeva di accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'atto impugnato per i motivi indicati in ricorso.
Costituitosi in giudizio, l'Ufficio resisteva all'avversa pretesa chiedendone l'integrale rigetto perché infondata.
All'udienza del 16.1.2026, il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono:
Motivo di ricorso n. 1
Premesso che l'avviso di accertamento gravato avrebbe dovuto essere notificato entro il 31/12/2023, secondo quanto stabilito dall'art. 43 del D.P.R. 600/73 (31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi), il ricorrente ha sostenuto essere decorso tale termine previsto a pena di decadenza, non essendo applicabile nel caso di specie la proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e di decadenza, prevista dalla disciplina emergenziale da Covid19 e, in particolare, dall'art. 67
c. 1 D.L. 18/2020, che varrebbe solo in relazione all'anno 2020 in cui si è verificato l'evento eccezionale, dovendosi escludere ogni effetto “a cascata” sulle annualità successive.
Siffatta tesi va disattesa, in quanto, alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, va applicata la disciplina emergenziale da Covid19 prevista dall'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”) che ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
Invero, secondo la Suprema Corte, occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano, non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Cass. sez. 5 ordinanza n. 960 del 28.11.2024 – dep. 15.1.2025).
Ne consegue che, nel caso di specie, al termine del 31.12.2023 devono essere sommati giorni 85 ex art. 67 D.L. n. 18 del 2020; pertanto, il termine di prescrizione sarebbe maturato il 26.3.2024 ma la notifica dell'avviso di accertamento è avvenuta il 21.2.2024.
Motivo di ricorso n. 2
Il ricorrente ha contestato la ritenuta indeducibilità dei costi di cui all'avviso di accertamento impugnato limitatamente a quelli di cui al conto 812100005 relativo a “provvigioni assicurative per prestazioni occasionali” per € 48.665.00, sostenendo che tale importo è da considerarsi pienamente deducibile poiché relativo a compensi corrisposti a lavoratori occasionali che hanno svolto attività di procacciatori, attività pienamente inerente a quella assicurativa dallo stesso ricorrente esercitata, nonché documentata dagli atti già in possesso dell'Amministrazione Finanziaria.
Orbene, in tema di deducibilità dei costi di impresa, la giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che la prova del diritto alla deduzione di costi è a carico del contribuente e ciò sia con riferimento al criterio che chi afferma un fatto costitutivo di un diritto lo deve provare e sia con riferimento al criterio di vicinanza della prova (Cass. sez. 5 n. 27657 ordinanza del 5.7.2021; Cass. sez. 5, 25.2.2010, n. 4554,
Cass., sez. 5, 27.3.2013, n. 7701; Cass., sez. 5, 8.10.2014, n. 21184; Cass., sez. 5, 13.12.2018, n. 32280;
Cass., sez. 5, 21.11.2019, n. 30366; Cass., sez. 5, 2.2.2021, n. 2224). E' peraltro possibile che il contribuente sia in grado di assolvere l'onere dimostrativo di che trattasi mediante la produzione di fatture, ma per contro
è altrettanto possibile che l'Amministrazione possa fornire prova dell'inattendibilità delle stesse anche mediante praesumptio hominis. E, in questa direzione, il giudice di merito deve prendere in considerazione il complessivo quadro probatorio al fine di verificare l'esistenza o meno di operazioni fatturate e dedotte
(Cass., sez. 5, 16.4.2008, n. 9958; Cass., sez. 5, 19.10.2007, n. 21953).
Ed ancora, la prova dell'inerenza di una operazione incombe sul contribuente (ex multis v. Cass. n. 18904 del 17.7.2018, per la quale «ai fini della detrazione di un costo, la prova dell'inerenza del medesimo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente in quanto soggetto gravato dell'onere di dimostrare l'imponibile maturato»; v. anche Cass. n.
8001 del 22.3.2021 in tema di costi infragruppo).
Orbene, nella fattispecie il ricorrente non ha assolto all'onere probatorio su di sé gravante, giacchè, come rilevato dall'Agenzia delle Entrate, non solo la documentazione dallo stesso fornita risulta chiaramente generica, ma gli stessi soggetti che hanno rilasciato tale documentazione non risultano operare nel campo
(assicurativo) della ricorrente. Infatti, non sono state prodotte le copie delle iscrizioni per l'anno oggetto di controllo alla sezione e) del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi di cui all'art. 109 comma 2 lett. e) del D. L.vo 7.9.2005 n. 209, cd. Codice delle assicurazioni. Tale sezione, invero, è dedicata agli addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'Intermediario iscritto nelle sezioni a), b), d) e f) dello stesso comma 2 dell'articolo citato. L'iscrizione in questione costituisce requisito indispensabile per lo svolgimento dell'attività indicata nelle ricevute per “PROVVIGIONI ASSICURATIVE CON PRESTAZIONI OCCASIONALI” ed è disciplinata dagli artt. 109 ss. del D. L.vo 209/05.
Ai sensi dell'art. 91 comma 1 c.p.c., gli onorari di difesa dell'Agenzia delle Entrate vanno posti a carico del ricorrente e liquidati nella misura complessiva di € 2.863,50 (€ 884,50 per fase studio;
€ 925,50 per fase introduttiva;
€ 1.097,50 per fase decisionale;
€ 672,00 per fase cautelare = € 3.579,50 – 20% ex art. 15 2 sexies D. L.vo 546/92), oltre rimborso forfettario spese del 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Visto l'art. 91 c.p.c.,
condanna il ricorrente al pagamento degli onorari di difesa dell'Agenzia delle Entrate che liquida nella misura complessiva di € 2.863,50, oltre rimborso forfettario spese del 15% e accessori di legge.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSOMANDI LUCA, Presidente
STORACI PI, TO
CASTROVINCI DARIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1447/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011X00406 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011X00406 IRAP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiedeva accertarsi e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'atto impugnato Resistente: chiedeva il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 14.5.2024 ed iscritto al n. 1447/24 R.G.R., Ricorrente_1 ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. TY7011X00406/2023 relativo all'anno di imposta 2017, notificato il 21.2.2024, ed emesso emesso a seguito di notifica dell'invito a comparire n. I00197/2021 e successiva produzione documentale, essendo stata contestata l'indebita deduzione di una serie di costi ritenuti non deducibili con conseguente recupero a tassazione dell'importo di euro 56.964,50.
Chiedeva di accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'atto impugnato per i motivi indicati in ricorso.
Costituitosi in giudizio, l'Ufficio resisteva all'avversa pretesa chiedendone l'integrale rigetto perché infondata.
All'udienza del 16.1.2026, il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono:
Motivo di ricorso n. 1
Premesso che l'avviso di accertamento gravato avrebbe dovuto essere notificato entro il 31/12/2023, secondo quanto stabilito dall'art. 43 del D.P.R. 600/73 (31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi), il ricorrente ha sostenuto essere decorso tale termine previsto a pena di decadenza, non essendo applicabile nel caso di specie la proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e di decadenza, prevista dalla disciplina emergenziale da Covid19 e, in particolare, dall'art. 67
c. 1 D.L. 18/2020, che varrebbe solo in relazione all'anno 2020 in cui si è verificato l'evento eccezionale, dovendosi escludere ogni effetto “a cascata” sulle annualità successive.
Siffatta tesi va disattesa, in quanto, alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, va applicata la disciplina emergenziale da Covid19 prevista dall'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”) che ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
Invero, secondo la Suprema Corte, occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano, non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Cass. sez. 5 ordinanza n. 960 del 28.11.2024 – dep. 15.1.2025).
Ne consegue che, nel caso di specie, al termine del 31.12.2023 devono essere sommati giorni 85 ex art. 67 D.L. n. 18 del 2020; pertanto, il termine di prescrizione sarebbe maturato il 26.3.2024 ma la notifica dell'avviso di accertamento è avvenuta il 21.2.2024.
Motivo di ricorso n. 2
Il ricorrente ha contestato la ritenuta indeducibilità dei costi di cui all'avviso di accertamento impugnato limitatamente a quelli di cui al conto 812100005 relativo a “provvigioni assicurative per prestazioni occasionali” per € 48.665.00, sostenendo che tale importo è da considerarsi pienamente deducibile poiché relativo a compensi corrisposti a lavoratori occasionali che hanno svolto attività di procacciatori, attività pienamente inerente a quella assicurativa dallo stesso ricorrente esercitata, nonché documentata dagli atti già in possesso dell'Amministrazione Finanziaria.
Orbene, in tema di deducibilità dei costi di impresa, la giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che la prova del diritto alla deduzione di costi è a carico del contribuente e ciò sia con riferimento al criterio che chi afferma un fatto costitutivo di un diritto lo deve provare e sia con riferimento al criterio di vicinanza della prova (Cass. sez. 5 n. 27657 ordinanza del 5.7.2021; Cass. sez. 5, 25.2.2010, n. 4554,
Cass., sez. 5, 27.3.2013, n. 7701; Cass., sez. 5, 8.10.2014, n. 21184; Cass., sez. 5, 13.12.2018, n. 32280;
Cass., sez. 5, 21.11.2019, n. 30366; Cass., sez. 5, 2.2.2021, n. 2224). E' peraltro possibile che il contribuente sia in grado di assolvere l'onere dimostrativo di che trattasi mediante la produzione di fatture, ma per contro
è altrettanto possibile che l'Amministrazione possa fornire prova dell'inattendibilità delle stesse anche mediante praesumptio hominis. E, in questa direzione, il giudice di merito deve prendere in considerazione il complessivo quadro probatorio al fine di verificare l'esistenza o meno di operazioni fatturate e dedotte
(Cass., sez. 5, 16.4.2008, n. 9958; Cass., sez. 5, 19.10.2007, n. 21953).
Ed ancora, la prova dell'inerenza di una operazione incombe sul contribuente (ex multis v. Cass. n. 18904 del 17.7.2018, per la quale «ai fini della detrazione di un costo, la prova dell'inerenza del medesimo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente in quanto soggetto gravato dell'onere di dimostrare l'imponibile maturato»; v. anche Cass. n.
8001 del 22.3.2021 in tema di costi infragruppo).
Orbene, nella fattispecie il ricorrente non ha assolto all'onere probatorio su di sé gravante, giacchè, come rilevato dall'Agenzia delle Entrate, non solo la documentazione dallo stesso fornita risulta chiaramente generica, ma gli stessi soggetti che hanno rilasciato tale documentazione non risultano operare nel campo
(assicurativo) della ricorrente. Infatti, non sono state prodotte le copie delle iscrizioni per l'anno oggetto di controllo alla sezione e) del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi di cui all'art. 109 comma 2 lett. e) del D. L.vo 7.9.2005 n. 209, cd. Codice delle assicurazioni. Tale sezione, invero, è dedicata agli addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'Intermediario iscritto nelle sezioni a), b), d) e f) dello stesso comma 2 dell'articolo citato. L'iscrizione in questione costituisce requisito indispensabile per lo svolgimento dell'attività indicata nelle ricevute per “PROVVIGIONI ASSICURATIVE CON PRESTAZIONI OCCASIONALI” ed è disciplinata dagli artt. 109 ss. del D. L.vo 209/05.
Ai sensi dell'art. 91 comma 1 c.p.c., gli onorari di difesa dell'Agenzia delle Entrate vanno posti a carico del ricorrente e liquidati nella misura complessiva di € 2.863,50 (€ 884,50 per fase studio;
€ 925,50 per fase introduttiva;
€ 1.097,50 per fase decisionale;
€ 672,00 per fase cautelare = € 3.579,50 – 20% ex art. 15 2 sexies D. L.vo 546/92), oltre rimborso forfettario spese del 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Visto l'art. 91 c.p.c.,
condanna il ricorrente al pagamento degli onorari di difesa dell'Agenzia delle Entrate che liquida nella misura complessiva di € 2.863,50, oltre rimborso forfettario spese del 15% e accessori di legge.