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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 348/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE MASSIMILIANO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 1492/2025 depositato il 20/03/2025, relativo alla sentenza n.
2119/2024 sezione 11
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pagani - Via Piazza D'Arezzo 84016 Pagani SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il
12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: “si chiede che il Comune di Pagani venga condannato alla refusione delle spese del presente giudizio di Ottemperanza venga dichiarata la mancata esecuzione del giudicato di cui alla sentenza n°
2119/2024 e siano, in conseguenza, adottati i provvedimenti del caso per l'ottemperanza del giudicato, eventualmente delegando un Componente della Commissione o nominando un Commissario che, recatosi presso la sede del Comune di Pagani, presso la Casa Comunale di Pagani alla P.zza D'Arezzo n° 1 di Pagani ed emetta speciale ordinativo di pagamento in conto sospeso per l'importo relativo alle spese del presente procedimento di Ottemperanza, che sarà prudentemente determinato dalla On. Corte adita.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, depositato il 20.3.2023, Ricorrente_1 ha agito, previa notifica della messa in mora, per ottenere dal Comune di Pagani l'ottemperanza della sentenza n. 2119/2024, pronunciata e depositata in data 13.5.2024 dalla C.G.T. di Salerno - Sez. 11, con cui, all'esito di una impugnativa di cartella esattoriale, questa Corte ha accolto il ricorso e ha condannato l'ente alla refusione delle spese di causa, liquidate in € 250,00, oltre spese generali al 15% e Cap ed Iva.
Il ricorrente ha chiesto adottarsi i provvedimenti necessari alla ottemperanza della sentenza sopra evidenziata. Il Comune di Pagani, ritualmente citato, è rimasto intimato. In data 12.9.2025 il ricorrente ha depositato una memoria ulteriore, insistendo nelle proprie ragioni.
All'udienza del 28.10.2025 questo giudice ha ordinato il deposito della missiva di messa in mora e della sentenza azionata, munita di attestazione di passaggio in giudicato. All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Al riguardo, è necessario rammentare che, come più volte affermato dalla suprema Corte, il giudizio di ottemperanza previsto dall'art. 70 del d. lgs. n. 546/1992 ha una duplice natura: di merito, in quanto inteso ad individuare gli obblighi contenuti nella sentenza, e di esecuzione, in quanto inteso ad adottare i provvedimenti in sostituzione dell'Amministrazione Finanziaria inadempiente (Cass. n. 4126 del 2014).
Tale giudizio segue regole sue proprie in ragione del duplice obiettivo che si prefigge: verificare se vi sia stata o meno l'inottemperanza e, in caso affermativo, rendere effettivo il comando espresso dalla sentenza mediante l'adozione dei necessari provvedimenti.
L'articolo 70, in particolare, subordina l'accoglimento del ricorso alla produzione di determinati documenti, tra cui la sentenza passata in giudicato:
“1. La parte che vi ha interesse può chiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado.
(…)
3. Il ricorso indirizzato al presidente della commissione deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all'originale o copia autentica dell'atto di messa in mora notificato a norma del comma precedente, se necessario.”.
Ciò posto, osserva il giudicante che non risulta presente agli atti la prova della irrevocabilità della sentenza azionata, il che impedisce allo stato, di poter dare corso alla chiesta ottemperanza.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione del convenuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE MASSIMILIANO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 1492/2025 depositato il 20/03/2025, relativo alla sentenza n.
2119/2024 sezione 11
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pagani - Via Piazza D'Arezzo 84016 Pagani SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il
12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: “si chiede che il Comune di Pagani venga condannato alla refusione delle spese del presente giudizio di Ottemperanza venga dichiarata la mancata esecuzione del giudicato di cui alla sentenza n°
2119/2024 e siano, in conseguenza, adottati i provvedimenti del caso per l'ottemperanza del giudicato, eventualmente delegando un Componente della Commissione o nominando un Commissario che, recatosi presso la sede del Comune di Pagani, presso la Casa Comunale di Pagani alla P.zza D'Arezzo n° 1 di Pagani ed emetta speciale ordinativo di pagamento in conto sospeso per l'importo relativo alle spese del presente procedimento di Ottemperanza, che sarà prudentemente determinato dalla On. Corte adita.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, depositato il 20.3.2023, Ricorrente_1 ha agito, previa notifica della messa in mora, per ottenere dal Comune di Pagani l'ottemperanza della sentenza n. 2119/2024, pronunciata e depositata in data 13.5.2024 dalla C.G.T. di Salerno - Sez. 11, con cui, all'esito di una impugnativa di cartella esattoriale, questa Corte ha accolto il ricorso e ha condannato l'ente alla refusione delle spese di causa, liquidate in € 250,00, oltre spese generali al 15% e Cap ed Iva.
Il ricorrente ha chiesto adottarsi i provvedimenti necessari alla ottemperanza della sentenza sopra evidenziata. Il Comune di Pagani, ritualmente citato, è rimasto intimato. In data 12.9.2025 il ricorrente ha depositato una memoria ulteriore, insistendo nelle proprie ragioni.
All'udienza del 28.10.2025 questo giudice ha ordinato il deposito della missiva di messa in mora e della sentenza azionata, munita di attestazione di passaggio in giudicato. All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Al riguardo, è necessario rammentare che, come più volte affermato dalla suprema Corte, il giudizio di ottemperanza previsto dall'art. 70 del d. lgs. n. 546/1992 ha una duplice natura: di merito, in quanto inteso ad individuare gli obblighi contenuti nella sentenza, e di esecuzione, in quanto inteso ad adottare i provvedimenti in sostituzione dell'Amministrazione Finanziaria inadempiente (Cass. n. 4126 del 2014).
Tale giudizio segue regole sue proprie in ragione del duplice obiettivo che si prefigge: verificare se vi sia stata o meno l'inottemperanza e, in caso affermativo, rendere effettivo il comando espresso dalla sentenza mediante l'adozione dei necessari provvedimenti.
L'articolo 70, in particolare, subordina l'accoglimento del ricorso alla produzione di determinati documenti, tra cui la sentenza passata in giudicato:
“1. La parte che vi ha interesse può chiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado.
(…)
3. Il ricorso indirizzato al presidente della commissione deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all'originale o copia autentica dell'atto di messa in mora notificato a norma del comma precedente, se necessario.”.
Ciò posto, osserva il giudicante che non risulta presente agli atti la prova della irrevocabilità della sentenza azionata, il che impedisce allo stato, di poter dare corso alla chiesta ottemperanza.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione del convenuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.