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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/08/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
Appello sentenza
Tribunale di Lecce n. 564 del 22.2.2024
Oggetto: ripetizione indebito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Luisa Santo Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice ausiliare relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n. 418/2024 del Ruolo
Generale A.C. Appelli, promossa da
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Giulio Insalata e presso Parte_1
il medesimo elettivamente domiciliata
APPELLANTE contro in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura CP_1
speciale richiamata in atti, dall'Avv. Marcello Raho
APPELLATO
All'udienza del 25.6.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
IN FATTO
Con ricorso depositato il 26.2.2019, si rivolgeva al Tribunale di Lecce – Sez. Lavoro, Parte_1 deducendo di aver ricevuto nota dell' di Lecce, datata 8.01.2019, con la quale l' CP_1 CP_2 comunicava di aver pagato € 15.774,57 e che seguiva ad una precedente missiva del 15.04.2010, anch'essa priva di motivazioni, con la quale l' aveva precedentemente richiesto la ripetizione CP_2 della somma di € 23.258,93 per il periodo 2000 – 2006, parzialmente recuperata con trattenute mensili;
tanto premesso, conveniva in giudizio l' richiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni: “preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva dell'indebito e le trattenute mensili operate sulla pensione al fine di garantire il minimo vitale;
nel merito, dichiarare illegittimo l'indebito comunicato con missiva del 15.04.2010 e ribadito per il residuo con comunicazione dell'8.01.2019; conseguentemente condannare il convenuto alla restituzione delle somme già trattenute;
condannare il predetto convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione al sottoscritto procuratore antistatario”.
L' si costituiva tardivamente in giudizio, contestando la domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
Con sentenza n. 564 del 22.2.2024, il Tribunale rigettava il ricorso, compensando le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza, con ricorso depositato il 7.6.2024, ha proposto appello. Parte_1
A sostegno dell'impugnazione, l'appellante deduce due motivi di gravame.
Con il primo motivo, l'appellante eccepisce l'errata applicazione dell'art. 416 c.p.c.
Espone l'appellante che a fronte della dichiarata tardività della costituzione dell'istituto resistente, e della conseguente inutilizzabilità della documentazione dallo stesso prodotta, il Tribunale “avendo la ricorrente preso posizione sulle affermazioni dell' , replicando in diritto” ha erroneamente CP_2 ritenuto che “le stesse sarebbero divenute utilizzabili (sic!) in quanto incontestabili, “superando CP_ l'inutilizzabilità dei documenti tardivamente prodotti da .
Ad avviso dell'appellante “tale affermazione contrasta palesemente con l'art. 416 c.p.c. in virtù del quale dalla tardiva costituzione del convenuto consegue la decadenza dalle eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio”.
Aggiunge, poi, la che nelle note successive alla costituzione dell' , essa appellante aveva Pt_1 CP_1 formalmente eccepito la tardività dell' , salvo aggiungere: “Nel merito rileva che nessuna CP_2
norma vieta la sovrapposizione (con conseguente doppio versamento) di contribuzione da lavoro da commerciante in Italia e lavoro dipendente all'estero, anche alla luce del fatto che un'attività commerciale può essere condotta per il tramite dei dipendenti”.
Ad avviso della , tale affermazione costituiva una mera presa di posizione in diritto, che non Pt_1
può aver valore di mancata contestazione ex art. 416 c.p.c..
Con il secondo motivo di appello, si rileva la mancanza di dolo in capo alla ricorrente.
Più nello specifico, l'appellante, rilevato che, a dire dell' il debito deriverebbe da una presunta CP_1 sovrapposizione di contribuzione italiana da commerciante, deduce “nessuna norma giuridica (né
l' ha indicato quale sia!) vieta la sovrapposizione di contribuzione versata in Italia come CP_1
commerciante ed estera, essendo possibile esercitare in forma di impresa attività commerciale
(eventualmente per il tramite di dipendenti o coadiuvanti) e, contestualmente, essere assunti come dipendenti in Italia o all'estero ed essendo, in effetti, frequente la sovrapposizione, nel medesimo anno, di contribuzione accreditata su gestioni differenti (a mero titolo esemplificativo è frequentissima per attività di coltivatore diretto e di bracciante agricolo). Il versamento di contribuzione italiana asseritamente sovrapposta, pertanto, non è configurabile come indebito, trattandosi di attività astrattamente compatibile e risulta, pertanto, non condivisibile ed, in ogni caso, irrilevante il capo della sentenza secondo cui non è possibile beneficiare di oltre 52 settimane annue complessive di contribuzione, tanto più in presenza di contribuzione non versata nel medesimo stato
e su gestioni differenti e, per di più, di attività meramente stagionale (4 mesi all'anno) esercitata all'estero.”.
Aggiunge, poi, che “non si comprende la ragione per cui le somme sarebbero ripetibili, non essendo configurabile alcun dolo in capo alla ricorrente, la quale ha regolarmente versato contribuzione da commerciante in Italia (attività prevalente e continuativa) salvo, a detta dell' aver lavorato CP_1 stagionalmente (per pochi mesi all'anno) all'estero”.
In conclusione, ha chiesto: 1) dichiarare illegittimo l'indebito comunicato con missiva Parte_1 del 15.04.2010 e ribadito per il residuo con comunicazione dell'8.01.2019; 2) conseguentemente condannare il convenuto alla restituzione delle somme già trattenute;
3) con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Con memoria depositata il 7.5.2025, si è costituito l' , contestando l'appello e chiedendone il CP_1
rigetto.
All'odierna udienza, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va pertanto respinto.
I caposaldi della motivazione della decisione di primo grado sono totalmente condivisibili.
Invero, il primo Giudice dopo aver richiamato il consolidato principio che “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere
l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass Civ. Sez. Un. n. 18046/2010, di recente confermata da
Cass. Sez. lav., Ord. n. 19561 del 16.7.2024), ha dato atto della tardività della costituzione dell' CP_1
con conseguente inutilizzabilità della documentazione dallo stesso prodotta.
Senonchè, il primo giudice ha fatto corretta applicazione del principio di non contestazione ex art. 416 c.p.c., osservando che la ricorrente, ha accettato il contraddittorio sui fatti che hanno motivato l' a procedere al recupero dell'indebito, così riconoscendone l'esistenza (o meglio, non CP_1 contestandoli espressamente), contestando l'indebito esclusivamente in punto di diritto, senza riuscire a dimostrare, come invece era suo onere, la non debenza delle somme rivendicate dall'istituto.
L'appellante, nel passaggio opportunamente evidenziato dal primo Giudice, ha sostanzialmente contestato l'esistenza di una norma che impedisca la sovrapposizione (con conseguente doppio versamento) di contribuzione da lavoro da commerciante in Italia e lavoro dipendente all'estero, così sostanzialmente ammettendo che tale sovrapposizione c'è stata. Senza peraltro offrire di dimostrare il contrario.
Quanto all'illegittimità della sovrapposizione medesima (oggetto del secondo motivo di appello), o meglio alla compatibilità tra la contribuzione versata all'estero e quella versata in Italia, nel medesimo periodo, è agevole osservare che nel medesimo periodo non vi può essere una copertura assicurativa superiore all'anno, né quindi può procedersi alla sommatoria dei periodi assicurativi.
Inoltre, l'iscrizione nella Gestione Autonoma Commercianti presuppone l'esercizio personale, abituale e prevalente dell'attività commerciale da parte del soggetto iscritto, ed è pertanto intrinsecamente incompatibile con l'esercizio all'estero di una ulteriore attività lavorativa, sicchè perde di consistenza l'argomento dell'appellante secondo cui “l'attività commerciale può essere condotta per il tramite dei dipendenti”.
Invero, l'art. 1, commi 202 e 203, L. 662/96 stabiliscono che “A decorrere dal 1° gennaio 1997
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966,
n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d) , della legge 9 marzo 1989,
n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti. L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Nella seconda parte dello stesso secondo motivo di gravame, l'appellante eccepisce la carenza di dolo, onde l'irripetibilità delle somme percepite.
Anche questa argomentazione difensiva non appare cogliere nel segno, non ricorrendo l'esonero dall'obbligo restitutorio di cui all'art. 13 della L.n. 412/91. L'appellante – come detto - risulta aver svolto nello stesso periodo attività lavorativa sia in Italia che all'estero, circostanza che evidenzia un comportamento preordinato a costituire una posizione assicurativa inesistente in danno dell'Istituto previdenziale. CP_ La stessa, inoltre, non ha dato prova di aver comunicato all' la sussistenza di periodi assicurativi conseguiti all'estero nei medesimi periodi di quelli posseduti in Italia, e tale rilievo conferma la tesi di un comportamento doloso, che non consente, quindi, l'irripetibilità delle somme percepite.
Tenendo conto delle previsioni di cui all'art. 13 della legge n. 412/91 di interpretazione autentica dell'art. 52 della L.n. 89/88, la pretesa restitutoria dell'appellato è legittima sia perché il comportamento tenuto dall'assicurata configura senz'altro l'ipotesi del dolo, sia perché l'appellante, come detto innanzi, non ha mai dichiarato la sovrapposizione di periodi assicurativi, che non potevano
CP_ essere autonomamente conosciuti dall'
Onde, la ripetibilità degli importi indebitamente percepiti.
L'appello va quindi rigettato.
Le spese di questo grado, stante la dichiarazione reddituale sottoscritta e depositata dall'appellante, vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp.att. c.p.c.. Da ciò consegue altresì che non sussistono i presupposti per il pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR
n. 115/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro
-Visto l'art. 437 c.p.c.,
-definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 7.6.2024 da Parte_1 nei confronti dell' , avverso la sentenza n. 564 del 22.2.2024 del Tribunale di Lecce, così CP_1
provvede:
-rigetta l'appello;
-dichiara irripetibili le spese di giudizio;
-ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto;
-riserva il deposito della motivazione entro gg. 60.
-Così deciso in Lecce il 25.6.2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi
Tribunale di Lecce n. 564 del 22.2.2024
Oggetto: ripetizione indebito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Luisa Santo Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice ausiliare relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n. 418/2024 del Ruolo
Generale A.C. Appelli, promossa da
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Giulio Insalata e presso Parte_1
il medesimo elettivamente domiciliata
APPELLANTE contro in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura CP_1
speciale richiamata in atti, dall'Avv. Marcello Raho
APPELLATO
All'udienza del 25.6.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
IN FATTO
Con ricorso depositato il 26.2.2019, si rivolgeva al Tribunale di Lecce – Sez. Lavoro, Parte_1 deducendo di aver ricevuto nota dell' di Lecce, datata 8.01.2019, con la quale l' CP_1 CP_2 comunicava di aver pagato € 15.774,57 e che seguiva ad una precedente missiva del 15.04.2010, anch'essa priva di motivazioni, con la quale l' aveva precedentemente richiesto la ripetizione CP_2 della somma di € 23.258,93 per il periodo 2000 – 2006, parzialmente recuperata con trattenute mensili;
tanto premesso, conveniva in giudizio l' richiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni: “preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva dell'indebito e le trattenute mensili operate sulla pensione al fine di garantire il minimo vitale;
nel merito, dichiarare illegittimo l'indebito comunicato con missiva del 15.04.2010 e ribadito per il residuo con comunicazione dell'8.01.2019; conseguentemente condannare il convenuto alla restituzione delle somme già trattenute;
condannare il predetto convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione al sottoscritto procuratore antistatario”.
L' si costituiva tardivamente in giudizio, contestando la domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
Con sentenza n. 564 del 22.2.2024, il Tribunale rigettava il ricorso, compensando le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza, con ricorso depositato il 7.6.2024, ha proposto appello. Parte_1
A sostegno dell'impugnazione, l'appellante deduce due motivi di gravame.
Con il primo motivo, l'appellante eccepisce l'errata applicazione dell'art. 416 c.p.c.
Espone l'appellante che a fronte della dichiarata tardività della costituzione dell'istituto resistente, e della conseguente inutilizzabilità della documentazione dallo stesso prodotta, il Tribunale “avendo la ricorrente preso posizione sulle affermazioni dell' , replicando in diritto” ha erroneamente CP_2 ritenuto che “le stesse sarebbero divenute utilizzabili (sic!) in quanto incontestabili, “superando CP_ l'inutilizzabilità dei documenti tardivamente prodotti da .
Ad avviso dell'appellante “tale affermazione contrasta palesemente con l'art. 416 c.p.c. in virtù del quale dalla tardiva costituzione del convenuto consegue la decadenza dalle eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio”.
Aggiunge, poi, la che nelle note successive alla costituzione dell' , essa appellante aveva Pt_1 CP_1 formalmente eccepito la tardività dell' , salvo aggiungere: “Nel merito rileva che nessuna CP_2
norma vieta la sovrapposizione (con conseguente doppio versamento) di contribuzione da lavoro da commerciante in Italia e lavoro dipendente all'estero, anche alla luce del fatto che un'attività commerciale può essere condotta per il tramite dei dipendenti”.
Ad avviso della , tale affermazione costituiva una mera presa di posizione in diritto, che non Pt_1
può aver valore di mancata contestazione ex art. 416 c.p.c..
Con il secondo motivo di appello, si rileva la mancanza di dolo in capo alla ricorrente.
Più nello specifico, l'appellante, rilevato che, a dire dell' il debito deriverebbe da una presunta CP_1 sovrapposizione di contribuzione italiana da commerciante, deduce “nessuna norma giuridica (né
l' ha indicato quale sia!) vieta la sovrapposizione di contribuzione versata in Italia come CP_1
commerciante ed estera, essendo possibile esercitare in forma di impresa attività commerciale
(eventualmente per il tramite di dipendenti o coadiuvanti) e, contestualmente, essere assunti come dipendenti in Italia o all'estero ed essendo, in effetti, frequente la sovrapposizione, nel medesimo anno, di contribuzione accreditata su gestioni differenti (a mero titolo esemplificativo è frequentissima per attività di coltivatore diretto e di bracciante agricolo). Il versamento di contribuzione italiana asseritamente sovrapposta, pertanto, non è configurabile come indebito, trattandosi di attività astrattamente compatibile e risulta, pertanto, non condivisibile ed, in ogni caso, irrilevante il capo della sentenza secondo cui non è possibile beneficiare di oltre 52 settimane annue complessive di contribuzione, tanto più in presenza di contribuzione non versata nel medesimo stato
e su gestioni differenti e, per di più, di attività meramente stagionale (4 mesi all'anno) esercitata all'estero.”.
Aggiunge, poi, che “non si comprende la ragione per cui le somme sarebbero ripetibili, non essendo configurabile alcun dolo in capo alla ricorrente, la quale ha regolarmente versato contribuzione da commerciante in Italia (attività prevalente e continuativa) salvo, a detta dell' aver lavorato CP_1 stagionalmente (per pochi mesi all'anno) all'estero”.
In conclusione, ha chiesto: 1) dichiarare illegittimo l'indebito comunicato con missiva Parte_1 del 15.04.2010 e ribadito per il residuo con comunicazione dell'8.01.2019; 2) conseguentemente condannare il convenuto alla restituzione delle somme già trattenute;
3) con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Con memoria depositata il 7.5.2025, si è costituito l' , contestando l'appello e chiedendone il CP_1
rigetto.
All'odierna udienza, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va pertanto respinto.
I caposaldi della motivazione della decisione di primo grado sono totalmente condivisibili.
Invero, il primo Giudice dopo aver richiamato il consolidato principio che “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere
l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass Civ. Sez. Un. n. 18046/2010, di recente confermata da
Cass. Sez. lav., Ord. n. 19561 del 16.7.2024), ha dato atto della tardività della costituzione dell' CP_1
con conseguente inutilizzabilità della documentazione dallo stesso prodotta.
Senonchè, il primo giudice ha fatto corretta applicazione del principio di non contestazione ex art. 416 c.p.c., osservando che la ricorrente, ha accettato il contraddittorio sui fatti che hanno motivato l' a procedere al recupero dell'indebito, così riconoscendone l'esistenza (o meglio, non CP_1 contestandoli espressamente), contestando l'indebito esclusivamente in punto di diritto, senza riuscire a dimostrare, come invece era suo onere, la non debenza delle somme rivendicate dall'istituto.
L'appellante, nel passaggio opportunamente evidenziato dal primo Giudice, ha sostanzialmente contestato l'esistenza di una norma che impedisca la sovrapposizione (con conseguente doppio versamento) di contribuzione da lavoro da commerciante in Italia e lavoro dipendente all'estero, così sostanzialmente ammettendo che tale sovrapposizione c'è stata. Senza peraltro offrire di dimostrare il contrario.
Quanto all'illegittimità della sovrapposizione medesima (oggetto del secondo motivo di appello), o meglio alla compatibilità tra la contribuzione versata all'estero e quella versata in Italia, nel medesimo periodo, è agevole osservare che nel medesimo periodo non vi può essere una copertura assicurativa superiore all'anno, né quindi può procedersi alla sommatoria dei periodi assicurativi.
Inoltre, l'iscrizione nella Gestione Autonoma Commercianti presuppone l'esercizio personale, abituale e prevalente dell'attività commerciale da parte del soggetto iscritto, ed è pertanto intrinsecamente incompatibile con l'esercizio all'estero di una ulteriore attività lavorativa, sicchè perde di consistenza l'argomento dell'appellante secondo cui “l'attività commerciale può essere condotta per il tramite dei dipendenti”.
Invero, l'art. 1, commi 202 e 203, L. 662/96 stabiliscono che “A decorrere dal 1° gennaio 1997
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966,
n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d) , della legge 9 marzo 1989,
n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti. L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Nella seconda parte dello stesso secondo motivo di gravame, l'appellante eccepisce la carenza di dolo, onde l'irripetibilità delle somme percepite.
Anche questa argomentazione difensiva non appare cogliere nel segno, non ricorrendo l'esonero dall'obbligo restitutorio di cui all'art. 13 della L.n. 412/91. L'appellante – come detto - risulta aver svolto nello stesso periodo attività lavorativa sia in Italia che all'estero, circostanza che evidenzia un comportamento preordinato a costituire una posizione assicurativa inesistente in danno dell'Istituto previdenziale. CP_ La stessa, inoltre, non ha dato prova di aver comunicato all' la sussistenza di periodi assicurativi conseguiti all'estero nei medesimi periodi di quelli posseduti in Italia, e tale rilievo conferma la tesi di un comportamento doloso, che non consente, quindi, l'irripetibilità delle somme percepite.
Tenendo conto delle previsioni di cui all'art. 13 della legge n. 412/91 di interpretazione autentica dell'art. 52 della L.n. 89/88, la pretesa restitutoria dell'appellato è legittima sia perché il comportamento tenuto dall'assicurata configura senz'altro l'ipotesi del dolo, sia perché l'appellante, come detto innanzi, non ha mai dichiarato la sovrapposizione di periodi assicurativi, che non potevano
CP_ essere autonomamente conosciuti dall'
Onde, la ripetibilità degli importi indebitamente percepiti.
L'appello va quindi rigettato.
Le spese di questo grado, stante la dichiarazione reddituale sottoscritta e depositata dall'appellante, vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp.att. c.p.c.. Da ciò consegue altresì che non sussistono i presupposti per il pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR
n. 115/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro
-Visto l'art. 437 c.p.c.,
-definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 7.6.2024 da Parte_1 nei confronti dell' , avverso la sentenza n. 564 del 22.2.2024 del Tribunale di Lecce, così CP_1
provvede:
-rigetta l'appello;
-dichiara irripetibili le spese di giudizio;
-ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto;
-riserva il deposito della motivazione entro gg. 60.
-Così deciso in Lecce il 25.6.2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi