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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2025, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12394/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12394/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'avv.to CIOCCIA CRISTINA;
C.F._1
e nato a [...] il [...] (C.F. ), con CP_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv.to CIOCCIA CRISTINA **;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione personale
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato a ROMA in data 28/07/1973 con rito civile e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui si riportano integralmente:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale sita in Roma, Via del Casale di Sant'Isidoro 35 interno 1, di proprietà della figlia , viene assegnata al sig. con quanto in essa Persona_1 CP_1 contenuto.
3. La sig.ra già si è trasferita presso l'abitazione della figlia posta all'interno 2, ubicata Pt_1 nello stesso immobile.
4. Il marito corrisponderà alla moglie, quale contributo per il mantenimento della medesima
a partire dalla sottoscrizione del ricorso la somma di complessivi € 100,00 mensili, da versarsi 1 entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabili secondo gli indici ISTAT annuali relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. I coniugi, fatto salvo quanto sopra regolato, dichiarano che, con il rispetto e
l'adempimento del presente accordo, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle eventuali pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
) e (c.f. ), alle condizioni C.F._1 CP_1 C.F._2 di cui in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1973, atto 00552, parte 2, serie
A00);
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 02/07/2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
dott.ssa Marta Ienzi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12394/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'avv.to CIOCCIA CRISTINA;
C.F._1
e nato a [...] il [...] (C.F. ), con CP_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv.to CIOCCIA CRISTINA **;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione personale
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato a ROMA in data 28/07/1973 con rito civile e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui si riportano integralmente:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale sita in Roma, Via del Casale di Sant'Isidoro 35 interno 1, di proprietà della figlia , viene assegnata al sig. con quanto in essa Persona_1 CP_1 contenuto.
3. La sig.ra già si è trasferita presso l'abitazione della figlia posta all'interno 2, ubicata Pt_1 nello stesso immobile.
4. Il marito corrisponderà alla moglie, quale contributo per il mantenimento della medesima
a partire dalla sottoscrizione del ricorso la somma di complessivi € 100,00 mensili, da versarsi 1 entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabili secondo gli indici ISTAT annuali relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. I coniugi, fatto salvo quanto sopra regolato, dichiarano che, con il rispetto e
l'adempimento del presente accordo, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle eventuali pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
) e (c.f. ), alle condizioni C.F._1 CP_1 C.F._2 di cui in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1973, atto 00552, parte 2, serie
A00);
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 02/07/2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
dott.ssa Marta Ienzi
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