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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
OPPOSIZIONI A PROVVEDIMENTI
IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA
Il Presidente delegato, Gianluca Bordon, ha pronunciato ai sensi degli artt. 15 d.lgs. n. 150 del 2011 e 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 iscritta al n. 1871 del 2024 Ruolo Cont. promossa da
(C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avvocato domiciliatario FRANCY DOLCI, con studio in Largo Parolini n. 3, Bassano del Grappa
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato domiciliatario GIUSEPPE
MAIOLINO, con studio in Via Schiavonetti n. 14, Bassano del Grappa
contumace Controparte_2
RESISTENTI
OGGETTO: opposizione contro il capo della sentenza della Corte
d'Appello n. 1814/2024 relativo alla liquidazione onorari del consulente tecnico d'ufficio
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: revocare il capo della sentenza n. 1814/2024 relativamente alla liquidazione delle spese della CTU e per l'effetto porre il pagamento delle somme liquidate al CTU, per quanto riguarda l'odierna ricorrente, a carico dello Stato;
In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalle legge anche in relazione al comportamento processuale delle controparti. Con vittoria di spese e competenze, come per legge.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE COSTITUITA: la
[...]
non si oppone alla richiesta anche a ritenerla Controparte_1 una richiesta di correzione errore materiale;
evidenzia di non aver avuto alcuna efficienza causale nell'errata attribuzione della metà del compenso a carico della (e non dello Stato); non rivendica spese Pt_1 per la costituzione in giudizio e chiede che il giudice nel procedere se riterrà la correzione del provvedimento nel senso richiesto dalla Pt_1 non pronunzi condanna alle spese nei confronti della banca giacché del tutto innocente
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso 11 novembre 2024 ha Parte_1 proposto opposizione avverso il capo 3 della sentenza della Corte di
Appello di Venezia, seconda sezione, 16 ottobre 2024, n. 1814, che dispone: “pone le spese della c.t.u. espletata, come liquidate in separati provvedimenti, a definitivo carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà”. Nella parte motiva è specificato: “le spese della c.t.u. svolta in questa sede - atteso che l'accertamento tecnico ha consentito verificare gli ulteriori pagamenti intervenuti vanno posti a carico di entrambe le parti ciascuna per la giusta metà”. La ricorrente ha dedotto:
pag. 2/6 - di essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel proc. n.
617/22 R.G. con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia 16 maggio 2022 e che, in virtù dell'ammissione, il pagamento delle competenze del CTU, almeno per quanto riguarda la sua posizione, deve essere posto a carico dello Stato;
- che nel procedimento è stata è stata svolta una CTU contabile affidata al consulente dott. e che con decreto 18.6.24 n. Controparte_2
890/24 la Corte ha liquidato al CTU dott. , a titolo di Controparte_2 compenso, la somma complessiva di euro 7.686,35, per onorari, oltre oneri fiscali e previdenziali e posto “… il pagamento della suddetta somma, oltre accessori, comprensiva dell'eventuale acconto già liquidato, a provvisorio carico di entrambe le parti in via fra loro solidale”;
- che, presentata opposizione avverso il decreto di liquidazione, la causa era stata nel frattempo decisa nel merito con la sentenza n. 1814/2024.
La sentenza n. 1890/2024 che aveva deciso sull'opposizione aveva di conseguenza ritenuto che la regolamentazione delle spese della CTU, con riferimento alla parte onerata del pagamento (la parte del decreto impugnato), non era più contenuta nel provvedimento opposto per fatti sopravvenuti all'impugnazione, a prescindere dal fatto che la sentenza avesse regolato le spese della consulenza come il precedente decreto;
- che la domanda di ammissione al patrocinio aveva preceduto l'inizio della causa e che dall'art. 131 d.p.r. n. 115 del 2002 si desume che la parte ammessa non debba farsi carico degli effetti della CTU.
2. non si è opposta alla richiesta e ha Controparte_1 dedotto “… di non aver avuto alcuna efficienza causale nell'errata attribuzione di metà del compenso”. Chiede che il giudice, nel procedere alla correzione del provvedimento, non la condanni al pagamento delle pag. 3/6 spese. Nonostante la regolarità della notifica, il CTU dott. CP_2
non si è costituito.
[...]
3. Decidendo sulla opposizione concernente il decreto di liquidazione, con la sentenza n. 1890/2024 era stato evidenziato che l'opposizione aveva riguardato una parte del decreto di liquidazione che, in linea generale, non può essere impugnata perché revocabile o modificabile con la sentenza. Il decreto era stato impugnato non nella parte in cui determinava il quantum da riconoscersi al consulente ma nella parte in cui aveva disposto, in via provvisoria, quale parte dovesse farsi carico dell'onorario. È unicamente il provvedimento che definisce la controversia a stabilire in via definitiva la parte che deve sopportare la relativa spesa. Dall'art. 131 d.p.r. n. 115 del 2002 sugli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si desume che la parte ammessa non debba farsi carico dei compensi del CTU. Il comma 3 è stato oggetto di un intervento della Corte costituzionale (Corte Cost. sent. n. 217 del 2019), che ha ritenuto la disposizione costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti all'ausiliario del magistrato siano «prenotati a debito,
a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall'erario. La disposizione censurata è viziata sotto il profilo della ragionevolezza perché, in luogo dell'anticipazione da parte dell'erario, prevede, a carico dei soggetti che hanno prestato l'attività di assistenza, l'onere della previa intimazione di pagamento e l'eventuale successiva prenotazione a debito del relativo importo. Sul presupposto che la regolamentazione delle spese di CTU, con riferimento alla parte onerata del pagamento, non fosse più contenuta nel provvedimento opposto per fatti sopravvenuti all'impugnazione, era però stata dichiarata cessata la materia del contendere. Con la sentenza n.
pag. 4/6 1814/2024 la causa era stata nel frattempo definita, ponendo le spese della CTU “… come liquidate in separati provvedimenti, a definitivo carico di entrambe le parti ciascuna per la metà”. La statuizione contenuta nel decreto opposto era oramai rimasta assorbita da quella contenuta nella sentenza che aveva definito il giudizio.
4. La regola dell'art. 131 d.p.r. n. 115 del 2002 sul pagamento dei compensi della CTU, quale risulta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 217 del 2019, giustifica l'opposizione proposta da
, dovendo i compensi della consulenza posti a Parte_1 suo carico essere corrisposti dall'erario. La sentenza che ha deciso la causa fra e Parte_1 Controparte_1 appare non aver considerato che una delle due parti fosse
[...] ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Occorre peraltro coordinare la modifica del soggetto obbligato al pagamento (l'erario e non la parte privata) con l'art. 130 d.p.r. n. 115 del 2002, secondo cui gli importi spettanti all'ausiliario – così come al difensore – sono ridotti della metà.
Ne consegue che lo Stato deve anticipare i compensi e gli accessori liquidati al CTU dott. e posti a carico di Controparte_2 [...]
ma che lo Stato è obbligato al pagamento esclusivamente Parte_1 nei limiti della metà del compenso liquidato dal giudice della causa di merito. Da un lato, rimane così rispettato il principio posto dall'art. 130 sulla riduzione della metà del compenso;
dall'altro della riduzione usufruisce solo l'erario a favore del quale è posta la dimidiazione e non anche la parte privata tenuta per Controparte_1 il residuo 50% al pagamento del compenso del CTU. Il diritto del consulente al pagamento del compenso nella misura stabilita dal giudice della causa n. 617/22 RG viene sacrificato esclusivamente negli stretti limiti necessari.
pag. 5/6 5. Le spese processuali devono essere interamente compensate. Non
è ravvisabile una soccombenza, nemmeno virtuale. La decisione sulla parte che deve farsi carico delle spese di CTU non è ricollegabile a richieste delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Presidente delegato, definitivamente pronunziando, dichiara che la parte dei compensi e accessori spettanti al CTU dott. Controparte_2 posti a carico di dal capo 3 della sentenza della Parte_1
Corte d'appello di Venezia, sez. II, 16.10.2024, n. 1814 siano anticipati dall'erario nella misura della metà per effetto dell'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato. Spese di lite Parte_1 interamente compensate.
Venezia, 16 gennaio 2025 Il Presidente delegato
Gianluca Bordon
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
OPPOSIZIONI A PROVVEDIMENTI
IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA
Il Presidente delegato, Gianluca Bordon, ha pronunciato ai sensi degli artt. 15 d.lgs. n. 150 del 2011 e 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 iscritta al n. 1871 del 2024 Ruolo Cont. promossa da
(C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avvocato domiciliatario FRANCY DOLCI, con studio in Largo Parolini n. 3, Bassano del Grappa
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato domiciliatario GIUSEPPE
MAIOLINO, con studio in Via Schiavonetti n. 14, Bassano del Grappa
contumace Controparte_2
RESISTENTI
OGGETTO: opposizione contro il capo della sentenza della Corte
d'Appello n. 1814/2024 relativo alla liquidazione onorari del consulente tecnico d'ufficio
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: revocare il capo della sentenza n. 1814/2024 relativamente alla liquidazione delle spese della CTU e per l'effetto porre il pagamento delle somme liquidate al CTU, per quanto riguarda l'odierna ricorrente, a carico dello Stato;
In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalle legge anche in relazione al comportamento processuale delle controparti. Con vittoria di spese e competenze, come per legge.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE COSTITUITA: la
[...]
non si oppone alla richiesta anche a ritenerla Controparte_1 una richiesta di correzione errore materiale;
evidenzia di non aver avuto alcuna efficienza causale nell'errata attribuzione della metà del compenso a carico della (e non dello Stato); non rivendica spese Pt_1 per la costituzione in giudizio e chiede che il giudice nel procedere se riterrà la correzione del provvedimento nel senso richiesto dalla Pt_1 non pronunzi condanna alle spese nei confronti della banca giacché del tutto innocente
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso 11 novembre 2024 ha Parte_1 proposto opposizione avverso il capo 3 della sentenza della Corte di
Appello di Venezia, seconda sezione, 16 ottobre 2024, n. 1814, che dispone: “pone le spese della c.t.u. espletata, come liquidate in separati provvedimenti, a definitivo carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà”. Nella parte motiva è specificato: “le spese della c.t.u. svolta in questa sede - atteso che l'accertamento tecnico ha consentito verificare gli ulteriori pagamenti intervenuti vanno posti a carico di entrambe le parti ciascuna per la giusta metà”. La ricorrente ha dedotto:
pag. 2/6 - di essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel proc. n.
617/22 R.G. con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia 16 maggio 2022 e che, in virtù dell'ammissione, il pagamento delle competenze del CTU, almeno per quanto riguarda la sua posizione, deve essere posto a carico dello Stato;
- che nel procedimento è stata è stata svolta una CTU contabile affidata al consulente dott. e che con decreto 18.6.24 n. Controparte_2
890/24 la Corte ha liquidato al CTU dott. , a titolo di Controparte_2 compenso, la somma complessiva di euro 7.686,35, per onorari, oltre oneri fiscali e previdenziali e posto “… il pagamento della suddetta somma, oltre accessori, comprensiva dell'eventuale acconto già liquidato, a provvisorio carico di entrambe le parti in via fra loro solidale”;
- che, presentata opposizione avverso il decreto di liquidazione, la causa era stata nel frattempo decisa nel merito con la sentenza n. 1814/2024.
La sentenza n. 1890/2024 che aveva deciso sull'opposizione aveva di conseguenza ritenuto che la regolamentazione delle spese della CTU, con riferimento alla parte onerata del pagamento (la parte del decreto impugnato), non era più contenuta nel provvedimento opposto per fatti sopravvenuti all'impugnazione, a prescindere dal fatto che la sentenza avesse regolato le spese della consulenza come il precedente decreto;
- che la domanda di ammissione al patrocinio aveva preceduto l'inizio della causa e che dall'art. 131 d.p.r. n. 115 del 2002 si desume che la parte ammessa non debba farsi carico degli effetti della CTU.
2. non si è opposta alla richiesta e ha Controparte_1 dedotto “… di non aver avuto alcuna efficienza causale nell'errata attribuzione di metà del compenso”. Chiede che il giudice, nel procedere alla correzione del provvedimento, non la condanni al pagamento delle pag. 3/6 spese. Nonostante la regolarità della notifica, il CTU dott. CP_2
non si è costituito.
[...]
3. Decidendo sulla opposizione concernente il decreto di liquidazione, con la sentenza n. 1890/2024 era stato evidenziato che l'opposizione aveva riguardato una parte del decreto di liquidazione che, in linea generale, non può essere impugnata perché revocabile o modificabile con la sentenza. Il decreto era stato impugnato non nella parte in cui determinava il quantum da riconoscersi al consulente ma nella parte in cui aveva disposto, in via provvisoria, quale parte dovesse farsi carico dell'onorario. È unicamente il provvedimento che definisce la controversia a stabilire in via definitiva la parte che deve sopportare la relativa spesa. Dall'art. 131 d.p.r. n. 115 del 2002 sugli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si desume che la parte ammessa non debba farsi carico dei compensi del CTU. Il comma 3 è stato oggetto di un intervento della Corte costituzionale (Corte Cost. sent. n. 217 del 2019), che ha ritenuto la disposizione costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti all'ausiliario del magistrato siano «prenotati a debito,
a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall'erario. La disposizione censurata è viziata sotto il profilo della ragionevolezza perché, in luogo dell'anticipazione da parte dell'erario, prevede, a carico dei soggetti che hanno prestato l'attività di assistenza, l'onere della previa intimazione di pagamento e l'eventuale successiva prenotazione a debito del relativo importo. Sul presupposto che la regolamentazione delle spese di CTU, con riferimento alla parte onerata del pagamento, non fosse più contenuta nel provvedimento opposto per fatti sopravvenuti all'impugnazione, era però stata dichiarata cessata la materia del contendere. Con la sentenza n.
pag. 4/6 1814/2024 la causa era stata nel frattempo definita, ponendo le spese della CTU “… come liquidate in separati provvedimenti, a definitivo carico di entrambe le parti ciascuna per la metà”. La statuizione contenuta nel decreto opposto era oramai rimasta assorbita da quella contenuta nella sentenza che aveva definito il giudizio.
4. La regola dell'art. 131 d.p.r. n. 115 del 2002 sul pagamento dei compensi della CTU, quale risulta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 217 del 2019, giustifica l'opposizione proposta da
, dovendo i compensi della consulenza posti a Parte_1 suo carico essere corrisposti dall'erario. La sentenza che ha deciso la causa fra e Parte_1 Controparte_1 appare non aver considerato che una delle due parti fosse
[...] ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Occorre peraltro coordinare la modifica del soggetto obbligato al pagamento (l'erario e non la parte privata) con l'art. 130 d.p.r. n. 115 del 2002, secondo cui gli importi spettanti all'ausiliario – così come al difensore – sono ridotti della metà.
Ne consegue che lo Stato deve anticipare i compensi e gli accessori liquidati al CTU dott. e posti a carico di Controparte_2 [...]
ma che lo Stato è obbligato al pagamento esclusivamente Parte_1 nei limiti della metà del compenso liquidato dal giudice della causa di merito. Da un lato, rimane così rispettato il principio posto dall'art. 130 sulla riduzione della metà del compenso;
dall'altro della riduzione usufruisce solo l'erario a favore del quale è posta la dimidiazione e non anche la parte privata tenuta per Controparte_1 il residuo 50% al pagamento del compenso del CTU. Il diritto del consulente al pagamento del compenso nella misura stabilita dal giudice della causa n. 617/22 RG viene sacrificato esclusivamente negli stretti limiti necessari.
pag. 5/6 5. Le spese processuali devono essere interamente compensate. Non
è ravvisabile una soccombenza, nemmeno virtuale. La decisione sulla parte che deve farsi carico delle spese di CTU non è ricollegabile a richieste delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Presidente delegato, definitivamente pronunziando, dichiara che la parte dei compensi e accessori spettanti al CTU dott. Controparte_2 posti a carico di dal capo 3 della sentenza della Parte_1
Corte d'appello di Venezia, sez. II, 16.10.2024, n. 1814 siano anticipati dall'erario nella misura della metà per effetto dell'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato. Spese di lite Parte_1 interamente compensate.
Venezia, 16 gennaio 2025 Il Presidente delegato
Gianluca Bordon
pag. 6/6