Articolo 2 della Legge 23 febbraio 1952, n. 124
Articolo 1
Versione
5 aprile 1952
Art. 2.
Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sara' provveduto mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti nel capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 5 aprile 1952