Art. 2.
Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sara' provveduto mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti nel capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sara' provveduto mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti nel capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.