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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 09/09/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1522/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Giulia Rachele Bignami, a scioglimento della riserva assunta ex art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. N. 1522/2024, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso l'indirizzo Parte_1 C.F._1 pec: presso lo studio dell'Avv. Silvia Prandi, in Como, Via Email_1
Mentana n. 8, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
- Opponente –
E
(C.F. , in persona del legale rappresentante Dott. CP_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
dall'Avv. Nicholas Biagioni, elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo PEC:
Email_2
- Opposta –
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Revocare e/o annullare e/o dichiarare comunque invalido, per tutti i motivi su esposti, il Decreto Ingiuntivo n. 261/2024- Rg.590/2024 emesso dal
Tribunale di Como in data 28 febbraio 2024 e notificato in data 21 marzo 2024. IN VIA ISTRUTTORIA Con
pagina 1 di 5 ogni più ampia riserva di allegare, produrre, dedurre ed indicare testi, che il contraddittorio, nel suo proseguo, dovesse eventualmente richiedere.”
Per l'opposta: “in via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto in quanto
l'opposizione è fondata su prova scritta;
in via principale e nel merito: respingere tutte le domande proposte con
l'opposizione a decreto ingiuntivo perché destituite di ogni fondamento in fatto e in diritto, come meglio esposto nel presente atto;
accertare e dichiarare che il Sig. è debitore nei confronti della società e, per Parte_1 CP_1
l'effetto, condannarlo a pagare le somme di cui al decreto ingiuntivo n. 261/2024 del Tribunale di Como, o la diversa somma che emergerà in corso di causa o che l'adito Giudice riterrà equa;
in ogni caso: - spese e onorari rifusi.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva l'intestato Tribunale Parte_1 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 261/2024, chiesto e ottenuto da CP_1 per il pagamento del complessivo importo di € 10.253,27, oltre agli interessi legali, nonché le
[...] spese legali della procedura monitoria impugnata che liquidava in € 1.065,50, oltre IVA e CPA se dovuti.
Con atto del 09 luglio 2012 l'opponente aveva stipulato con Compass un contratto di finanziamento di € 9.090,00. Il contratto prevedeva il pagamento di 48 rate da € 241,57 al giorno 30 di ogni mese a partire da luglio 2012 con scadenza al 30 giugno 2016. Il signor aveva pagato le rate fino al 4 Pt_1 gennaio 2013, pertanto nel settembre 2013 è intervenuta la decadenza del beneficio del termine.
Successivamente, nel 2014, il credito residuo, veniva ceduto da Compass a poi Controparte_3 [...]
successivamente a e da ultimo, a Tuttavia, Controparte_4 CP_5 CP_1 nell'agosto 2013, il signor si era trasferito in Svizzera e lì è rimasto fino all'agosto 2019, così, Pt_1 la raccomandata con cui comunicava l'avvenuta cessione tornava al mittente per Controparte_3 compiuta giacenza. L'opponente ha pertanto fondato la propria tesi sull'intervenuta prescrizione del credito, in mancanza di validi eventi interruttivi della prescrizione, deducendo che il dies a quo del termine di prescrizione decennale coinciderebbe con la data dell'ultimo pagamento effettuato, il
4.01.2013.
All'udienza del 06.11.2024, non essendo comparsa l'opposta personalmente, il giudice dava atto di non poter esperire un tentativo di conciliazione in ragione della mancata comparizione di un rappresentante autorizzato a transigere. Sentite le parti, rinviava la causa all'odierna udienza.
pagina 2 di 5 2. Ciò posto, l'opposizione è infondata e merita di essere respinta.
Di preliminare rilievo appare la questione sulla legittimazione attiva in capo a per il CP_1 recupero del credito acquistato. L'opponente ha infatti sollevato la questione della validità della cessione de quo configurandola come una cessione in blocco ex art 58 TUB che in quanto tale e stante la molteplicità dei debitori coinvolti, sarebbe soggetta ad una speciale disciplina con particolar riguardo al profilo della notifica che nella fattispecie prevederebbe la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale. Dalla documentazione prodotta in atti, emerge chiaramente che non è questo il caso, né tantomeno siamo in presenza di una cartolarizzazione come anche ipotizzato dall'opponente nel tentativo di contestare la validità della cessione. Parte opposta ha infatti dimostrato di aver regolarmente acquistato il credito da mediante contratto ex art. 1260 c.c. sulla base CP_5 della legittimazione statuita ex art. 2 del decreto 53/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante norme in materia di intermediari finanziari e previa documentata autorizzazione ex art. 115
TULPS rilasciata dalla Questura di Lecce, presupposto indispensabile per l'attività di cui si discute.
L'acquisto del credito oggetto di lite è dunque sottoposto alla disciplina codicistica che prevede tra l'altro che la semplice notifica sia condizione di efficacia della cessione (art. 1264 c.c.).
Ciò chiarito, si ritiene innanzitutto fondamentale risalire al dies a quo da cui decorre il decennio prescrizionale previsto dall'art. 2946 c.c. Va in questa sede rammentato il principio generale secondo cui nel contratto di mutuo il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica e pertanto il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (sul punto
Sez. 3, Sentenza n. 17798 del 30/08/2011). Ne discende dunque che non può che trovare applicazione il principio secondo cui “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (Sez. 3,
Ordinanza n. 27412 del 08/10/2021).
Nel caso di specie, l'ultima rata prevista dal contratto di finanziamento stipulato dall'odierno opponente era fissata per il 30.06.2016 con la conseguenza che il termine ultimo per l'esercizio del diritto al rimborso sarebbe il 30.06.2026. Tuttavia, nel settembre 2013 il debitore è decaduto dal beneficio del termine, sicché, il giorno esatto da cui decorre la prescrizione è il 4.09.2013. Da qui, in termini temporali, si sono susseguiti vari eventi interruttivi della prescrizione, per ciò che rileva in questa sede vale menzionare il primo di tutti con cui comunicava in data Controparte_3
05.06.2014 l'acquisto del credito da Compass. Successivamente, interrompere il decorso della pagina 3 di 5 prescrizione, sono poi susseguite le altre notifiche di ulteriore cessione, fino ad arrivare all'ultima, corredata di intimazione al pagamento, inviata da e perfezionatasi il 20.04.2023 per CP_1 compiuta giacenza e costituente l'ultimo valido evento interruttivo della prescrizione.
3. Occorre a questo punto approfondire l'invocata invalidità dell'evento interruttivo della prescrizione, per il quale assume rilievo la clausola 19 del contratto de quo, che prevede che “le comunicazioni relative a questo contratto si intendono validamente effettuate presso il domicilio dichiarato dal cliente” e che “se il cliente non comunica per iscritto eventuali variazioni intervenute ai dati precedentemente forniti, tutte le comunicazioni effettuate all'ultimo domicilio noto del cliente si intenderanno pienamente valide e liberatorie”. Da ciò ne discende il preciso onere in capo al cliente di comunicare, per iscritto, eventuali cambiamenti di domicilio o altri dati di contatto, con la conseguenza che in caso negativo, le comunicazioni inviate all'ultimo domicilio conosciuto, sebbene ormai non più corretto o aggiornato, saranno comunque considerate valide e liberatorie e sarà sufficiente per l'istituto bancario, dimostrare di aver inviato la comunicazione all'indirizzo posseduto sin dal principio. Nel caso di specie, aveva Controparte_3 inviato la prima comunicazione all'indirizzo allora conosciuto poiché dichiarato sul contratto di finanziamento, mentre, l'opponente aveva cambiato il suo domicilio nell'agosto del 2013, omettendo di inviare opportuna comunicazione alla banca con cui pendeva il contratto, con la conseguenza che l'indirizzo dichiarato in sede di stipula nonché presso cui la banca ha inviato la comunicazione di cessione del credito, sia da considerare pienamente efficace ai fini della validità della notificazione, la quale si deve considerare perfezionata. A ciò va aggiunto che, l'indirizzo dichiarato dall'opponente, non è un indirizzo ad esso del tutto estraneo, in quanto trattasi della casa di famiglia dello stesso, presso cui abitano i familiari e dove egli stesso ha riportato la sua fissa dimora dopo essere ritornato dalla Svizzera. Orbene, volendo anche prescindere dal violato obbligo dell'opponente di comunicare eventuali variazioni circa i dati forniti, va evidenziato come la giurisprudenza sul punto afferma che
“L'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto.” (Sez. 3, Ordinanza n. 27412 del 08/10/2021).
pagina 4 di 5 Non ci sono dubbi, dunque sulla validità delle comunicazioni e sulla loro idoneità a interrompere la decorrenza della prescrizione.
Segue pertanto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, così come modificato dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo in considerazione della semplicità degli atti, della natura documentale della causa e del modulo decisorio scelto, all'esito della discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e ogni ulteriore richiesta assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
2) Condanna alla refusione delle spese processuali a favore di che Parte_1 CP_1 liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Como, 9 settembre 2025
Il giudice
Giulia Rachele Bignami
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Giulia Rachele Bignami, a scioglimento della riserva assunta ex art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. N. 1522/2024, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso l'indirizzo Parte_1 C.F._1 pec: presso lo studio dell'Avv. Silvia Prandi, in Como, Via Email_1
Mentana n. 8, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
- Opponente –
E
(C.F. , in persona del legale rappresentante Dott. CP_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
dall'Avv. Nicholas Biagioni, elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo PEC:
Email_2
- Opposta –
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Revocare e/o annullare e/o dichiarare comunque invalido, per tutti i motivi su esposti, il Decreto Ingiuntivo n. 261/2024- Rg.590/2024 emesso dal
Tribunale di Como in data 28 febbraio 2024 e notificato in data 21 marzo 2024. IN VIA ISTRUTTORIA Con
pagina 1 di 5 ogni più ampia riserva di allegare, produrre, dedurre ed indicare testi, che il contraddittorio, nel suo proseguo, dovesse eventualmente richiedere.”
Per l'opposta: “in via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto in quanto
l'opposizione è fondata su prova scritta;
in via principale e nel merito: respingere tutte le domande proposte con
l'opposizione a decreto ingiuntivo perché destituite di ogni fondamento in fatto e in diritto, come meglio esposto nel presente atto;
accertare e dichiarare che il Sig. è debitore nei confronti della società e, per Parte_1 CP_1
l'effetto, condannarlo a pagare le somme di cui al decreto ingiuntivo n. 261/2024 del Tribunale di Como, o la diversa somma che emergerà in corso di causa o che l'adito Giudice riterrà equa;
in ogni caso: - spese e onorari rifusi.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva l'intestato Tribunale Parte_1 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 261/2024, chiesto e ottenuto da CP_1 per il pagamento del complessivo importo di € 10.253,27, oltre agli interessi legali, nonché le
[...] spese legali della procedura monitoria impugnata che liquidava in € 1.065,50, oltre IVA e CPA se dovuti.
Con atto del 09 luglio 2012 l'opponente aveva stipulato con Compass un contratto di finanziamento di € 9.090,00. Il contratto prevedeva il pagamento di 48 rate da € 241,57 al giorno 30 di ogni mese a partire da luglio 2012 con scadenza al 30 giugno 2016. Il signor aveva pagato le rate fino al 4 Pt_1 gennaio 2013, pertanto nel settembre 2013 è intervenuta la decadenza del beneficio del termine.
Successivamente, nel 2014, il credito residuo, veniva ceduto da Compass a poi Controparte_3 [...]
successivamente a e da ultimo, a Tuttavia, Controparte_4 CP_5 CP_1 nell'agosto 2013, il signor si era trasferito in Svizzera e lì è rimasto fino all'agosto 2019, così, Pt_1 la raccomandata con cui comunicava l'avvenuta cessione tornava al mittente per Controparte_3 compiuta giacenza. L'opponente ha pertanto fondato la propria tesi sull'intervenuta prescrizione del credito, in mancanza di validi eventi interruttivi della prescrizione, deducendo che il dies a quo del termine di prescrizione decennale coinciderebbe con la data dell'ultimo pagamento effettuato, il
4.01.2013.
All'udienza del 06.11.2024, non essendo comparsa l'opposta personalmente, il giudice dava atto di non poter esperire un tentativo di conciliazione in ragione della mancata comparizione di un rappresentante autorizzato a transigere. Sentite le parti, rinviava la causa all'odierna udienza.
pagina 2 di 5 2. Ciò posto, l'opposizione è infondata e merita di essere respinta.
Di preliminare rilievo appare la questione sulla legittimazione attiva in capo a per il CP_1 recupero del credito acquistato. L'opponente ha infatti sollevato la questione della validità della cessione de quo configurandola come una cessione in blocco ex art 58 TUB che in quanto tale e stante la molteplicità dei debitori coinvolti, sarebbe soggetta ad una speciale disciplina con particolar riguardo al profilo della notifica che nella fattispecie prevederebbe la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale. Dalla documentazione prodotta in atti, emerge chiaramente che non è questo il caso, né tantomeno siamo in presenza di una cartolarizzazione come anche ipotizzato dall'opponente nel tentativo di contestare la validità della cessione. Parte opposta ha infatti dimostrato di aver regolarmente acquistato il credito da mediante contratto ex art. 1260 c.c. sulla base CP_5 della legittimazione statuita ex art. 2 del decreto 53/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante norme in materia di intermediari finanziari e previa documentata autorizzazione ex art. 115
TULPS rilasciata dalla Questura di Lecce, presupposto indispensabile per l'attività di cui si discute.
L'acquisto del credito oggetto di lite è dunque sottoposto alla disciplina codicistica che prevede tra l'altro che la semplice notifica sia condizione di efficacia della cessione (art. 1264 c.c.).
Ciò chiarito, si ritiene innanzitutto fondamentale risalire al dies a quo da cui decorre il decennio prescrizionale previsto dall'art. 2946 c.c. Va in questa sede rammentato il principio generale secondo cui nel contratto di mutuo il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica e pertanto il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (sul punto
Sez. 3, Sentenza n. 17798 del 30/08/2011). Ne discende dunque che non può che trovare applicazione il principio secondo cui “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (Sez. 3,
Ordinanza n. 27412 del 08/10/2021).
Nel caso di specie, l'ultima rata prevista dal contratto di finanziamento stipulato dall'odierno opponente era fissata per il 30.06.2016 con la conseguenza che il termine ultimo per l'esercizio del diritto al rimborso sarebbe il 30.06.2026. Tuttavia, nel settembre 2013 il debitore è decaduto dal beneficio del termine, sicché, il giorno esatto da cui decorre la prescrizione è il 4.09.2013. Da qui, in termini temporali, si sono susseguiti vari eventi interruttivi della prescrizione, per ciò che rileva in questa sede vale menzionare il primo di tutti con cui comunicava in data Controparte_3
05.06.2014 l'acquisto del credito da Compass. Successivamente, interrompere il decorso della pagina 3 di 5 prescrizione, sono poi susseguite le altre notifiche di ulteriore cessione, fino ad arrivare all'ultima, corredata di intimazione al pagamento, inviata da e perfezionatasi il 20.04.2023 per CP_1 compiuta giacenza e costituente l'ultimo valido evento interruttivo della prescrizione.
3. Occorre a questo punto approfondire l'invocata invalidità dell'evento interruttivo della prescrizione, per il quale assume rilievo la clausola 19 del contratto de quo, che prevede che “le comunicazioni relative a questo contratto si intendono validamente effettuate presso il domicilio dichiarato dal cliente” e che “se il cliente non comunica per iscritto eventuali variazioni intervenute ai dati precedentemente forniti, tutte le comunicazioni effettuate all'ultimo domicilio noto del cliente si intenderanno pienamente valide e liberatorie”. Da ciò ne discende il preciso onere in capo al cliente di comunicare, per iscritto, eventuali cambiamenti di domicilio o altri dati di contatto, con la conseguenza che in caso negativo, le comunicazioni inviate all'ultimo domicilio conosciuto, sebbene ormai non più corretto o aggiornato, saranno comunque considerate valide e liberatorie e sarà sufficiente per l'istituto bancario, dimostrare di aver inviato la comunicazione all'indirizzo posseduto sin dal principio. Nel caso di specie, aveva Controparte_3 inviato la prima comunicazione all'indirizzo allora conosciuto poiché dichiarato sul contratto di finanziamento, mentre, l'opponente aveva cambiato il suo domicilio nell'agosto del 2013, omettendo di inviare opportuna comunicazione alla banca con cui pendeva il contratto, con la conseguenza che l'indirizzo dichiarato in sede di stipula nonché presso cui la banca ha inviato la comunicazione di cessione del credito, sia da considerare pienamente efficace ai fini della validità della notificazione, la quale si deve considerare perfezionata. A ciò va aggiunto che, l'indirizzo dichiarato dall'opponente, non è un indirizzo ad esso del tutto estraneo, in quanto trattasi della casa di famiglia dello stesso, presso cui abitano i familiari e dove egli stesso ha riportato la sua fissa dimora dopo essere ritornato dalla Svizzera. Orbene, volendo anche prescindere dal violato obbligo dell'opponente di comunicare eventuali variazioni circa i dati forniti, va evidenziato come la giurisprudenza sul punto afferma che
“L'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto.” (Sez. 3, Ordinanza n. 27412 del 08/10/2021).
pagina 4 di 5 Non ci sono dubbi, dunque sulla validità delle comunicazioni e sulla loro idoneità a interrompere la decorrenza della prescrizione.
Segue pertanto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, così come modificato dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo in considerazione della semplicità degli atti, della natura documentale della causa e del modulo decisorio scelto, all'esito della discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e ogni ulteriore richiesta assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
2) Condanna alla refusione delle spese processuali a favore di che Parte_1 CP_1 liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Como, 9 settembre 2025
Il giudice
Giulia Rachele Bignami
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