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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DELL'ANNA ANNA RITA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1577/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Gallipoli - . 73014 Gallipoli LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259031838945000 TARI 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 2041/2025 depositato il 20/11/2025
Richieste delle parti: La parte ricorrente si riporta agli scritti.
Il Giudice monocratico annuncia in udienza in ordine alla possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 47 ter del Dlgs 546/92.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Ricorrente_2
srl, con ricorso pervenuto il 9.9.2025, impugnava davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria
l'intimazione di pagamento n. 097-2025-90318389-45-000 avente ad oggetto l'avviso di accertamento esecutivo TARI 2021 emesso dal Comune di Gallipoli per euro 3.154,96.
Nelle more del giudizio il Comune di Gallipoli comunicava di aver annullato il predetto avviso di accertamento in sede di autotutela.
Alla luce di tale dichiarazione al giudicante non resta che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DELL'ANNA ANNA RITA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1577/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Gallipoli - . 73014 Gallipoli LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259031838945000 TARI 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 2041/2025 depositato il 20/11/2025
Richieste delle parti: La parte ricorrente si riporta agli scritti.
Il Giudice monocratico annuncia in udienza in ordine alla possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 47 ter del Dlgs 546/92.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Ricorrente_2
srl, con ricorso pervenuto il 9.9.2025, impugnava davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria
l'intimazione di pagamento n. 097-2025-90318389-45-000 avente ad oggetto l'avviso di accertamento esecutivo TARI 2021 emesso dal Comune di Gallipoli per euro 3.154,96.
Nelle more del giudizio il Comune di Gallipoli comunicava di aver annullato il predetto avviso di accertamento in sede di autotutela.
Alla luce di tale dichiarazione al giudicante non resta che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
spese compensate.