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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/02/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, avente ad oggetto risarcimento del danno iscritta al numero 1323 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 03.12.2024, con termine per deposito di comparse conclusionali di giorni 60,
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti in Parte_1 margine all'atto di citazione, dall'Avv. Laura Chillion ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cisterna di Latina, Corso della Repubblica n. 229,
ATTRICE
E
, nato il [...] a [...] e ivi residente in [...]n. 24 Cod. Fisc. Controparte_1
, C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 20.07.2023, la SI.ra conveniva in Parte_1
giudizio il IG. meglio sopra identificato chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 domande: " Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così decidere: Accertare e dichiarare la grave responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del SI.
per tutte le motivazioni esposte in narrativa e, per l'effetto, condannarlo a Controparte_1
corrispondere alla SI.ra , a titolo di risarcimento del danno, la complessiva Parte_1 somma pari ad € 15.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della conclusione del contratto di vendita fino all'effettivo pagamento. Accertare e dichiarare l'intervenuta lesione della libertà negoziale della SI.ra in conseguenza della condotta Parte_1 perpetrata dal SI. e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento del danno non Controparte_1
1 patrimoniale dalla medesima subito, da quantificarsi in via equitativa. Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
A sostegno di tali domande, l'attrice ha dedotto di avere acquistato l'auto Ford Kuga targa EH092YA al costo di € 18.500,00 in data 02.04.2013 ed al fine di procedere all'acquisto del predetto veicolo, la stessa e il di lei marito , stipulavano con contratto di finanziamento a Persona_1 Controparte_2 termine e si obbligavano a restituire al finanziatore la complessiva somma di € 28.074,05.
Sponeva che nell'anno 2014 la IG.ra per fare fronte a temporanee difficoltà Parte_1
economiche decideva di mettere in vendita il proprio veicolo mediante annuncio sul sito internet subito.it, cosicché veniva contattata da tale IG. per acquistare la vettura e che in data Controparte_1
14.01.2014 lo incontrava e che lo stesso gli rilasciava la propria patente di guida al fine di procedere con il passaggio di proprietà, per cui si recavano presso l'Agenzia Marcellino in Cisterna di Latina per perfezionare il passaggio di proprietà del veicolo e il IG. consegnava a pagamento CP_1
del prezzo di acquisto l'assegno circolare datato 14.01.2014 n. 6054853289-11 dell'importo di €
15.000,00 apparentemente emesso dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Termoli in favore della IG.ra . Parte_1
Assumeva, quindi, che l'assegno portato all'incasso il giorno dopo era risultato falso, al punto che sporgeva denuncia querela sulla scorta della quale veniva aperto davanti al Tribunale Penale di Latina il procedimento R.G.N.R. 616/2014 a carico dello stesso che si concludeva con la Controparte_1
condanna del alla pena di anni due, mesi dieci e giorni venti si reclusione nonché alla CP_1 multa di € 1.467,00 per i reati di cui agli artt. 648 e 640 aggravati.
L'attrice allegava che la condotta delittuosa del IG. aveva cagionato un danno grave alla CP_1
IG.ra , la quale si era spogliata della proprietà dell'autovettura senza ricevere il corrispettivo Pt_1
pattuito fra le parti e, inoltre, era stata costretta a pagare le rate del finanziamento acceso per l'acquisto del veicolo pur non potendo godere dell'autovettura, oltre al fatto che le sue precarie condizioni finanziarie non le consentivano di acquistare un altro veicolo, con ciò pregiudicando notevolmente gli spostamenti e le sue abitudini di vita quotidiana.
Il convenuto, pure ritualmente citato in giudizio, non si costituiva e rimaneva contumace, quindi, dopo l'audizione di due testi, all'udienza del 03/12/2024 veniva concesso termine ex art. 190 c.p.c. per le sole comparse conclusionali.
Premesso ciò, in merito alla domanda attorea occorre osservare quanto segue.
Dalla documentazione prodotta in atti e dalle testimonianze assunte risulta che la IG.ra abbia Pt_1
venduto la propria vettura Ford Kuga targa EH092YA al IG. per il tramite Parte_2 dell'Agenzia Marcellino di Cisterna di Latina e abbia ricevuto in pagamento del prezzo di acquisto della detta vettura un assegno circolare datato 14.01.2014 n. 6054853289-11 di € 15.000,00,
2 apparentemente emesso dalla Monte dei Paschi di Siena, filiale di Termoli in favore della SI.ra del tutto falso. Parte_1
In primo luogo, devesi osservare che la consegna di un assegno falso a pagamento di un contratto di compravendita di una vettura si atteggia a grave inadempimento dello stesso contratto di compravendita e ciò a prescindere dai risvolti di natura penale messi in evidenza dalla parte attrice circa il raggiro costituito dal pagamento con un titolo di credito falso.
A seguito del grave inadempimento la parte che subisce l'inadempimento può richiedere o la risoluzione del contratto con restituzione della proprietà della cosa ovvero anche l'adempimento dello stesso contratto con condanna del debitore al pagamento di quanto convenuto quale corrispettivo.
Nel caso di specie la parte attrice chiedeva accertarsi la grave responsabilità contrattuale del e per l'effetto condannarlo a corrispondere alla IG.ra la somma di euro Controparte_1 Pt_1
15.000,00 a titolo di risarcimento del danno;
ritiene il giudicante che tale domanda vada reinterpretata come domanda di adempimento contrattuale con condanna del debitore gravemente inadempiente al pagamento del prezzo convenuto di acquisto nella misura dell'importo di cui all'assegno falso che ha causato la eccepita morosità contrattuale.
Ritiene, pertanto, questo giudice che la domanda principale di accertamento del grave inadempimento contrattuale e di condanna dell'acquirente al pagamento della somma quale corrispettivo della vendita vada accolta, con condanna del IG. al pagamento della somma di euro 15.000,00. Controparte_1
Nel merito della domanda di accertamento dell'intervenuta lesione della libertà contrattuale della
IG.ra e di condanna del al risarcimento del danno non patrimoniale dalla IG.ra Pt_1 CP_1
subito da quantificarsi in via equitativa, ritiene questo giudice che le allegazioni e la prova Pt_1 dell'ulteriore danno subito siano del tutto carenti.
Va, infatti, rilevato che la Suprema Corte ha più volte ribadito che la liquidazione secondo tale criterio presuppone comunque l'accertamento del medesimo, non potendo anch'essa sopperire alle carenze probatorie delle parti (Cass. Civ. n. 26051/2020).
Nel caso di specie, quindi, poiché parte attrice non ha fornito alcun elemento probatorio in merito alla sussistenza del lamentato danno, non avrebbe potuto, comunque, trovare e accoglimento la richiesta di condanna risarcitoria in via equitativa, atteso che tale principio assolve la funzione di colmare le lacune, oggettivamente insuperabili, in merito alla precisa determinazione del danno accertato nella sua sussistenza ma non nel suo ammontare, come stabilito dall'art. 1226 c.c..
Non è utilizzabile, quindi, nel caso di specie, una valutazione equitativa.
La liquidazione equitativa del danno, infatti, presuppone che, a monte, il giudice abbia accertato la sussistenza di un danno: si veda, in particolare, la giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo la quale “la liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., presuppone che il pregiudizio
3 economico del quale la parte reclama il risarcimento, sia certo nella sua esistenza ontologica, mentre se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata” (Cassazione civile, sez. III, 5 aprile 2003, n. 5375, ma si vedano anche Cassazione civile, sez. I, 10 luglio 2003, n. 10850; Cassazione civile, sez. II, 18 novembre
2002, n. 16202; Cassazione civile, sez. III, 7 marzo 2002, n. 3327; Cassazione civile, sez. II, 8 settembre 1997, n. 8711).
Tale valutazione, infatti, da un lato, è subordinata alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, e, dall'altro, presuppone già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza, sia l'entità materiale del danno (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. 18.12002, n.16202; Cass civ., sez. II, sent.
28.62000, n.8795; Cass. civ. sez. III, sent. 25.91998, n. 9588; Cass. civ., sez. III, sent. 2.7.1991, n.
7262).
Alla luce di quanto sopra, la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna il convenuto Parte_1
al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 15.000,00 a titolo di Controparte_1
adempimento contrattuale oltre rivalutazione monetaria e interessi legali a fare data dalla conclusione del contratto fino all'effettivo pagamento,
- rigetta per il resto,
- condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che quantifica in euro 293,74 per spese, per la Fase di Studio 919,00, per la fase introduttiva 777,00 per la fase istruttoria 1.500,00 per la fase decisionale 1.500,00, oltre accessori di legge, iva, cpa e rimborso spese forfettario, da distrarsi in favore del suo procuratore antistatario.
Latina, 10.02.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Concetta Serino)
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