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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/11/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino - Presidente Relatore
Dott.ssa Maria Giovanna Deceglie - Consigliere
Dott.ssa Isabella Calia - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 500/2025
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. DE MICHELE VINCENZO e dall'avv. GUIDA
RI
APPELLANTE
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. LOIACONO ANTONELLA e dall'avv. BITETTI BRUNO
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 07.04.2023, , premesso di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della dall'01.05.2012 in forza di un contratto a tempo Controparte_1 indeterminato full time con mansioni di “operatore qualificato ufficio”, ha chiesto al Tribunale del lavoro di Bari: a) l'accertamento della nullità del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti con contestazione del 03.11.2022 per l'inesistenza del Consiglio di disciplina per le ragioni esposte nell'atto introduttivo e, per l'effetto, la nullità e l'inefficacia del provvedimento di sospensione cautelare dalla retribuzione e dal servizio irrogato in pari data nonché quello di destituzione del 05.12.2022; b) la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 1.985,02 dal giorno della sospensione cautelare dal soldo e dal servizio (3.11.2022) fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito come assegno alimentare per il periodo di sospensione dal soldo e dal servizio, con la regolarizzazione contributiva ed assicurativa del rapporto e gli accessori di legge.
2. Con ulteriore ricorso depositato in data 06.05.2024, ha chiesto al Tribunale Parte_1 del lavoro di Bari: a) l'accertamento della nullità del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti con contestazione del 03.11.2022 per l'inesistenza del Consiglio di disciplina per le ragioni esposte in ricorso e, per l'effetto, la nullità e l'inefficacia sia del provvedimento di sospensione cautelare dalla retribuzione e dal servizio irrogato in pari data sia di quello di destituzione del 05.12.2022, nonché del provvedimento del Consiglio di disciplina di conferma del provvedimento di destituzione cui al verbale n.1 del 04.09.2023, comunicato in data 11.11.2023, con disapplicazione del decreto del Presidente della CP_2
n. 329 del 12.07.2023 di nomina del nuovo Presidente del Consiglio di disciplina di
[...]
b) la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del ricorrente Controparte_1 nel posto di lavoro precedentemente occupato e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 1.985,02 dal giorno della sospensione cautelare dal soldo e dal servizio (3.11.2022) fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito come assegno alimentare per il periodo di sospensione dal soldo e dal servizio, con la regolarizzazione contributiva ed assicurativa del rapporto e gli accessori di legge.
3. Riunite le cause per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, con sentenza ex art.
429 c.p.c. n. 4873/2024 del 09.12.2024, il Tribunale del lavoro di Bari ha dichiarato inammissibile il primo ricorso e rigettato il secondo. Il Giudice di prime cure ha, altresì
2 condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di €
5.300,00, oltre accessori come per legge.
4. Avverso detta sentenza ha interposto appello mediante ricorso depositato il Parte_1
10 giugno 2025.
ha resistito depositando memoria nella quale ha eccepito, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività.
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti nonché i fascicoli del giudizio di primo grado.
In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i
Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché la causa è stata decisa con la presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 436bis c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35 co. 4 d.lgs. 149/22, come modificato dall'art. 1, comma 380 lettera a, della l. 29 dicembre 2022, n. 197).
5. È fondata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dalla società appellata.
Come già rilevato, la sentenza è stata pronunciata ex art. 429, comma 1, c.p.c., con lettura del dispositivo in udienza e contestuale deposito della motivazione.
Giova osservare che ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c. “nell'udienza, il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza”.
Quanto poi alla decorrenza del termine lungo per la proposizione dell'impugnazione ex art. 327 c.p.c., la Suprema Corte ha ripetutamente precisato che: “In materia di controversie soggette al rito del lavoro, l'art. 429, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 53, comma
2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008 – applicabile ratione temporis – prevede che il giudice all'udienza di discussione decida la causa e proceda alla
3 lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, sicché, in analogia con lo schema dell'art. 281 sexies c.p.c., il termine lungo per proporre l'impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza;
viceversa, nella residuale ipotesi di particolare complessità della controversia, in cui il giudice fissi un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 430 c.p.c., il termine decorrerà dalla comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito da parte del cancelliere” (cfr. ex multis Cass. n. 13617 del
30/05/2017; Cass. n. 3394 del 11/02/2021 e, da ultimo, Cass. n. 8566 dell'01/04/2025).
Nel caso di specie, la sentenza impugnata è stata pubblicata, con lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione, in data 09.12.2024. Esattamente da quest'ultima data decorreva il termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c. che sarebbe poi spirato il
09.06.2025.
Il ricorso in appello risulta depositato per via telematica in data 10.06.2025 alle ore 19.10 e il giorno di scadenza non era festivo bensì feriale (lunedì).
Nelle note depositate il 25.10.2025 (autorizzate dalla Corte con provvedimento del
15.09.2025), parte appellante ha dedotto che, sebbene la sentenza sia stata caricata dal magistrato tramite consolle il 09.12.2024, la stessa è stata poi registrata dal cancelliere sul sistema SICID ed è divenuta visibile alle parti solo a partire dal giorno 10.12.2024 alle ore
9.53. Pertanto, a suo dire, da tale ultima data doveva computarsi il termine per la proposizione dell'impugnazione.
In senso contrario, occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, recentemente ribadito dalla pronuncia n. 12462 dell'11.05.2025, secondo cui: “Il termine lungo per la proposizione dell'impugnazione, stabilito dall'art. 327 c.p.c., decorre dal giorno della pubblicazione della sentenza e non da quello della comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata dal cancelliere alla parte costituita, giacché l'attività partecipativa del cancelliere resta estranea al procedimento di pubblicazione e non costituisce un elemento costitutivo, né integrativo dell'efficacia stessa (Cass., 3 febbraio
2022, n. 3372; Cass., 8 marzo 2017, n. 5946; Cass., 15 giugno 2010, n. 14297)”.
4 In particolare, nella motivazione della sentenza del 2025 da ultimo citata si legge: “In argomento, anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 297 del 25 luglio 2008, ha dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 327 c.p.c., nella parte in cui prevede la decorrenza del termine
(all'epoca annuale, ora semestrale) per l'impugnazione della pubblicazione della sentenza, anziché dalla sua comunicazione a cura della cancelleria. L'art. 327 c.p.c., che prevede la decadenza dalla impugnazione dopo il decorso di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla notificazione di questa, opera, infatti, un ragionevole bilanciamento tra l'indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa.
Né è consentita l'applicazione dell'istituto della rimessione in termini, in quanto la decadenza da un termine processuale, incluso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto, ravvisabile laddove la parte si dolga dell'omessa comunicazione della data dell'udienza di trattazione e/o della sentenza stessa, atteso che il termine di cui all'art. 327
c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte di quest'ultima, degli obblighi di comunicazione alle parti,
e che, inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa (Cass., 29 dicembre 2023, n. 36369)”.
Neppure sussistono dubbi circa la data di pubblicazione della sentenza in questa sede impugnata. Invero, proprio nella copia conforme depositata dall'appellante si legge che:
“All'udienza odierna (n.d.r. 09.12.2024), la causa giunta sul ruolo della scrivente
Giudicante, è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale”. Allo stesso modo, nel verbale della stessa udienza risulta che: “Il GdL dato atto, si ritira in camera di consiglio e provvede come da sentenza con motivazione contestuale”.
Parimenti, nella comunicazione pec trasmessa al difensore del dal Tribunale in data Parte_1
10.12.2024 (allegata alle note scritte del 25.10.2025) risulta in modo incontrovertibile che la sentenza era stata pubblicata in data 09.12.2024 con relativa attribuzione del numero identificativo 4873/2024: “Data evento: 09/12/2024; Tipo evento: Eventi fase decisoria;
Oggetto: Sentenza ex art. 429, I comma cpc;
Descrizione: Sentenza ex art. 429, I comma cpc;
Numero 4873/2024 (Rigetto)”.
5 In applicazione dei principi giurisprudenziali poc'anzi richiamati, deve dunque ribadirsi che il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorreva dalla data della pubblicazione, data che, nella fattispecie in esame, coincide con la lettura del dispositivo con deposito contestuale della motivazione.
E, pertanto, tra la data della sentenza (09.12.2024) e quella della proposizione dell'appello
(10.06.2025) è trascorso un lasso di tempo superiore a sei mesi. Non risulta osservato, quindi, il termine perentorio c.d. “lungo” per proporre impugnazione di cui all'art. 327
c.p.c.; di conseguenza, essendo la parte incorsa nella decadenza prevista dalla citata disposizione, il gravame va dichiarato inammissibile.
6. Va poi rammentato che, attesa la natura della presente controversia, pacificamente riconducibile alla materia lavoristica e svoltasi nelle forme del rito del lavoro, tale termine non è soggetto alla sospensione per il periodo feriale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969. Testualmente, l'art 3 della legge n. 742 del 1969 stabilisce che l'articolo 1 – che, a sua volta, prevede che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno – non si applica alle controversie previste dagli artt. 429 e 459 del codice di procedura civile.
Trattasi di un principio di diritto pacifico e graniticamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità. La Suprema Corte ha peraltro chiarito che sono infondati i dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 3 della citata legge: “È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. dell'art. 3 della l. n. 742 del
1969, che esclude le controversie di lavoro e quelle in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie dalla sospensione dei termini durante il periodo feriale, dovendosi ritenere la norma inidonea a ledere i diritti di difesa dei pubblici dipendenti, e ciò tanto più in riferimento al termine (ora semestrale) c.d. lungo di cui all'art. 327 c.p.c., che consente, nella prospettiva di una ordinata programmazione della propria attività, un adeguato lasso di tempo per l'impugnazione del difensore”.
Inoltre, “per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., si osserva, a norma degli artt. 155, secondo comma, cod. proc. civ. e 2963, quarto comma, cod. civ., il sistema della computazione civile, non “ex numero” bensì “ex nominatione dierum”, nel senso che il decorso del tempo si ha,
6 indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale” (cfr. Cass. n. 11491 del
09/07/2012).
7. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, l'appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto, con conferma dell'impugnata sentenza.
Resta assorbita ogni altra questione.
8. Tenuto conto della natura processuale della decisione, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
9. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l.
n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data
10.06.2025 da nei confronti della avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n. 4873/2024 emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 09.12.2024, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- conferma l'impugnata sentenza;
- compensa integralmente le spese processuali del presente grado del giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 10/11/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Saracino
7
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino - Presidente Relatore
Dott.ssa Maria Giovanna Deceglie - Consigliere
Dott.ssa Isabella Calia - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 500/2025
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. DE MICHELE VINCENZO e dall'avv. GUIDA
RI
APPELLANTE
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. LOIACONO ANTONELLA e dall'avv. BITETTI BRUNO
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 07.04.2023, , premesso di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della dall'01.05.2012 in forza di un contratto a tempo Controparte_1 indeterminato full time con mansioni di “operatore qualificato ufficio”, ha chiesto al Tribunale del lavoro di Bari: a) l'accertamento della nullità del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti con contestazione del 03.11.2022 per l'inesistenza del Consiglio di disciplina per le ragioni esposte nell'atto introduttivo e, per l'effetto, la nullità e l'inefficacia del provvedimento di sospensione cautelare dalla retribuzione e dal servizio irrogato in pari data nonché quello di destituzione del 05.12.2022; b) la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 1.985,02 dal giorno della sospensione cautelare dal soldo e dal servizio (3.11.2022) fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito come assegno alimentare per il periodo di sospensione dal soldo e dal servizio, con la regolarizzazione contributiva ed assicurativa del rapporto e gli accessori di legge.
2. Con ulteriore ricorso depositato in data 06.05.2024, ha chiesto al Tribunale Parte_1 del lavoro di Bari: a) l'accertamento della nullità del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti con contestazione del 03.11.2022 per l'inesistenza del Consiglio di disciplina per le ragioni esposte in ricorso e, per l'effetto, la nullità e l'inefficacia sia del provvedimento di sospensione cautelare dalla retribuzione e dal servizio irrogato in pari data sia di quello di destituzione del 05.12.2022, nonché del provvedimento del Consiglio di disciplina di conferma del provvedimento di destituzione cui al verbale n.1 del 04.09.2023, comunicato in data 11.11.2023, con disapplicazione del decreto del Presidente della CP_2
n. 329 del 12.07.2023 di nomina del nuovo Presidente del Consiglio di disciplina di
[...]
b) la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del ricorrente Controparte_1 nel posto di lavoro precedentemente occupato e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 1.985,02 dal giorno della sospensione cautelare dal soldo e dal servizio (3.11.2022) fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito come assegno alimentare per il periodo di sospensione dal soldo e dal servizio, con la regolarizzazione contributiva ed assicurativa del rapporto e gli accessori di legge.
3. Riunite le cause per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, con sentenza ex art.
429 c.p.c. n. 4873/2024 del 09.12.2024, il Tribunale del lavoro di Bari ha dichiarato inammissibile il primo ricorso e rigettato il secondo. Il Giudice di prime cure ha, altresì
2 condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di €
5.300,00, oltre accessori come per legge.
4. Avverso detta sentenza ha interposto appello mediante ricorso depositato il Parte_1
10 giugno 2025.
ha resistito depositando memoria nella quale ha eccepito, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività.
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti nonché i fascicoli del giudizio di primo grado.
In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i
Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché la causa è stata decisa con la presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 436bis c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35 co. 4 d.lgs. 149/22, come modificato dall'art. 1, comma 380 lettera a, della l. 29 dicembre 2022, n. 197).
5. È fondata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dalla società appellata.
Come già rilevato, la sentenza è stata pronunciata ex art. 429, comma 1, c.p.c., con lettura del dispositivo in udienza e contestuale deposito della motivazione.
Giova osservare che ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c. “nell'udienza, il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza”.
Quanto poi alla decorrenza del termine lungo per la proposizione dell'impugnazione ex art. 327 c.p.c., la Suprema Corte ha ripetutamente precisato che: “In materia di controversie soggette al rito del lavoro, l'art. 429, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 53, comma
2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008 – applicabile ratione temporis – prevede che il giudice all'udienza di discussione decida la causa e proceda alla
3 lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, sicché, in analogia con lo schema dell'art. 281 sexies c.p.c., il termine lungo per proporre l'impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza;
viceversa, nella residuale ipotesi di particolare complessità della controversia, in cui il giudice fissi un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 430 c.p.c., il termine decorrerà dalla comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito da parte del cancelliere” (cfr. ex multis Cass. n. 13617 del
30/05/2017; Cass. n. 3394 del 11/02/2021 e, da ultimo, Cass. n. 8566 dell'01/04/2025).
Nel caso di specie, la sentenza impugnata è stata pubblicata, con lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione, in data 09.12.2024. Esattamente da quest'ultima data decorreva il termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c. che sarebbe poi spirato il
09.06.2025.
Il ricorso in appello risulta depositato per via telematica in data 10.06.2025 alle ore 19.10 e il giorno di scadenza non era festivo bensì feriale (lunedì).
Nelle note depositate il 25.10.2025 (autorizzate dalla Corte con provvedimento del
15.09.2025), parte appellante ha dedotto che, sebbene la sentenza sia stata caricata dal magistrato tramite consolle il 09.12.2024, la stessa è stata poi registrata dal cancelliere sul sistema SICID ed è divenuta visibile alle parti solo a partire dal giorno 10.12.2024 alle ore
9.53. Pertanto, a suo dire, da tale ultima data doveva computarsi il termine per la proposizione dell'impugnazione.
In senso contrario, occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, recentemente ribadito dalla pronuncia n. 12462 dell'11.05.2025, secondo cui: “Il termine lungo per la proposizione dell'impugnazione, stabilito dall'art. 327 c.p.c., decorre dal giorno della pubblicazione della sentenza e non da quello della comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata dal cancelliere alla parte costituita, giacché l'attività partecipativa del cancelliere resta estranea al procedimento di pubblicazione e non costituisce un elemento costitutivo, né integrativo dell'efficacia stessa (Cass., 3 febbraio
2022, n. 3372; Cass., 8 marzo 2017, n. 5946; Cass., 15 giugno 2010, n. 14297)”.
4 In particolare, nella motivazione della sentenza del 2025 da ultimo citata si legge: “In argomento, anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 297 del 25 luglio 2008, ha dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 327 c.p.c., nella parte in cui prevede la decorrenza del termine
(all'epoca annuale, ora semestrale) per l'impugnazione della pubblicazione della sentenza, anziché dalla sua comunicazione a cura della cancelleria. L'art. 327 c.p.c., che prevede la decadenza dalla impugnazione dopo il decorso di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla notificazione di questa, opera, infatti, un ragionevole bilanciamento tra l'indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa.
Né è consentita l'applicazione dell'istituto della rimessione in termini, in quanto la decadenza da un termine processuale, incluso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto, ravvisabile laddove la parte si dolga dell'omessa comunicazione della data dell'udienza di trattazione e/o della sentenza stessa, atteso che il termine di cui all'art. 327
c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte di quest'ultima, degli obblighi di comunicazione alle parti,
e che, inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa (Cass., 29 dicembre 2023, n. 36369)”.
Neppure sussistono dubbi circa la data di pubblicazione della sentenza in questa sede impugnata. Invero, proprio nella copia conforme depositata dall'appellante si legge che:
“All'udienza odierna (n.d.r. 09.12.2024), la causa giunta sul ruolo della scrivente
Giudicante, è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale”. Allo stesso modo, nel verbale della stessa udienza risulta che: “Il GdL dato atto, si ritira in camera di consiglio e provvede come da sentenza con motivazione contestuale”.
Parimenti, nella comunicazione pec trasmessa al difensore del dal Tribunale in data Parte_1
10.12.2024 (allegata alle note scritte del 25.10.2025) risulta in modo incontrovertibile che la sentenza era stata pubblicata in data 09.12.2024 con relativa attribuzione del numero identificativo 4873/2024: “Data evento: 09/12/2024; Tipo evento: Eventi fase decisoria;
Oggetto: Sentenza ex art. 429, I comma cpc;
Descrizione: Sentenza ex art. 429, I comma cpc;
Numero 4873/2024 (Rigetto)”.
5 In applicazione dei principi giurisprudenziali poc'anzi richiamati, deve dunque ribadirsi che il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorreva dalla data della pubblicazione, data che, nella fattispecie in esame, coincide con la lettura del dispositivo con deposito contestuale della motivazione.
E, pertanto, tra la data della sentenza (09.12.2024) e quella della proposizione dell'appello
(10.06.2025) è trascorso un lasso di tempo superiore a sei mesi. Non risulta osservato, quindi, il termine perentorio c.d. “lungo” per proporre impugnazione di cui all'art. 327
c.p.c.; di conseguenza, essendo la parte incorsa nella decadenza prevista dalla citata disposizione, il gravame va dichiarato inammissibile.
6. Va poi rammentato che, attesa la natura della presente controversia, pacificamente riconducibile alla materia lavoristica e svoltasi nelle forme del rito del lavoro, tale termine non è soggetto alla sospensione per il periodo feriale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969. Testualmente, l'art 3 della legge n. 742 del 1969 stabilisce che l'articolo 1 – che, a sua volta, prevede che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno – non si applica alle controversie previste dagli artt. 429 e 459 del codice di procedura civile.
Trattasi di un principio di diritto pacifico e graniticamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità. La Suprema Corte ha peraltro chiarito che sono infondati i dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 3 della citata legge: “È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. dell'art. 3 della l. n. 742 del
1969, che esclude le controversie di lavoro e quelle in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie dalla sospensione dei termini durante il periodo feriale, dovendosi ritenere la norma inidonea a ledere i diritti di difesa dei pubblici dipendenti, e ciò tanto più in riferimento al termine (ora semestrale) c.d. lungo di cui all'art. 327 c.p.c., che consente, nella prospettiva di una ordinata programmazione della propria attività, un adeguato lasso di tempo per l'impugnazione del difensore”.
Inoltre, “per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., si osserva, a norma degli artt. 155, secondo comma, cod. proc. civ. e 2963, quarto comma, cod. civ., il sistema della computazione civile, non “ex numero” bensì “ex nominatione dierum”, nel senso che il decorso del tempo si ha,
6 indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale” (cfr. Cass. n. 11491 del
09/07/2012).
7. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, l'appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto, con conferma dell'impugnata sentenza.
Resta assorbita ogni altra questione.
8. Tenuto conto della natura processuale della decisione, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
9. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l.
n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data
10.06.2025 da nei confronti della avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n. 4873/2024 emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 09.12.2024, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- conferma l'impugnata sentenza;
- compensa integralmente le spese processuali del presente grado del giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 10/11/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Saracino
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