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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 749/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DAVICO ALBERTO, Presidente e Relatore PANTANO GIULIA, Giudice BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2970/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia Pal. S. Giorgio 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1272 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1272 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1272 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1272 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1272 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 341/2026 depositato il 01/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso n. 2970-2025 la società S.R.L. impugnava avviso di accertamento con irrogazione sanzioni n. 1272 emesso dal Comune di Reggio Calabria il 15/10/2024, notificato in data 6 febbraio 2025, relativo alla Tassa sui Rifiuti (TARI) anni 2019 - 2023.
Sviluppava un unico motivo articolato - Violazione dell'art. 6 del DPR 27 aprile 1999, n. 158, e dell'art. 23 Reg. TARI Comune di Reggio Calabria - e così concludeva:
1) Previa sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato,
2) in via principale, dichiarare illegittimo, infondato e nullo l'avviso di accertamento con irrogazione sanzioni n. 1272 emesso dal Comune di Reggio Calabria il 15/10/2024, notificato in data 6 febbraio 2025, relativo alla Tassa sui Rifiuti (TARI) anni 2019 - 2023, nonché ogni altro atto allo stato non conosciuto presupposto, antecedente, propedeutico o conseguenziale;
3) in linea subordinata, ridurre l'importo dovuto nei limiti del giusto. Con vittoria delle spese e competenze del giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.
Si costituiva il Comune di Reggio Calabria, non contestando la fondatezza della pretesa relativamente all'applicazione della categoria 21 – attività artigianale di beni specifici e così concludendo:
1) riconoscere la legittimità della pretesa di € 2.279,00, così come rideterminata mediante l'applicazione della categoria tariffaria “21 – Attività artigianali di produzione beni specifici”;
2) compensare le spese del presente giudizio.
Con provvedimento in data 16.12.2025, la Corte di Giustizia Tributaria adita disponeva la trattazione del procedimento nel merito, con previsione di trattazione prioritaria dell'istanza di sospensione solo a fronte di reiterazione espressa dell'istanza medesima.
All'udienza del 30.01.2026 fissata la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, sulle conclusioni formulate, poneva la causa in decisione, pronunziando sentenza come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto appare fondato con riguardo all'applicazione della Categoria 21 – Attività artigianali di produzione di beni specifici – e per l'effetto deve essere accolto. Si deve evidenziare che in sede di costituzione, il Convenuto comune di Reggio Calabria non contestava l'applicazione della Categoria indicata nella determinazione del quantum dovuto a titolo di TARI in luogo della Categoria 24 relativa a bar caffè pasticceria. Produceva a tal fine provvedimento di discarico parziale in data 26.12.2025 per euro 10.595,00 chiedendo di rideterminare la pretesa in euro 2.279,00, a seguito dell'applicazione della Categoria 21. Deve quindi dichiararsi la fondatezza del ricorso, con annullamento parziale dell'atto impugnato per l'importo di euro 10.595,00 con rideterminazione dell'imposta per gli anni indicati 2019-2023 come da atto di accertamento in euro 2.279,00, in coerenza con le conclusioni formulate da parte ricorrente in via subordinata. Si osserva che sull'importo così come rideterminato non venivano mosse puntuali contestazioni. Consegue l'accoglimento del ricorso in conformità della domanda pur formulata in subordine, con consegeunte annullamento parziale dell'atto, da intendersi all'esito del giudizio conformato rispetto alla intervenuta rideterminazione dell'imposta operata dall'Ente locale. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, considerato comunque l'intervenuto provvedimento, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche come da dispositivo, con distrazione;
non appare possibile accedere a compensazione essendo stata parte ricorrente posta nella necessità di costituirsi in giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Annulla parzialmente l'atto impugnato come da parte motiva. Ridetermina l'imposta dovuta in euro 2.279,00. Condanna il convenuto Comune di Reggio Calabria alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio che liquida in euro 628,75 di cui euro 128,75, a titolo di CU e spese, oltre rimborso forfetario, IVA e cpa, se dovute come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DAVICO ALBERTO, Presidente e Relatore PANTANO GIULIA, Giudice BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2970/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia Pal. S. Giorgio 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1272 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1272 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1272 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1272 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1272 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 341/2026 depositato il 01/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso n. 2970-2025 la società S.R.L. impugnava avviso di accertamento con irrogazione sanzioni n. 1272 emesso dal Comune di Reggio Calabria il 15/10/2024, notificato in data 6 febbraio 2025, relativo alla Tassa sui Rifiuti (TARI) anni 2019 - 2023.
Sviluppava un unico motivo articolato - Violazione dell'art. 6 del DPR 27 aprile 1999, n. 158, e dell'art. 23 Reg. TARI Comune di Reggio Calabria - e così concludeva:
1) Previa sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato,
2) in via principale, dichiarare illegittimo, infondato e nullo l'avviso di accertamento con irrogazione sanzioni n. 1272 emesso dal Comune di Reggio Calabria il 15/10/2024, notificato in data 6 febbraio 2025, relativo alla Tassa sui Rifiuti (TARI) anni 2019 - 2023, nonché ogni altro atto allo stato non conosciuto presupposto, antecedente, propedeutico o conseguenziale;
3) in linea subordinata, ridurre l'importo dovuto nei limiti del giusto. Con vittoria delle spese e competenze del giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.
Si costituiva il Comune di Reggio Calabria, non contestando la fondatezza della pretesa relativamente all'applicazione della categoria 21 – attività artigianale di beni specifici e così concludendo:
1) riconoscere la legittimità della pretesa di € 2.279,00, così come rideterminata mediante l'applicazione della categoria tariffaria “21 – Attività artigianali di produzione beni specifici”;
2) compensare le spese del presente giudizio.
Con provvedimento in data 16.12.2025, la Corte di Giustizia Tributaria adita disponeva la trattazione del procedimento nel merito, con previsione di trattazione prioritaria dell'istanza di sospensione solo a fronte di reiterazione espressa dell'istanza medesima.
All'udienza del 30.01.2026 fissata la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, sulle conclusioni formulate, poneva la causa in decisione, pronunziando sentenza come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto appare fondato con riguardo all'applicazione della Categoria 21 – Attività artigianali di produzione di beni specifici – e per l'effetto deve essere accolto. Si deve evidenziare che in sede di costituzione, il Convenuto comune di Reggio Calabria non contestava l'applicazione della Categoria indicata nella determinazione del quantum dovuto a titolo di TARI in luogo della Categoria 24 relativa a bar caffè pasticceria. Produceva a tal fine provvedimento di discarico parziale in data 26.12.2025 per euro 10.595,00 chiedendo di rideterminare la pretesa in euro 2.279,00, a seguito dell'applicazione della Categoria 21. Deve quindi dichiararsi la fondatezza del ricorso, con annullamento parziale dell'atto impugnato per l'importo di euro 10.595,00 con rideterminazione dell'imposta per gli anni indicati 2019-2023 come da atto di accertamento in euro 2.279,00, in coerenza con le conclusioni formulate da parte ricorrente in via subordinata. Si osserva che sull'importo così come rideterminato non venivano mosse puntuali contestazioni. Consegue l'accoglimento del ricorso in conformità della domanda pur formulata in subordine, con consegeunte annullamento parziale dell'atto, da intendersi all'esito del giudizio conformato rispetto alla intervenuta rideterminazione dell'imposta operata dall'Ente locale. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, considerato comunque l'intervenuto provvedimento, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche come da dispositivo, con distrazione;
non appare possibile accedere a compensazione essendo stata parte ricorrente posta nella necessità di costituirsi in giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Annulla parzialmente l'atto impugnato come da parte motiva. Ridetermina l'imposta dovuta in euro 2.279,00. Condanna il convenuto Comune di Reggio Calabria alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio che liquida in euro 628,75 di cui euro 128,75, a titolo di CU e spese, oltre rimborso forfetario, IVA e cpa, se dovute come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.