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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/06/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4107/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Elena SANFRATELLO Presidente dott. Biancamaria BIONDO Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4107/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MARCO RITA e Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. DE MARCO RITA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MURARO ANNA CP_1 C.F._2
MARIA elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. MURARO ANNA MARIA
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: modifica di condizioni di regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale.
Conclusioni comuni delle parti: come da verbale d'udienza del 29/05/2005, così trascritte:
“(i) affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso il padre;
(ii) diritti di visita per la madre nel giorno di lunedì da dopo scuola fino alle 21.15 e nel giorno del sabato dalle 10.00 alle 18.00. Finita la scuola e quindi d'estate, il lunedì dalle 13.30 (dopo pranzo) fino alle 21.15, sempre con i compiti già svolti, secondo le esigenze della minore. Tutto ciò, salvo il consenso del padre
a far sì che la bambina possa trascorrere con la madre qualche ora in più nel giorno di sua spettanza di sabato;
(iii) le parti si dichiarano disponibili a prestare il consenso per quanto riguarda il percorso
pagina 1 di 3 psicologico della minore suggerito dai Servizi Sociali, nonché per quanto riguarda tutte le attività ludico-sportive e scolastiche che saranno proposte dalla scuola a cui la bambina ha dichiarato di voler aderire;
(iv) disporre la revoca del mantenimento a carico del padre e disporre il mantenimento diretto della minore a carico di entrambi i genitori, con spese straordinaria al 50% secondo Protocollo di
Vicenza; (v) spese di lite compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: interviene e visto l'accordo concluso tra le parti, conclude per il suo accoglimento.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4/10/2024 chiedeva la modifica delle condizioni di Parte_1 esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore nata l'[...] dalla relazione con Per_1
di cui al decreto del Tribunale di Vicenza del 5/12/2019 emesso nell'ambito del CP_1 procedimento rubricato al n. 3038/2019. Chiedeva, in particolare, anche ai sensi dell'art. 473 bis 15
c.p.c., che la figlia venisse affidata o collocata prevalentemente presso di sé, che la madre potesse frequentarla senza pernotto, con mantenimento diretto della minore e dunque revoca dell'assegno di mantenimento a suo carico di euro 400,00 mensili per la bambina.
Il ricorso veniva motivato adducendo un manifestato disagio della minore, di soli anni nove, nel trascorrere il tempo con la madre, a fronte dello stile di vita di quest'ultima, comunque non adeguato ed incapace di offrire un centro di affetti ed un ambiente stabile alla piccola al punto da rendere Per_1 necessario un intervento del Tribunale.
Con memoria depositata in data 15/11/2024 si costituiva in giudizio chiedendo CP_1
l'accoglimento di conclusioni differenti da quelle ex adverso rassegnate, ovverossia la conferma di quanto stabilito nel precedente decreto di regolamentazione della responsabilità genitoriale, che aveva previsto un affido condiviso della minore con tempi paritetici di frequentazione con i genitori. Metteva in luce che alcuni tragici eventi che avevano colpito da vicino la convenuta avevano effettivamente gettato la stessa nello sconforto per un certo periodo di tempo.
Riservata la decisione sulla istanza ex art. 473 bis 15 c.p.c. alla prima udienza di comparizione parti, il
Giudice fissava l'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. al giorno 4/02/2025 ed all'esito della stessa riservava la decisione.
Con ordinanza del 5/02/2025 il Giudice dava i provvedimenti provvisori e così disponeva il collocamento prevalente della minore presso il padre, fermo l'affido condiviso, con tempi di visita per la madre di due pomeriggi infrasettimanali e nella giornata di sabato, previa riduzione dell'assegno di mantenimento a carico del padre. Assegnava ai Servizi Sociali territorialmente competenti il compito di monitorare la coppia genitoriale ed esprimersi in ordine al miglior regime di affido e collocamento per
Per_1
I Servizi Sociali depositavano relazione in data 18.4.2025 ed alla successiva udienza del 29/05/2025 le parti raggiungevano un accordo, in ottemperanza delle indicazioni ivi contenute. pagina 2 di 3 Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti congiuntamente, in quanto conformi alla legge e rispondenti agli interessi di tutela morale e materiale della piccola con riferimento all'affidamento condiviso ai genitori ma con collocamento Per_1 prevalente presso il padre, e visite in favore della madre per due giorni a settimana (nelle giornate di lunedì e sabato) senza pernotto, tempi che si ritengono adeguati e consoni in relazione alle esigenze della minore.
Altresì il Collegio ritiene non vi siano ragioni per disattendere la richiesta di mantenimento diretto della minore, con ripartizione delle spese straordinarie al 50% per ciascuno dei genitori.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
1. DISPONE che le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sulla figlia di cui al decreto del Tribunale di Vicenza del 5/12/2019 vengano modificate come da Persona_2 conclusioni conformi delle parti indicate in epigrafe, da intendersi qui integralmente richiamate.
2. DICHIARA la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza nella Camera di Consiglio del 6.6.2025.
Il GIUDICE EST.
Francesca Grassi
Il PRESIDENTE
Giovanna Sanfratello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Elena SANFRATELLO Presidente dott. Biancamaria BIONDO Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4107/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MARCO RITA e Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. DE MARCO RITA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MURARO ANNA CP_1 C.F._2
MARIA elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. MURARO ANNA MARIA
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: modifica di condizioni di regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale.
Conclusioni comuni delle parti: come da verbale d'udienza del 29/05/2005, così trascritte:
“(i) affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso il padre;
(ii) diritti di visita per la madre nel giorno di lunedì da dopo scuola fino alle 21.15 e nel giorno del sabato dalle 10.00 alle 18.00. Finita la scuola e quindi d'estate, il lunedì dalle 13.30 (dopo pranzo) fino alle 21.15, sempre con i compiti già svolti, secondo le esigenze della minore. Tutto ciò, salvo il consenso del padre
a far sì che la bambina possa trascorrere con la madre qualche ora in più nel giorno di sua spettanza di sabato;
(iii) le parti si dichiarano disponibili a prestare il consenso per quanto riguarda il percorso
pagina 1 di 3 psicologico della minore suggerito dai Servizi Sociali, nonché per quanto riguarda tutte le attività ludico-sportive e scolastiche che saranno proposte dalla scuola a cui la bambina ha dichiarato di voler aderire;
(iv) disporre la revoca del mantenimento a carico del padre e disporre il mantenimento diretto della minore a carico di entrambi i genitori, con spese straordinaria al 50% secondo Protocollo di
Vicenza; (v) spese di lite compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: interviene e visto l'accordo concluso tra le parti, conclude per il suo accoglimento.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4/10/2024 chiedeva la modifica delle condizioni di Parte_1 esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore nata l'[...] dalla relazione con Per_1
di cui al decreto del Tribunale di Vicenza del 5/12/2019 emesso nell'ambito del CP_1 procedimento rubricato al n. 3038/2019. Chiedeva, in particolare, anche ai sensi dell'art. 473 bis 15
c.p.c., che la figlia venisse affidata o collocata prevalentemente presso di sé, che la madre potesse frequentarla senza pernotto, con mantenimento diretto della minore e dunque revoca dell'assegno di mantenimento a suo carico di euro 400,00 mensili per la bambina.
Il ricorso veniva motivato adducendo un manifestato disagio della minore, di soli anni nove, nel trascorrere il tempo con la madre, a fronte dello stile di vita di quest'ultima, comunque non adeguato ed incapace di offrire un centro di affetti ed un ambiente stabile alla piccola al punto da rendere Per_1 necessario un intervento del Tribunale.
Con memoria depositata in data 15/11/2024 si costituiva in giudizio chiedendo CP_1
l'accoglimento di conclusioni differenti da quelle ex adverso rassegnate, ovverossia la conferma di quanto stabilito nel precedente decreto di regolamentazione della responsabilità genitoriale, che aveva previsto un affido condiviso della minore con tempi paritetici di frequentazione con i genitori. Metteva in luce che alcuni tragici eventi che avevano colpito da vicino la convenuta avevano effettivamente gettato la stessa nello sconforto per un certo periodo di tempo.
Riservata la decisione sulla istanza ex art. 473 bis 15 c.p.c. alla prima udienza di comparizione parti, il
Giudice fissava l'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. al giorno 4/02/2025 ed all'esito della stessa riservava la decisione.
Con ordinanza del 5/02/2025 il Giudice dava i provvedimenti provvisori e così disponeva il collocamento prevalente della minore presso il padre, fermo l'affido condiviso, con tempi di visita per la madre di due pomeriggi infrasettimanali e nella giornata di sabato, previa riduzione dell'assegno di mantenimento a carico del padre. Assegnava ai Servizi Sociali territorialmente competenti il compito di monitorare la coppia genitoriale ed esprimersi in ordine al miglior regime di affido e collocamento per
Per_1
I Servizi Sociali depositavano relazione in data 18.4.2025 ed alla successiva udienza del 29/05/2025 le parti raggiungevano un accordo, in ottemperanza delle indicazioni ivi contenute. pagina 2 di 3 Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti congiuntamente, in quanto conformi alla legge e rispondenti agli interessi di tutela morale e materiale della piccola con riferimento all'affidamento condiviso ai genitori ma con collocamento Per_1 prevalente presso il padre, e visite in favore della madre per due giorni a settimana (nelle giornate di lunedì e sabato) senza pernotto, tempi che si ritengono adeguati e consoni in relazione alle esigenze della minore.
Altresì il Collegio ritiene non vi siano ragioni per disattendere la richiesta di mantenimento diretto della minore, con ripartizione delle spese straordinarie al 50% per ciascuno dei genitori.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
1. DISPONE che le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sulla figlia di cui al decreto del Tribunale di Vicenza del 5/12/2019 vengano modificate come da Persona_2 conclusioni conformi delle parti indicate in epigrafe, da intendersi qui integralmente richiamate.
2. DICHIARA la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza nella Camera di Consiglio del 6.6.2025.
Il GIUDICE EST.
Francesca Grassi
Il PRESIDENTE
Giovanna Sanfratello
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