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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 23/06/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SASSARI SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. NOVEMBRE GIANFRANCO, elettivamente domiciliato presso lo studio del detto difensore in Sassari, Via Roma n. 106,
attore opponente
c o n t r o
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PESENTI MARCO, elettivamente domiciliata in Sassari, Via Manno n. 13 presso lo studio dell'avv. Gloriana Verga,
convenuta opposta
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice opponente:
“1) contrariis reiectis;
in via preliminare di merito: 2) accertata la carenza di interesse ad agire e/o legittimazione attiva in capo a per i motivi esposti al capo A, revocare il Controparte_1
pagina 1 di 10 decreto ingiuntivo n. 851/2020 oggetto della presente opposizione e assolvere il Sig. da ogni avversa pretesa;
Parte_1
3) accertata la nullità e/o inesistenza del contratto denominato
“richiesta di ristrutturazione di finanziamento/contratto n. 2821368” di cui al doc.
03 (fascicolo monitorio) per sottoscrizione apocrifa, revocare il decreto ingiuntivo n. 851/2020 oggetto della presente opposizione e assolvere il Sig. da ogni avversa pretesa;
Parte_1 in via alternativa:
4) esaminata la rilevanza processuale della “richiesta di ristrutturazione di finanziamento/contratto n. 2821368” di cui al doc. 03 (fascicolo monitorio), impugnata per falso, autorizzare la presentazione della stessa querela di falso davanti a sé all'udienza di comparizione delle parti o ad altra successiva, sospendere il processo e ordinare la riassunzione e/o prosecuzione davanti al Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, competente a decidere sulla querela di falso nel merito:
5) previa revoca del decreto ingiuntivo n. 851/2020 oggetto della presente opposizione assolvere da ogni avversa pretesa Parte_1 poiché infondata in fatto e diritto;
6) sempre con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali;
7) si chiede, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., che diritti onorari e le spese eventualmente liquidate in sentenza vengano distratte in favore del sottoscritto Avvocato che si dichiara antistatario”.
Per parte convenuta opposta:
“In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
- concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010. Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella
pagina 2 di 10 presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di Controparte_2 dell'importo di Euro 6.483,90, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio, quantomeno pari al puro capitale di cui ha indebitamente beneficiato. In via istruttoria:
- con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 183, co. VI, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione. Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014. Si chiede sin d'ora l'acquisizione del fascicolo”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. 1.1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
851/2020 con cui il Tribunale di Sassari gli ha ingiunto di pagare alla ricorrente – in via solidale con il coobbligato - Controparte_3 la somma di € 6.483,90, oltre interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda al saldo ed oltre spese legali ivi liquidate. In particolare, l'opponente ha eccepito: 1) la carenza di interesse ad agire e di legittimazione attiva di P_
, in quanto il credito azionato era stato ceduto da a
[...] P_ [...] in data 10.7.2020; CP_4
2) di non aver mai sottoscritto il contratto di finanziamento posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, disconoscendo sia la paternità delle sottoscrizioni, sia la conformità all'originale delle copie fotostatiche prodotte ai sensi dell'art. 2719 c.c. e proponendo pagina 3 di 10 comunque in via alternativa querela di falso, stante l'apparente Cont autentica delle firme in questione da parte di tale Libra Per tali motivi, l'opponente ha chiesto, accertata la carenza di interesse /legittimazione attiva di e comunque la nullità o P_ inesistenza del contratto per sottoscrizione apocrifa, di revocare il decreto ingiuntivo opposto, assolvendolo da ogni avversa pretesa, chiedendo in via alternativa l'autorizzazione a presentare querela di falso.
1.2. Costituitasi in giudizio, ha allegato: P_
1) l'obbligatorietà dell'esperimento del procedimento di mediazione di cui al d.lgs. 28/2010;
2) la sussistenza della propria legittimazione ad agire in quanto la pretesa creditoria deriva dal contratto nr. 2821368 sottoscritto con l'allora (che ha successivamente cambiato Controparte_5 denominazione in , poi ceduto a , già Controparte_6 CP_7
e pervenuto ad in forza di conferimento di Controparte_8 P_ ramo d'azienda, precisando che il credito in questione non è mai stato ceduto a tale;
CP_4
3) la genericità e l'inammissibilità del disconoscimento ex art. 2719 c.c.;
4) l'inammissibilità del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce al contratto azionato in via monitoria, stante la genericità dello stesso e considerato che l'opponente ha dato spontanea, ancorché parziale, esecuzione al contratto, che era stato peraltro concluso per ristrutturare la precedente esposizione debitoria dell'opponente;
5) l'inammissibilità della querela di falso, proposta in via alternativa. Per tali motivi, la convenuta ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di € 6.483,90 o della diversa somma dovuta, quantomeno pari al puro capitale di cui ha indebitamente beneficiato.
pagina 4 di 10 1.3. Dopo la concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto e l'esperimento, con esito negativo, del tentativo di mediazione, la causa, istruita mediante produzioni documentali, ordine di esibizione e consulenza tecnica grafologica, previo mutamento del giudice istruttore, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5.12.2024 sulle conclusioni di cui in epigrafe.
2. L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
2.1. In primo luogo, in ordine alla legittimazione attiva di P_
, deve premettersi che l'opponente non ha invero contestato che
[...] il credito in questione fosse stato ceduto all'attuale convenuta opposta, bensì che quest'ultima avesse a sua volta ceduto tale credito a tale con contratto di cessione in data Controparte_4
10.7.2020 e avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25.7.2020 (pagine 3 e 4 atto di citazione). Tale assunto non ha trovato riscontro probatorio nel presente giudizio. Anzi, dall'elenco dei crediti ceduti con contratto del 10.7.2020 da a (lista “Sonic III”) depositato presso il Notaio Dott. P_ CP_4 CP_
– e prodotto da in ottemperanza all'ordine di Persona_1 esibizione da parte del giudice istruttore – si evince che il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto (avente numero identificativo , come indicato anche nella comunicazione P.IVA_2 CP inviata da all'opponente di cui al doc. 10 di parte opposta) non è ricompreso tra i crediti oggetto della detta cessione. In ogni caso, ribadito che sul punto non vi è specifica contestazione dell'opponente, si rileva che ha prodotto in giudizio: P_ contratto di cessione dei crediti in data 23.12.2008 da CP_6
già a (doc. 4 fasc.
[...] Controparte_5 Controparte_8 monitorio), quest'ultima poi fusa in (come da atto di CP_7 fusione del 27.12.2011 di cui al doc. 1 fasc. monit.); comunicazione dell'avvenuta cessione a con raccomandata a/r in data Parte_1
6.4.2009 (doc. 5 fasc. monit.); atto di conferimento di ramo di pagina 5 di 10 azienda da a in data 29.6.2018 (doc. 6 fasc. CP_7 P_ monit.) e relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 9.8.2018 (doc. 5 opposta); elenchi crediti relativi alla cessione Neos - Ifis e al conferimento di ramo di azienda (doc. 7 opposta). CP La cessionaria , del resto, ha anche dimostrato di avere la disponibilità sia dell'originale del contratto di finanziamento con (doc. 3 monitorio), sia di ulteriore Controparte_5 documentazione relativa alla richiesta di finanziamento (doc. 9 opposta), nonché dell'estratto conto proveniente da (doc. 7 CP_6 monitorio). Detta disponibilità non è invero giustificabile se non in ragione dell'intervenuta cessione ad P_
Tali elementi complessivamente considerati, unitamente all'assenza di richieste di adempimento da parte di differenti soggetti (in particolare della detta , consentono, pertanto, anche in via CP_4 presuntiva, di ritenere dimostrata la legittimazione ad agire in capo alla cessionaria opposta (in tal senso, Cass. 16.4.2021 n. 10200; Cass. 17944/2023). L'eccezione di parte opponente sul punto deve, pertanto, essere rigettata.
2.2. Tuttavia, nel merito, l'opposizione è fondata. Giova innanzitutto rammentare che la particolare natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non muta la natura sostanziale delle posizioni rivestite dalle parti, assumendo l'opponente la posizione di convenuto e l'opposto quella di attore in senso sostanziale. Ne consegue l'applicazione dei consolidati principi in tema di onere della prova, secondo cui, in materia contrattuale, il contraente che agisca per la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno o l'adempimento deve fornire la prova del proprio titolo, ovvero dell'esistenza del rapporto tra le parti, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale grava invece l'onere di provare l'avvenuto adempimento o altro fatto estintivo dell'altrui diritto ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per pagina 6 di 10 l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (Cass. Sez. Un. 30/10/2001, n. 13533). Ribadito, quindi, che il giudizio di opposizione ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale azionato in sede monitoria, il Tribunale rileva che, a fondamento della propria pretesa creditoria, l'attuale opposta ha prodotto il contratto di finanziamento (“richiesta di ristrutturazione di finanziamento”) in data 28.4.2002 n. 2821368 (doc. 3 fasc. monitorio). Tuttavia, in esito alla consulenza grafologica espletata a seguito dell'istanza di verificazione da parte dell'opposta, le sottoscrizioni apposte al contratto – apparentemente, da quale Parte_1 debitore principale - sono risultate in realtà apocrife, avendo la CTU nominata concluso come segue: “Letti gli atti del giudizio e, in particolare, il contratto oggetto di contestazione e le scritture di comparazione offerte (procura alle liti e carta di identità) e proceduto a saggio grafico, le sottoscrizioni del contratto non sono riconducibili a
” (pag. 53 relazione peritale). Conclusioni – ribadite Parte_1 anche a seguito delle osservazioni del CTP di parte opposta, che proponeva accertamenti ulteriori rispetto a quelli di cui al quesito – che appaiono condivisibili, in quanto frutto di un rigoroso ed approfondito esame, svolto dalla consulente attraverso l'espletamento di saggio grafico e mediante confronto con diverse scritture di comparazione. Tali accertamenti hanno consentito, in particolare, di evidenziare notevoli difformità grafiche tra le sottoscrizioni di cui al contratto e quelle invece certamente autografe, così che la CTU ha affermato chiaramente che “Non vi è parametro, sia pure casuale, che non dimostri oggettivamente la diversità di mano tra i due prodotti grafici a confronto. Come dimostrato nel corso della relazione le due tipologie di firma divergono tecnicamente in virtù dei parametri sopra indicati ed illustrati attraverso le immagini” (pag. 52 relazione).
pagina 7 di 10 Ciò posto, non può essere accolta l'istanza di ulteriore approfondimento formulata con le osservazioni della Consulente di parte opposta, la quale, riconosciuto che “dall'indagine svolta dal CTU il disconoscimento delle firme a nome risulti essere Parte_1 fondato”, ha chiesto di accertare “la riconducibilità della totalità delle sottoscrizioni apposte alla Richiesta di Ristrutturazione di Finanziamento Agile Finemiro in data 28/04/2002, sia in qualità di Richiedente, a nome , che in qualità di , a Parte_1 Persona_2 nome , a un'unica mano autrice, ovvero a una Controparte_3 corrispondente grafomotricità”. L'accertata apocrifia delle sottoscrizioni di cui al contratto posto a fondamento della pretesa creditoria rende, infatti, irrilevante l'accertamento della diversa, eventualmente unica, “mano autrice” delle stesse. Ciò in quanto, da un lato, l'assenza di una valida sottoscrizione impedisce di ricondurre il contratto de quo alla volontà negoziale dell'opponente con conseguente nullità dello stesso per difetto del consenso ex art. 1418 c.c. e, dall'altro, trattandosi di contratto bancario e, in particolare, di contratto di credito al consumo per il quale la forma scritta è prevista ad substantiam (art. 117 TUB), tale requisito di forma – che non può essere sostituito da altri mezzi probatori, né dal comportamento processuale delle parti (Cass. 18/01/2019, n.1452) - è richiesto anche per la spendita del nome dell'eventuale rappresentato, che non può avvenire in forma tacita (così Cass. n. 3364/2010). Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, si deve pertanto affermare l'irrilevanza dell'accertamento dell'autore delle sottoscrizioni in questione.
Per quanto occorrer possa, si rileva poi che la convenuta opposta non ha formulato espressa domanda di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa, limitandosi a chiedere genericamente la condanna al pagamento della diversa somma “quantomeno pari al puro capitale di cui ha indebitamente beneficiato”, senza alcuna ulteriore specificazione ed allegazione sul punto.
pagina 8 di 10 In ogni caso, si osserva che quale cessionaria di crediti P_
“derivanti da contratti di credito al consumo conclusi dal Cedente” (doc. 4 fasc. monit.), non appare legittimata all'azione di ripetizione, non avendo certamente erogato alcunché all'opponente e che, comunque, non vi è prova dell'avvenuta erogazione da parte di in favore di , non potendosi ritenere tale CP_5 Parte_1
l'estratto di cui al doc. 7 del monitorio.
Di conseguenza, considerato che la convenuta opposta non ha fornito prova del proprio titolo, l'opposizione proposta da
[...] deve essere accolta, con conseguente revoca del Pt_1 provvedimento monitorio emesso nei suoi confronti (precisato che l'altro soggetto ingiunto, non è parte del presente Controparte_3 giudizio).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, considerando il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese. Le stesse devono essere distratte a favore del procuratore costituito di parte opponente, dichiaratosi antistatario. Non può invece accogliersi la domanda di rimborso di quanto asseritamente pagato al Consulente di parte, atteso che nella contabile di bonifico prodotta non risulta indicato il soggetto ordinante e quindi chi abbia effettuato il pagamento.
Le spese di CTU, liquidate come in atti, sono poste definitivamente a carico della convenuta opposta, che dovrà quindi rimborsare a parte opponente quanto da questa corrisposto a titolo di acconto.
La domanda di condanna ex art. 96, comma III cpc – ammissibile seppur proposta solo in sede di udienza in data 4.5.2023 posto che tale domanda non è soggetta alle preclusioni assertive operanti nel processo di cognizione (Cass. 14911/2018) – ad avviso del Tribunale,
pagina 9 di 10 deve tuttavia essere rigettata non rinvenendosi mala fede o colpa grave nella condotta processuale dell'opposta, cessionaria del credito, che ha agito sulla base della documentazione contrattuale a disposizione.
P . Q . M .
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'opposizione proposta, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 851/2020 del Tribunale di Sassari nei soli confronti di Parte_1
2. rigetta la domanda ex art. 96 cpc;
3. condanna a rifondere a le spese di lite, P_ Parte_1 che si liquidano in complessivi € 5.077,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, disponendone il pagamento in favore dell'Avv. Gianfranco Novembre, dichiaratosi antistatario;
4. pone le spese di CTU, liquidate come in atti, definitivamente a carico della convenuta opposta, con conseguente diritto di parte opponente di ripetere da quanto corrisposto al CTU a P_ titolo di acconto.
Sassari, 23/06/2025 Il Giudice Francesca Fiorentini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SASSARI SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. NOVEMBRE GIANFRANCO, elettivamente domiciliato presso lo studio del detto difensore in Sassari, Via Roma n. 106,
attore opponente
c o n t r o
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PESENTI MARCO, elettivamente domiciliata in Sassari, Via Manno n. 13 presso lo studio dell'avv. Gloriana Verga,
convenuta opposta
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice opponente:
“1) contrariis reiectis;
in via preliminare di merito: 2) accertata la carenza di interesse ad agire e/o legittimazione attiva in capo a per i motivi esposti al capo A, revocare il Controparte_1
pagina 1 di 10 decreto ingiuntivo n. 851/2020 oggetto della presente opposizione e assolvere il Sig. da ogni avversa pretesa;
Parte_1
3) accertata la nullità e/o inesistenza del contratto denominato
“richiesta di ristrutturazione di finanziamento/contratto n. 2821368” di cui al doc.
03 (fascicolo monitorio) per sottoscrizione apocrifa, revocare il decreto ingiuntivo n. 851/2020 oggetto della presente opposizione e assolvere il Sig. da ogni avversa pretesa;
Parte_1 in via alternativa:
4) esaminata la rilevanza processuale della “richiesta di ristrutturazione di finanziamento/contratto n. 2821368” di cui al doc. 03 (fascicolo monitorio), impugnata per falso, autorizzare la presentazione della stessa querela di falso davanti a sé all'udienza di comparizione delle parti o ad altra successiva, sospendere il processo e ordinare la riassunzione e/o prosecuzione davanti al Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, competente a decidere sulla querela di falso nel merito:
5) previa revoca del decreto ingiuntivo n. 851/2020 oggetto della presente opposizione assolvere da ogni avversa pretesa Parte_1 poiché infondata in fatto e diritto;
6) sempre con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali;
7) si chiede, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., che diritti onorari e le spese eventualmente liquidate in sentenza vengano distratte in favore del sottoscritto Avvocato che si dichiara antistatario”.
Per parte convenuta opposta:
“In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
- concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010. Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella
pagina 2 di 10 presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di Controparte_2 dell'importo di Euro 6.483,90, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio, quantomeno pari al puro capitale di cui ha indebitamente beneficiato. In via istruttoria:
- con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 183, co. VI, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione. Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014. Si chiede sin d'ora l'acquisizione del fascicolo”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. 1.1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
851/2020 con cui il Tribunale di Sassari gli ha ingiunto di pagare alla ricorrente – in via solidale con il coobbligato - Controparte_3 la somma di € 6.483,90, oltre interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda al saldo ed oltre spese legali ivi liquidate. In particolare, l'opponente ha eccepito: 1) la carenza di interesse ad agire e di legittimazione attiva di P_
, in quanto il credito azionato era stato ceduto da a
[...] P_ [...] in data 10.7.2020; CP_4
2) di non aver mai sottoscritto il contratto di finanziamento posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, disconoscendo sia la paternità delle sottoscrizioni, sia la conformità all'originale delle copie fotostatiche prodotte ai sensi dell'art. 2719 c.c. e proponendo pagina 3 di 10 comunque in via alternativa querela di falso, stante l'apparente Cont autentica delle firme in questione da parte di tale Libra Per tali motivi, l'opponente ha chiesto, accertata la carenza di interesse /legittimazione attiva di e comunque la nullità o P_ inesistenza del contratto per sottoscrizione apocrifa, di revocare il decreto ingiuntivo opposto, assolvendolo da ogni avversa pretesa, chiedendo in via alternativa l'autorizzazione a presentare querela di falso.
1.2. Costituitasi in giudizio, ha allegato: P_
1) l'obbligatorietà dell'esperimento del procedimento di mediazione di cui al d.lgs. 28/2010;
2) la sussistenza della propria legittimazione ad agire in quanto la pretesa creditoria deriva dal contratto nr. 2821368 sottoscritto con l'allora (che ha successivamente cambiato Controparte_5 denominazione in , poi ceduto a , già Controparte_6 CP_7
e pervenuto ad in forza di conferimento di Controparte_8 P_ ramo d'azienda, precisando che il credito in questione non è mai stato ceduto a tale;
CP_4
3) la genericità e l'inammissibilità del disconoscimento ex art. 2719 c.c.;
4) l'inammissibilità del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce al contratto azionato in via monitoria, stante la genericità dello stesso e considerato che l'opponente ha dato spontanea, ancorché parziale, esecuzione al contratto, che era stato peraltro concluso per ristrutturare la precedente esposizione debitoria dell'opponente;
5) l'inammissibilità della querela di falso, proposta in via alternativa. Per tali motivi, la convenuta ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di € 6.483,90 o della diversa somma dovuta, quantomeno pari al puro capitale di cui ha indebitamente beneficiato.
pagina 4 di 10 1.3. Dopo la concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto e l'esperimento, con esito negativo, del tentativo di mediazione, la causa, istruita mediante produzioni documentali, ordine di esibizione e consulenza tecnica grafologica, previo mutamento del giudice istruttore, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5.12.2024 sulle conclusioni di cui in epigrafe.
2. L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
2.1. In primo luogo, in ordine alla legittimazione attiva di P_
, deve premettersi che l'opponente non ha invero contestato che
[...] il credito in questione fosse stato ceduto all'attuale convenuta opposta, bensì che quest'ultima avesse a sua volta ceduto tale credito a tale con contratto di cessione in data Controparte_4
10.7.2020 e avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25.7.2020 (pagine 3 e 4 atto di citazione). Tale assunto non ha trovato riscontro probatorio nel presente giudizio. Anzi, dall'elenco dei crediti ceduti con contratto del 10.7.2020 da a (lista “Sonic III”) depositato presso il Notaio Dott. P_ CP_4 CP_
– e prodotto da in ottemperanza all'ordine di Persona_1 esibizione da parte del giudice istruttore – si evince che il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto (avente numero identificativo , come indicato anche nella comunicazione P.IVA_2 CP inviata da all'opponente di cui al doc. 10 di parte opposta) non è ricompreso tra i crediti oggetto della detta cessione. In ogni caso, ribadito che sul punto non vi è specifica contestazione dell'opponente, si rileva che ha prodotto in giudizio: P_ contratto di cessione dei crediti in data 23.12.2008 da CP_6
già a (doc. 4 fasc.
[...] Controparte_5 Controparte_8 monitorio), quest'ultima poi fusa in (come da atto di CP_7 fusione del 27.12.2011 di cui al doc. 1 fasc. monit.); comunicazione dell'avvenuta cessione a con raccomandata a/r in data Parte_1
6.4.2009 (doc. 5 fasc. monit.); atto di conferimento di ramo di pagina 5 di 10 azienda da a in data 29.6.2018 (doc. 6 fasc. CP_7 P_ monit.) e relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 9.8.2018 (doc. 5 opposta); elenchi crediti relativi alla cessione Neos - Ifis e al conferimento di ramo di azienda (doc. 7 opposta). CP La cessionaria , del resto, ha anche dimostrato di avere la disponibilità sia dell'originale del contratto di finanziamento con (doc. 3 monitorio), sia di ulteriore Controparte_5 documentazione relativa alla richiesta di finanziamento (doc. 9 opposta), nonché dell'estratto conto proveniente da (doc. 7 CP_6 monitorio). Detta disponibilità non è invero giustificabile se non in ragione dell'intervenuta cessione ad P_
Tali elementi complessivamente considerati, unitamente all'assenza di richieste di adempimento da parte di differenti soggetti (in particolare della detta , consentono, pertanto, anche in via CP_4 presuntiva, di ritenere dimostrata la legittimazione ad agire in capo alla cessionaria opposta (in tal senso, Cass. 16.4.2021 n. 10200; Cass. 17944/2023). L'eccezione di parte opponente sul punto deve, pertanto, essere rigettata.
2.2. Tuttavia, nel merito, l'opposizione è fondata. Giova innanzitutto rammentare che la particolare natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non muta la natura sostanziale delle posizioni rivestite dalle parti, assumendo l'opponente la posizione di convenuto e l'opposto quella di attore in senso sostanziale. Ne consegue l'applicazione dei consolidati principi in tema di onere della prova, secondo cui, in materia contrattuale, il contraente che agisca per la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno o l'adempimento deve fornire la prova del proprio titolo, ovvero dell'esistenza del rapporto tra le parti, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale grava invece l'onere di provare l'avvenuto adempimento o altro fatto estintivo dell'altrui diritto ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per pagina 6 di 10 l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (Cass. Sez. Un. 30/10/2001, n. 13533). Ribadito, quindi, che il giudizio di opposizione ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale azionato in sede monitoria, il Tribunale rileva che, a fondamento della propria pretesa creditoria, l'attuale opposta ha prodotto il contratto di finanziamento (“richiesta di ristrutturazione di finanziamento”) in data 28.4.2002 n. 2821368 (doc. 3 fasc. monitorio). Tuttavia, in esito alla consulenza grafologica espletata a seguito dell'istanza di verificazione da parte dell'opposta, le sottoscrizioni apposte al contratto – apparentemente, da quale Parte_1 debitore principale - sono risultate in realtà apocrife, avendo la CTU nominata concluso come segue: “Letti gli atti del giudizio e, in particolare, il contratto oggetto di contestazione e le scritture di comparazione offerte (procura alle liti e carta di identità) e proceduto a saggio grafico, le sottoscrizioni del contratto non sono riconducibili a
” (pag. 53 relazione peritale). Conclusioni – ribadite Parte_1 anche a seguito delle osservazioni del CTP di parte opposta, che proponeva accertamenti ulteriori rispetto a quelli di cui al quesito – che appaiono condivisibili, in quanto frutto di un rigoroso ed approfondito esame, svolto dalla consulente attraverso l'espletamento di saggio grafico e mediante confronto con diverse scritture di comparazione. Tali accertamenti hanno consentito, in particolare, di evidenziare notevoli difformità grafiche tra le sottoscrizioni di cui al contratto e quelle invece certamente autografe, così che la CTU ha affermato chiaramente che “Non vi è parametro, sia pure casuale, che non dimostri oggettivamente la diversità di mano tra i due prodotti grafici a confronto. Come dimostrato nel corso della relazione le due tipologie di firma divergono tecnicamente in virtù dei parametri sopra indicati ed illustrati attraverso le immagini” (pag. 52 relazione).
pagina 7 di 10 Ciò posto, non può essere accolta l'istanza di ulteriore approfondimento formulata con le osservazioni della Consulente di parte opposta, la quale, riconosciuto che “dall'indagine svolta dal CTU il disconoscimento delle firme a nome risulti essere Parte_1 fondato”, ha chiesto di accertare “la riconducibilità della totalità delle sottoscrizioni apposte alla Richiesta di Ristrutturazione di Finanziamento Agile Finemiro in data 28/04/2002, sia in qualità di Richiedente, a nome , che in qualità di , a Parte_1 Persona_2 nome , a un'unica mano autrice, ovvero a una Controparte_3 corrispondente grafomotricità”. L'accertata apocrifia delle sottoscrizioni di cui al contratto posto a fondamento della pretesa creditoria rende, infatti, irrilevante l'accertamento della diversa, eventualmente unica, “mano autrice” delle stesse. Ciò in quanto, da un lato, l'assenza di una valida sottoscrizione impedisce di ricondurre il contratto de quo alla volontà negoziale dell'opponente con conseguente nullità dello stesso per difetto del consenso ex art. 1418 c.c. e, dall'altro, trattandosi di contratto bancario e, in particolare, di contratto di credito al consumo per il quale la forma scritta è prevista ad substantiam (art. 117 TUB), tale requisito di forma – che non può essere sostituito da altri mezzi probatori, né dal comportamento processuale delle parti (Cass. 18/01/2019, n.1452) - è richiesto anche per la spendita del nome dell'eventuale rappresentato, che non può avvenire in forma tacita (così Cass. n. 3364/2010). Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, si deve pertanto affermare l'irrilevanza dell'accertamento dell'autore delle sottoscrizioni in questione.
Per quanto occorrer possa, si rileva poi che la convenuta opposta non ha formulato espressa domanda di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa, limitandosi a chiedere genericamente la condanna al pagamento della diversa somma “quantomeno pari al puro capitale di cui ha indebitamente beneficiato”, senza alcuna ulteriore specificazione ed allegazione sul punto.
pagina 8 di 10 In ogni caso, si osserva che quale cessionaria di crediti P_
“derivanti da contratti di credito al consumo conclusi dal Cedente” (doc. 4 fasc. monit.), non appare legittimata all'azione di ripetizione, non avendo certamente erogato alcunché all'opponente e che, comunque, non vi è prova dell'avvenuta erogazione da parte di in favore di , non potendosi ritenere tale CP_5 Parte_1
l'estratto di cui al doc. 7 del monitorio.
Di conseguenza, considerato che la convenuta opposta non ha fornito prova del proprio titolo, l'opposizione proposta da
[...] deve essere accolta, con conseguente revoca del Pt_1 provvedimento monitorio emesso nei suoi confronti (precisato che l'altro soggetto ingiunto, non è parte del presente Controparte_3 giudizio).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, considerando il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese. Le stesse devono essere distratte a favore del procuratore costituito di parte opponente, dichiaratosi antistatario. Non può invece accogliersi la domanda di rimborso di quanto asseritamente pagato al Consulente di parte, atteso che nella contabile di bonifico prodotta non risulta indicato il soggetto ordinante e quindi chi abbia effettuato il pagamento.
Le spese di CTU, liquidate come in atti, sono poste definitivamente a carico della convenuta opposta, che dovrà quindi rimborsare a parte opponente quanto da questa corrisposto a titolo di acconto.
La domanda di condanna ex art. 96, comma III cpc – ammissibile seppur proposta solo in sede di udienza in data 4.5.2023 posto che tale domanda non è soggetta alle preclusioni assertive operanti nel processo di cognizione (Cass. 14911/2018) – ad avviso del Tribunale,
pagina 9 di 10 deve tuttavia essere rigettata non rinvenendosi mala fede o colpa grave nella condotta processuale dell'opposta, cessionaria del credito, che ha agito sulla base della documentazione contrattuale a disposizione.
P . Q . M .
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'opposizione proposta, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 851/2020 del Tribunale di Sassari nei soli confronti di Parte_1
2. rigetta la domanda ex art. 96 cpc;
3. condanna a rifondere a le spese di lite, P_ Parte_1 che si liquidano in complessivi € 5.077,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, disponendone il pagamento in favore dell'Avv. Gianfranco Novembre, dichiaratosi antistatario;
4. pone le spese di CTU, liquidate come in atti, definitivamente a carico della convenuta opposta, con conseguente diritto di parte opponente di ripetere da quanto corrisposto al CTU a P_ titolo di acconto.
Sassari, 23/06/2025 Il Giudice Francesca Fiorentini
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