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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/06/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1311/2024 R.G.
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 24 Giugno 2025 alle ore 10.01 è comparso l'Avv. Francesco Balletta in sostituzione dell'Avv. Riolo, il quale insite in atti e chiede la decisone.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta ha pronunciato ex art. 281 sexies C.P.C. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1311/2023 R.G. promossa da:
AVV. (codice fiscale ) Parte_1 C.F._1 col patrocinio dell'Avv. Emidio Riolo,
-ricorrente-
Nei confronti di
(codice fiscale ), CP_1 C.F._2
Resistente non costituito-
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente causa ha ad oggetto ricorso per il pagamento dei compensi professionali.
La parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da atti e verbali di causa.
**********
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le motivazioni di seguito espresse. La determinazione del compenso per l'attività professionale svolta dall'Avvocato è regolata dall'art. 2233 c.c., dall'art. 9 della legge n. 27/2012 (legge di conversione del D.L. n. 1/2012), dall'art. 13 della legge professionale n. 247/2012 e dai decreti ministeriali previsti dal comma 6 dello stesso articolo, nonché dall'art. 13 bis della stessa legge professionale n. 247/2012 (introdotto dalla legge n. 205/2017).
L'art. 2233 c.c. indica i seguenti criteri per la determinazione del compenso, in via gerarchica: accordo tra le parti, in mancanza di accordo le tariffe o gli usi, determinazione giudiziale. Non è però più possibile ricorrere all'applicazione delle tariffe in mancanza dell'accordo in quanto l'art 9 della legge n. 27/2012, ha definitivamente abrogato il sistema tariffario già previsto per le professioni regolamentate, quale è quella forense ed ha stabilito che per la liquidazione giudiziale dei compensi il Giudice dovrà fare riferimento a parametri ministeriali, fissati con decreto per le diverse categorie professionali.
La determinazione del compenso deve così avvenire, in via preferenziale, con un accordo tra il professionista ed il cliente sancito con la stipula di un contratto d'opera professionale;
in mancanza di tale accordo, la determinazione è rimessa alla valutazione dell'organo giudicante e conseguentemente vincolata all'applicazione dei parametri ministeriali in vigore.
Il contratto d'opera professionale è pertanto necessario poiché, in mancanza, interviene il secondo criterio, come previsto e regolamentato dal D.M. parametri di riferimento.
All'avvocato spettano, quindi, i compensi, anche se non pattuiti in forma scritta con il cliente.
Ai fini del riconoscimento del diritto ai compensi basta la prova del mandato professionale e del suo adempimento.
Il parere dell'odine sulla congruità della parcella, infine, è obbligatorio quando, ai sensi dell'art. 636
c.p.c, l'avvocato ricorre in sede monitoria e i compensi per le prestazioni per le quali chiede il pagamento del compenso, non sono stati determinati in base a tariffe obbligatorie e quindi spetta al
Giudice determinarlo (Cassazione ordinanza. n. 33193/2022). Di norma tale parere è richiesto dall'avvocato oltre che obbligatoriamente nel procedimento monitorio, in caso di contestazione della parcella da parte del cliente, oppure quando l'avvocato intenda richiedere compensi che eccedono il massimo previsto dai parametri del tariffario.
La Cassazione precisa, poi, che il diritto al compenso scaturisce dal contratto di mandato professionale, che non esige la forma scritta e ribadisce che l'onerosità è un elemento normale nei contratti di lavoro autonomo, per cui è sufficiente per il professionista provare il conferimento dell'incarico e il suo adempimento ai fini del compenso.
Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, infatti, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 23893 del
23 novembre 2016).
Nella determinazione degli onorari dell'avvocato, deve tenersi conto anche dei risultati e dei vantaggi conseguiti dal cliente, senza che tale valutazione costituisca violazione del principio per cui l'obbligazione del professionista è di mezzi e non di risultato. (Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 2863 del 7 febbraio 2014).
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta agli atti, non vi è prova di alcun accordo tra le parti riguardo al compenso: la determinazione degli onorari è rimessa alla determinazione del
Giudice secondo i parametri ministeriali di riferimento.
L'Avv. , come risulta dagli atti depositati, in qualità di procuratore incaricato dal Parte_1 signor , in virtù di giuste procure alle liti rilasciate da quest'ultimo, ha svolto CP_1
l'attività difensiva nei seguenti giudizi civili:
1) Giudizio n. 876/2022 R.G.V.G. del Tribunale Ordinario di Pesaro – Sez. Volontaria
Giurisdizione;
2) Giudizio n. 1627/2022 R.G.V.G. del Tribunale Ordinario di Pesaro – Sez. Volontaria
Giurisdizione;
3) Giudizio n. 1413/2022 R.G. del Tribunale Ordinario di Pesaro – Sezione Civile;
4) Giudizio n. 1762/2022 R.G. del Tribunale Ordinario di Pesaro – Sezione Civile.
Emerge dalla documentazione prodotta che tali procedimenti sono definiti e che in data 8/3/2024 il ricorrente diffidava con lettera di messa in mora al pagamento dei compensi CP_1 dovutigli per l'attività difensiva svolta, senza riscontro alcuno da parte di quest'ultimo.
Il resistente nel procedimento di cui trattasi, nonostante regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, non si è costituito e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Dunque, alla luce delle motivazioni sopra esposte il ricorso viene accolto in quanto fondato nel fatto e nel diritto.
********
Si precisa, altresì, che il credito del professionista per il compenso a lui spettante in ragione dell'attività svolta nell'esecuzione di un contratto d'opera ex artt. 2230 e ss. cod. civ. è di valuta, e non si trasforma in credito di valore neppure per effetto dell'inadempimento del cliente, sicché esso dà luogo, in caso di mora, alla corresponsione degli interessi nella misura legale, indipendentemente da ogni prova del pregiudizio subito, salvo che dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ. (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 20131 del 24 settembre 2014). ********
I compensi dovuti per i procedimenti di cui sopra sono calcolati in base ai parametri del DM
147/2022, avuto riguardo al tempo in cui si è conclusa l'attività difensiva.
La misura da applicare è quella media, non risultando in atti motivi per discostarsi dal parametro ordinario.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al DM
147/2022 applicando i valori minimi, in ragione dell'attività difensiva che si è resa in concreto necessaria per la non complessità della causa nella fase istruttoria e data la mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita,
-DICHIARA LA CONTUMACIA DEL RESISTENTE;
-ACCOGLIE IL RICORSO E PER L'EFFETTO CONDANNA IL RESISTENTE CONTUMACE
AL PAGAMENTO IN FAVORE DEL RICORRENTE DELLA SOMMA DI EURO 13.634,04
OLTRE INTERESSI MATURATI FINO AL SODDISFO OLTRE IVA, C.P.A. SPESE
GENERALI AL 15% OVE DOVUTI PER LEGGE.
-CONDANNA PARTE SOCCOMBENTE ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE DEL
PRESENTE GIUDIZIO IN FAVORE DEL RICORRENTE CHE LIQUIDA IN EURO 2.540,00
PER COMPENSI OLTRE SPESE GENERALI AL 15%, IVA E C.P.A OVE DOVUTE PER
LEGGE.
Sentenza resa art. 281sexies C.P.C. pubblicata mediante lettura a fine udienza e allegazione del verbale.
Così deciso il 24 Giugno 2025.
IL Giudice
Michela Agata La Porta
.
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 24 Giugno 2025 alle ore 10.01 è comparso l'Avv. Francesco Balletta in sostituzione dell'Avv. Riolo, il quale insite in atti e chiede la decisone.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta ha pronunciato ex art. 281 sexies C.P.C. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1311/2023 R.G. promossa da:
AVV. (codice fiscale ) Parte_1 C.F._1 col patrocinio dell'Avv. Emidio Riolo,
-ricorrente-
Nei confronti di
(codice fiscale ), CP_1 C.F._2
Resistente non costituito-
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente causa ha ad oggetto ricorso per il pagamento dei compensi professionali.
La parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da atti e verbali di causa.
**********
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le motivazioni di seguito espresse. La determinazione del compenso per l'attività professionale svolta dall'Avvocato è regolata dall'art. 2233 c.c., dall'art. 9 della legge n. 27/2012 (legge di conversione del D.L. n. 1/2012), dall'art. 13 della legge professionale n. 247/2012 e dai decreti ministeriali previsti dal comma 6 dello stesso articolo, nonché dall'art. 13 bis della stessa legge professionale n. 247/2012 (introdotto dalla legge n. 205/2017).
L'art. 2233 c.c. indica i seguenti criteri per la determinazione del compenso, in via gerarchica: accordo tra le parti, in mancanza di accordo le tariffe o gli usi, determinazione giudiziale. Non è però più possibile ricorrere all'applicazione delle tariffe in mancanza dell'accordo in quanto l'art 9 della legge n. 27/2012, ha definitivamente abrogato il sistema tariffario già previsto per le professioni regolamentate, quale è quella forense ed ha stabilito che per la liquidazione giudiziale dei compensi il Giudice dovrà fare riferimento a parametri ministeriali, fissati con decreto per le diverse categorie professionali.
La determinazione del compenso deve così avvenire, in via preferenziale, con un accordo tra il professionista ed il cliente sancito con la stipula di un contratto d'opera professionale;
in mancanza di tale accordo, la determinazione è rimessa alla valutazione dell'organo giudicante e conseguentemente vincolata all'applicazione dei parametri ministeriali in vigore.
Il contratto d'opera professionale è pertanto necessario poiché, in mancanza, interviene il secondo criterio, come previsto e regolamentato dal D.M. parametri di riferimento.
All'avvocato spettano, quindi, i compensi, anche se non pattuiti in forma scritta con il cliente.
Ai fini del riconoscimento del diritto ai compensi basta la prova del mandato professionale e del suo adempimento.
Il parere dell'odine sulla congruità della parcella, infine, è obbligatorio quando, ai sensi dell'art. 636
c.p.c, l'avvocato ricorre in sede monitoria e i compensi per le prestazioni per le quali chiede il pagamento del compenso, non sono stati determinati in base a tariffe obbligatorie e quindi spetta al
Giudice determinarlo (Cassazione ordinanza. n. 33193/2022). Di norma tale parere è richiesto dall'avvocato oltre che obbligatoriamente nel procedimento monitorio, in caso di contestazione della parcella da parte del cliente, oppure quando l'avvocato intenda richiedere compensi che eccedono il massimo previsto dai parametri del tariffario.
La Cassazione precisa, poi, che il diritto al compenso scaturisce dal contratto di mandato professionale, che non esige la forma scritta e ribadisce che l'onerosità è un elemento normale nei contratti di lavoro autonomo, per cui è sufficiente per il professionista provare il conferimento dell'incarico e il suo adempimento ai fini del compenso.
Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, infatti, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 23893 del
23 novembre 2016).
Nella determinazione degli onorari dell'avvocato, deve tenersi conto anche dei risultati e dei vantaggi conseguiti dal cliente, senza che tale valutazione costituisca violazione del principio per cui l'obbligazione del professionista è di mezzi e non di risultato. (Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 2863 del 7 febbraio 2014).
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta agli atti, non vi è prova di alcun accordo tra le parti riguardo al compenso: la determinazione degli onorari è rimessa alla determinazione del
Giudice secondo i parametri ministeriali di riferimento.
L'Avv. , come risulta dagli atti depositati, in qualità di procuratore incaricato dal Parte_1 signor , in virtù di giuste procure alle liti rilasciate da quest'ultimo, ha svolto CP_1
l'attività difensiva nei seguenti giudizi civili:
1) Giudizio n. 876/2022 R.G.V.G. del Tribunale Ordinario di Pesaro – Sez. Volontaria
Giurisdizione;
2) Giudizio n. 1627/2022 R.G.V.G. del Tribunale Ordinario di Pesaro – Sez. Volontaria
Giurisdizione;
3) Giudizio n. 1413/2022 R.G. del Tribunale Ordinario di Pesaro – Sezione Civile;
4) Giudizio n. 1762/2022 R.G. del Tribunale Ordinario di Pesaro – Sezione Civile.
Emerge dalla documentazione prodotta che tali procedimenti sono definiti e che in data 8/3/2024 il ricorrente diffidava con lettera di messa in mora al pagamento dei compensi CP_1 dovutigli per l'attività difensiva svolta, senza riscontro alcuno da parte di quest'ultimo.
Il resistente nel procedimento di cui trattasi, nonostante regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, non si è costituito e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Dunque, alla luce delle motivazioni sopra esposte il ricorso viene accolto in quanto fondato nel fatto e nel diritto.
********
Si precisa, altresì, che il credito del professionista per il compenso a lui spettante in ragione dell'attività svolta nell'esecuzione di un contratto d'opera ex artt. 2230 e ss. cod. civ. è di valuta, e non si trasforma in credito di valore neppure per effetto dell'inadempimento del cliente, sicché esso dà luogo, in caso di mora, alla corresponsione degli interessi nella misura legale, indipendentemente da ogni prova del pregiudizio subito, salvo che dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ. (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 20131 del 24 settembre 2014). ********
I compensi dovuti per i procedimenti di cui sopra sono calcolati in base ai parametri del DM
147/2022, avuto riguardo al tempo in cui si è conclusa l'attività difensiva.
La misura da applicare è quella media, non risultando in atti motivi per discostarsi dal parametro ordinario.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al DM
147/2022 applicando i valori minimi, in ragione dell'attività difensiva che si è resa in concreto necessaria per la non complessità della causa nella fase istruttoria e data la mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita,
-DICHIARA LA CONTUMACIA DEL RESISTENTE;
-ACCOGLIE IL RICORSO E PER L'EFFETTO CONDANNA IL RESISTENTE CONTUMACE
AL PAGAMENTO IN FAVORE DEL RICORRENTE DELLA SOMMA DI EURO 13.634,04
OLTRE INTERESSI MATURATI FINO AL SODDISFO OLTRE IVA, C.P.A. SPESE
GENERALI AL 15% OVE DOVUTI PER LEGGE.
-CONDANNA PARTE SOCCOMBENTE ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE DEL
PRESENTE GIUDIZIO IN FAVORE DEL RICORRENTE CHE LIQUIDA IN EURO 2.540,00
PER COMPENSI OLTRE SPESE GENERALI AL 15%, IVA E C.P.A OVE DOVUTE PER
LEGGE.
Sentenza resa art. 281sexies C.P.C. pubblicata mediante lettura a fine udienza e allegazione del verbale.
Così deciso il 24 Giugno 2025.
IL Giudice
Michela Agata La Porta
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