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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 12397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12397 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 41775/2024 R.A.C.C.
TRA
, con l'avv.to Alessandra Palombi, presso il cui studio domicilia in Roma, Parte_1 via Gallia, n. 68
E
in persona del legale rappresentante – Controparte_1 contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha depositato -in data 15.11.2024- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 18.11.2024), poi ritualmente notificato con il quale ha esposto quanto segue:
• Ha lavorato alle dipendenze della Società convenuta dal 13.4.2023 fino al 13.7.2023 sulla base di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa e, dal 18.7.2023 fino al 11.7.2024, sulla base di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento al II livello del CCLN Telecomunicazioni;
• durante il predetto periodo ha sempre lavorato presso la sede operativa della convenuta, in via delle Genziane, n. 13 - Guidonia (Roma), osservando l'orario di lavoro, predeterminato dalla convenuta, per 6 giorni alla settimana, superiore alle 40 ore settimanali, nonostante il contratto prevedesse 20 ore settimanali;
• precisamente ha lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 20,00 con trenta minuti di pausa pranzo ed il sabato dalle ore 10,00 alle ore 16,00;
• dall'agosto 2023 ha lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore h. 10,30 alle h. 19,00 con trenta minuti di pausa pranzo ed il sabato dalle h. 10,00 alle h. 16,00;
• è stata assoggettata al potere direttivo, disciplinare e di controllo della Società, in persona di e succedutesi nel tempo quali Persona_1 Persona_2 amministratrici della stessa convenuta;
• era altresì tenuta al rispetto dell'orario di lavoro predeterminato;
• ha sempre svolto le stesse mansioni di “impiegata amministrativa”
• aveva una postazione all'interno della società dotata di scrivania, “computer” e telefono, caricava l'ordine cartaceo al computer utilizzando il gestionale “Danea Easy Fatt” e controllava che il contenuto di circa 100 contratti al giorno e, in caso di
“mancanze o incongruenze sui dati presi dall'operatore”, si recava nella sala degli operatori addetti al “call center vendite” per chiedere spiegazioni, inoltre inseriva i dati per le fatture elettroniche attraverso il programma fornito dalla convenuta;
• lo svolgimento di tali mansioni comporta il diritto all'inquadramento al secondo livello del CCNL Telecomunicazioni, fin dall'inizio del rapporto di lavoro;
• ha sempre percepito gli importi risultanti dalle buste paga, ma a partire dal mese di aprile 2024 non ha più percepito alcuna retribuzione;
1 • in data 2 luglio 2024 ha messo in mora la convenuta e, in data 17 luglio 2024, si è dimessa per giusta causa e pertanto ha diritto all'indennità di mancato preavviso;
• ha percepito retribuzioni, ivi compresa la tredicesima mensilità, inferiori a quelle previste dal CCLN e comunque non proporzionate alla quantità e qualità del lavoro svolto;
• neppure ha percepito indennità sostitutive di ferie, festività e permessi non goduti. La ricorrente, all'esito di ulteriori argomentazioni in punto di diritto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Accertare/Dichiarare la sussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro de quo per tutto il periodo dal 13 aprile 2023 al 11 luglio 2024 e l'illegittimità del contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato per il periodo dal 13 aprile 2023 al 12 luglio 2023
2. Accertare/Dichiarare l'inadempimento della parte resistente agli obblighi contrattuali e di legge derivanti dal rapporto di lavoro, specificati in premessa;
3. Condannare in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 24.142,87 o della diversa somma che vorrà liquidare, oltre il danno derivante dalla diminuzione di valore del credito accolto e gli interessi legali;
4. Accertata la illiceità la delle modalità con le quali la convenuta ha determinato la modalità oraria di svolgimento della prestazione da parte della ricorrente - il relativo danno in tal modo prodotta alla stessa - condannare la società convenuta al risarcimento del danno nei confronti della lavoratrice nella misura che riterrà di giustizia in via equitativa ricorrendo nelle circostanze
5. Con interessi successivi, vittoria di spese e competenze, oltre Iva e C.p.a., nonché rimborso spese generali del presente giudizio da distrarsi in favore dell'Avvocato Procuratore Antistatario.”. Nel corso del procedimento, dichiarata la contumacia di parte convenuta, acquisita la documentazione, ammesso interrogatorio formale della medesima, esaminati i testi introdotti da parte ricorrente, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentito il difensore della ricorrente, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve trovare accoglimento. I testi e hanno lavorato alle dipendenze della Testimone_1 Testimone_2 convenuta la prima da aprile 2023 a giugno 2024 ed il secondo dal 7.1.2022 al 18.4.2024 (come dai medesimi dichiarato), sicché hanno piena conoscenza dei fatti di causa per il periodo di rispettiva conoscenza (per interamente coincidente con quello di cui al Tes_2 ricorso). I predetti testi hanno entrambi confermato lo svolgimento tra le parti del rapporto di lavoro subordinato, le mansioni e l'orario di lavoro predeterminato dalla convenuta, nonché gli ordini impartiti da e da (la prima socia e la seconda Persona_1 Persona_2 amministratrice della stessa Società convenuta, nonché figlia di Parte_2
come ha precisato la teste la quale ha altresì riferito che anche
[...] Tes_1 quest'ultimo impartiva ordini). I testi, che hanno reso dichiarazioni concordi, risultano attendibili e, d'altro canto, la mancata risposta della convenuta all'interrogatorio formale (la relativa ordinanza ammissiva è stata ritualmente notificata), arreca ulteriore suffragio al complesso dei fatti di causa.
2 Pertanto risulta comprovato che ha svolto prestazioni di lavoro subordinato Parte_1 con le mansioni e l'orario di cui al ricorso e pertanto ha diritto a conseguire gli emolumenti non corrisposti per il periodo dal 13.4.2023 al 11.4.2024 nonché, per il periodo precedente, le differenze retributive e le indennità di cui al ricorso, ivi compresa l'indennità di mancato preavviso atteso il mancato pagamento di alcun corrispettivo (per circa tre mesi); conseguentemente va altresì condannata a pagare alla Controparte_1 stessa ricorrente la somma di cui al ricorso, correttamente elaborata sulla base del CCNL di riferimento (allegato agli atti) secondo analitici conteggi (in atti) immuni da contestazioni (attesa la mancata risposta della stessa Società convenuta all'interrogatorio formale); sono altresì dovuti interessi legali e rivalutazione monetaria. Non trova seguito la domanda di cui al punto 4 delle conclusioni sopra riportate, per difetto di allegazione (con particolare riguardo al comportamento sotteso all'asserito danno ed al danno stesso asseritamente conseguente al lavoro straordinario, per il quale la ricorrente ha ottenuto la condanna al pagamento della corrispondente retribuzione).
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano complessivamente come da dispositivo (sulla base dei minimi tariffari vigenti per cause di lavoro di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta), da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Disattesa ogni altra istanza, dichiara che tra le parti si è svolto rapporto di lavoro subordinato del rapporto di lavoro dal 13 aprile 2023 al 11 luglio 2024 e condanna
[...] a pagare a la somma di € 24.142,87, oltre interessi Controparte_1 Parte_1 legali e rivalutazione monetaria;
Condanna al pagamento delle spese processuali di Controparte_1 Pt_1
, complessivamente pari ad € 2.694,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva
[...]
e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito. Roma, 2.12.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
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Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 41775/2024 R.A.C.C.
TRA
, con l'avv.to Alessandra Palombi, presso il cui studio domicilia in Roma, Parte_1 via Gallia, n. 68
E
in persona del legale rappresentante – Controparte_1 contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha depositato -in data 15.11.2024- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 18.11.2024), poi ritualmente notificato con il quale ha esposto quanto segue:
• Ha lavorato alle dipendenze della Società convenuta dal 13.4.2023 fino al 13.7.2023 sulla base di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa e, dal 18.7.2023 fino al 11.7.2024, sulla base di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento al II livello del CCLN Telecomunicazioni;
• durante il predetto periodo ha sempre lavorato presso la sede operativa della convenuta, in via delle Genziane, n. 13 - Guidonia (Roma), osservando l'orario di lavoro, predeterminato dalla convenuta, per 6 giorni alla settimana, superiore alle 40 ore settimanali, nonostante il contratto prevedesse 20 ore settimanali;
• precisamente ha lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 20,00 con trenta minuti di pausa pranzo ed il sabato dalle ore 10,00 alle ore 16,00;
• dall'agosto 2023 ha lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore h. 10,30 alle h. 19,00 con trenta minuti di pausa pranzo ed il sabato dalle h. 10,00 alle h. 16,00;
• è stata assoggettata al potere direttivo, disciplinare e di controllo della Società, in persona di e succedutesi nel tempo quali Persona_1 Persona_2 amministratrici della stessa convenuta;
• era altresì tenuta al rispetto dell'orario di lavoro predeterminato;
• ha sempre svolto le stesse mansioni di “impiegata amministrativa”
• aveva una postazione all'interno della società dotata di scrivania, “computer” e telefono, caricava l'ordine cartaceo al computer utilizzando il gestionale “Danea Easy Fatt” e controllava che il contenuto di circa 100 contratti al giorno e, in caso di
“mancanze o incongruenze sui dati presi dall'operatore”, si recava nella sala degli operatori addetti al “call center vendite” per chiedere spiegazioni, inoltre inseriva i dati per le fatture elettroniche attraverso il programma fornito dalla convenuta;
• lo svolgimento di tali mansioni comporta il diritto all'inquadramento al secondo livello del CCNL Telecomunicazioni, fin dall'inizio del rapporto di lavoro;
• ha sempre percepito gli importi risultanti dalle buste paga, ma a partire dal mese di aprile 2024 non ha più percepito alcuna retribuzione;
1 • in data 2 luglio 2024 ha messo in mora la convenuta e, in data 17 luglio 2024, si è dimessa per giusta causa e pertanto ha diritto all'indennità di mancato preavviso;
• ha percepito retribuzioni, ivi compresa la tredicesima mensilità, inferiori a quelle previste dal CCLN e comunque non proporzionate alla quantità e qualità del lavoro svolto;
• neppure ha percepito indennità sostitutive di ferie, festività e permessi non goduti. La ricorrente, all'esito di ulteriori argomentazioni in punto di diritto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Accertare/Dichiarare la sussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro de quo per tutto il periodo dal 13 aprile 2023 al 11 luglio 2024 e l'illegittimità del contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato per il periodo dal 13 aprile 2023 al 12 luglio 2023
2. Accertare/Dichiarare l'inadempimento della parte resistente agli obblighi contrattuali e di legge derivanti dal rapporto di lavoro, specificati in premessa;
3. Condannare in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 24.142,87 o della diversa somma che vorrà liquidare, oltre il danno derivante dalla diminuzione di valore del credito accolto e gli interessi legali;
4. Accertata la illiceità la delle modalità con le quali la convenuta ha determinato la modalità oraria di svolgimento della prestazione da parte della ricorrente - il relativo danno in tal modo prodotta alla stessa - condannare la società convenuta al risarcimento del danno nei confronti della lavoratrice nella misura che riterrà di giustizia in via equitativa ricorrendo nelle circostanze
5. Con interessi successivi, vittoria di spese e competenze, oltre Iva e C.p.a., nonché rimborso spese generali del presente giudizio da distrarsi in favore dell'Avvocato Procuratore Antistatario.”. Nel corso del procedimento, dichiarata la contumacia di parte convenuta, acquisita la documentazione, ammesso interrogatorio formale della medesima, esaminati i testi introdotti da parte ricorrente, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentito il difensore della ricorrente, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve trovare accoglimento. I testi e hanno lavorato alle dipendenze della Testimone_1 Testimone_2 convenuta la prima da aprile 2023 a giugno 2024 ed il secondo dal 7.1.2022 al 18.4.2024 (come dai medesimi dichiarato), sicché hanno piena conoscenza dei fatti di causa per il periodo di rispettiva conoscenza (per interamente coincidente con quello di cui al Tes_2 ricorso). I predetti testi hanno entrambi confermato lo svolgimento tra le parti del rapporto di lavoro subordinato, le mansioni e l'orario di lavoro predeterminato dalla convenuta, nonché gli ordini impartiti da e da (la prima socia e la seconda Persona_1 Persona_2 amministratrice della stessa Società convenuta, nonché figlia di Parte_2
come ha precisato la teste la quale ha altresì riferito che anche
[...] Tes_1 quest'ultimo impartiva ordini). I testi, che hanno reso dichiarazioni concordi, risultano attendibili e, d'altro canto, la mancata risposta della convenuta all'interrogatorio formale (la relativa ordinanza ammissiva è stata ritualmente notificata), arreca ulteriore suffragio al complesso dei fatti di causa.
2 Pertanto risulta comprovato che ha svolto prestazioni di lavoro subordinato Parte_1 con le mansioni e l'orario di cui al ricorso e pertanto ha diritto a conseguire gli emolumenti non corrisposti per il periodo dal 13.4.2023 al 11.4.2024 nonché, per il periodo precedente, le differenze retributive e le indennità di cui al ricorso, ivi compresa l'indennità di mancato preavviso atteso il mancato pagamento di alcun corrispettivo (per circa tre mesi); conseguentemente va altresì condannata a pagare alla Controparte_1 stessa ricorrente la somma di cui al ricorso, correttamente elaborata sulla base del CCNL di riferimento (allegato agli atti) secondo analitici conteggi (in atti) immuni da contestazioni (attesa la mancata risposta della stessa Società convenuta all'interrogatorio formale); sono altresì dovuti interessi legali e rivalutazione monetaria. Non trova seguito la domanda di cui al punto 4 delle conclusioni sopra riportate, per difetto di allegazione (con particolare riguardo al comportamento sotteso all'asserito danno ed al danno stesso asseritamente conseguente al lavoro straordinario, per il quale la ricorrente ha ottenuto la condanna al pagamento della corrispondente retribuzione).
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano complessivamente come da dispositivo (sulla base dei minimi tariffari vigenti per cause di lavoro di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta), da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Disattesa ogni altra istanza, dichiara che tra le parti si è svolto rapporto di lavoro subordinato del rapporto di lavoro dal 13 aprile 2023 al 11 luglio 2024 e condanna
[...] a pagare a la somma di € 24.142,87, oltre interessi Controparte_1 Parte_1 legali e rivalutazione monetaria;
Condanna al pagamento delle spese processuali di Controparte_1 Pt_1
, complessivamente pari ad € 2.694,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva
[...]
e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito. Roma, 2.12.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
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