CASS
Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/08/2025, n. 29734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29734 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE GI DE ZO Sent. n. sez. 437/2025 UP - 13/06/2025 - Relatore - OL TE ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
1. Con sentenza in data 13/01/2025, la Corte di appello di Milano, decidendo in sede di giudizio di rinvio ai sensi dell’art. 627 cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta ad NO DI, ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 223, 261 e 219 Legge fallimentare unitamente ad altri imputati, in anni tre di reclusione. Penale Sent. Sez. 1 Num. 29734 Anno 2025 Presidente: DE ZO GI Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 13/06/2025 La Corte territoriale non ha quindi proceduto a soppesare adeguatamente, in chiave prognostica, le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie più consone alle finalità rieducative con l’obiettivo di assicurare l’effettività della risposta punitiva a tutela dei beni giuridici penalmente protetti.
2. Con l’unico motivo di ricorso di lamenta che i giudici di merito hanno negato l’applicazione di una sanzione sostitutiva limitandosi a richiamare i precedenti penali dell’imputato e senza tenere conto dei criteri secondo i quali il diniego sarebbe legittimo solo quando sussistono fondati motivi per ritenere che il condannato non adempirà alle prescrizioni ad esse connesse. Il ricorrente propone un’alternativa valutazione di tali medesimi elementi e non ne offre di ulteriori o di alternativi.
P.Q.M
Il Consigliere estensore GIOVANBATTISTA TONA 4
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
1. Con sentenza in data 13/01/2025, la Corte di appello di Milano, decidendo in sede di giudizio di rinvio ai sensi dell’art. 627 cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta ad NO DI, ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 223, 261 e 219 Legge fallimentare unitamente ad altri imputati, in anni tre di reclusione. Penale Sent. Sez. 1 Num. 29734 Anno 2025 Presidente: DE ZO GI Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 13/06/2025 La Corte territoriale non ha quindi proceduto a soppesare adeguatamente, in chiave prognostica, le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie più consone alle finalità rieducative con l’obiettivo di assicurare l’effettività della risposta punitiva a tutela dei beni giuridici penalmente protetti.
2. Con l’unico motivo di ricorso di lamenta che i giudici di merito hanno negato l’applicazione di una sanzione sostitutiva limitandosi a richiamare i precedenti penali dell’imputato e senza tenere conto dei criteri secondo i quali il diniego sarebbe legittimo solo quando sussistono fondati motivi per ritenere che il condannato non adempirà alle prescrizioni ad esse connesse. Il ricorrente propone un’alternativa valutazione di tali medesimi elementi e non ne offre di ulteriori o di alternativi.
P.Q.M
Il Consigliere estensore GIOVANBATTISTA TONA 4