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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 20/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 346/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 346/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ENZA Parte_1 C.F._1
BRICCHETTI e dell'avv. EMANUELE CAIMI
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. E_ C.F._2
JESSICA MARTINO con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lecco, contrariis reiecti, e previa Parte_1 ogni opportuna declaratoria
1. Dichiarare il divorzio tra il SI. e la SI.ra ordinando Parte_1 CP_1 all'Ufficiale dello Stato civile l'Annotamento a margine dell'atto di matrimonio n. 21 del 18 maggio 2018
2. Rigettare la richiesta di assegno divorzile avanzata dalla SI.ra in quanto infondata in CP_1 fatto ed in diritto
3. ordinare alla SI.ra la restituzione di tutti i beni mobili di cui il SI. è CP_1 Parte_1 esclusivo proprietario e di cui aveva assunto l'impegno restitutorio in sede di separazione. In via istruttoria: si richiamano i documenti prodotti e si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interpello e per prova testimoniale così come meglio richiesto negli atti
1 vero che il SI. , dopo l'udienza del 24 maggio 2023, affidava alla TA Parte_1
AN l'incarico di rimuovere il pianoforte di sua esclusiva proprietà Parte_2 presente nell'abitazione della SI.ra CP_1
2 vero che la TA NÒ Pianoforti prendeva contatto con la SI.ra per eseguire CP_1 il trasporto;
3 vero che in data 17 novembre 2023 la TA AN NÒ rinunciava all'incarico Parte_2 riferendo che “i trasportatori si sono messi in contatto più volte ma senza esito positivo. L'atteggiamento della IGnora è stato decisamente poco collaborativo e la sua prima risposta è stata quella di pretendere l'invio di documenti identificabili dei trasportatori” (espunte le espressioni valutative)
4 vero che la SI.ra pretendeva una “calendarizzazione del ritiro del pianoforte” e dopo CP_1 averla ottenuta dalla TA incarica ometteva di riscontarla
5 vero che la SI.ra impediva l'asporto del pianoforte del SI. CP_1 Pt_1
6 vero che il SI. affidava, dopo l'udienza del 24 maggio 2023, alla Sidip S.r.l. l'incarico di Pt_1 rimuovere i propri beni dall'abitazione della SI.ra CP_1
7 vero che Sidip S.r.l. contattava, dal luglio 2023 e sino al novembre 2023, la SI.ra CP_1
per concordare l'accesso ed il ritiro dei beni mobili di proprietà del SI.
[...] Pt_1
8. vero che, al febbraio 2024, i beni mobili di esclusiva proprietà del SI. sono tutt'ora Pt_1 nell'abitazione della SI.ra CP_1
9 vero che i beni di proprietà personale del SI. sono quelli di cui all'elenco prodotto sub. Pt_1 doc. 15 e che mi si rammostra.
10. vero che il SI. la sera precedente al suo allontanamento da casa ritornava Parte_1 nell'abitazione coniugale e trovava la moglie e la SI.ra sul divano Parte_3
11. vero che le due donne risultavano in atteggiamento equivoco, appena il SI. è rientrato Pt_1 le due donne si alzavano precipitosamente e si allontanavo con imbarazzo
12. vero che la IG.ra riferiva, in più occasioni, al SI. di aver avuto esperienze CP_1 Pt_1 omosessuali e di aver cessato ogni interesse in merito
Quanto alle condizioni reddituali si chiede la prova per interpello
13 vero che la IG.ra , come da fotografie estratte dai profili social di quest'ultima, CP_1 si recava in viaggio alle Canarie ed in Africa (quest'ultimo viaggio nel corrente anno 2024)
14 vero che le fotografie di cui al documento n. 40 sono state postate dalla SI.ra CP_1
pagina 2 di 9 Si indicano quali testimoni i IGnori: sui capitoli da 1 a 5 il titolare della ditta Testimone_1
sui capitoli 6, 7 e 8 il SI. legale rappresentante Persona_1 Testimone_2 della Sidip S.r.l. di Canonica D'AD, si indica altresì quale testimone la IG.ra Testimone_3
Con richiesta di ammissione a prova contraria sui capitoli avversari eventualmente articolati ed ammessi e con i testimoni indicati a prova diretta.
In ogni caso: con vittoria di spese e di compensi.”
Per : “Voglia l'iIll.mo Tribunale di Lecco, contrariis E_ reiectis, così disporre:
-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la SI.ra
[...]
e , matrimonio celebrato con rito civile in data E_ Parte_1
18.05.2018 in Calolziocorte (LC), atto n. 21, p II C anno 2018 per tutti i motivi meglio esposti in narrativa del presente atto ordinando al competente Stato Civile la trascrizione del predetto provvedimento;
-disporre a carico del SInor dato atto del divario economico e reddituale Parte_1 sussistente tra il ricorrente e la resistente, come da documentazione prodotta, l'obbligo di corrispondere alla IG. ra un assegno divorzile nella misura di euro 200,00 mensili da CP_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, o in una somma maggiore ritenuta di giustizia, per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di costituzione del 10.05.2024 e nelle successive memorie.
- con vittoria di spese e compensi professionali di causa, spese generali e oneri di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- si chiede ai sensi dell' art. 210 cpc di ordinare al SI. l'esibizione dei seguenti Parte_1 documenti:
dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
copie degli estratti conto corrente degli ultimi ultimi tre anni il tutto come previsto dall'art. 473 bis n. 48 e 12 III comma cpc;
-nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova di parte avversa, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i seguenti testimoni: residente Testimone_4 in ER D'AD ; Controparte_2
- con vittoria di competenze e spese del presente giudizio, spese generali iva e cassa come per legge.
- si chiede di essere ammessi a provare per interpello e per testi sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalla locuzione “vero che”:
-Prima del 18.02.2022 i coniugi e avevano un rapporto di coppia amorevole e Pt_1 CP_1 affiatato.
pagina 3 di 9 -il IG. intrattiene dal mese dicembre 2021 una relazione sentimentale con la Parte_1
SI.ra con la quale convive a tutt'oggi. Testimone_3
-la IG.ra veniva contattata dal trasportatore del pianoforte, senza avere la fissazione della CP_1 data per procedere al ritiro.
-la SI.ra consegnava tutti i mobili di cui al processo verbale del 19.10.2023 che mi si CP_1 rammostra doc. 12, giorno in cui si recava il SI. per procedere al ritiro in nome e Parte_4 per conto del SI. ; Parte_1
- il IG. si recava presso l'abitazione sita in ER D'AD Via Leonardo da Parte_4
Vinci n. 16 al fine di procedere al ritiro di tutti i mobili ed effetti personali del SI.
[...]
di cui al doc. 13 che mi si rammostra;
Parte_1
- il pianoforte veniva dal IG. regalato alla SI.ra . Parte_1 CP_1
- il IG. con il prestito contratto con intesa AN LO estingueva i propri debiti Parte_1 personali, tra i quali il mutuo ipotecario e altri prestiti contrati con AG AT AL IG.ra
A Tes_4
Si indicano i seguenti testi, con riserva di indicarne altri:
•Dott. residente in [...]; Controparte_2 residente in [...]; Testimone_5 residente in [...].” Testimone_6
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio chiedendo la pronuncia Parte_1 E_ di sentenza di scioglimento del matrimonio contratto fra le parti, il rigetto dell'eventuale richiesta di assegno divorzile avanzata dalla convenuta e l'ordine a quest'ultima di restituire tutti i beni mobili di cui è esclusivo proprietario. Parte_1
Si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di scioglimento E_ del matrimonio e chiedendo la previsione di un assegno divorzile in suo favore a carico di nella misura di € 200,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Parte_1
ISTAT,
Le parti hanno depositato le memorie previste dall'art. 473 bis.17 c.p.c. e sono comparse, assistite dai rispettivi difensori, avanti al giudice relatore delegato dal Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento all'udienza del 11/06/2024.
Non essendo stato possibile raggiungere un accordo fra le parti, il giudice relatore, con ordinanza del 10/07/2024, ritenuti non sussistenti i presupposti per l'assunzione di provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c., stante la vigenza delle condizioni di separazione concordate tra le parti e omologate recentemente dal Tribunale con provvedimento del
10/06/2023, ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalle parti e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
pagina 4 di 9 Le parti hanno precisato le conclusioni e hanno discusso oralmente la causa avanti al giudice relatore, che all'esito della discussione orale si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, devono essere rigettate le istanze istruttorie formulate da entrambe le parti e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto irrilevanti e superflue ai fini del decidere.
Osserva, infatti, il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo il Collegio di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal giudice istruttore con l'ordinanza del 10/07/2024.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio proposta da entrambi i coniugi è fondata e deve pertanto essere accolta.
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 E_ civile a Calolziocorte il 18/05/2018 e dalla loro unione non sono nati figli.
Il Tribunale di Lecco, con decreto del 08-10/06/2023, ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni concordate dagli stessi avanti al Presidente del Tribunale all'udienza del 24/05/2023.
Non essendo stata dedotta o eccepita una eventuale riconciliazione tra le parti e dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere mantenuta o ricostituita, ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2) lett. b) l. n. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Dato che dall'unione coniugale non sono nati figli, l'unica questione accessoria oggetto di contrasto tra le parti è la domanda di assegno divorzile avanzata dalla convenuta e contestata dall'attore.
Preliminarmente, si osserva che il riconoscimento dell'assegno divorzile si fonda su presupposti diversi da quelli previsti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento del coniuge in sede di separazione.
Infatti, se la separazione non scioglie il vincolo coniugale, con il divorzio tale vincolo viene definitivamente meno.
È dunque pacifico in giurisprudenza che, nella determinazione dell'assegno divorzile, non possa essere utilizzato quale parametro di riferimento il pregresso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, proprio in ragione dello scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale.
In tema di assegno divorzile, occorre quindi prendere le mosse da quanto statuito dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, secondo cui “Ai sensi della l. n. 898/1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e pagina 5 di 9 determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (Cass., sez. un. n. 18287/2018).
Secondo la Suprema Corte, il giudice deve dunque svolgere un giudizio sintetico consistente in una valutazione comparativa che valorizzi il contributo che ciascun coniuge ha fornito alla realizzazione della vita familiare e alle conseguenze, anche non reversibili, che tale contributo ha avuto sulla sfera soggettiva del coniuge istante per l'assegno.
Come successivamente precisato dalla giurisprudenza, la funzione assistenziale dell'assegno divorzile deve comunque essere valutata, anche in via esclusiva, rispetto alle altre funzioni (perequativa, compensativa e retributiva).
Laddove la parte debole si trovi incolpevolmente a non disporre di un reddito minimo, tale da non consentirle una vita dignitosa, e vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali delle parti, potrà essere preso in considerazione il criterio assistenziale sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo.
In aggiunta al criterio assistenziale, occorre poi considerare i criteri compensativo-perequativo e quello risarcitorio in via residuale: il criterio compensativo richiede di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia;
quello perequativo di apprezzare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiuntive ottenute dalla famiglia grazie al contributo del coniuge richiedente;
in ogni caso l'applicazione di tali criteri dovrà evitare la duplicazione dei titoli presi in considerazione e sarà onere della parte che domanda l'assegno dare prova degli elementi costitutivi di esso.
In ultima analisi, deve procedersi a valutare: a) se vi sia disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale;
b) se, esistendo tale disparità, il coniuge debole sia in condizioni economiche tali da non poter condurre una vita dignitosa per situazione incolpevole (criterio assistenziale); c) se, pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche tragga origine dalle scelte matrimoniali condivise, nel qual caso opereranno il criterio compensativo e quello perequativo e, solo in via residuale, quello risarcitorio.
In applicazione di detti principi, il Tribunale ritiene non sussistenti nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore di E_
.
[...]
Innanzitutto, si osserva che il matrimonio tra e ha Parte_1 E_ avuto durata relativamente breve, poiché i coniugi hanno contratto matrimonio il 18/05/2018 e la separazione consensuale è stata omologata con decreto del Tribunale di Lecco del 08-10/06/2023, per cui la crisi coniugale era evidentemente insorta prima dell'omologa della separazione (il pagina 6 di 9 ricorso per separazione giudiziale risulta essere stato depositato alla fine dell'anno 2022). Il matrimonio ha dunque avuto una durata inferiore ai cinque anni.
Non essendo nati figli dall'unione coniugale, la convenuta non si è E_ fatta carico di oneri familiari connessi all'accudimento e alla crescita dei figli, con eventuale sacrificio di proprie aspettative professionali.
Non è in discussione nel caso di specie l'indipendenza economica di E_
, la quale lavorava prima di contrarre matrimonio, ha lavorato in costanza di matrimonio e
[...] lavora tuttora come dipendente presso una clinica veterinaria, traendo dalla propria attività lavorativa redditi adeguati.
Non risulta che abbia effettuato rinunce in campo lavorativo o abbia E_ sacrificato ambizioni professionali in dipendenza del matrimonio contratto con . Parte_1
La mera disparità reddituale tra i coniugi, pur potendo assumere rilevanza per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in sede di separazione, è del tutto ininfluente ai fini del riconoscimento di un assegno divorzile, anche poiché nel caso di specie tale disparità reddituale non appare riconducibile a scelte condivise assunte dai coniugi in costanza di matrimonio, essendo preesistente.
È altresì irrilevante che in sede di separazione consensuale le parti abbiano pattuito un assegno di mantenimento in favore della moglie a carico del marito: i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in sede di separazione sono infatti diversi rispetto a quelli previsti per il riconoscimento di un assegno divorzile, non potendo essere utilizzato per quest'ultimo quale parametro di riferimento il pregresso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
La circostanza che in costanza di matrimonio siano state sostenute spese e siano stati contratti debiti per la ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale è inidonea a fondare il riconoscimento di un assegno divorzile in favore di del resto, si E_ osserva che l'immobile è di proprietà esclusiva della convenuta, la quale può evidentemente disporne in maniera piena.
La domanda di assegno divorzile proposta dalla parte convenuta non è dunque meritevole di accoglimento e deve, pertanto, essere rigettata.
La domanda formulata dalla parte attrice per ottenere la restituzione dei beni mobili di cui
è proprietario deve essere dichiarata inammissibile. Parte_1
Giova infatti ricordare che l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34,
35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi (Cass., n. 11828/2009).
Nei procedimenti di separazione personale e divorzio tra coniugi, dunque, è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33, 103, 104 c.p.c., soggette peraltro a riti diversi;
è, di conseguenza, esclusa la possibilità di un simultaneus processus in seno al procedimento di separazione personale o di divorzio – entrambi soggetti a un rito speciale, anche pagina 7 di 9 successivamente all'introduzione ad opera del d.lgs. n. 149/2022 del c.d. rito unitario in materia di persone, minorenni e famiglie disciplinato dagli artt. artt. 473 bis e ss. c.p.c. – su domande come quella di scioglimento della comunione di beni, di restituzione di beni, di pagamento di somme reclamate, di risarcimento di asseriti danni, il cui giudizio è soggetto a rito ordinario: le domande che precedono sono inammissibili in quanto non legate da alcun vincolo di connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
La parte attrice ha chiesto – per la prima volta solo in sede di udienza di discussione orale della causa – la condanna della convenuta in caso di rigetto della E_ domanda di assegno divorzile, alla restituzione degli importi percepiti a titolo di assegno di mantenimento dall'introduzione del presente giudizio sino alla decisione, in quanto non dovuti.
Tale domanda è inammissibile, in quanto formulata per la prima volta solo all'udienza di discussione orale della causa, dunque oltre i termini di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c.
In ogni caso, la domanda è infondata, poiché le parti hanno espressamente concordato in sede di separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Lecco del 08-10/06/2023, dunque in tempi recenti, la previsione di un assegno di mantenimento in favore di CP_1
a carico di in misura di € 200,00 mensili, indicizzati annualmente secondo Parte_1
ISTAT.
L'assegno di mantenimento del coniuge, in difetto di rilevanti sopravvenienze rispetto alla data di omologa della separazione consensuale – che nel caso di specie non si ravvisano, in ragione sia della vicinanza temporale tra l'omologa della separazione consensuale e l'introduzione del presente giudizio, sia della sostanziale identità delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti – è infatti dovuto fino alla pronuncia della sentenza di divorzio.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte convenuta, prevalente soccombente, e si liquidano ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, nella misura indicata in dispositivo, ridotta in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate, dell'assenza di effettiva attività istruttoria e della contenuta attività difensiva svolta anche rispetto alla fase decisionale, risoltasi nella discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile tra e Parte_1
a Calolziocorte il 18/05/2018, iscritto nei registri dello Stato Civile E_ del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2018, parte II, serie C, numero 21;
2) Rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da nei E_ confronti di;
Parte_1
3) Dichiara inammissibile ogni altra domanda proposta da;
Parte_1
pagina 8 di 9 4) Condanna a rifondere in favore di le spese di E_ Parte_1 lite, che liquida in € 98,00 per anticipazioni e in € 3.810,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Calolziocorte per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella camera di conIGlio del 9 gennaio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 346/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ENZA Parte_1 C.F._1
BRICCHETTI e dell'avv. EMANUELE CAIMI
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. E_ C.F._2
JESSICA MARTINO con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lecco, contrariis reiecti, e previa Parte_1 ogni opportuna declaratoria
1. Dichiarare il divorzio tra il SI. e la SI.ra ordinando Parte_1 CP_1 all'Ufficiale dello Stato civile l'Annotamento a margine dell'atto di matrimonio n. 21 del 18 maggio 2018
2. Rigettare la richiesta di assegno divorzile avanzata dalla SI.ra in quanto infondata in CP_1 fatto ed in diritto
3. ordinare alla SI.ra la restituzione di tutti i beni mobili di cui il SI. è CP_1 Parte_1 esclusivo proprietario e di cui aveva assunto l'impegno restitutorio in sede di separazione. In via istruttoria: si richiamano i documenti prodotti e si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interpello e per prova testimoniale così come meglio richiesto negli atti
1 vero che il SI. , dopo l'udienza del 24 maggio 2023, affidava alla TA Parte_1
AN l'incarico di rimuovere il pianoforte di sua esclusiva proprietà Parte_2 presente nell'abitazione della SI.ra CP_1
2 vero che la TA NÒ Pianoforti prendeva contatto con la SI.ra per eseguire CP_1 il trasporto;
3 vero che in data 17 novembre 2023 la TA AN NÒ rinunciava all'incarico Parte_2 riferendo che “i trasportatori si sono messi in contatto più volte ma senza esito positivo. L'atteggiamento della IGnora è stato decisamente poco collaborativo e la sua prima risposta è stata quella di pretendere l'invio di documenti identificabili dei trasportatori” (espunte le espressioni valutative)
4 vero che la SI.ra pretendeva una “calendarizzazione del ritiro del pianoforte” e dopo CP_1 averla ottenuta dalla TA incarica ometteva di riscontarla
5 vero che la SI.ra impediva l'asporto del pianoforte del SI. CP_1 Pt_1
6 vero che il SI. affidava, dopo l'udienza del 24 maggio 2023, alla Sidip S.r.l. l'incarico di Pt_1 rimuovere i propri beni dall'abitazione della SI.ra CP_1
7 vero che Sidip S.r.l. contattava, dal luglio 2023 e sino al novembre 2023, la SI.ra CP_1
per concordare l'accesso ed il ritiro dei beni mobili di proprietà del SI.
[...] Pt_1
8. vero che, al febbraio 2024, i beni mobili di esclusiva proprietà del SI. sono tutt'ora Pt_1 nell'abitazione della SI.ra CP_1
9 vero che i beni di proprietà personale del SI. sono quelli di cui all'elenco prodotto sub. Pt_1 doc. 15 e che mi si rammostra.
10. vero che il SI. la sera precedente al suo allontanamento da casa ritornava Parte_1 nell'abitazione coniugale e trovava la moglie e la SI.ra sul divano Parte_3
11. vero che le due donne risultavano in atteggiamento equivoco, appena il SI. è rientrato Pt_1 le due donne si alzavano precipitosamente e si allontanavo con imbarazzo
12. vero che la IG.ra riferiva, in più occasioni, al SI. di aver avuto esperienze CP_1 Pt_1 omosessuali e di aver cessato ogni interesse in merito
Quanto alle condizioni reddituali si chiede la prova per interpello
13 vero che la IG.ra , come da fotografie estratte dai profili social di quest'ultima, CP_1 si recava in viaggio alle Canarie ed in Africa (quest'ultimo viaggio nel corrente anno 2024)
14 vero che le fotografie di cui al documento n. 40 sono state postate dalla SI.ra CP_1
pagina 2 di 9 Si indicano quali testimoni i IGnori: sui capitoli da 1 a 5 il titolare della ditta Testimone_1
sui capitoli 6, 7 e 8 il SI. legale rappresentante Persona_1 Testimone_2 della Sidip S.r.l. di Canonica D'AD, si indica altresì quale testimone la IG.ra Testimone_3
Con richiesta di ammissione a prova contraria sui capitoli avversari eventualmente articolati ed ammessi e con i testimoni indicati a prova diretta.
In ogni caso: con vittoria di spese e di compensi.”
Per : “Voglia l'iIll.mo Tribunale di Lecco, contrariis E_ reiectis, così disporre:
-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la SI.ra
[...]
e , matrimonio celebrato con rito civile in data E_ Parte_1
18.05.2018 in Calolziocorte (LC), atto n. 21, p II C anno 2018 per tutti i motivi meglio esposti in narrativa del presente atto ordinando al competente Stato Civile la trascrizione del predetto provvedimento;
-disporre a carico del SInor dato atto del divario economico e reddituale Parte_1 sussistente tra il ricorrente e la resistente, come da documentazione prodotta, l'obbligo di corrispondere alla IG. ra un assegno divorzile nella misura di euro 200,00 mensili da CP_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, o in una somma maggiore ritenuta di giustizia, per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di costituzione del 10.05.2024 e nelle successive memorie.
- con vittoria di spese e compensi professionali di causa, spese generali e oneri di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- si chiede ai sensi dell' art. 210 cpc di ordinare al SI. l'esibizione dei seguenti Parte_1 documenti:
dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
copie degli estratti conto corrente degli ultimi ultimi tre anni il tutto come previsto dall'art. 473 bis n. 48 e 12 III comma cpc;
-nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova di parte avversa, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i seguenti testimoni: residente Testimone_4 in ER D'AD ; Controparte_2
- con vittoria di competenze e spese del presente giudizio, spese generali iva e cassa come per legge.
- si chiede di essere ammessi a provare per interpello e per testi sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalla locuzione “vero che”:
-Prima del 18.02.2022 i coniugi e avevano un rapporto di coppia amorevole e Pt_1 CP_1 affiatato.
pagina 3 di 9 -il IG. intrattiene dal mese dicembre 2021 una relazione sentimentale con la Parte_1
SI.ra con la quale convive a tutt'oggi. Testimone_3
-la IG.ra veniva contattata dal trasportatore del pianoforte, senza avere la fissazione della CP_1 data per procedere al ritiro.
-la SI.ra consegnava tutti i mobili di cui al processo verbale del 19.10.2023 che mi si CP_1 rammostra doc. 12, giorno in cui si recava il SI. per procedere al ritiro in nome e Parte_4 per conto del SI. ; Parte_1
- il IG. si recava presso l'abitazione sita in ER D'AD Via Leonardo da Parte_4
Vinci n. 16 al fine di procedere al ritiro di tutti i mobili ed effetti personali del SI.
[...]
di cui al doc. 13 che mi si rammostra;
Parte_1
- il pianoforte veniva dal IG. regalato alla SI.ra . Parte_1 CP_1
- il IG. con il prestito contratto con intesa AN LO estingueva i propri debiti Parte_1 personali, tra i quali il mutuo ipotecario e altri prestiti contrati con AG AT AL IG.ra
A Tes_4
Si indicano i seguenti testi, con riserva di indicarne altri:
•Dott. residente in [...]; Controparte_2 residente in [...]; Testimone_5 residente in [...].” Testimone_6
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio chiedendo la pronuncia Parte_1 E_ di sentenza di scioglimento del matrimonio contratto fra le parti, il rigetto dell'eventuale richiesta di assegno divorzile avanzata dalla convenuta e l'ordine a quest'ultima di restituire tutti i beni mobili di cui è esclusivo proprietario. Parte_1
Si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di scioglimento E_ del matrimonio e chiedendo la previsione di un assegno divorzile in suo favore a carico di nella misura di € 200,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Parte_1
ISTAT,
Le parti hanno depositato le memorie previste dall'art. 473 bis.17 c.p.c. e sono comparse, assistite dai rispettivi difensori, avanti al giudice relatore delegato dal Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento all'udienza del 11/06/2024.
Non essendo stato possibile raggiungere un accordo fra le parti, il giudice relatore, con ordinanza del 10/07/2024, ritenuti non sussistenti i presupposti per l'assunzione di provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c., stante la vigenza delle condizioni di separazione concordate tra le parti e omologate recentemente dal Tribunale con provvedimento del
10/06/2023, ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalle parti e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
pagina 4 di 9 Le parti hanno precisato le conclusioni e hanno discusso oralmente la causa avanti al giudice relatore, che all'esito della discussione orale si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, devono essere rigettate le istanze istruttorie formulate da entrambe le parti e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto irrilevanti e superflue ai fini del decidere.
Osserva, infatti, il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo il Collegio di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal giudice istruttore con l'ordinanza del 10/07/2024.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio proposta da entrambi i coniugi è fondata e deve pertanto essere accolta.
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 E_ civile a Calolziocorte il 18/05/2018 e dalla loro unione non sono nati figli.
Il Tribunale di Lecco, con decreto del 08-10/06/2023, ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni concordate dagli stessi avanti al Presidente del Tribunale all'udienza del 24/05/2023.
Non essendo stata dedotta o eccepita una eventuale riconciliazione tra le parti e dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere mantenuta o ricostituita, ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2) lett. b) l. n. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Dato che dall'unione coniugale non sono nati figli, l'unica questione accessoria oggetto di contrasto tra le parti è la domanda di assegno divorzile avanzata dalla convenuta e contestata dall'attore.
Preliminarmente, si osserva che il riconoscimento dell'assegno divorzile si fonda su presupposti diversi da quelli previsti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento del coniuge in sede di separazione.
Infatti, se la separazione non scioglie il vincolo coniugale, con il divorzio tale vincolo viene definitivamente meno.
È dunque pacifico in giurisprudenza che, nella determinazione dell'assegno divorzile, non possa essere utilizzato quale parametro di riferimento il pregresso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, proprio in ragione dello scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale.
In tema di assegno divorzile, occorre quindi prendere le mosse da quanto statuito dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, secondo cui “Ai sensi della l. n. 898/1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e pagina 5 di 9 determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (Cass., sez. un. n. 18287/2018).
Secondo la Suprema Corte, il giudice deve dunque svolgere un giudizio sintetico consistente in una valutazione comparativa che valorizzi il contributo che ciascun coniuge ha fornito alla realizzazione della vita familiare e alle conseguenze, anche non reversibili, che tale contributo ha avuto sulla sfera soggettiva del coniuge istante per l'assegno.
Come successivamente precisato dalla giurisprudenza, la funzione assistenziale dell'assegno divorzile deve comunque essere valutata, anche in via esclusiva, rispetto alle altre funzioni (perequativa, compensativa e retributiva).
Laddove la parte debole si trovi incolpevolmente a non disporre di un reddito minimo, tale da non consentirle una vita dignitosa, e vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali delle parti, potrà essere preso in considerazione il criterio assistenziale sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo.
In aggiunta al criterio assistenziale, occorre poi considerare i criteri compensativo-perequativo e quello risarcitorio in via residuale: il criterio compensativo richiede di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia;
quello perequativo di apprezzare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiuntive ottenute dalla famiglia grazie al contributo del coniuge richiedente;
in ogni caso l'applicazione di tali criteri dovrà evitare la duplicazione dei titoli presi in considerazione e sarà onere della parte che domanda l'assegno dare prova degli elementi costitutivi di esso.
In ultima analisi, deve procedersi a valutare: a) se vi sia disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale;
b) se, esistendo tale disparità, il coniuge debole sia in condizioni economiche tali da non poter condurre una vita dignitosa per situazione incolpevole (criterio assistenziale); c) se, pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche tragga origine dalle scelte matrimoniali condivise, nel qual caso opereranno il criterio compensativo e quello perequativo e, solo in via residuale, quello risarcitorio.
In applicazione di detti principi, il Tribunale ritiene non sussistenti nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore di E_
.
[...]
Innanzitutto, si osserva che il matrimonio tra e ha Parte_1 E_ avuto durata relativamente breve, poiché i coniugi hanno contratto matrimonio il 18/05/2018 e la separazione consensuale è stata omologata con decreto del Tribunale di Lecco del 08-10/06/2023, per cui la crisi coniugale era evidentemente insorta prima dell'omologa della separazione (il pagina 6 di 9 ricorso per separazione giudiziale risulta essere stato depositato alla fine dell'anno 2022). Il matrimonio ha dunque avuto una durata inferiore ai cinque anni.
Non essendo nati figli dall'unione coniugale, la convenuta non si è E_ fatta carico di oneri familiari connessi all'accudimento e alla crescita dei figli, con eventuale sacrificio di proprie aspettative professionali.
Non è in discussione nel caso di specie l'indipendenza economica di E_
, la quale lavorava prima di contrarre matrimonio, ha lavorato in costanza di matrimonio e
[...] lavora tuttora come dipendente presso una clinica veterinaria, traendo dalla propria attività lavorativa redditi adeguati.
Non risulta che abbia effettuato rinunce in campo lavorativo o abbia E_ sacrificato ambizioni professionali in dipendenza del matrimonio contratto con . Parte_1
La mera disparità reddituale tra i coniugi, pur potendo assumere rilevanza per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in sede di separazione, è del tutto ininfluente ai fini del riconoscimento di un assegno divorzile, anche poiché nel caso di specie tale disparità reddituale non appare riconducibile a scelte condivise assunte dai coniugi in costanza di matrimonio, essendo preesistente.
È altresì irrilevante che in sede di separazione consensuale le parti abbiano pattuito un assegno di mantenimento in favore della moglie a carico del marito: i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in sede di separazione sono infatti diversi rispetto a quelli previsti per il riconoscimento di un assegno divorzile, non potendo essere utilizzato per quest'ultimo quale parametro di riferimento il pregresso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
La circostanza che in costanza di matrimonio siano state sostenute spese e siano stati contratti debiti per la ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale è inidonea a fondare il riconoscimento di un assegno divorzile in favore di del resto, si E_ osserva che l'immobile è di proprietà esclusiva della convenuta, la quale può evidentemente disporne in maniera piena.
La domanda di assegno divorzile proposta dalla parte convenuta non è dunque meritevole di accoglimento e deve, pertanto, essere rigettata.
La domanda formulata dalla parte attrice per ottenere la restituzione dei beni mobili di cui
è proprietario deve essere dichiarata inammissibile. Parte_1
Giova infatti ricordare che l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34,
35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi (Cass., n. 11828/2009).
Nei procedimenti di separazione personale e divorzio tra coniugi, dunque, è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33, 103, 104 c.p.c., soggette peraltro a riti diversi;
è, di conseguenza, esclusa la possibilità di un simultaneus processus in seno al procedimento di separazione personale o di divorzio – entrambi soggetti a un rito speciale, anche pagina 7 di 9 successivamente all'introduzione ad opera del d.lgs. n. 149/2022 del c.d. rito unitario in materia di persone, minorenni e famiglie disciplinato dagli artt. artt. 473 bis e ss. c.p.c. – su domande come quella di scioglimento della comunione di beni, di restituzione di beni, di pagamento di somme reclamate, di risarcimento di asseriti danni, il cui giudizio è soggetto a rito ordinario: le domande che precedono sono inammissibili in quanto non legate da alcun vincolo di connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
La parte attrice ha chiesto – per la prima volta solo in sede di udienza di discussione orale della causa – la condanna della convenuta in caso di rigetto della E_ domanda di assegno divorzile, alla restituzione degli importi percepiti a titolo di assegno di mantenimento dall'introduzione del presente giudizio sino alla decisione, in quanto non dovuti.
Tale domanda è inammissibile, in quanto formulata per la prima volta solo all'udienza di discussione orale della causa, dunque oltre i termini di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c.
In ogni caso, la domanda è infondata, poiché le parti hanno espressamente concordato in sede di separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Lecco del 08-10/06/2023, dunque in tempi recenti, la previsione di un assegno di mantenimento in favore di CP_1
a carico di in misura di € 200,00 mensili, indicizzati annualmente secondo Parte_1
ISTAT.
L'assegno di mantenimento del coniuge, in difetto di rilevanti sopravvenienze rispetto alla data di omologa della separazione consensuale – che nel caso di specie non si ravvisano, in ragione sia della vicinanza temporale tra l'omologa della separazione consensuale e l'introduzione del presente giudizio, sia della sostanziale identità delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti – è infatti dovuto fino alla pronuncia della sentenza di divorzio.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte convenuta, prevalente soccombente, e si liquidano ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, nella misura indicata in dispositivo, ridotta in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate, dell'assenza di effettiva attività istruttoria e della contenuta attività difensiva svolta anche rispetto alla fase decisionale, risoltasi nella discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile tra e Parte_1
a Calolziocorte il 18/05/2018, iscritto nei registri dello Stato Civile E_ del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2018, parte II, serie C, numero 21;
2) Rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da nei E_ confronti di;
Parte_1
3) Dichiara inammissibile ogni altra domanda proposta da;
Parte_1
pagina 8 di 9 4) Condanna a rifondere in favore di le spese di E_ Parte_1 lite, che liquida in € 98,00 per anticipazioni e in € 3.810,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Calolziocorte per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella camera di conIGlio del 9 gennaio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
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