Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/04/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliera
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 1205 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con l'avv. TRENTO LEONARDO Parte_1
appellante
E
, con gli avv.ti PARISI SILVIA, MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO, CARNOVALE CP_1
MARCELLO,
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 922/2022, pubblicata in data 06/06/2022; azione di accertamento dello stato di invalido civile.
FATTO.
1. Con ricorso depositato il 5.12.2022 ha chiesto la riforma della sentenza con cui il Parte_1
Giudice del Lavoro di Castrovillari ha dichiarato inammissibile il suo ricorso volto ottenere il riconoscimento dello stato di invalido civile nella misura del 100%.
In particolare, l'appellante ha dedotto che:
-con la comparsa di costituzione del nuovo difensore non è stata apportata alcuna modifica né alla causa petendi né tantomeno al petitum della domanda originaria, essendo state semplicemente
1
-ha dunque errato il Giudice di prime cure nel qualificare la comparsa di costituzione del nuovo difensore come introduttiva di una domanda nuova (mutatio libelli) e non già come emendatio libelli;
-non ammettere la possibilità di proporre ricorso giudiziario avverso un accertamento sanitario escludente un precedente riconosciuto stato invalidante, come fatto dal giudice a quo, importa evidente violazione di noti principi costituzionali indicati dagli artt. 24 e 25, non avendo il ricorrente altro modo come tutelare i propri diritti>.
2. L' si è costituito in giudizio insistendo nel rigetto dell'appello poiché infondato. CP_1
3. La Corte, disposta ai sensi dell'art.127 ter cpc la sostituzione dell'udienza già fissata per la discussione con il deposito di note scritte, all'esito, ha deliberato in camera di consiglio la seguente decisione
DIRITTO.
4.L'appello va respinto.
5.Ed invero, anche ritenendo condivisibile l'assunto dell'appellante in merito alla portata della comparsa di costituzione nel pregresso grado con un nuovo difensore, rimane fermo il fatto che la domanda così come formulata e come ulteriormente specificata non ha ad oggetto il riconoscimento di una specifica prestazione, ma l'accertamento del presupposto cui sono ricollegate dall'ordinamento giuridico una serie di benefici, ossia dello stato di invalidità nella misura 100%.
6..Ciò detto, ritiene il collegio di dovere aderire al prevalente orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui l'azione di accertamento non può avere ad oggetto, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una mera situazione di fatto, ma deve tendere all'accertamento di un diritto già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale e non meramente potenziale.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte:
2 -con la sentenza n.6142/1999, ritenendo inammissibile la domanda diretta ad un accertamento della sussistenza dei requisiti di invalidità per il conseguimento dell'assegno di invalidità civile, che non sia funzionale al contestuale riconoscimento del diritto all'assegno stesso, nella concorrenza di tutti i relativi elementi costitutivi;
-con l'ordinanza n. 22/2019 stabilendo che :<È inammissibile la domanda di accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità finalizzata a fruire di prestazioni previdenziali o assistenziali, non essendo proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può formare oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e, quindi, nella sua interezza>>;
-e da ultimo con sentenza n.30510/23, ribadendo che: In tema di giudizio di cognizione,
l'azione di accertamento non può avere ad oggetto, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una mera situazione di fatto, ma deve tendere all'accertamento di un diritto già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale e non meramente potenziale>.
9. Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
10.Nella documentata sussistenza dei presupposti di cui all'art.152 disp.att.cpc l'appellante va esonerato dal pagamento delle spese del grado.
11.Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU
4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1
depositato il 05/12/2022 , avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n.
922/2022 , pubblicata in data 06/06/2022 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-dichiara irripetibili le spese del grado;
3 -si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.2.2025.
La Presidente est.
Gabriella Portale
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