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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/05/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12080/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12080/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUGHELLI Parte_1 C.F._1 STEFANO e dell'avv. GURIOLI ELENA ( ) VIA SARAGAT 13 40052 C.F._2
BARICELLA elettivamente domiciliato in VIA BONDIOLI 2 40054 BUDRIO presso il difensore avv. FUGHELLI STEFANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOFFREDO INES Parte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA SEVERINO FERRARI 225 40062 MOLINELLA presso il difensore avv. LOFFREDO INES
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il signor e la signora hanno convissuto more uxorio e dalla loro Parte_1 Parte_2
unione nasceva, in data 16.09.2007, a Bentivoglio (BO), la figlia minorenne, Persona_1
studentessa; in data 31.05.2014, a Molinella (BO), i signori e contraevano Parte_1 Pt_2
matrimonio civile in regime di comunione dei beni, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
pagina 1 di 5 del Comune di Molinella al N. 12, Parte 1, Anno 2014; nel corso degli anni i rapporti tra la signora
[...]
ed il signor si sono progressivamente deteriorati e sono venute meno la comunione Pt_2 Parte_1
affettiva, sentimentale e materiale che devono caratterizzare il vincolo matrimoniale;
essi hanno pertanto concordemente chiesto di separarsi e successivamente di divorziale alle condizioni di cui al ricorso congiunto. All'udienza del 20.2.2025, trattata mediante scambio di note scritte, essi hanno confermato di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate sono conformi a legge e all'interesse della figlia minorenne, pertanto vanno integralmente recepite col presente provvedimento. La causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, come da separata ordinanza, per la pronuncia sulla domanda divorzio. Sulle spese il Tribunale si pronuncerà con la sentenza di divorzio, che definirà il giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così dispone:
1 – pronuncia la separazione personale fra nato a Molinella (BO), in [...] Parte_1
19.11.1974, e nata a [...], in data [...], uniti in matrimonio in data Parte_2
31.05.2014, a Molinella (BO), con rito civile in regime di comunione dei beni, atto trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Molinella al N. 12, Parte 1, Anno 2014; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che per volontà delle parti la loro separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1 - I coniugi vivranno separatamente. In particolare:
- La signora lascerà definitivamente l'abitazione coniugale sita in Argenta (FE), Strada Pt_2
Valletta n. 50 nella disponibilità del signor , come di fatto già avvenuto sull'accordo Parte_1
delle parti avendo già trasferito la propria residenza altrove;
- il signor , al quale viene pertanto assegnata la casa coniugale, la cui proprietà Parte_1
appartiene, in via esclusiva, al medesimo ricorrente ed alla di lui madre, signora continuerà CP_1
a risiedervi unitamente alla figlia minore Per_1
2-La figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e Per_1
residenza anagrafica, come precisato al punto 1, presso il padre.
3-Al fine di salvaguardare le figure genitoriali, entrambi i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che la riguardano e continueranno a curarne la salute, l'educazione e l'istruzione, consultandosi tra loro ed assumendo congiuntamente le decisioni più importanti, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle aspirazioni ed inclinazioni naturali della minore. In particolare, i pagina 2 di 5 genitori assumeranno di comune accordo le decisioni che riguardano le attività sportive o ludico ricreative della figlia, confrontandosi quindi sull'opportunità che la stessa ne intraprenda i relativi corsi.
Per il resto, ciascun genitore curerà, senza interferenze dell'altro, la quotidianità del rapporto con la figlia quando questa si trovi presso di lui, assumendo autonomamente le relative decisioni nelle questioni di ordinaria amministrazione.
4- La madre, avrà ampia libertà di visita della figlia nel rispetto del volere della ragazza e compatibilmente con i suoi impegni. In considerazione dell'età, i ricorrenti, di comune accordo, rinunciano alla calendarizzazione dei diritti di visita e dei periodi di permanenza della figlia presso l'uno e l'altro genitore.
5-La signora corrisponderà al signor a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 Parte_1 ordinario della figlia la somma di €. 250,00 mensili, a far data dalla sottoscrizione del presente Per_1
ricorso annualmente rivalutabili secondo le variazioni degli indici ISTAT, entro il giorno 30 (trenta) di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente intestato al signor Parte_1
6-Le spese straordinarie per attività extrascolastiche e ludico ricreative, scolastiche, mediche non mutuabili, culturali, e ogni altra e diversa spesa che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ordinarie esigenze di vita della figlia sarà ripartita tra i coniugi al 50%.
7-In particolare, allo scopo di meglio individuare la ripartizione delle spese, i coniugi convengono che: ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento siano le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita quali vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica, spese per l'ordinaria cura della persona;
ricomprese tra le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli siano le spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori (a causa o dopo lo scioglimento dell'unione) documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese quelle per trattamenti e farmaci prescritti, spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico, spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per attrezzature e corredo sportivo), spese ludico-ricreativo-culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per le relative attrezzature). Sono altresì ricomprese le spese per il conseguimento della patente di guida, per abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico, spese pagina 3 di 5 scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica, spese per uscite scolastiche senza pernottamento, spese per visite mediche specialistiche prescritte dal medico di medicina generale, ticket sanitari, spese per apparecchi dentistici, spese oculistiche (comprese quelle per l'uso di lenti se prescritte), spese mediche aventi carattere di urgenza ed in generale le spese sostenute per accertamenti e trattamenti medico diagnostici presso strutture del SSN. Tali spese dovranno essere comunque documentate ai fini del rimborso;
ricomprese tra le spese straordinarie da concordare preventivamente, siano tutte le altre spese
(ad esempio: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, da effettuare presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici erogati in libera professione, compresi gli interventi chirurgici presso strutture private, tasse scolastiche per istituti privati e corsi universitari, di specializzazione, gite scolastiche ed altri viaggi con pernottamento, lezioni private, attività sportive o ludico ricreative, ecc...). Tali spese dovranno essere concordate tra i genitori secondo le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 7 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto motivando adeguatamente. Il rimborso delle spese straordinarie, nella quota sopra indicata, avverrà, in favore del genitore che le ha anticipate, entro i quindici giorni successivi all'esibizione della relativa ricevuta fiscale (che dovrà essere intestata alla figlia anche ai fini della corretta deducibilità della stessa) o del preventivo concordato;
8-i coniugi si accordano affinché la figlia sia posta fiscalmente per intero a carico del padre;
9-L'auto Kia Sportage tg EX025YV acquistata in regime di comunione dei beni rimarrà in proprietà esclusiva del marito signor Parte_1
10-L'auto Fiat AN tg FN202ND acquistata in regime di comunione dei beni, che attualmente risulta intestata al signor , rimarrà in proprietà esclusiva della moglie che si Parte_1 Parte_2 farà carico delle spese e dell'espletamento delle pratiche amministrative per il passaggio di proprietà all'uopo necessario.
11-L'auto Caravan tg. MO024081 acquistata in regime di comunione dei beni rimarrà in proprietà esclusiva del marito signor Parte_1
12-I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, e che la loro condizione patrimoniale non impone alcuna pronuncia in merito a qualsiasi forma di contributo economico di mantenimento. pagina 4 di 5 13-I signori ed hanno già provveduto, di comune accordo a suddividersi i risparmi Pt_2 Parte_1
comuni e le somme giacenti sui rapporti bancari e/o postali. Ciò premesso si impegnano ad estinguere eventuali conti correnti e/o rapporti cointestati ancora in essere.
14-I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio della carta di identità valevole per l'espatrio ed al passaporto anche in relazione alla figlia ed al rilascio – rinnovo del passaporto per la figlia medesima.
15- la causa è rimessa sul ruolo avanti al Giudice Relatore come da separata ordinanza.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12080/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUGHELLI Parte_1 C.F._1 STEFANO e dell'avv. GURIOLI ELENA ( ) VIA SARAGAT 13 40052 C.F._2
BARICELLA elettivamente domiciliato in VIA BONDIOLI 2 40054 BUDRIO presso il difensore avv. FUGHELLI STEFANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOFFREDO INES Parte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA SEVERINO FERRARI 225 40062 MOLINELLA presso il difensore avv. LOFFREDO INES
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il signor e la signora hanno convissuto more uxorio e dalla loro Parte_1 Parte_2
unione nasceva, in data 16.09.2007, a Bentivoglio (BO), la figlia minorenne, Persona_1
studentessa; in data 31.05.2014, a Molinella (BO), i signori e contraevano Parte_1 Pt_2
matrimonio civile in regime di comunione dei beni, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
pagina 1 di 5 del Comune di Molinella al N. 12, Parte 1, Anno 2014; nel corso degli anni i rapporti tra la signora
[...]
ed il signor si sono progressivamente deteriorati e sono venute meno la comunione Pt_2 Parte_1
affettiva, sentimentale e materiale che devono caratterizzare il vincolo matrimoniale;
essi hanno pertanto concordemente chiesto di separarsi e successivamente di divorziale alle condizioni di cui al ricorso congiunto. All'udienza del 20.2.2025, trattata mediante scambio di note scritte, essi hanno confermato di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate sono conformi a legge e all'interesse della figlia minorenne, pertanto vanno integralmente recepite col presente provvedimento. La causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, come da separata ordinanza, per la pronuncia sulla domanda divorzio. Sulle spese il Tribunale si pronuncerà con la sentenza di divorzio, che definirà il giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così dispone:
1 – pronuncia la separazione personale fra nato a Molinella (BO), in [...] Parte_1
19.11.1974, e nata a [...], in data [...], uniti in matrimonio in data Parte_2
31.05.2014, a Molinella (BO), con rito civile in regime di comunione dei beni, atto trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Molinella al N. 12, Parte 1, Anno 2014; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che per volontà delle parti la loro separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1 - I coniugi vivranno separatamente. In particolare:
- La signora lascerà definitivamente l'abitazione coniugale sita in Argenta (FE), Strada Pt_2
Valletta n. 50 nella disponibilità del signor , come di fatto già avvenuto sull'accordo Parte_1
delle parti avendo già trasferito la propria residenza altrove;
- il signor , al quale viene pertanto assegnata la casa coniugale, la cui proprietà Parte_1
appartiene, in via esclusiva, al medesimo ricorrente ed alla di lui madre, signora continuerà CP_1
a risiedervi unitamente alla figlia minore Per_1
2-La figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e Per_1
residenza anagrafica, come precisato al punto 1, presso il padre.
3-Al fine di salvaguardare le figure genitoriali, entrambi i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che la riguardano e continueranno a curarne la salute, l'educazione e l'istruzione, consultandosi tra loro ed assumendo congiuntamente le decisioni più importanti, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle aspirazioni ed inclinazioni naturali della minore. In particolare, i pagina 2 di 5 genitori assumeranno di comune accordo le decisioni che riguardano le attività sportive o ludico ricreative della figlia, confrontandosi quindi sull'opportunità che la stessa ne intraprenda i relativi corsi.
Per il resto, ciascun genitore curerà, senza interferenze dell'altro, la quotidianità del rapporto con la figlia quando questa si trovi presso di lui, assumendo autonomamente le relative decisioni nelle questioni di ordinaria amministrazione.
4- La madre, avrà ampia libertà di visita della figlia nel rispetto del volere della ragazza e compatibilmente con i suoi impegni. In considerazione dell'età, i ricorrenti, di comune accordo, rinunciano alla calendarizzazione dei diritti di visita e dei periodi di permanenza della figlia presso l'uno e l'altro genitore.
5-La signora corrisponderà al signor a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 Parte_1 ordinario della figlia la somma di €. 250,00 mensili, a far data dalla sottoscrizione del presente Per_1
ricorso annualmente rivalutabili secondo le variazioni degli indici ISTAT, entro il giorno 30 (trenta) di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente intestato al signor Parte_1
6-Le spese straordinarie per attività extrascolastiche e ludico ricreative, scolastiche, mediche non mutuabili, culturali, e ogni altra e diversa spesa che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ordinarie esigenze di vita della figlia sarà ripartita tra i coniugi al 50%.
7-In particolare, allo scopo di meglio individuare la ripartizione delle spese, i coniugi convengono che: ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento siano le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita quali vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica, spese per l'ordinaria cura della persona;
ricomprese tra le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli siano le spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori (a causa o dopo lo scioglimento dell'unione) documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese quelle per trattamenti e farmaci prescritti, spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico, spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per attrezzature e corredo sportivo), spese ludico-ricreativo-culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per le relative attrezzature). Sono altresì ricomprese le spese per il conseguimento della patente di guida, per abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico, spese pagina 3 di 5 scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica, spese per uscite scolastiche senza pernottamento, spese per visite mediche specialistiche prescritte dal medico di medicina generale, ticket sanitari, spese per apparecchi dentistici, spese oculistiche (comprese quelle per l'uso di lenti se prescritte), spese mediche aventi carattere di urgenza ed in generale le spese sostenute per accertamenti e trattamenti medico diagnostici presso strutture del SSN. Tali spese dovranno essere comunque documentate ai fini del rimborso;
ricomprese tra le spese straordinarie da concordare preventivamente, siano tutte le altre spese
(ad esempio: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, da effettuare presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici erogati in libera professione, compresi gli interventi chirurgici presso strutture private, tasse scolastiche per istituti privati e corsi universitari, di specializzazione, gite scolastiche ed altri viaggi con pernottamento, lezioni private, attività sportive o ludico ricreative, ecc...). Tali spese dovranno essere concordate tra i genitori secondo le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 7 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto motivando adeguatamente. Il rimborso delle spese straordinarie, nella quota sopra indicata, avverrà, in favore del genitore che le ha anticipate, entro i quindici giorni successivi all'esibizione della relativa ricevuta fiscale (che dovrà essere intestata alla figlia anche ai fini della corretta deducibilità della stessa) o del preventivo concordato;
8-i coniugi si accordano affinché la figlia sia posta fiscalmente per intero a carico del padre;
9-L'auto Kia Sportage tg EX025YV acquistata in regime di comunione dei beni rimarrà in proprietà esclusiva del marito signor Parte_1
10-L'auto Fiat AN tg FN202ND acquistata in regime di comunione dei beni, che attualmente risulta intestata al signor , rimarrà in proprietà esclusiva della moglie che si Parte_1 Parte_2 farà carico delle spese e dell'espletamento delle pratiche amministrative per il passaggio di proprietà all'uopo necessario.
11-L'auto Caravan tg. MO024081 acquistata in regime di comunione dei beni rimarrà in proprietà esclusiva del marito signor Parte_1
12-I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, e che la loro condizione patrimoniale non impone alcuna pronuncia in merito a qualsiasi forma di contributo economico di mantenimento. pagina 4 di 5 13-I signori ed hanno già provveduto, di comune accordo a suddividersi i risparmi Pt_2 Parte_1
comuni e le somme giacenti sui rapporti bancari e/o postali. Ciò premesso si impegnano ad estinguere eventuali conti correnti e/o rapporti cointestati ancora in essere.
14-I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio della carta di identità valevole per l'espatrio ed al passaporto anche in relazione alla figlia ed al rilascio – rinnovo del passaporto per la figlia medesima.
15- la causa è rimessa sul ruolo avanti al Giudice Relatore come da separata ordinanza.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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