Rigetto
Sentenza 27 giugno 2025
Inammissibile
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/03/2026, n. 2418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2418 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02418/2026REG.PROV.COLL.
N. 07847/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7847 del 2025, proposto dalla Colacem s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vivani e Simone Abellonio, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Gestore dei servizi energetici - Gse s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Fienga, Marco Trevisan e Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazzale delle Belle Arti, n. 8;
NE - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Ricerca sul sistema energetico - Rse s.p.a., non costituita in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 5619 del 27 giugno 2025, resa tra le parti e notificata in data 30 giugno 2025.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio della società per azioni Gse - Gestore dei servizi energetici e dell’NE - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026, il consigliere AN GI e uditi per le parti gli avvocati Simone Abellonio e Marco Trevisan;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla domanda di revocazione proposta, ex art. 395, n. 4), c.p.c., dalla Colacem s.p.a. avverso la sentenza di questa sezione n. 5619 del 27 giugno 2025, che ha respinto l’appello n. 5271 del 2024 contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta ter , n. 7921 del 22 aprile 2024, di rigetto del ricorso di primo grado n. 4191 del 2017 veicolato dalla Colacem s.p.a. e integrato da quattro atti di motivi aggiunti.
2. In data 24 febbraio 2017, il Gestore dei servizi energetici emise il provvedimento prot. GSE/P20170019299, recante il « rigetto della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0115705054114R025-1#1, presentata da COLACEM S.p.a. », relativa a un intervento di efficientamento energetico sulla linea di raffreddamento del “clinker” di un impianto di produzione di cemento, con quadri ad azionamento con tecnologia cosiddetta “inverter”, reputato non conforme « alle previsioni normative di cui al D.M. 28 dicembre 2012, in quanto dalla documentazione trasmessa risulta che i risparmi generati dall’intervento sono non addizionali, poiché si sarebbero comunque verificati per effetto dell’evoluzione tecnologica, normativa e del mercato. In particolare, il grado di maturità tecnologica conseguito dall’industria dei cementifici in merito all’installazione di inverter, anche sulla base delle evidenze emerse dal confronto tra i risparmi di energia primaria conseguiti e i costi complessivi del progetto dichiarati, comprova che la soluzione impiantistica implementata costituisca una soluzione tecnologica standard nell’ambito dell’installazione inverter. La vita tecnica dell’intervento proposto non è conforme a quanto indicato dall’art. 2 del succitato D.M. In particolare, il valore proposto della vita tecnica è stato posti pari alla vita tecnica per un motore di una nuova installazione, indicato nell’allegato A delle Linee Guida, ovvero pari a 15 anni, e non pari alla differenza tra quest’ultima e il numero di anni di esercizio del motore sul quale è stato installato l’inverter ».
3. Tale provvedimento nonché le prodromiche note del Gse prot. GSE/P20160090772 del 22 novembre 2016 recante il « preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241 del 1990 della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0115705054114R025-1#1 » e della Rse - Ricerca sul sistema energetico s.p.a. prot. 16080090 del 2 agosto 2016 richiedente integrazioni relative alla predetta “RVC” sono stati impugnati dalla Colacem s.p.a. con il ricorso n. 4191 del 2017 proposto dinanzi al T.a.r. per il Lazio e affidato a tre motivi, compendiati in « VIOLAZIONE DELL’ART. 21 NONIES DELLA LEGGE N. 241/1990 E DEGLI ARTT. 12, 14 E 16 DELLE LINEE GUIDA, SVIAMENTO DI POTERE, VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 241/1990 E DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA E CERTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL’ART. 97 DELLA COST. E DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, NONCHÉ ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE »; « VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 12, 14 E 16 DELLE LINEE GUIDA, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, SVIAMENTO DI POTERE, VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 241/1990 E DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA E CERTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL’ART. 97 DELLA COST. E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO » e « CON RIFERIMENTO ALL’ASSERITA INSUSSISTENZA DEL REQUISITO DELL’ADDIZIONALITÀ E DI BASELINE: ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ MANIFESTA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DELLA LINEE GUIDA DELL’AEEGSI E DELLA GUIDA OPERATIVA 3.1 DELL’ENEA, NONCHÉ VIOLAZIONE DELL’ART. 6, COMMA 2, E DELL’ART. 15 COMMA 2, DEL D.M. 28 DICEMBRE 2012 ».
4. L’NE si è costituita nel giudizio di primo grado, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
5. La società per azioni Gse - Gestore dei servizi energetici si è costituito nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.
6. La società per azioni Rse - Ricerca sul sistema energetico non si è costituita nel giudizio di primo grado.
7. Successivamente, con un primo atto di motivi aggiunti, affidato sostanzialmente a censure sovrapponibili a quelle del ricorso introduttivo, la Colacem s.p.a. ha impugnato la comunicazione del Gestore dei servizi energetici prot. GSE/P20200020846 del 19 maggio 2020, di rigetto dell’istanza (presentata dall’interessata in data 11 marzo 2020 e acquisita con prot. GSE/A20200035336) di riesame del provvedimento prot. GSE/P2017001299 del 24 febbraio 2017.
Specificamente, con tale atto l’interessata ha formulato i seguenti sei motivi: « ILLEGITTIMITÀ IN VIA AUTONOMA E DERIVATA DAI VIZI DEI PRECEDENTI ATTI IMPUGNATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO », « VIOLAZIONE DEGLI ART. 1, 3 E 6 DELLA L. N. 241/1990. VIOLAZIONE DELL’ART. 8 12 DEL DM 11 GENNAIO 2017. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E DELL’EFFICIENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA », « CON RIFERIMENTO ALL’ASSERITA INSUSSISTENZA DEL REQUISITO DELL’ADDIZIONALITÀ E DI BASELINE: ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ MANIFESTA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DELLE LINEE GUIDA DELL’AEEGSI E DELLA GUIDA OPERATIVA 3.1 DELL’ENEA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6, COMMA 2, E DELL’ART. 15, COMMA 2, DEL D.M. 28 DICEMBRE 2012 », « VIOLAZIONE DELL’ART. 21-NONIES DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 E S.M.I. 21 VIOLAZIONE DEGLI ART. 12, 14 E 16 DELLE LINEE GUIDA. VIOLAZIONE DELL’ART. 56, COMMA 7 E 8 DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 E DELL’ART. 42 DEL D. LGS. N. 28/2011. SVIAMENTO DI POTERE. VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DELLA L. 241/1990 E DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA E CERTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL’ART. 97 COST. E DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE», «VIOLAZIONE DEGLI ART. 12, 14 E 16 DELLE LINEE GUIDA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DELLA L. 241/1990 E DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA E CERTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL’ART. 97 COST. E DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. SVIAMENTO DI POTERE » e « VIOLAZIONE DELL’ART. 42, COMMA 3-TER, DEL D.LGS. N. 28/2011. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE ».
8. Con un secondo atto di motivi aggiunti, la Colacem s.p.a. ha dedotto l’ulteriore illegittimità dei provvedimenti già impugnati alla luce del sopravvenuto art. 56, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, nonché per ulteriore violazione dell’art. 21- nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, novellato dal su citato art. 56, comma 7. In particolare, ha formulato i seguenti quattro motivi: « VIOLAZIONE DELL’ART. 42 DEL D. LGS. 3 MARZO 2011 N. 28 COME MODIFICATO DALL’ART. 56, COMMA 7, DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO CON LEGGE 120/2020, DEDOTTA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.56, COMMA 8, DEL MEDESIMO D.L. 76/2020; VIOLAZIONE DELL’ART. 21-NONIES, DELLA L. 241/1990. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO », « RIPROPOSIZIONE DELLE CENSURE DEDOTTE CON IL RICORSO INTRODUTTIVO », « RIPROPOSIZIONE DELLA CENSURA DEDOTTA CON I PRIMI MOTIVI AGGIUNTI DI RICORSO » e « IN VIA SUBORDINATA. VIOLAZIONE DELL’ART. 42 DEL D. LGS. 3 MARZO 2011 N. 28 COME MODIFICATO DALL’ART. 56, COMMA 7, DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO CON LEGGE 120/2020, DEDOTTA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.56, COMMA 8, DEL MEDESIMO D.L. 76/2020 ».
9. Con un terzo atto di motivi aggiunti presentati la Colacem s.p.a. ha impugnato il provvedimento del Gestore prot. GSE/P20210031859 del 19 novembre 2021, dichiarativo dell’improcedibilità e comunque dell’inammissibilità e della non accoglibilità dell’istanza presentata dall’interessata ai sensi art. 56, comma 8, del decreto-legge n. 76/2020 (acquisita con il prot. GSE/A20200111112 del 21 luglio 2020), considerando tale disposizione applicabile « ai soli provvedimenti di annullamento d’ufficio in corso o decadenza dal diritto all’ottenimento degli incentivi e non anche, come nel caso di specie, ai provvedimenti con i quali il GSE ha disposto il rigetto delle richieste di verifica e certificazione, valutate ai sensi del dell’art.16 delle L.G. EEN 9/11 ». Tale provvedimento è stato censurato per « VIOLAZIONE DELL’ART. 56 DEL D.L. N. 76/2020, DELL’ART. 21 NONIES DELLA LEGGE N. 241/1990, DEGLI ARTT. 6, 12, 13, 14 E 16 DELLE LINEE GUIDA, DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 241/1990, DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA E CERTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 DELLA COST. E DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, NONCHÉ PER ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE ».
10. Con un quarto atto di motivi aggiunti la Colacem s.p.a. ha impugnato la nota del Gestore del 28 ottobre 2022, avente per oggetto « Applicazione dell’art. 42 commi 3bis e 3ter, del D.Lgs n.28/11 alla Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0115705054114R025 – Comunicazione di esito », nelle parti di cui alla narrativa, ivi compreso l’atto del 5 maggio 2022 avente ad oggetto « istanza di applicazione dell’art. 56 comma 8, del DL 16 luglio 2020 n. 76, prot. GSE/A20200111119 del 21 luglio 2020 in merito al provvedimento di rigetto della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0115705054114R025-1#1, prot. GSE/P20170019299 del 24 febbraio 2017 – Chiarimenti a seguito dell’Ordinanza TAR Lazio, sez. III-ter, n. 1120/2022 », lamentando la « VIOLAZIONE DELL’ART. 42 DEL D. LGS. 3 MARZO 2011 N. 28 COME MODIFICATO DALL’ART. 56, COMMA 7, DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO CON LEGGE 120/2020. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA » e deducendo, inoltre, l’« ILLEGITTIMITÀ IN VIA AUTONOMA E DERIVATA PER I VIZI DEDOTTI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO, CON I PRIMI E I SECONDI MOTIVI AGGIUNTI » e l’« ILLEGITTIMITÀ IN VIA AUTONOMA E DERIVATA PER I VIZI DEDOTTI CON IL TERZO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI ».
11. La società per azioni Gse ha chiesto il rigetto anche di tutti gli atti di motivi aggiunti.
12. Con la sentenza n. 7921 del 22 aprile 2024, il T.a.r. per il Lazio, sezione quinta stralcio, ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti e ha compensato tra le parti le spese processuali.
13. La Colacem s.p.a. ha proposto appello (n. 5271 del 2024) avverso la su menzionata sentenza, articolando quattro motivi, compendiati in « ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE DELL’ART. 21-NONIES DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 E S.M.I., DEGLI ART. 12, 14 E 16 DELLE LINEE GUIDA EMANATE CON DELIBERA AEEGSI N. 9/2011. SVIAMENTO DI POTERE. VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DELLA L. 241/1990 E DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA E CERTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL’ART. 97 COST. E DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D’ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. SVIAMENTO DI POTERE », « IN SUBORDINE: QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E DI RIMESSIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA », « ERROR IN IUDICANDO CON RIFERIMENTO ALL’ASSERITA INSUSSISTENZA DEL REQUISITO DELL’ADDIZIONALITÀ E DI BASELINE: ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ MANIFESTA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. VIOLAZIONE DEGLI ART. 1, 3 E 6 DELLA LEGGE N. 241/1990 E DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA E BUON 17 ANDAMENTO. VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DELLE LINEE GUIDA, DELLE LINEE GUIDA DELL’AEEGSI, DELLA GUIDA OPERATIVA 3.1 DELL’ENEA, DELL’ART. 6, COMMA 2 E DELL’ART. 15 COMMA 2 DEL D.M. 28/12/2012 » e « ERROR IN IUDICANDO: VIOLAZIONE DELL’ART. 56 DEL DL 76/2020, DELL’ART. 21-NONIES DELLA L. 241/1990, DEGLI ART. 6, 12, 13, 14 E 16 DELLE LINEE GUIDA, DELL’ART. 1 DELLA L. 241/1990, DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA E CERTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST. E DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO ».
14. La società per azioni Gse si è costituita nel giudizio di secondo grado, chiedendo il rigetto dell’appello.
15. L’NE e la società per azioni Rse non si sono costituite nel giudizio di secondo grado.
16. Con l’impugnata sentenza n. 5619 del 27 giugno 2025 (notificata in data 30 giugno 2025), questa sezione ha respinto l’appello e ha compensato tra le parti le spese processuali del secondo grado.
17. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 29 settembre 2025 e in data 13 ottobre 2025 – la Colacem s.p.a. ha domandato la revocazione della su menzionata sentenza ai sensi degli articoli 106 c.p.a. e 395, n. 4), c.p.c., articolando, per la fase rescindente, un unico motivo rubricato « REVOCAZIONE DELLA SENTENZA AI SENSI DELL’ART. 395, COMMA 1, N. 4) C.P.C. E ART. 106 C.P.A. PER ERRORE DI FATTO RISULTANTE DAI DOCUMENTI DI CAUSA, IN RELAZIONE AL CONTENUTO MATERIALE DELLA RELAZIONE TECNICA » ed esteso da pagina 11 a pagina 16 del libello introduttivo e, per la fase rescissoria, un unico motivo reiterativo del terzo motivo d’appello (in tesi rigettato a causa del lamentato errore revocatorio), rubricato « ERROR IN IUDICANDO CON RIFERIMENTO ALL’ASSERITA INSUSSISTENZA DEL REQUISITO DELL’ADDIZIONALITÀ E DI BASELINE: ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ MANIFESTA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DELLE LINEE GUIDA, DELLE LINEE GUIDA DELL’AEEGSI 9/11, DELLA GUIDA OPERATIVA 3.1 DELL’ENEA, DELL’ART. 6, COMMA 2 E DELL’ART. 15 COMMA 2 DEL D.M. 28/12/2012 » ed esteso da pagina 17 a pagina 24 dell’atto d’impugnazione.
18. La società per azioni Gse si è costituita in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso e comunque la sua infondatezza.
19. L’NE - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile si è costituita in resistenza in giudizio.
20. La società per azioni Rse, pur ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
21. In vista dell’udienza di discussione la società Gse ha depositato una memoria in data 29 dicembre 2025 e la ricorrente ha depositato una memoria di replica in data 13 gennaio 2026. Con tali scritti defensionali dette parti hanno illustrato le proprie tesi e insistito sulle rispettive posizioni.
22. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 3 febbraio 2026.
23. Va premesso che l’art. 106 c.p.a. stabilisce che le sentenze del giudice amministrativo sono impugnabili per revocazione nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 c.p.c., con ricorso da proporre allo stesso organo che ha pronunciato la decisione.
La revocazione, sia ordinaria che straordinaria, è un mezzo di gravame di carattere eccezionale e si compendia in un’impugnazione limitata e a critica vincolata, in quanto proponibile solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge.
Essa, in ambedue le forme, è caratterizzata da un procedimento costituito da due fasi: rescindente sulla sentenza revocanda (necessaria) e rescissoria (eventuale e conseguente all’accoglimento di quella rescindente), diretta a sostituire la predetta sentenza.
La distinzione tra revocazione ordinaria e straordinaria si fonda sulla diversità dei vizi che legittimano la loro proposizione: invero la prima tipologia si riscontra quando i motivi posti a fondamento della revocazione sono conoscibili dalla parte soccombente dal momento della pubblicazione della sentenza [numeri 4) e 5) dell’art. 395 c.p.c.], mentre la seconda si rinviene quando i motivi sono inizialmente occulti e sono conoscibili soltanto successivamente alla predetta pubblicazione, a seguito della scoperta di fatti in precedenza sconosciuti [numeri 1), 2), 3) e 6) dell’art. 395 c.p.c.].
La differente natura dei vizi impinge sul dies a quo del termine d’impugnazione.
In particolare, l’attivazione del rimedio della revocazione straordinaria soggiace al termine semestrale decorrente non dalla pubblicazione della sentenza, ma dal momento della conoscenza o della conoscibilità del vizio.
23.1. Con specifico riferimento alla revocazione di cui al n. 4) dell’art. 395 c.p.c., si osserva che: « a) l’errore di fatto, idoneo a costituire un vizio revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., è identificabile con l’errore di percezione sull’esistenza o sul contenuto di un atto processuale, che si traduca nell’omessa pronuncia su una censura o su un’eccezione (per lo meno a far tempo da Cons. Stato, Ad. plen., 22 gennaio 1997, n. 3, ribadita da Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5; successivamente cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4099; sez. V, 29 ottobre 2014, n. 5347; sez. IV 28 ottobre 2013, n. 5187; 6 agosto 2013, n. 4156; sez. III 29 ottobre 2012, n. 5510; sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587); b) conseguentemente, non costituisce motivo di revocazione per errore di fatto la circostanza che il giudice, nell’esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni proposte dalla parte a sostegno delle proprie censure (Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 21); c) non può giustificare la revocazione, inoltre, una contestazione sull’attività di valutazione del giudice, perché essa riguarderebbe un profilo diverso dall’erronea percezione del contenuto dell’atto processuale, in cui si sostanzia l’errore di fatto (Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 2015, n. 3852; sez. V 12 maggio 2015, n. 2346; sez. III 18 settembre 2012, n. 4934); di conseguenza, il vizio revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono “fatti” ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. e perché un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l’attività valutativa ed interpretativa del giudice (Cass. 22 marzo 2005, n. 6198); d) non può giustificare la revocazione, altresì, una contestazione concernente il mancato esame di un qualsivoglia documento (come, ad es., di un allegato a una relazione istruttoria) o di qualsiasi altra prova offerta dalle parti, dal momento che in casi del genere si potrebbero configurare soltanto errores in iudicando , non contemplati dall’art. 395 c.p.c. quale motivo di ricorso per revocazione (Cons. Stato, Ad. plen., 11 giugno 2001, n. 3); e) affinché possa dirsi sussistente il vizio revocatorio contemplato dalla norma è inoltre necessario che l’errore di fatto si sia dimostrato determinante, secondo un nesso di causalità necessaria, nel senso che l’errore deve aver costituito il motivo essenziale e determinante della decisione impugnata per revocazione. È stato puntualizzato che il nesso causale non inerisce alla realtà storica, ma costituisce un nesso logico-giuridico, nel senso che la diversa soluzione della lite deve imporsi come inevitabile sul piano, appunto, della logica e del diritto, e non degli accadimenti concreti (Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2015, n. 826); la falsa percezione della realtà processuale deve dunque riguardare un punto decisivo, anche se non espressamente controverso della causa (Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4099); f) l’errore deve poi essere caduto su un punto non espressamente controverso della causa e in nessun modo deve coinvolgere l’attività valutativa svolta dal giudice circa situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5) » (Cons. Stato, sez. VI, 21 aprile 2022, n. 3022).
24. Delineato il su descritto quadro ordinamentale e giurisprudenziale (dal quale il Collegio non intende discostarsi), si rileva che la ricorrente ha lamentato, in sintesi, che il Consiglio di Stato non avrebbe adeguatamente preso in considerazione le risultanze di cui alla relazione tecnica di parte dell’11 novembre 2019, redatta dai docenti del Politecnico di Milano e depositata sin dal giudizio di primo grado (documento n. 26), che dimostrerebbe la sussistenza dell’addizionalità tecnica del progetto, negata dalla sentenza impugnata e prima ancora del Gestore e dal Tribunale amministrativo regionale.
Di conseguenza, ad avviso della ricorrente, il Collegio di secondo grado avrebbe deciso sulla base di un presupposto di fatto errato, rappresentato dalla supposizione dell’inesistenza di un fatto (ovverosia l’addizionalità tecnica del progetto), la cui sussistenza, per converso, emergerebbe dalla predetta relazione tecnica, non considerata in sede processuale (così come non lo era stata in sede procedimentale dal Gestore).
Secondo la ricorrente sussisterebbe « l’oggettiva innovazione tecnologica che caratterizza l’intervento di efficienza energetica proposto da Colacem, per come descritto nella Relazione tecnica » e tale fatto sarebbe un punto non controverso, « atteso che la Sentenza (e prima ancora il GSE) ha omesso di pronunciarsi sul contenuto materiale della Relazione tecnica » (cfr. pagina 11 del ricorso per revocazione e, negli stessi termini, pagine 2 e 3 della memoria di replica).
24.1. In realtà il Gestore ha reputato la documentazione inviatagli (nel suo complesso, sebbene senza espresso richiamo alla relazione, da intendersi comunque ricompresa nella totalità del coacervo istruttorio, non essendo necessario puntualizzarne tutti i singoli elementi) non sufficiente a dimostrare l’addizionalità del progetto, rigettando, pertanto, l’istanza di riesame con provvedimento prot. GSE/P20200020846 del 19 maggio 2020, gravato con il primo atto di motivi aggiunti.
Anche il T.a.r. ha valutato la relazione, come emerge univocamente dalla sentenza di primo grado, ove, in merito alla « censura con la quale la ricorrente sostiene che il GSE non avrebbe motivato le ragioni per le quali la Relazione tecnica allegata all’istanza di riesame inidonee a dimostrare dell’addizionalità dell’intervento sul piano tecnico ed economico », si è precisato che « nel provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame il GSE ha esplicitato che “ dall’analisi della documentazione integrativa fornita il 04/08/2020, la RVC non risulta conforme alle previsioni normative di cui al DM 28 dicembre 2012. In particolare, la documentazione fornita non ha consentito di superare il succitato motivo ostativo. Si rappresenta, infatti, che considerato il grado di maturità tecnologica degli interventi di efficienza energetica di cui sopra, nonché lo stato di fatto ante intervento e valutato il confronto tra i risparmi di energia conseguibili e i costi di investimento dichiarati, risulta che i risparmi generati dal progetto sono non addizionali ”. Ciò dimostra sia che il Gestore ha tenuto in debita considerazione quanto riportato nella Relazione tecnica, tanto che la documentazione integrativa non è stata ritenuta sufficiente a superare le criticità riscontrate – e già esplicitate tanto nel preavviso di rigetto quanto nel provvedimento di reiezione della RVC gravati – in ordine all’addizionalità effettiva dell’intervento di causa ».
La relazione tecnica del 2019, pur non citata espressamente, rientra certamente nel fuoco decisionale del Collegio di secondo grado, il quale ha richiamato le motivazioni rese in altro precedente giudizio trattato dalla sezione (n. 5266 del 2024), relativo a un identico progetto di efficientamento della Colacem s.p.a. (consistente in motori dei ventilatori della linea di raffreddamento del “clinker” mediante quadri ad azionamento con tecnologia “inverter”, installati presso una diversa cementeria), dove non ci si è discostati dalle valutazioni del Gestore circa la carenza di addizionalità tecnica del progetto.
24.2. Ne discende che il motivo di revocazione ordinaria ex art. 395, n. 4), c.p.c. si palesa inammissibile, in quanto: i) cade su aspetti che hanno costituito espressamente punti controversi sin dal primo grado di giudizio; ii) sollecita in modo inammissibile il giudice della revocazione a rivalutare l’intero “ thema probandum et decidendum ”.
24.3. Fermo restando che quanto esposto è già di per sé sufficiente a radicare l’inammissibilità della revocazione, si osserva, ad abundantiam (e con valenza altrettanto dirimente), che nel caso di specie non sussiste alcun contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto emergenti, una, dalla sentenza e, l’altra, dagli atti e documenti processuali. Né nel caso in esame può riscontrarsi un errore che abbia i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche, non sussistendo la negazione da parte del Collegio di secondo grado di un fatto la cui verità è positivamente stabilita (ovverosia l’asserita sussistenza dell’addizionalità derivante dall’innovazione tecnologica asseritamente caratterizzante l’intervento, la quale, invece, è stata motivatamente esclusa), con conseguente insussistenza di qualsivoglia abbaglio dei sensi. A ben vedere, dunque, l’errore dedotto dalla ricorrente costituirebbe, in ipotesi, un errore di giudizio e non di fatto, trattandosi di una contestazione sull’attività di valutazione del giudice sul contenuto concettuale della tesi difensiva dell’interessata, a cui la relazione tecnica di parte accede. Tale relazione non è un fatto materiale in senso stretto, bensì l’esposizione di una tesi, tecnicamente caratterizzata. Non costituendo un fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4), c.p.c. l’asserito errore si configura (sempre in tesi) non come errore percettivo, bensì come un presunto errore di giudizio, investendo per sua natura l’attività valutativa ed interpretativa del giudice.
Va peraltro evidenziato che non vi è errore revocatorio per la circostanza che un documento non sia stato, almeno esplicitamente, esaminato e/o valorizzato in sentenza, non sussistendo un obbligo di motivazione su ciascun elemento documentale prodotto in giudizio, sicché « non può giustificare la revocazione, altresì, una contestazione concernente il mancato esame di un qualsivoglia documento (come, ad es., di un allegato a una relazione istruttoria) o di qualsiasi altra prova offerta dalle parti, dal momento che in casi del genere si potrebbero configurare soltanto errores in iudicando , non contemplati dall’art. 395 c.p.c. quale motivo di ricorso per revocazione (Cons. Stato, Ad. plen., 11 giugno 2001, n. 3) (Cons. Stato, sez. IV, 5 settembre 2025, n. 7208; negli stessi termini anche Cons. Stato, sez. II, 20 ottobre 2022, n. 8956 e sez. V, 23 giugno 2022, n. 5174); « non sussiste pertanto errore revocatorio per il mero “fatto” che alcuni documenti o atti siano stati non esplicitamente esaminati o valorizzati in sentenza, giacché non sussiste alcun obbligo di motivare sulla corretta lettura di ciascun documento di causa, essendo sufficiente rispondere al motivo proposto, dando atto naturalmente di averlo rettamente inteso nella sua reale portata giuridica in ragione dei fatti a cui esso fa riferimento » (Cons. Stato, sez. II, n. 8956/2022 cit. e sez. V, n. 5174/2022 cit.).
25. In conclusione il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente preclusione dell’esame delle censure formulate in via rescissoria.
26. In applicazione del principio della soccombenza, alla dichiarata inammissibilità della revocazione segue la condanna della ricorrente al pagamento, in favore della resistente Gse s.p.a., delle spese e degli onorari del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e dall’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo.
26.1. La posizione marginale nella vicenda sostanziale e anche nel presente giudizio dell’NE giustificano la compensazione delle spese e degli onorari tra tale ente e la ricorrente.
26.2. Nulla deve essere disposto circa la regolazione delle spese e degli onorari tra la ricorrente e la Rse s.p.a., stante la mancata costituzione in giudizio di quest’ultima.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione n. 7847 del 2025, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la Colacem s.p.a. al pagamento, in favore della società per azioni Gse - Gestore dei servizi energetici, delle spese e degli onorari del presente giudizio di revocazione, liquidati in euro 3.000 (tremila), oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Compensa le spese e gli onorari del presente giudizio tra Colacem s.p.a. e l’NE - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.
Nulla dispone circa le spese e gli onorari del presente giudizio in relazione alla società per azioni Rse - Ricerca sul sistema energetico.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026, con l’intervento dei magistrati:
RD LE, Presidente
AN GI, Consigliere, Estensore
Antonella Manzione, Consigliere
AN Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN GI | RD LE |
IL SEGRETARIO