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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 15/05/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 376/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 376/2024 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. , (C.F. Parte_6 C.F._6 Parte_7
), (C.F. , C.F._7 Parte_8 C.F._8 [...]
(C.F. ) e (C.F. Pt_9 C.F._9 Parte_10
), rappresenti e difesi, nel presente giudizio, dall'avv. Giuseppe Fortino, C.F._10 elettivamente domiciliati in Bologna, via Paglietta n. 5, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
– (c.f. – P. I. ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell'Ente;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 01.07.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 02.07.2024, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e
[...] Parte_11 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 hanno citato in giudizio l' al fine di vedersi riconosciuto il diritto ad ottenere il beneficio
[...] CP_1 dell'aumento figurativo del quinto ex art. 3, comma 5, della L. 27.05.1977, n. 284 e, per l'effetto, di disporre la condanna dell' previdenziale all'adeguamento della posizione lavorativa ai fini del CP_1
trattamento pensionistico. A riguardo, deducevano che:
- avevano svolto servizio militare volontario presso il Genio Ferrovieri dell'Esercito;
- ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l'Ente resistente, veniva loro rilasciata idonea documentazione contenente l'indicazione del servizio prestato ed il prospetto riepilogativo utile al riconoscimento, ai fini pensionistici, del periodo di 1/5 di supervalutazione ex art. 3, comma 5, della
L. n. 284/1977;
- successivamente, venivano assunti alle dipendenze del Gruppo Ferrovie dello Stato;
- a seguito della soppressione, in data 01.04.2000, del Fondo Pensioni del Personale delle Ferrovie dello Stato, venivano iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (in breve F.P.L.D.) dell'A.G.O.;
- l' non aveva mai riconosciuto loro il beneficio in oggetto sul presupposto che la maggiorazione CP_1
di 1/5 ai fini pensionistici non spettava agli ex militari assunti dalle società del Gruppo FS con decorrenza successiva al 01.04.2000, a differenza di coloro i quali, nelle medesimi condizioni, erano stati assunti, sempre alle dipendenze del medesimo gruppo, in data anteriore all'01.04.2000.
Rappresentava che l'unica condizione posta dal legislatore perché l'ex militare potesse beneficiare dell'aumento del quinto previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 della L. n. 284/1977 era l'aver svolto un servizio in condizioni di impiego operativo, ossia un servizio che aveva comportato la percezione della relativa indennità per servizio di istituto (o equiparate). Sosteneva che l' aveva posto in essere una CP_1
disparità di trattamento tra il personale ferroviario assunto ante 01.04.2000 e quello assunto successivamente, pur trovandosi (tali dipendenti) in situazioni completamente analoghe.
1.1) Costituendosi in giudizio, l' eccepiva, in via preliminare: da un lato il difetto di giurisdizione CP_1
del giudice adito, sussistendo, ad avviso dello stesso, la giurisdizione del giudice contabile qualora, alla pretesa del beneficio de quo, si fosse ritenuta presupposta la richiesta di iscrizione al Fondo speciale del
Personale delle Ferrovie dello Stato istituito presso l' a seguito della soppressione Parte_12 CP_1
del Fondo Pensioni del Personale delle Ferrovie dello Stat;
dall'altro, l'improponibilità del ricorso per carenza delle previe domande amministrative del caso. Nel merito, contestava le affermazioni della parte ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso.
2/5 1.2) Con ordinanza del 25.10.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.10.2024
(trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.I., rilevato che la notifica del ricorso introduttivo a parte resistente era avvenuta senza il rispetto del termine previsto dall'art. 415, comma 5,
c.p.c., ne disponeva la rinotifica all' e fissava nuova udienza per la trattazione del giudizio. CP_1
All'udienza del 16.01.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione.
Alla successiva udienza del 08.05.2025 (anch'essa trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.) decideva il giudizio come da sentenza depositata nel fascicolo telematico.
2) Quanto al difetto di giurisdizione dell'AGO, va richiamata sul punto la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 207/1999 che, in tema di benefici ex art. 13 della L. n. 257/1992, ha affermato che è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, e non della Corte dei Conti, la domanda proposta dai dipendenti di un'azienda municipale nei confronti di quest'ultima per il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, della L. n. 257/1992 (moltiplicazione per il coefficiente di 1,5, ai fini delle prestazioni pensionistiche, dell'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto per un periodo superiore ai dieci anni), trattandosi di domanda avanzata da lavoratori necessariamente ancora in attività di servizio, così che, in considerazione della persistenza di un rapporto di lavoro, non può legittimamente dirsi dedotto in giudizio un rapporto pensionistico “stricto sensu”, ovvero una pretesa attinente alla misura della pensione, solo tali deduzioni determinando, per converso, la necessaria devoluzione della controversia alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Ma la giurisdizione dell'AGO deve essere affermata anche sotto altro profilo.
Infatti, dal 01.04.2000, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato sono iscritti all' e non esiste più il CP_1
Fondo Pensioni del Personale delle Ferrovie dello Stato. Peraltro, nel caso di specie, i ricorrenti non hanno domandato alcuna iscrizione al Fondo Speciale del Personale delle Ferrovie dello Stato S.p.A., né hanno richiesto a parte resistente il pagamento di somme di denaro.
Sempre in via preliminare, deve ritenersi infondata l'eccezione di improponibilità del ricorso per la mancata presentazione della domanda amministrativa. Oggetto giudizio, infatti, non è l'erogazione di una prestazione previdenziale (in tal caso, sarebbe stato necessario presentare la domanda amministrativa), bensì l'accertamento delle modalità di computo della anzianità contributiva, essendo in contestazione l'interpretazione di norme di legge.
2.1) Venendo all'esame del merito, è documentalmente provato (e, peraltro, non è in contestazione), che i ricorrenti (oggi hanno svolto servizio militare volontario presso il Genio Parte_13 Parte_13 dell'Esercito e che, ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l'ente resistente, a tutti loro è stata rilasciata idonea documentazione contenente l'indicazione del servizio prestato ed il
3/5 prospetto riepilogativo utile al riconoscimento, ai fini pensionistici, del periodo di 1/5 di supervalutazione ex art. 3, comma 5, della Legge 27.05.1977, n. 284.
E', altresì, pacifico che, a seguito della soppressione del Fondo Pensioni del Personale delle Ferrovie dello Stato, avvenuto in data 01.04.2000, tutti i ricorrenti sono stati iscritti al Fondo Pensioni
Lavoratori Dipendenti (in breve F.P.L.D.) dell'A.G.O. e che l' non ha riconosciuto loro il CP_1
beneficio di legge, a differenza di coloro i quali, nelle medesimi condizioni, sono stati assunti - sempre alle dipendenze del medesimo gruppo - in data anteriore all'01.04.2000.
Ebbene, va evidenziato come, a fronte dei pur presenti principi generali tesi a valorizzare, in sede pensionistica, i soli servizi effettivamente prestati coperti da contributi, non può non evidenziarsi come l'ultimo comma dell'art. 3 della Legge 27.05.1977, n. 284, disponga che: “Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è computato con l'aumento di un quinto”.
Sulla scorta di una interpretazione letterale e logica della norma, è evidente che l'unica condizione posta dal legislatore perché l'ex militare possa beneficiare dell'aumento in esame è l'avere svolto un servizio in condizioni di impiego operativo, vale a dire un servizio che abbia comportato la percezione della relativa indennità per servizio di istituto (o equiparate). Nessun'altra condizione pone la norma: tanto meno quella che la pensione poi fruita dagli interessati appartenga al settore pubblico.
Tale interpretazione, non contraddetta dall'art. 124 del D.P.R. n. 1092/1973, invocato dall'amministrazione resistente, è necessariamente rispettosa del canone costituzionale di ragionevolezza (alla cui violazione si esporrebbe l'art. 3 citato, ove fosse letto in senso restrittivo) in quanto il beneficio dell'aumento di un quinto del periodo utile spetta, incondizionatamente, a tutti coloro che abbiano prestato un determinato servizio (considerato evidentemente dal legislatore come particolarmente gravoso o impegnativo e, dunque, meritevole di specifica considerazione, anche in termini previdenziali) e, pertanto, non può poi essere escluso dalla fruizione di detto beneficio il soggetto che sia transitato all'impiego privato (e percepisca la pensione dall' ). CP_1
In altri termini, l'aumento del quinto rappresenta un beneficio che entra a far parte stabilmente dello status previdenziale dell'interessato e che non può poi esserne escluso, qualunque siano le vicende successive alla cessazione del servizio militare: non a caso, infatti, l'art. 3 della Legge n. 284/1977, in proposito, parla di aumento che spetta “Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni”, intendendo cioè, senza dubbio, la riferibilità del beneficio a tutte le tipologie di trattamento previdenziale che il soggetto abbia poi ad ottenere.
4/5 Va conclusivamente riconosciuto, a favore dei ricorrenti, l'aumento del quinto negato dall' con CP_1 riferimento al periodo di servizio dagli stessi prestato presso il Genio Ferrovieri dell'Esercito in impiego operativo.
3) Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 37/2018, tenendo conto del pregio dell'opera difensiva prestata e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_11 Parte_7 Parte_8 [...]
e a godere del computo, nella posizione assicurativa e nel Pt_9 Parte_10 CP_1
conseguente trattamento pensionistico, dell'aumento del quinto ai sensi dell'art. 3, comma 5, della
Legge 27.05.1977, n. 284, con riferimento al periodo di servizio prestato presso il Genio Ferrovieri dell'Esercito in impiego operativo;
2. manda all'Ente Previdenziale per gli adempimenti di competenza;
3. condanna l' al pagamento delle spese di lite nei confronti dei ricorrenti, che si liquidano in € CP_1
2.000,00, oltre 15% rimborso spese generali, oltre IVA e CAP alle rispettive aliquote di legge, che si liquidano in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Piacenza, 15.05.2025
Il Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi
5/5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 376/2024 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. , (C.F. Parte_6 C.F._6 Parte_7
), (C.F. , C.F._7 Parte_8 C.F._8 [...]
(C.F. ) e (C.F. Pt_9 C.F._9 Parte_10
), rappresenti e difesi, nel presente giudizio, dall'avv. Giuseppe Fortino, C.F._10 elettivamente domiciliati in Bologna, via Paglietta n. 5, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
– (c.f. – P. I. ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell'Ente;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 01.07.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 02.07.2024, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e
[...] Parte_11 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 hanno citato in giudizio l' al fine di vedersi riconosciuto il diritto ad ottenere il beneficio
[...] CP_1 dell'aumento figurativo del quinto ex art. 3, comma 5, della L. 27.05.1977, n. 284 e, per l'effetto, di disporre la condanna dell' previdenziale all'adeguamento della posizione lavorativa ai fini del CP_1
trattamento pensionistico. A riguardo, deducevano che:
- avevano svolto servizio militare volontario presso il Genio Ferrovieri dell'Esercito;
- ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l'Ente resistente, veniva loro rilasciata idonea documentazione contenente l'indicazione del servizio prestato ed il prospetto riepilogativo utile al riconoscimento, ai fini pensionistici, del periodo di 1/5 di supervalutazione ex art. 3, comma 5, della
L. n. 284/1977;
- successivamente, venivano assunti alle dipendenze del Gruppo Ferrovie dello Stato;
- a seguito della soppressione, in data 01.04.2000, del Fondo Pensioni del Personale delle Ferrovie dello Stato, venivano iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (in breve F.P.L.D.) dell'A.G.O.;
- l' non aveva mai riconosciuto loro il beneficio in oggetto sul presupposto che la maggiorazione CP_1
di 1/5 ai fini pensionistici non spettava agli ex militari assunti dalle società del Gruppo FS con decorrenza successiva al 01.04.2000, a differenza di coloro i quali, nelle medesimi condizioni, erano stati assunti, sempre alle dipendenze del medesimo gruppo, in data anteriore all'01.04.2000.
Rappresentava che l'unica condizione posta dal legislatore perché l'ex militare potesse beneficiare dell'aumento del quinto previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 della L. n. 284/1977 era l'aver svolto un servizio in condizioni di impiego operativo, ossia un servizio che aveva comportato la percezione della relativa indennità per servizio di istituto (o equiparate). Sosteneva che l' aveva posto in essere una CP_1
disparità di trattamento tra il personale ferroviario assunto ante 01.04.2000 e quello assunto successivamente, pur trovandosi (tali dipendenti) in situazioni completamente analoghe.
1.1) Costituendosi in giudizio, l' eccepiva, in via preliminare: da un lato il difetto di giurisdizione CP_1
del giudice adito, sussistendo, ad avviso dello stesso, la giurisdizione del giudice contabile qualora, alla pretesa del beneficio de quo, si fosse ritenuta presupposta la richiesta di iscrizione al Fondo speciale del
Personale delle Ferrovie dello Stato istituito presso l' a seguito della soppressione Parte_12 CP_1
del Fondo Pensioni del Personale delle Ferrovie dello Stat;
dall'altro, l'improponibilità del ricorso per carenza delle previe domande amministrative del caso. Nel merito, contestava le affermazioni della parte ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso.
2/5 1.2) Con ordinanza del 25.10.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.10.2024
(trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.I., rilevato che la notifica del ricorso introduttivo a parte resistente era avvenuta senza il rispetto del termine previsto dall'art. 415, comma 5,
c.p.c., ne disponeva la rinotifica all' e fissava nuova udienza per la trattazione del giudizio. CP_1
All'udienza del 16.01.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione.
Alla successiva udienza del 08.05.2025 (anch'essa trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.) decideva il giudizio come da sentenza depositata nel fascicolo telematico.
2) Quanto al difetto di giurisdizione dell'AGO, va richiamata sul punto la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 207/1999 che, in tema di benefici ex art. 13 della L. n. 257/1992, ha affermato che è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, e non della Corte dei Conti, la domanda proposta dai dipendenti di un'azienda municipale nei confronti di quest'ultima per il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, della L. n. 257/1992 (moltiplicazione per il coefficiente di 1,5, ai fini delle prestazioni pensionistiche, dell'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto per un periodo superiore ai dieci anni), trattandosi di domanda avanzata da lavoratori necessariamente ancora in attività di servizio, così che, in considerazione della persistenza di un rapporto di lavoro, non può legittimamente dirsi dedotto in giudizio un rapporto pensionistico “stricto sensu”, ovvero una pretesa attinente alla misura della pensione, solo tali deduzioni determinando, per converso, la necessaria devoluzione della controversia alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Ma la giurisdizione dell'AGO deve essere affermata anche sotto altro profilo.
Infatti, dal 01.04.2000, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato sono iscritti all' e non esiste più il CP_1
Fondo Pensioni del Personale delle Ferrovie dello Stato. Peraltro, nel caso di specie, i ricorrenti non hanno domandato alcuna iscrizione al Fondo Speciale del Personale delle Ferrovie dello Stato S.p.A., né hanno richiesto a parte resistente il pagamento di somme di denaro.
Sempre in via preliminare, deve ritenersi infondata l'eccezione di improponibilità del ricorso per la mancata presentazione della domanda amministrativa. Oggetto giudizio, infatti, non è l'erogazione di una prestazione previdenziale (in tal caso, sarebbe stato necessario presentare la domanda amministrativa), bensì l'accertamento delle modalità di computo della anzianità contributiva, essendo in contestazione l'interpretazione di norme di legge.
2.1) Venendo all'esame del merito, è documentalmente provato (e, peraltro, non è in contestazione), che i ricorrenti (oggi hanno svolto servizio militare volontario presso il Genio Parte_13 Parte_13 dell'Esercito e che, ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l'ente resistente, a tutti loro è stata rilasciata idonea documentazione contenente l'indicazione del servizio prestato ed il
3/5 prospetto riepilogativo utile al riconoscimento, ai fini pensionistici, del periodo di 1/5 di supervalutazione ex art. 3, comma 5, della Legge 27.05.1977, n. 284.
E', altresì, pacifico che, a seguito della soppressione del Fondo Pensioni del Personale delle Ferrovie dello Stato, avvenuto in data 01.04.2000, tutti i ricorrenti sono stati iscritti al Fondo Pensioni
Lavoratori Dipendenti (in breve F.P.L.D.) dell'A.G.O. e che l' non ha riconosciuto loro il CP_1
beneficio di legge, a differenza di coloro i quali, nelle medesimi condizioni, sono stati assunti - sempre alle dipendenze del medesimo gruppo - in data anteriore all'01.04.2000.
Ebbene, va evidenziato come, a fronte dei pur presenti principi generali tesi a valorizzare, in sede pensionistica, i soli servizi effettivamente prestati coperti da contributi, non può non evidenziarsi come l'ultimo comma dell'art. 3 della Legge 27.05.1977, n. 284, disponga che: “Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è computato con l'aumento di un quinto”.
Sulla scorta di una interpretazione letterale e logica della norma, è evidente che l'unica condizione posta dal legislatore perché l'ex militare possa beneficiare dell'aumento in esame è l'avere svolto un servizio in condizioni di impiego operativo, vale a dire un servizio che abbia comportato la percezione della relativa indennità per servizio di istituto (o equiparate). Nessun'altra condizione pone la norma: tanto meno quella che la pensione poi fruita dagli interessati appartenga al settore pubblico.
Tale interpretazione, non contraddetta dall'art. 124 del D.P.R. n. 1092/1973, invocato dall'amministrazione resistente, è necessariamente rispettosa del canone costituzionale di ragionevolezza (alla cui violazione si esporrebbe l'art. 3 citato, ove fosse letto in senso restrittivo) in quanto il beneficio dell'aumento di un quinto del periodo utile spetta, incondizionatamente, a tutti coloro che abbiano prestato un determinato servizio (considerato evidentemente dal legislatore come particolarmente gravoso o impegnativo e, dunque, meritevole di specifica considerazione, anche in termini previdenziali) e, pertanto, non può poi essere escluso dalla fruizione di detto beneficio il soggetto che sia transitato all'impiego privato (e percepisca la pensione dall' ). CP_1
In altri termini, l'aumento del quinto rappresenta un beneficio che entra a far parte stabilmente dello status previdenziale dell'interessato e che non può poi esserne escluso, qualunque siano le vicende successive alla cessazione del servizio militare: non a caso, infatti, l'art. 3 della Legge n. 284/1977, in proposito, parla di aumento che spetta “Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni”, intendendo cioè, senza dubbio, la riferibilità del beneficio a tutte le tipologie di trattamento previdenziale che il soggetto abbia poi ad ottenere.
4/5 Va conclusivamente riconosciuto, a favore dei ricorrenti, l'aumento del quinto negato dall' con CP_1 riferimento al periodo di servizio dagli stessi prestato presso il Genio Ferrovieri dell'Esercito in impiego operativo.
3) Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 37/2018, tenendo conto del pregio dell'opera difensiva prestata e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_11 Parte_7 Parte_8 [...]
e a godere del computo, nella posizione assicurativa e nel Pt_9 Parte_10 CP_1
conseguente trattamento pensionistico, dell'aumento del quinto ai sensi dell'art. 3, comma 5, della
Legge 27.05.1977, n. 284, con riferimento al periodo di servizio prestato presso il Genio Ferrovieri dell'Esercito in impiego operativo;
2. manda all'Ente Previdenziale per gli adempimenti di competenza;
3. condanna l' al pagamento delle spese di lite nei confronti dei ricorrenti, che si liquidano in € CP_1
2.000,00, oltre 15% rimborso spese generali, oltre IVA e CAP alle rispettive aliquote di legge, che si liquidano in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Piacenza, 15.05.2025
Il Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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