TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/06/2025, n. 1590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1590 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo in esito all'udienza del 17 giugno 2025, ha pronunziato - mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1567/2025 R.G. vertente
TRA
, c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Comunale, giusta procura allegata al ricorso. OPPONENTE
CONTRO
, c.f. , nata a [...] il [...], rappresentata CP_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Oreste Puglisi, giusta procura allegata alla memoria di costituzione.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.3.2025 l' spiegava Parte_1 opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 133/2025 emesso in data 11.2.2025 e notificato in pari data, con il quale il Tribunale di Messina Sez. Lav. aveva intimato all' Parte_1 il pagamento dell'importo di euro 29.505,33, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore di e la consegna alla stessa delle buste paga e dei fogli presenza relativi CP_1 ai periodi gennaio 2002 – dicembre 2008 e giugno – dicembre 2014 nonché i cedolini 13^ mensilità da gennaio 2002 a dicembre 2014, oltre liquidazione spese e compensi del procedimento monitorio.
Eccepiva che il decreto ingiuntivo opposto si fondava su un credito che non era né certo
1 né liquido né esigibile ai sensi dell'art. 633 c.p.c. Esso, infatti, si fondava sulla sentenza n.
1966/2024 emessa dal Tribunale di Messina Sez. Lavoro, che aveva condannato l'
[...]
ad risarcire a il danno non patrimoniale subito per effetto Parte_1 CP_1 dell'accertato demansionamento, liquidato nella misura del 20% della retribuzione globale di fatto percepita per i giorni di effettiva presenza dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2014, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Evidenziava che la sentenza posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto non indicava un ammontare esatto né un credito che, con una mera operazione aritmetica, potesse definirsi certo e liquido, atteso che i calcoli erano stati eseguiti ex adverso in maniera arbitraria, senza considerare i giorni di effettiva presenza nel periodo di riferimento.
Sottolineava il vizio di ultrapetizione del decreto ingiuntivo opposto nella parte di cui aveva intimato la consegna delle buste paga e dei fogli presenza in favore di CP_1 in quanto la sentenza posta a fondamento del procedimento monitorio nulla aveva disposto in tal senso.
Chiedeva di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 133/2025 Tribunale di
Messina, e rigettare la domanda proposta dall'opposta in via monitoria, con vittoria di spese e compensi di entrambe le fasi del giudizio.
2. si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 31.5.2025. CP_1
Richiamava il titolo sulla base del quale aveva agito in via monitoria, sottolineando che la sentenza n. 1966/2024 del 23.10.2024 non era stata appellata e faceva stato tra le parti.
Spiegava che la sentenza richiamata era stata utilizzata come atto scritto, dimostrativo dell'esistenza del credito fatto valere, sulla base del quale la anche sulla scorta delle CP_1 buste paga e dei fogli presenza elaborati dall'Azienda (ove erano esposte le retribuzioni globali di fatto e le presenze anno per anno e mese per mese della dipendente), aveva ottenuto il provvedimento monitorio.
Evidenziava che la sentenza indicava l'operazione aritmetica attraverso la quale giungere all'esatta quantificazione delle somme dovute al dipendente e che l'azienda non aveva specificatamente contestato i conteggi dell'opposta.
Affermava che la mancata consegna dei prospetti paga costituiva violazione di preciso obbligo ricadente sul datore di lavoro e che l'Azienda non aveva ancora a ciò provveduto.
Chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata ed inammissibile e la conferma del D.I. n. 133/2025 con ogni consequenziale statuizione;
in ogni caso, di condannare l'
[...]
a pagare la somma di euro 29.505,33 oltre interessi legali e rivalutazione Parte_1
2 monetaria senza cumulo dal dovuto e fino al soddisfo ed a consegnarle le buste paga e i fogli presenza richiamati. Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
3. All'udienza del 17 giugno 2025 in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4. L ha spiegato tempestiva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 133/2025, emesso dal Tribunale di Messina Sez. Lav. in data 11.2.2025, notificato in pari data, con il quale è stato ingiunto all' opponente di pagare a Pt_1 [...] la somma di euro 29.505,33, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria senza CP_1 cumulo dal dovuto e fino al soddisfo, e di consegnare alla stessa le buste paga e i fogli presenza relativi ai periodi gennaio 2002 – dicembre 2008 e giugno – dicembre 2014 nonché i cedolini
13^ mensilità da gennaio 2002 a dicembre 2014, oltre al pagamento delle spese della procedura monitoria.
Con sentenza n. 1966/2024 del 23.10.2024 il Tribunale di Messina “condanna l'
[...]
a risarcire per il danno non patrimoniale subito per Parte_1 CP_1 effetto dell'accertato demansionamento, liquidato nella misura del 20% della retribuzione globale di fatto percepita per i giorni di effettiva presenza dall'1 gennaio 2002 al 31 dicembre
2014, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo”.
La ricorrente, intendendo dare esecuzione alla sentenza suindicata per la parte relativa al risarcimento del danno, ha instaurato apposito procedimento monitorio ai fini della quantificazione delle somme spettanti, conseguendo il decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio.
Si premette che “il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., comma 2, n.
1, non si esaurisce nel documento in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita
l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, tutte le volte che delle relative questioni si sia trattato nel corso del processo e che esse possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata piuttosto la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo” (Cass. civ., sez. lav. 31.10.2014, n.23159;
Cass. civ., 8.6.2017, n.14267).
È stato infatti riconosciuto come tale orientamento “si faccia correttamente ed apprezzabilmente carico di valorizzare il più possibile l'attività processuale - di sua natura costituente una risorsa limitata e quindi al fine di non vanificarla con pronunce, rigoristicamente formali, di ineseguibilità del titolo per indeterminabilità - delle parti e del
3 giudice comunque svolta e di sminuire gli effetti negativi di vizi di mera estrinsecazione del risultato di quella;
e sia pure intendendolo nel senso che una consimile integrazione è consentita pur sempre a condizione che delle relative questioni si sia trattato nel corso del processo e che esse possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata piuttosto la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo (in tali espressi termini, v. Cass. 17 gennaio 2013, n. 1027)” (Cass. civ.,
11.6.2014, n.13249).
Ebbene, nella sentenza indicata, sebbene sia chiaro ed inequivocabile l'obbligo risarcitorio dell' nei confronti della dipendente, ed espressamente Parte_1 determinati i criteri per la sua quantificazione, ovvero il 20% della retribuzione globale di fatto dalla stessa percepita per i giorni di effettiva presenza per i periodi ivi indicati, non è stata effettuata l'aritmetica quantificazione delle somme spettanti in via risarcitoria.
Il titolo, in particolare, non contiene elementi che consentano di determinarlo con un mero calcolo matematico (quali l'importo della retribuzione mensile da assumere a riferimento o i giorni di effettiva presenza in servizio del lavoratore), né è stata documentata l'esistenza di elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, tramite cui risalire alla concreta quantificazione delle somme dovute.
La dunque, sulla base del titolo scritto di condanna risarcitoria generica CP_1 rappresentato dalla sentenza menzionata, ed allegando quali ulteriori prove scritte le buste paga ed i fogli presenze, ha spiegato procedimento monitorio per la quantificazione delle somme ad ella spettanti.
La creditrice opposta, con redazione di dettagliate tabelle di calcolo, facilmente verificabili, secondo i criteri già determinati in sentenza e sulla base delle buste paga e dei fogli presenze allegati (atti di provenienza datoriale), ha correttamente quantificato le somme risarcitorie liquidate in sentenza. Si rileva, peraltro, che l'opponente non ha specificamente contestato in alcun modo né l'autenticità delle buste paga e dei fogli presenza, né la correttezza del conteggio effettuato dall'opposta, risultando così condivisibile la determinazione dell'importo da liquidare in favore della stessa.
L'opponente ha tuttavia lamentato la mancata indicazione dei giorni di effettiva presenza sulla base dei quali calcolare il credito della lavoratrice. Emerge, in effetti, per alcune delle mensilità considerate nelle tabelle di calcolo redatte da parte opposta, l'assenza dei fogli presenze mensili sulla base dei quali calcolare correttamente l'indennizzo risarcitorio. In particolare, la ricorrente include nel conteggio le mensilità da gennaio 2009 ad agosto 2009 e
4 da gennaio 2014 a maggio 2014 senza tuttavia allegare i relativi fogli presenza, circostanza che non consente di verificare l'esattezza dell'importo risarcitorio richiesto in relazione a tali mensilità.
Si rileva inoltre un errore di calcolo con riferimento alle mensilità di ottobre 2009 e dicembre 2009, essendo stata considerata una retribuzione globale di fatto errata rispetto a quella risultante dalle buste paga (euro 3.305,00 anziché euro 2.726,00 per ottobre 2009 ed euro
6.111,00 anziché euro 3.854,00 per dicembre 2009). Il danno risarcibile è dunque pari ad euro
374,45 (anziché 457,62) per il mese di ottobre e ad euro 444,69 (anziché 705,12) per il mese di dicembre. ha dunque diritto alla corresponsione di complessivi euro 20.764,85 CP_1 pari al 20% della retribuzione globale di fatto percepita per i giorni di effettiva presenza dal settembre 2009 al dicembre 2013, incluso tredicesima mensilità 2009 e con esclusione delle tredicesime mensilità 2010-2013 (non potendosi accogliere le richieste relative ai mesi gennaio- agosto 2009 e gennaio-maggio 2014 in assenza dei fogli presenza). La somma andrà maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria senza cumulo dal dovuto al soddisfo.
Il decreto ingiuntivo opposto andrà dunque annullato con rideterminazione dell'importo risarcitorio da versare in favore dell'opposta.
5. Quanto invece alla condanna di parte opponente a consegnare a le CP_1 buste paga ed i fogli presenza relativi ai periodi gennaio 2002 – dicembre 2008 e giugno – dicembre 2014 nonché i cedolini 13^ mensilità da gennaio 2002 a dicembre 2014, essa va confermata (con esclusione del cedolino tredicesima mensilità 2009, in quanto già nella disponibilità dell'opposta), in quanto trattasi di obbligo sancito dalla legge n. 4 del 5.1.1953, e non essendo stata fornita prova da parte dell' di avvenuta consegna dei Parte_1 cedolini indicati.
8. Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione di un quarto delle spese di lite. La restante quota segue la soccombenza e si liquida in favore di parte opposta, come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, con applicazione dei valori tariffari minimi, considerata la semplicità delle questioni giuridiche esaminate e la limitata attività processuale espletata. Di esse va concessa la chiesta distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore avv. Oreste
Puglisi, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dall' Controparte_2
[..
[...] , in persona del legale rappresentante pro tempore, nel ricorso depositato in data
[...]
21.3.2025 nei confronti di disattesa ogni contraria istanza, difesa ed CP_1 eccezione, così provvede:
- annulla il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l' al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 dell'importo di euro 20.764,85, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria senza cumulo dal dovuto al soddisfo, a titolo risarcitorio in esecuzione della sentenza n.
1966/2024 del 23.10.2024 del Tribunale di Messina Sez. Lavoro, per il periodo dal settembre 2009 al dicembre 2013, incluso tredicesima mensilità 2009 ed escluse tredicesime mensilità 2010-2013;
- condanna l' a consegnare a buste paga e Parte_1 CP_1 fogli presenze relativi ai periodi gennaio 2002 – dicembre 2008 e giugno – dicembre
2014 nonché i cedolini 13^ mensilità da gennaio 2002 a dicembre 2014, con esclusione del cedolino tredicesima mensilità 2009;
- condanna l' alla rifusione di tre quarti delle spese di lite Parte_1 in favore di parte opposta, che liquida in euro 3.471,37 per compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Oreste Puglisi, compensando la restante quota.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 17 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
6