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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 19/02/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3365 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
CONDOMINIO HABITAT UNO (p. iva n. 92008930155), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. GIROLAMI ALBERTO, con domicilio eletto in Parabiago alla via S. Ambrogio n.16, presso il difensore avv. GIROLAMI ALBERTO;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
ENERGY SYSTEM S.R.L. (p. iva n. 12170860154), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. SPINA GIANNI, con domicilio eletto in VIA ROMA, 88 CAMPOBASSO, presso il difensore avv. SPINA GIANNI;
PARTE OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il Condominio Habitat Uno ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 826/2024, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il 7.06.2024, con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore di Energy System s.r.l. la somma di euro 579.009,79 in virtù di un contratto di appalto stipulato inter partes per l'esecuzione di interventi di riqualificazione energetica dell'immobile.
Eccepiva, in particolare: l'incompetenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio in favore del Tribunale di Pavia in quanto il contratto prevedeva la competenza esclusiva di tale Tribunale in relazione alle controversie relative al contratto di appalto;
nel merito, ha contestato la pretesa di parte opposta deducendo inadempienze della stessa in relazione all'esecuzione dei lavori.
Ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio in favore del Tribunale di Pavia;
nel merito ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della parte opposta al risarcimento dei danni.
Si è costituita parte opposta aderendo in via preliminare all'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte opponente.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. comma 3 in prima udienza dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione sollevata da parte opponente di incompetenza territoriale del
- 1 - Tribunale di Busto Arsizio a decidere della presente controversia per essere competente il Tribunale di Pavia, quale foro esclusivo scelto dalle parti in relazione alle controversie relative al contratto oggetto di lite.
Su tale eccezione vi è stata adesione da parte del convenuto opposto.
Ebbene ai sensi dell'art. 38, secondo comma, ultima parte, cpc, quando le altre parti costituite aderiscono alla indicazione del Giudice che la controparte ritiene territorialmente competente, "la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo".
In tal modo si realizza un accordo espresso di proroga della competenza, mediante l'accettazione della proposta implicita nell'indicazione, a nulla rilevando che essa sia esatta.
Secondo la giurisprudenza prevalente, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare sia l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto sia la nullità del decreto ingiuntivo stesso e, inoltre, deve anche revocare quest'ultimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente
(cfr. sul punto: Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n.
11748; Tribunale Torino, Sent. 22 febbraio 2007 n. 1182 in Il merito 2007, 7 28 - Giuffrè; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15720; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n.
13353; Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297; Cass. civile, sez. III, 17 dicembre 2004, n. 23491;
Cass. civile , sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5310; Cass. civile, sez. lav.,
23 gennaio 1999, n. 656; Cass. civile, sez. III, 17 marzo 1998, n. 2843; Cass. civile, sez. I, 28 febbraio 1996, n.
1584).
La declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca presuppongono la pronuncia di una sentenza.
Quanto alla forma del presente provvedimento, rileva il Tribunale che nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, debba pronunciare sentenza, con la quale dichiara l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo stesso, revocandolo e fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente.
È ben vero che, ai sensi dell'art. 279, 1. comma, c.p.c. (nel testo modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69), il
Collegio o il Tribunale in composizione monocratica (cfr. art. 281-bis c.p.c.) “pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonchè quando decide soltanto questioni di competenza”, nel qual caso “se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa”.
Senonchè, tale norma non può trovare applicazione nell'ipotesi di incompetenza (per valore, materia o territorio)
del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo in quanto la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca presuppongono la pronuncia di una sentenza (cfr. ord. Cass. 21.8.2012 n. 14594 secondo la quale “In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un
- 2 - duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69”; arg. anche da sent. Cass. 26.1.2016 n. 1372).
Pertanto, deve essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, per essere stato emesso da un giudice incompetente e lo stesso deve essere revocato.
Quanto alle spese processuali si preferisce l'orientamento seguito dalla Corte di Cassazione che ha statuito che
"L'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo comporta, a norma dell'art. 38 cod. proc. civ,. che viene escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa. Tuttavia l'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, prendendo atto dell'adesione dell'opposto all'eccezione, dispone la cancellazione della causa dal ruolo, deve contenere la revoca dell'ingiunzione, essendo a tal fine necessario un provvedimento espresso, e non implicito, che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione." (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6106 del 20/03/2006).
Tale orientamento è stato confermato anche successivamente da altra sentenza della Cassazione secondo cui
“l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa. (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 25180 del 08/11/2013)".
In particolare, tale ultima sentenza al fine della regolazione delle spese precisa che “essenziale è che l'accordo fra le parti sussista effettivamente all'atto in cui il giudice provvede, e che tale accordo sia posto a fondamento
della decisione.
Le ragioni per emettere condanna al pagamento delle spese processuali consistono infatti nel carattere definitivo della decisione giudiziale e nella soccombenza di una delle parti sulla questione decisa (cfr. sul tema, Cass. civ.
8 luglio 1980 n. 4345): presupposti entrambi che non ricorrono nel caso in esame.
Il giudice della riassunzione deciderà il merito della controversia e provvederà sulle relative spese, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'intero svolgimento delle vicende processuali, ivi incluse le attività svolte dalle parti davanti al giudice incompetente.”
Alla luce di tali motivazioni nulla è a disporsi in questo giudizio sulle spese le quali saranno regolate dal giudice della riassunzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del dott. Carlo Barile in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Condominio Habitat Uno avverso il decreto ingiuntivo n. 826/2024, emesso dal G.U. presso il Tribunale di Busto Arsizio il 7.06.2024, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale adito ad emettere il decreto ingiuntivo opposto n.
826/2024, emesso in data 07.06.2024, rientrando la causa nella competenza del Tribunale di Pavia dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di mesi tre;
- 3 - 2) dichiara, per l'effetto, la nullità del decreto ingiuntivo del Tribunale di Busto Arsizio n. 826/2024, emesso in data 07.06.2024, che revoca;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Busto Arsizio, il 19/02/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 4 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3365 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
CONDOMINIO HABITAT UNO (p. iva n. 92008930155), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. GIROLAMI ALBERTO, con domicilio eletto in Parabiago alla via S. Ambrogio n.16, presso il difensore avv. GIROLAMI ALBERTO;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
ENERGY SYSTEM S.R.L. (p. iva n. 12170860154), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. SPINA GIANNI, con domicilio eletto in VIA ROMA, 88 CAMPOBASSO, presso il difensore avv. SPINA GIANNI;
PARTE OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il Condominio Habitat Uno ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 826/2024, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il 7.06.2024, con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore di Energy System s.r.l. la somma di euro 579.009,79 in virtù di un contratto di appalto stipulato inter partes per l'esecuzione di interventi di riqualificazione energetica dell'immobile.
Eccepiva, in particolare: l'incompetenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio in favore del Tribunale di Pavia in quanto il contratto prevedeva la competenza esclusiva di tale Tribunale in relazione alle controversie relative al contratto di appalto;
nel merito, ha contestato la pretesa di parte opposta deducendo inadempienze della stessa in relazione all'esecuzione dei lavori.
Ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio in favore del Tribunale di Pavia;
nel merito ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della parte opposta al risarcimento dei danni.
Si è costituita parte opposta aderendo in via preliminare all'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte opponente.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. comma 3 in prima udienza dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione sollevata da parte opponente di incompetenza territoriale del
- 1 - Tribunale di Busto Arsizio a decidere della presente controversia per essere competente il Tribunale di Pavia, quale foro esclusivo scelto dalle parti in relazione alle controversie relative al contratto oggetto di lite.
Su tale eccezione vi è stata adesione da parte del convenuto opposto.
Ebbene ai sensi dell'art. 38, secondo comma, ultima parte, cpc, quando le altre parti costituite aderiscono alla indicazione del Giudice che la controparte ritiene territorialmente competente, "la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo".
In tal modo si realizza un accordo espresso di proroga della competenza, mediante l'accettazione della proposta implicita nell'indicazione, a nulla rilevando che essa sia esatta.
Secondo la giurisprudenza prevalente, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare sia l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto sia la nullità del decreto ingiuntivo stesso e, inoltre, deve anche revocare quest'ultimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente
(cfr. sul punto: Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n.
11748; Tribunale Torino, Sent. 22 febbraio 2007 n. 1182 in Il merito 2007, 7 28 - Giuffrè; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15720; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n.
13353; Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297; Cass. civile, sez. III, 17 dicembre 2004, n. 23491;
Cass. civile , sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5310; Cass. civile, sez. lav.,
23 gennaio 1999, n. 656; Cass. civile, sez. III, 17 marzo 1998, n. 2843; Cass. civile, sez. I, 28 febbraio 1996, n.
1584).
La declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca presuppongono la pronuncia di una sentenza.
Quanto alla forma del presente provvedimento, rileva il Tribunale che nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, debba pronunciare sentenza, con la quale dichiara l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo stesso, revocandolo e fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente.
È ben vero che, ai sensi dell'art. 279, 1. comma, c.p.c. (nel testo modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69), il
Collegio o il Tribunale in composizione monocratica (cfr. art. 281-bis c.p.c.) “pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonchè quando decide soltanto questioni di competenza”, nel qual caso “se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa”.
Senonchè, tale norma non può trovare applicazione nell'ipotesi di incompetenza (per valore, materia o territorio)
del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo in quanto la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca presuppongono la pronuncia di una sentenza (cfr. ord. Cass. 21.8.2012 n. 14594 secondo la quale “In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un
- 2 - duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69”; arg. anche da sent. Cass. 26.1.2016 n. 1372).
Pertanto, deve essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, per essere stato emesso da un giudice incompetente e lo stesso deve essere revocato.
Quanto alle spese processuali si preferisce l'orientamento seguito dalla Corte di Cassazione che ha statuito che
"L'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo comporta, a norma dell'art. 38 cod. proc. civ,. che viene escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa. Tuttavia l'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, prendendo atto dell'adesione dell'opposto all'eccezione, dispone la cancellazione della causa dal ruolo, deve contenere la revoca dell'ingiunzione, essendo a tal fine necessario un provvedimento espresso, e non implicito, che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione." (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6106 del 20/03/2006).
Tale orientamento è stato confermato anche successivamente da altra sentenza della Cassazione secondo cui
“l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa. (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 25180 del 08/11/2013)".
In particolare, tale ultima sentenza al fine della regolazione delle spese precisa che “essenziale è che l'accordo fra le parti sussista effettivamente all'atto in cui il giudice provvede, e che tale accordo sia posto a fondamento
della decisione.
Le ragioni per emettere condanna al pagamento delle spese processuali consistono infatti nel carattere definitivo della decisione giudiziale e nella soccombenza di una delle parti sulla questione decisa (cfr. sul tema, Cass. civ.
8 luglio 1980 n. 4345): presupposti entrambi che non ricorrono nel caso in esame.
Il giudice della riassunzione deciderà il merito della controversia e provvederà sulle relative spese, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'intero svolgimento delle vicende processuali, ivi incluse le attività svolte dalle parti davanti al giudice incompetente.”
Alla luce di tali motivazioni nulla è a disporsi in questo giudizio sulle spese le quali saranno regolate dal giudice della riassunzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del dott. Carlo Barile in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Condominio Habitat Uno avverso il decreto ingiuntivo n. 826/2024, emesso dal G.U. presso il Tribunale di Busto Arsizio il 7.06.2024, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale adito ad emettere il decreto ingiuntivo opposto n.
826/2024, emesso in data 07.06.2024, rientrando la causa nella competenza del Tribunale di Pavia dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di mesi tre;
- 3 - 2) dichiara, per l'effetto, la nullità del decreto ingiuntivo del Tribunale di Busto Arsizio n. 826/2024, emesso in data 07.06.2024, che revoca;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Busto Arsizio, il 19/02/2025
Il Giudice
Carlo Barile
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