Articolo 15 della Legge 11 febbraio 1963, n. 479
Articolo 14Articolo 16
Versione
2 maggio 1963
Art. 15.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1951-52 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da, riscuotere sulle
entrate accertate per la competenza
propria dell'esercizio finanziario
1951-52 (articolo 11)................. L. 14.505.199.100,50
Somme rimaste da riscuotere sui
residui degli esercizi precedenti
(articolo 13)......................... L. 36.932.332.720,72
Somme riscosse e non versate(colonna
s del riepilogo della entrata)........ L. 1.474.843.268,93
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Residui attivi al 30 giugno 1952.. L. 52.912.375.099,15
Entrata in vigore il 2 maggio 1963