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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 14/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 269 /2021
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 269 /2021
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
CP_1
Parte resistente
Oggi, 14/02/2025 ore 10.57, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Micaela Venturi;
- per parte convenuta l'avv. Elisa Nannucci.
L'avv. Venturi rappresenta che il ricorrente ha saldato quanto concordato, ivi compreso un CP_ contributo alle spese di lite di L'avv. Nannucci ne dà atto, quindi le parti chiedono concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere, nulla per le spese.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 12.52
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata il 14.2.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 269 / 2021 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Elisabetta Renier;
Parte_1
Parte ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Elisa Nannucci;
CP_1
Parte resistente
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. propone opposizione al decreto ingiuntivo n. 42 del 2021 emesso dal Parte_1
Tribunale di Prato avente ad oggetto la somma di €. 6.295,39, oltre interessi, attinenti a somme
2 CP_ erogate dall' quale gestore del fondo di garanzia, al sig. quale lavoratore Parte_2 dipendente della società R & M s.n.c. (cancellata), di cui l'opponente risulta essere stato socio.
Oltre all'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Firenze (attesa la sede legale della società e la residenza dell'opponente), a sostegno dell'opposizione viene mossa censura di nullità del decreto ingiuntivo sia sotto il profilo dei relativi requisiti formali (attesa la mancata indicazione del numero e della firma digitale del giudice) sia sotto il profilo dell'insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità necessari all'emanazione del provvedimento monitorio, contestando la prova in ordine al pagamento del credito al lavoratore. Sotto il profilo del merito, deduce l'infondatezza della pretesa economica per negligenza nell'azione di recupero svolta dal lavoratore in punto di attuazione di pignoramento o iniziative giudiziarie volte al recupero del credito presso il datore di lavoro.
Eccepisce in ultimo il decorso del termine di prescrizione e critica la condanna al pagamento degli interessi in quanto fondata su domanda inammissibilmente generica.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'opposizione e difendendo Controparte_2 sinteticamente la correttezza del proprio operato. Richiama la disposizione dell'art. 444 c. 3 c.p.c., atta a radicare la competenza del Tribunale di Prato e sostiene come i vizi di forma del decreto notificato siano sanati dal raggiungimento dello scopo dell'atto. Si richiama alla giurisprudenza territoriale in punto di neutralità ed autonomia della fattispecie previdenziale rispetto al rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il procedimento ha avuto alcuni rinvii al fine di coltivare le trattative tra le parti che hanno poi raggiunto un accordo di dilazione del debito, che allo stato risulta essere stato integralmente eseguito con il pagamento del piano concordato e la corresponsione di una somma per il concorso nelle spese legali sostenute dall'istituto.
Pertanto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, concordemente alle conclusioni rassegnate dalle parti, pronuncia che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere della lite fra le parti, per la sopravvenienza di un fatto, come, appunto, l'avvenuto pagamento CP_ di quanto preteso da che le privi comunque di ogni interesse a proseguire il giudizio (e che costituisce la formula “più funzionale sia all'interesse privato delle parti che a quello pubblico dell'economia dei giudizi” - cfr. Cass., SS.UU., n. 368 del 2000 richiamata da ultimo da Cass., n. 16755 del 2020).
Vertendosi in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, è noto che l'opposizione non è limitata alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento
3 dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza.
Ne deriva che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione della ingiunzione (cfr. la giurisprudenza della Cassazione a partire dalla pronuncia n. 4531 del 2000, Cass., n. 13085 del 2008;
Cass., n. 21432 del 2011; Cass., n. 1851 del 2018 e, da ultimo, Cass., n. 8934 del 2024).
Deve quindi revocarsi il decreto ingiuntivo qui opposto.
Nulla deve provvedersi in punto di spese, dal momento che le parti hanno dato atto della loro regolazione stragiudiziale e, pertanto, del sopravvenuto difetto di interesse ad una pronuncia sul punto.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto (n.
42 del 2021 reso nell'ambito del procedimento n. 37/2021 emesso il 1.2.2021);
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Prato, il 14 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 269 /2021
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
CP_1
Parte resistente
Oggi, 14/02/2025 ore 10.57, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Micaela Venturi;
- per parte convenuta l'avv. Elisa Nannucci.
L'avv. Venturi rappresenta che il ricorrente ha saldato quanto concordato, ivi compreso un CP_ contributo alle spese di lite di L'avv. Nannucci ne dà atto, quindi le parti chiedono concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere, nulla per le spese.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 12.52
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata il 14.2.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 269 / 2021 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Elisabetta Renier;
Parte_1
Parte ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Elisa Nannucci;
CP_1
Parte resistente
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. propone opposizione al decreto ingiuntivo n. 42 del 2021 emesso dal Parte_1
Tribunale di Prato avente ad oggetto la somma di €. 6.295,39, oltre interessi, attinenti a somme
2 CP_ erogate dall' quale gestore del fondo di garanzia, al sig. quale lavoratore Parte_2 dipendente della società R & M s.n.c. (cancellata), di cui l'opponente risulta essere stato socio.
Oltre all'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Firenze (attesa la sede legale della società e la residenza dell'opponente), a sostegno dell'opposizione viene mossa censura di nullità del decreto ingiuntivo sia sotto il profilo dei relativi requisiti formali (attesa la mancata indicazione del numero e della firma digitale del giudice) sia sotto il profilo dell'insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità necessari all'emanazione del provvedimento monitorio, contestando la prova in ordine al pagamento del credito al lavoratore. Sotto il profilo del merito, deduce l'infondatezza della pretesa economica per negligenza nell'azione di recupero svolta dal lavoratore in punto di attuazione di pignoramento o iniziative giudiziarie volte al recupero del credito presso il datore di lavoro.
Eccepisce in ultimo il decorso del termine di prescrizione e critica la condanna al pagamento degli interessi in quanto fondata su domanda inammissibilmente generica.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'opposizione e difendendo Controparte_2 sinteticamente la correttezza del proprio operato. Richiama la disposizione dell'art. 444 c. 3 c.p.c., atta a radicare la competenza del Tribunale di Prato e sostiene come i vizi di forma del decreto notificato siano sanati dal raggiungimento dello scopo dell'atto. Si richiama alla giurisprudenza territoriale in punto di neutralità ed autonomia della fattispecie previdenziale rispetto al rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il procedimento ha avuto alcuni rinvii al fine di coltivare le trattative tra le parti che hanno poi raggiunto un accordo di dilazione del debito, che allo stato risulta essere stato integralmente eseguito con il pagamento del piano concordato e la corresponsione di una somma per il concorso nelle spese legali sostenute dall'istituto.
Pertanto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, concordemente alle conclusioni rassegnate dalle parti, pronuncia che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere della lite fra le parti, per la sopravvenienza di un fatto, come, appunto, l'avvenuto pagamento CP_ di quanto preteso da che le privi comunque di ogni interesse a proseguire il giudizio (e che costituisce la formula “più funzionale sia all'interesse privato delle parti che a quello pubblico dell'economia dei giudizi” - cfr. Cass., SS.UU., n. 368 del 2000 richiamata da ultimo da Cass., n. 16755 del 2020).
Vertendosi in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, è noto che l'opposizione non è limitata alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento
3 dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza.
Ne deriva che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione della ingiunzione (cfr. la giurisprudenza della Cassazione a partire dalla pronuncia n. 4531 del 2000, Cass., n. 13085 del 2008;
Cass., n. 21432 del 2011; Cass., n. 1851 del 2018 e, da ultimo, Cass., n. 8934 del 2024).
Deve quindi revocarsi il decreto ingiuntivo qui opposto.
Nulla deve provvedersi in punto di spese, dal momento che le parti hanno dato atto della loro regolazione stragiudiziale e, pertanto, del sopravvenuto difetto di interesse ad una pronuncia sul punto.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto (n.
42 del 2021 reso nell'ambito del procedimento n. 37/2021 emesso il 1.2.2021);
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Prato, il 14 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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