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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/11/2024, n. 5591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5591 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di primo grado iscritta al numero 9223 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 promossa da
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con il proc. dom. avv. to Simone Labonia, delega in atti
-attrice- contro
(cf ) Controparte_1 C.F._1
-convenuto contumace- all'esito della discussione ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La società attrice deduceva di aver stipulato con il convenuto, in data 3.4.2017, un contratto di fornitura continuativa di prodotti odontoiatrici della durata di tre anni in forza del quale si era impegnata, altresì, a concedere in comodato gratuito al professionista uno scanner di marca modello DWIO portatile, per CP_2
consentire la digitalizzazione di modelli ed impronte virtuali in formato STL.
Riferiva che però il dott. aveva rifiutato di ritirare l'attrezzatura recapitatagli CP_1
pagina 1 di 6 tramite corriere adducendo il ritardo nella consegna, fissato in 30 giorni dalla stipulazione del contratto, e manifestando l'intenzione di non dar più corso agli impegni presi.
Dava altresì atto che il convenuto non aveva effettuato il numero minimo di forniture dentali pattuite ed invocava pertanto l'applicazione della penale forfetariamente concordata in contratto e quantificata in € 16.770,00 (oltre iva) sulla base delle annualità stabilite in contratto.
Concludeva quindi a che fosse condannato al pagamento in suo Controparte_1
favore della predetta somma, oltre che al risarcimento di tutti i danni patiti a titolo di lucro cessante e danno emergente.
Pur regolarmente citato, il convenuto non si costituiva e va pertanto dichiarato contumace.
Esaurita l'istruttoria, la causa veniva assegnata alla scrivente con provvedimento presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 22.11.2024 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma
3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
La domanda attorea va accolta per quanto di ragione.
Preme in primo luogo evidenziare, per aver parte attrice argomentato sul punto, che il convenuto non può essere qualificato consumatore, bensì professionista.
Invero, in tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al vecchio testo dell'art. 1469 bis c.c. (ora art. 33 del Codice del consumo, approvato con d.lgs. n. 206 del 2005), la qualifica di consumatore spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice consumatore soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; correlativamente devono essere considerate professionisti tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica sia privata, che utilizzino il contratto non necessariamente pagina 2 di 6 nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all'attività imprenditoriale o professionale (Cassazione n. 8419/2019).
Ciò posto, nel contratto stipulato inter partes, la cui sottoscrizione deve ritenersi riconosciuta dal contumace ex art. 215, n. 1, c.p.c. in quanto indicata nell'atto di citazione e prodotta contestualmente alla costituzione in giudizio dell'attore
(Cassazione n. 6980/1997), si legge all'art. 7 che il fornitore consegnerà al cliente, a titolo di comodato gratuito, entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto
l'attrezzatura indicata al punto 1 (cfr. doc. 1).
Parte attrice ha ammesso di non aver rispettato il predetto termine e di aver provveduto alla consegna del bene tramite corriere solo nel giugno 2017 (quindi anche oltre i 60 giorni), allegando il telegramma inviato al convenuto in data 15.6.2017 con il quale aveva intimato il ritiro dello scanner già rifiutato dal professionista (doc.2).
Quest'ultimo, come da diffida versata in atti (doc. 3), aveva giustificato il proprio rifiuto dolendosi del mancato rispetto del termine di consegna pattuito e dell'invio del bene tramite corriere, nonostante fosse stato concordato (all'art. 8) che la funzionalità dello scanner avrebbe dovuto essere verificata al momento della consegna alla presenza degli specialisti indicati dal fornitore.
Ebbene, nei contratti a prestazioni corrispettive, dal principio fissato dal terzo comma dell'art. 1453 c.c., secondo il quale dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione, si evince che l'adempimento o la valida offerta dell'adempimento, effettuati da una parte tardivamente, quale che sia l'entità del ritardo, non possono essere rifiutati in assenza di un legittimo motivo dall'altra parte che non abbia ancora proposto domanda di risoluzione per inadempimento;
e che correlativamente, tale domanda non può trovare fondamento in un ritardo dell'adempimento della controparte il quale, ancorché tardivo, sia stato effettuato prima della proposizione di tale domanda.
E' ovvio però che anche in difetto di termine essenziale e di diffida ad adempiere,
l'inosservanza del termine può costituire inadempimento di non scarsa importanza, e pagina 3 di 6 quindi causa di risoluzione del contratto, quando il ritardo ecceda ogni limite di tollerabilità, non potendo il tempo dell'adempimento essere rimesso all'arbitrio del soggetto obbligato.
Costituisce poi consolidato principio quello per cui accertare quando il ritardo ecceda qualsivoglia limite di tollerabilità costituisce apprezzamento discrezionale del giudice del merito, che deve essere condotto in relazione all'oggetto e alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto e all'interesse dell'altro contraente;
in particolare, con riferimento a tale ultimo elemento, il giudice deve accertare se il creditore abbia ancora interesse alla prestazione dopo un certo tempo, ovvero se egli sia danneggiato in modo irreparabile o rilevante dal ritardo della controparte, parzialmente o totalmente inadempiente.
Dunque, facendo applicazione dei principi sopra esposti, va rilevato in primo luogo che il termine di consegna di 30 giorni non era stato pattuito come essenziale e che la consegna offerta poco oltre i 60 giorni non appare idonea ad eccedere il limite della normale tollerabilità.
La consegna dello scanner si inseriva infatti in un contratto di forniture continuative di prodotti dentali della durata di tre anni (che poteva essere stipulato dai vari professionisti in qualunque momento) come un “servizio integrato” (cfr. premesse doc. 1) del quale il convenuto aveva dichiarato in contratto di voler fruire unitamente ai prodotti indicati nell'allegato listino (cfr. premesse cit.).
La contumacia del convenuto ha poi impedito a quest'ultimo di dimostrare che il trascorrere del termine concordato aveva fatto venire meno il suo interesse a ricevere la prestazione ovvero l'irreparabilità del danno che gli era derivata da tale ritardo o, ancora, che la consegna era stata in precedenza sollecitata e non effettuata.
In definitiva, quindi, il rifiuto di ricevere lo scanner da parte del non può CP_1
dirsi giustificato, anche alla luce del fatto che, come provato dall'istruttoria, sino al giorno prima era stato il professionista a fornire il dettaglio per la consegna (cfr. teste
, verb. ud. 24.3.2023), manifestando così la sua iniziale collaborazione, e Testimone_1
pagina 4 di 6 che lo stesso non cercò di concordare successivamente una diversa modalità di consegna che prevedesse la presenza degli specialisti ma, anzi, ha poi mantenuto anche in seguito la sua posizione di non dar corso al contratto (cfr. teste ud. cit.). Testimone_2
Accertato allora l'inadempimento del convenuto, va affrontata la domanda risarcitoria avanzata dalla società attrice ex artt. 1218 e 1382 c.c.
In contratto era stata infatti pattuita una penale da applicarsi nel caso in cui il professionista non avesse effettuato gli ordini minimi mensili, ordini che appunto nel caso di specie non sono mai stati effettuati (art. 6 doc.1).
L'importo era pari ad € 300,00 mensili per ordini mensili inferiori a 6, mentre il comodato era gratuito.
L'applicazione di tale importo per tutta la durata del contratto (36 mesi) ammonta ad €
10.800,00, importo che può essere confermato in quanto non manifestamente eccessivo
(mentre non è chiaro come sia stato calcolato il diverso importo richiesto di 16.770,00)
e che non può essere cumulato con alcuna altra posta risarcitoria non essendo stata pattuita la risarcibilità di un danno ulteriore, ma solo l'obbligo del comodante di restituire lo scanner.
Invero, la clausola penale, svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, nel qual caso la clausola costituisce solo una liquidazione anticipata del danno, destinata a rimanere assorbita, ove sia provata la sussistenza di maggiori pregiudizi, nella liquidazione complessiva di questi, senza potersi con essi cumulare (Cassazione
n.21398/2021).
In conclusione, quindi, il convenuto va condannato al pagamento in favore della società attrice di € 10.800,00, oltre interessi dalla domanda (Cassazione n. 12188/2017)
pagina 5 di 6 al saldo effettivo, con la precisazione che al predetto importo non va applicata l'iva.
Le somme corrisposte a titolo di penale per la violazione di obblighi contrattuali non costituiscono infatti il corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di un bene, ma assolvono una funzione punitivo-risarcitoria. Di conseguenza, tali somme sono escluse da Iva per mancanza del presupposto oggettivo (Risoluzione Agenzia delle Entrate 23 aprile 2004, n. 64/E).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: condanna al pagamento in favore di di € 10.800,00, Controparte_1 Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
condanna alla refusione in favore dell'avv.to Simone Labonia, Controparte_1
dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, € 264,00 per anticipazioni, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 25.11.2024
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di primo grado iscritta al numero 9223 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 promossa da
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con il proc. dom. avv. to Simone Labonia, delega in atti
-attrice- contro
(cf ) Controparte_1 C.F._1
-convenuto contumace- all'esito della discussione ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La società attrice deduceva di aver stipulato con il convenuto, in data 3.4.2017, un contratto di fornitura continuativa di prodotti odontoiatrici della durata di tre anni in forza del quale si era impegnata, altresì, a concedere in comodato gratuito al professionista uno scanner di marca modello DWIO portatile, per CP_2
consentire la digitalizzazione di modelli ed impronte virtuali in formato STL.
Riferiva che però il dott. aveva rifiutato di ritirare l'attrezzatura recapitatagli CP_1
pagina 1 di 6 tramite corriere adducendo il ritardo nella consegna, fissato in 30 giorni dalla stipulazione del contratto, e manifestando l'intenzione di non dar più corso agli impegni presi.
Dava altresì atto che il convenuto non aveva effettuato il numero minimo di forniture dentali pattuite ed invocava pertanto l'applicazione della penale forfetariamente concordata in contratto e quantificata in € 16.770,00 (oltre iva) sulla base delle annualità stabilite in contratto.
Concludeva quindi a che fosse condannato al pagamento in suo Controparte_1
favore della predetta somma, oltre che al risarcimento di tutti i danni patiti a titolo di lucro cessante e danno emergente.
Pur regolarmente citato, il convenuto non si costituiva e va pertanto dichiarato contumace.
Esaurita l'istruttoria, la causa veniva assegnata alla scrivente con provvedimento presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 22.11.2024 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma
3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
La domanda attorea va accolta per quanto di ragione.
Preme in primo luogo evidenziare, per aver parte attrice argomentato sul punto, che il convenuto non può essere qualificato consumatore, bensì professionista.
Invero, in tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al vecchio testo dell'art. 1469 bis c.c. (ora art. 33 del Codice del consumo, approvato con d.lgs. n. 206 del 2005), la qualifica di consumatore spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice consumatore soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; correlativamente devono essere considerate professionisti tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica sia privata, che utilizzino il contratto non necessariamente pagina 2 di 6 nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all'attività imprenditoriale o professionale (Cassazione n. 8419/2019).
Ciò posto, nel contratto stipulato inter partes, la cui sottoscrizione deve ritenersi riconosciuta dal contumace ex art. 215, n. 1, c.p.c. in quanto indicata nell'atto di citazione e prodotta contestualmente alla costituzione in giudizio dell'attore
(Cassazione n. 6980/1997), si legge all'art. 7 che il fornitore consegnerà al cliente, a titolo di comodato gratuito, entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto
l'attrezzatura indicata al punto 1 (cfr. doc. 1).
Parte attrice ha ammesso di non aver rispettato il predetto termine e di aver provveduto alla consegna del bene tramite corriere solo nel giugno 2017 (quindi anche oltre i 60 giorni), allegando il telegramma inviato al convenuto in data 15.6.2017 con il quale aveva intimato il ritiro dello scanner già rifiutato dal professionista (doc.2).
Quest'ultimo, come da diffida versata in atti (doc. 3), aveva giustificato il proprio rifiuto dolendosi del mancato rispetto del termine di consegna pattuito e dell'invio del bene tramite corriere, nonostante fosse stato concordato (all'art. 8) che la funzionalità dello scanner avrebbe dovuto essere verificata al momento della consegna alla presenza degli specialisti indicati dal fornitore.
Ebbene, nei contratti a prestazioni corrispettive, dal principio fissato dal terzo comma dell'art. 1453 c.c., secondo il quale dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione, si evince che l'adempimento o la valida offerta dell'adempimento, effettuati da una parte tardivamente, quale che sia l'entità del ritardo, non possono essere rifiutati in assenza di un legittimo motivo dall'altra parte che non abbia ancora proposto domanda di risoluzione per inadempimento;
e che correlativamente, tale domanda non può trovare fondamento in un ritardo dell'adempimento della controparte il quale, ancorché tardivo, sia stato effettuato prima della proposizione di tale domanda.
E' ovvio però che anche in difetto di termine essenziale e di diffida ad adempiere,
l'inosservanza del termine può costituire inadempimento di non scarsa importanza, e pagina 3 di 6 quindi causa di risoluzione del contratto, quando il ritardo ecceda ogni limite di tollerabilità, non potendo il tempo dell'adempimento essere rimesso all'arbitrio del soggetto obbligato.
Costituisce poi consolidato principio quello per cui accertare quando il ritardo ecceda qualsivoglia limite di tollerabilità costituisce apprezzamento discrezionale del giudice del merito, che deve essere condotto in relazione all'oggetto e alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto e all'interesse dell'altro contraente;
in particolare, con riferimento a tale ultimo elemento, il giudice deve accertare se il creditore abbia ancora interesse alla prestazione dopo un certo tempo, ovvero se egli sia danneggiato in modo irreparabile o rilevante dal ritardo della controparte, parzialmente o totalmente inadempiente.
Dunque, facendo applicazione dei principi sopra esposti, va rilevato in primo luogo che il termine di consegna di 30 giorni non era stato pattuito come essenziale e che la consegna offerta poco oltre i 60 giorni non appare idonea ad eccedere il limite della normale tollerabilità.
La consegna dello scanner si inseriva infatti in un contratto di forniture continuative di prodotti dentali della durata di tre anni (che poteva essere stipulato dai vari professionisti in qualunque momento) come un “servizio integrato” (cfr. premesse doc. 1) del quale il convenuto aveva dichiarato in contratto di voler fruire unitamente ai prodotti indicati nell'allegato listino (cfr. premesse cit.).
La contumacia del convenuto ha poi impedito a quest'ultimo di dimostrare che il trascorrere del termine concordato aveva fatto venire meno il suo interesse a ricevere la prestazione ovvero l'irreparabilità del danno che gli era derivata da tale ritardo o, ancora, che la consegna era stata in precedenza sollecitata e non effettuata.
In definitiva, quindi, il rifiuto di ricevere lo scanner da parte del non può CP_1
dirsi giustificato, anche alla luce del fatto che, come provato dall'istruttoria, sino al giorno prima era stato il professionista a fornire il dettaglio per la consegna (cfr. teste
, verb. ud. 24.3.2023), manifestando così la sua iniziale collaborazione, e Testimone_1
pagina 4 di 6 che lo stesso non cercò di concordare successivamente una diversa modalità di consegna che prevedesse la presenza degli specialisti ma, anzi, ha poi mantenuto anche in seguito la sua posizione di non dar corso al contratto (cfr. teste ud. cit.). Testimone_2
Accertato allora l'inadempimento del convenuto, va affrontata la domanda risarcitoria avanzata dalla società attrice ex artt. 1218 e 1382 c.c.
In contratto era stata infatti pattuita una penale da applicarsi nel caso in cui il professionista non avesse effettuato gli ordini minimi mensili, ordini che appunto nel caso di specie non sono mai stati effettuati (art. 6 doc.1).
L'importo era pari ad € 300,00 mensili per ordini mensili inferiori a 6, mentre il comodato era gratuito.
L'applicazione di tale importo per tutta la durata del contratto (36 mesi) ammonta ad €
10.800,00, importo che può essere confermato in quanto non manifestamente eccessivo
(mentre non è chiaro come sia stato calcolato il diverso importo richiesto di 16.770,00)
e che non può essere cumulato con alcuna altra posta risarcitoria non essendo stata pattuita la risarcibilità di un danno ulteriore, ma solo l'obbligo del comodante di restituire lo scanner.
Invero, la clausola penale, svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, nel qual caso la clausola costituisce solo una liquidazione anticipata del danno, destinata a rimanere assorbita, ove sia provata la sussistenza di maggiori pregiudizi, nella liquidazione complessiva di questi, senza potersi con essi cumulare (Cassazione
n.21398/2021).
In conclusione, quindi, il convenuto va condannato al pagamento in favore della società attrice di € 10.800,00, oltre interessi dalla domanda (Cassazione n. 12188/2017)
pagina 5 di 6 al saldo effettivo, con la precisazione che al predetto importo non va applicata l'iva.
Le somme corrisposte a titolo di penale per la violazione di obblighi contrattuali non costituiscono infatti il corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di un bene, ma assolvono una funzione punitivo-risarcitoria. Di conseguenza, tali somme sono escluse da Iva per mancanza del presupposto oggettivo (Risoluzione Agenzia delle Entrate 23 aprile 2004, n. 64/E).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: condanna al pagamento in favore di di € 10.800,00, Controparte_1 Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
condanna alla refusione in favore dell'avv.to Simone Labonia, Controparte_1
dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, € 264,00 per anticipazioni, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 25.11.2024
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
pagina 6 di 6