CASS
Sentenza 21 gennaio 2021
Sentenza 21 gennaio 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/2021, n. 2489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2489 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IV IO AT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/11/2019 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente ai capi di imputazione sub d) ed e); inammissibilità nel resto. udito il difensore, avvocato MASSIMO LAURO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata (emessa in data 22 novembre 2019) la Corte di appello di Roma ha riformato la pronunzia di primo grado con la quale era stata affermata la penale responsabilità di RE CC e ES RT, assolvendoli per non aver commesso il fatto, mentre ha confermato la condanna di GI IS AD in relazione ai reati di cui agli artt. 495, 61 n. 2 cod. pen. (capo a), 483 - 61 n. 2 cod. pen. (capo b), 110 - 48 - 496 - 61 n. 2 cod. pen. (capo c), 48 - 479 cod. pen. (capo d), 110 - 640 - 61 n. 7 cod pen. (capo e). 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 2489 Anno 2021 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: MICCOLI GRAZIA Data Udienza: 06/11/2020 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si denunziano vizio di motivazione e vizio di cui all'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. 2.1.1. La Corte si sarebbe limitata a ripercorrere le argomentazioni della sentenza di primo grado, senza prendere in considerazione altre prospettazioni degli accadimenti diverse da quelle derivate dalle dichiarazioni delle persone offese. Inoltre, non vi sarebbe motivazione, rispetto alle specifiche censure svolte con l'atto di appello. 2.1.2. Con riferimento ai reati di falso di cui ai capi a) e b), si era sottolineato con l'atto di appello che le testimonianze erano inconsistenti, riportando stralci della sentenza di primo grado. Si evidenzia che era stato posto in dubbio che l'imputato si fosse effettivamente presentato presso i Carabinieri dichiarando false generalità e sporgendo falsa denuncia, in considerazione della circostanza che alcuna testimonianza diretta era stata assunta in merito (avendo riferito il verbalizzante attività svolta da persona diversa, mai ascoltata) e della considerevole differenza di età tra AD e MI (pari a 14 anni). A fronte di tale censura, secondo il ricorrente, alcuna motivazione sarebbe stata offerta dalla Corte territoriale. 2.1.3. Con riferimento ai reati di cui ai capi c) e d) si denuncia analogo vizio di motivazione, carente circa la sussistenza dell'induzione in errore. La motivazione sarebbe sintetica e non adeguata alle doglianze difensive sulla testimonianza resa da AN RP, della quale si invita alla rilettura mediante l'indicazione del verbale di udienza. Inoltre si denunziano contraddittorietà della prova testimoniale, rispetto alle dichiarazioni rese dal medesimo teste nella fase delle indagini, e omessa motivazione circa detta contraddittorietà, puntualmente sottolineata con il gravame. Analoghe censure riguardano la responsabilità affermata in relazione al capo d), per il quale la motivazione sarebbe parziale e carente, in relazione al contenuto della deposizione della teste (notaio Elisabetta Iorio, indotto in errore), come da sintesi delle dedotte omissioni riportata a pagg. 10 e sgg. del ricorso. Si contesta l'induzione in errore, perché si sostiene che il notaio non avrebbe alcun obbligo di attestazione di veridicità delle dichiarazioni rese in sua presenza, limitandosi questi solo all'attestazione che le dichiarazioni sono effettivamente rese. 2.1.4. Con riferimento al capo e) si denunzia vizio di motivazione in ordine alle contraddizioni rilevabili nella deposizione della parte civile, evidenziate con il gravame (e 2 sintetizzate a pag. 13 del ricorso), rispetto alle quali la Corte territoriale non avrebbe fornito alcuna risposta. Si evidenzia che l'imputato non sarebbe mai entrato nella disponibilità della somma, poi sequestrata dall'autorità giudiziaria, né vi sarebbe prova dell'incasso degli assegni corrisposti a titolo di caparra. Di qui la richiesta di derubricazione del delitto nella fattispecie della tentata truffa. 2.2. Con il secondo motivo si denunziano vizio di cui agli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 133, 62-bis e 81 cod. pen., e correlato vizio di motivazione, con riferimento all'eccessività della pena inflitta a titolo di aumento operato per la continuazione e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Tale diniego è stato giustificato con il carattere organizzato della condotta truffaldina, che invece sarebbe escluso proprio dalla Corte territoriale che ha assolto i coimputati, quanto alla partecipazione alla condotta delittuosa. Si sottolinea che la condotta non sarebbe caratterizzata da spregiudicatezza e che manca qualsiasi vantaggio economico raggiunto dall'imputato. Manca, inoltre, la motivazione circa la richiesta di riduzione della pena irrogata a titolo di aumento per la continuazione, riferendosi la Corte territoriale sul punto alle medesime argomentazioni che hanno condotto al diniego delle generiche. 2.3. Con il terzo motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 538 e 539 cod. proc. pen. Mancherebbe la prova del danno e la relativa quantificazione, come eccepito con l'atto di appello. Sennonché la Corte di Appello non avrebbe preso in esame le considerazioni difensive. Non sarebbero state documentate spese del processo civile, né prodotta alcuna documentazione relativa alla prova del danno;
di qui l'assenza di danno evidente e, di conseguenza, l'impossibilità di provvedere alla liquidazione di una provvisionale. 3. In seguito al deposito dei relativi atti da parte dei difensori delle persone offese - parti civili, sono stati acquisii i verbali di rimessione delle querele e di accettazione da parte dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. In via preliminare va detto che le rimessioni di querele acquisite in atti non possono influire sulla decisione, giacché tutti i reati ascritti all'AD sono perseguibili di ufficio, ivi compreso quello di truffa che risulta aggravato ex art. 61 n. 7 cod. pen.. In ordine alla sussistenza di tale aggravante non risultano proposte censure nel ricorso in esame. 3 1.2. In via generale, poi, va rilevato che tutte le censure proposte con i primi due motivi di ricorso sono pedissequamente reiterative di quelle avanzate con l'atto di appello e su di esse v'è logica e congrua motivazione nella sentenza impugnata. 2. Sono versate in fatto e finalizzate ad una diversa ricostruzione dei fatti le deduzioni difensive con le quali si è sostenuto che la Corte territoriale si sarebbe limitata a ripercorrere le argomentazioni della sentenza di primo grado, senza prendere in considerazione altre prospettazioni degli accadimenti diverse da quelle derivate dalle dichiarazioni delle persone offese. Nella sentenza impugnata, dopo la ricostruzione dei fatti e l'illustrazione della vicenda come emersa dalle risultanze processuali, facendo anche rinvio alla pronunzia di primo grado, sono state valutate le argomentazioni difensive contenute nell'atto di appello e si è dato conto, con percorso motivazionale congruo e logico, delle ragioni per le quali le stesse argomentazioni sono state ritenute infondate. E' bene in proposito ricordare che la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 21666401). 3. Con riferimento ai reati di falso di cui ai capi a) e b), le censure difensive sono finalizzate a una rivalutazione delle prove. 3.1. All'AD sono state ascritte le condotte di avere, in sede di denunzia di smarrimento di carta di identità di altro soggetto, dichiarato di chiamarsi MI UL (capo a) e di avere, nella stessa occasione, falsamente attestato lo smarrimento della carta di identità del MI (capo b). La Corte territoriale, rispondendo alle deduzioni difensive secondo le quali non vi sarebbe prova che sia stato l'AD a presentarsi dinanzi ai Carabinieri, ha riportato testualmente le dichiarazioni del teste ST e poi ha evidenziato come fosse inverosimile e indimostrato quanto affermato dall'imputato, circa l'utilizzo di una ipotetica terza persona che sarebbe stata incaricata dall'AD di sporgere la falsa denunzia. 4 Né va trascurato che, anche a voler avallare la versione dei fatti come prospettata dall'imputato, non può escludersi la sua responsabilità, giacché sarebbe stato l'istigatore delle condotte penalmente rilevanti. 3.2. Nessun dubbio può aversi sulla configurabilità di entrambi i reati di cui agli artt. 495 e 483 cod. pen. come ascritti, giacché nella specie essi possono concorrere, in quanto quelle accertate sono condotte diverse, anche se poste in essere nello stesso contesto temporale. Sebbene la condotta consistente nell'attestazione ideologicamente falsa resa al pubblico ufficiale dal privato in un atto pubblico sia comune ad entrambe le suindicate fattispecie incriminatrici, tuttavia quando essa ha ad oggetto le "qualità personali" del dichiarante, può configurarsi solo il reato di cui all'articolo 495 cod. pen.. In tale fattispecie, infatti, deve essere sussunta la falsa attestazione inerente ad una qualità personale del dichiarante (ossia, come nel caso di specie relativamente al fatto di cui al capo a, l'identità del dichiarante), con esclusione, quindi, tanto del reato di cui all'articolo 483 cod. pen. (poiche' la falsa attestazione non ha per oggetto "fatti"), quanto di quello di cui all'articolo 496 cod. pen.. In proposito va ricordato che nell'originario impianto del codice gli artt. 495 e 496 punivano le false attestazioni o dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o altrui;
la differenza tra le due fattispecie risiedeva nella circostanza che il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. si riferiva espressamente ad attestazioni o dichiarazioni rese al pubblico ufficiale in atto pubblico o destinate ad esservi riprodotte, mentre nell'art. 496 la dichiarazione mendace costituiva risposta ad una interrogazione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio. Il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. presentava, dunque, i caratteri di un falso documentale, distinguendosi dal delitto falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) per il fatto che oggetto del falso era un contrassegno personale, di cui l'atto non era necessariamente destinato a provare la verità; inoltre, la consumazione era anticipata al momento della realizzazione della dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico. Questa affinità con il falso documentale è, tuttavia, venuta meno per effetto del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, con il quale, con la finalità emergenziale che ha caratterizzato la legislazione degli ultimi anni (al fine di contrastare la prassi invalsa tra quanti, presenti clandestinamente nel territorio del nostro paese, si sottraggano all'identificazione ricorrendo alla declinazione di plurime e false generalità) si è inciso sulla categoria delle falsità personali. In particolare, è stato eliminato dalla norma di cui all'art. 495 cod. pen. il riferimento espresso all'atto pubblico, il quale rappresentava in precedenza l'elemento differenziante tra tale fattispecie e quella contigua di cui all'art. 496 cod. pen.. 5 A seguito della novella legislativa, la giurisprudenza di legittimità ha quindi dovuto affrontare la questione relativa alla distinzione tra le due fattispecie, in considerazione delle possibili sovrapposizioni tra di esse e dell'inadeguatezza specializzante del previo interrogatorio sulle sue qualità cui l'autore debba essere stato sottoposto dal pubblico ufficiale, previsto dall'art. 496 cod. pen. In tale contesto si è ritenuto di dare rilievo all'elemento della falsa attestazione, racchiuso nel testo del nuovo art. 495 cod. pen., individuando in esso il nucleo di offensività della fattispecie incriminatrice in questione;
pertanto, nonostante l'eliminazione dell'espresso riferimento all'atto pubblico, il reato di cui all'art. 495 cod. pen. deve ritenersi configurato ogniqualvolta il soggetto renda false dichiarazioni "attestanti" - ossia tese a garantire - il proprio stato o altre qualità della propria o altrui persona destinate, in quanto tali, ad essere riprodotte in un atto fidefaciente idoneo a documentarle (Sez. 5, Sentenza n. 25649 del 13/02/2018, Popescu, Rv. 273324; Sez. 5, n. 5622 del 05/02/2015, Cantini;
Sez. 5, n. 3042 del 27/01/2011, Gorizia;
Sez. 4, n. 19963 del 11/05/2009, P.M. in proc. Asiedu Agnes Ntiamoah, Rv. 244004). In effetti, la giurisprudenza si è consolidata, nella interpretazione del rapporto tra le due fattispecie in esame, nel senso che integra il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. la condotta del soggetto che attesti falsamente al pubblico ufficiale una qualità personale del dichiarante, mentre quello previsto dall'art. 496 cod. pen. è configurabile solo in via residuale, quando la falsità non abbia alcuna attinenza, neppure indiretta, con la formazione dell'atto pubblico (Sez. 5, n. 4054 del 11/01/2019, Tarascio Nicola, Rv. 27548901). Tornando all'esame del caso in esame e operando delle puntualizzazioni sulla condotta ascritta al capo b) delle imputazioni, non si possono nutrire dubbi sulla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 483 cod. pen, giacché -come si è detto- essa ricorre quando la falsa attestazione del privato abbia ad oggetto "fatti". Nella specie è stata resa dall'agente una falsa dichiarazione sul "fatto" dello smarrimento di un documento di identità. Il relativo verbale (atto pubblico) è stato poi utilizzato dall'AD per ottenere dal Comune una nuova carta di identità, nella quale è stata applicata la sua foto e inseriti i dati anagrafici del MI. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che "integra il reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico la falsa denuncia di smarrimento della carta di identità, considerato che essa costituisce presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato e che l'ordinamento prevede a carico di colui che smarrisce un documento di identità l'obbligo di presentare denunzia" (Sez. 5, n. 48884 del 17/09/2018, A, Rv. 27401701; si vedano anche Sez. 6, n. 17381 del 08/03/2016, Catalano, Rv. 26674001; Sez. 6 5, n. 3542 del 15/10/2013, P.G. in proc. Lanchi e altri, Rv. 25886301; Sez. 6, n. 9063 del 23/11/2012, Meret, Rv. 25472401). D'altronde, il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico sussiste solo qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e cioè quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente (Sez. U, n. 6 del 17/02/1999, Lucarotti, Rv. 21278201). 4. Quanto ai reati di cui ai capi c) e d) il ricorrente ha lamentato sostanzialmente la carenza di motivazione sulla sussistenza dell'induzione in errore. I fatti sono afferenti al rilascio da parte degli uffici comunali della carta di identità intestata al MI e con la foto dell'AD (capo c) e all'ottenimento di una procura speciale notarile per vendere l'immobile di proprietà del MI (capo d). 4.1. La Corte territoriale ha dato conto in maniera specifica delle dichiarazioni rilevanti rese dalla teste AN RP, sicché le doglianze difensive sul punto si risolvono in una inammissibile richiesta di rivalutazione della prova. Né si ravvisano vizi di travisamento, dovendo in merito ribadirsi che la disposizione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. fa riferimento alla contraddittorietà della motivazione che risulti non dal testo del provvedimento impugnato, ma «da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame». Quest'ultima condizione, direttamente prescrittiva dell'onere di specifica indicazione degli atti dei quali si deduce il travisamento, non si riduce tuttavia a tale aspetto procedurale, ma presuppone altresì che la contraddittorietà intercorra fra le conclusioni del provvedimento e gli atti indicati. Ne segue logicamente che l'errore deducibile in questa prospettiva, in quanto apprezzabile attraverso l'indicazione di atti singoli e determinati, deve cadere sul dato significante, costituito dalla circostanza di fatto riportata quale contenuto dell'elemento di prova, per la cui rilevabilità in questa sede è necessaria la specifica indicazione dell'atto da cui l'elemento risulta, e non sul significato attribuibile allo stesso (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). L'errore deducibile ricorre solo nei casi in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su un determinato elemento che si riveli insussistente o, per come esposto nel provvedimento impugnato, incontestabilmente diverso da quello reale, ovvero abbia trascurato un elemento esistente e decisivo, in modo da sollecitare un intervento del giudice di legittimità nel senso non di una reinterpretazione degli elementi valutati dal giudice di merito, ma della verifica sulla sussistenza e sul contenuto di detti elementi (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, 7 Giugliano, Rv. 257499; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Pertanto, ove le censure consistano -come nel caso in esame- solo nell'esposizione di valutazioni sul significato probatorio degli elementi di prova considerati, la situazione denunciata non può essere ricondotta nel vizio di travisamento lamentato (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, Maggio, Rv. 255087; Sez. 3, n. 46451 del 07/10/2009, Carella, Rv. 245611). 4.2. Analoghe censure sono state proposte in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 48 - 479 cod. pen. di cui al capo d). La Corte territoriale ha dato specifico conto del percorso valutativo seguito in relazione alle dichiarazioni rese dal notaio Elisabetta brio, che, indotta in errore dall'AD, ha rilasciato la procura speciale, falsamente attestando - in calce alla stessa- l'autografia della sottoscrizione apparentemente apposta dal MI, quale proprietario dell'immobile da vendere. In punto di diritto è manifestamente infondata la deduzione difensiva che sostiene che il notaio non avrebbe alcun obbligo di attestazione di veridicità delle dichiarazioni rese in sua presenza, limitandosi questi solo all'attestazione che le dichiarazioni sono effettivamente rese. Questa Corte ha già chiarito che si configura l'ipotesi criminosa prevista dal combinato disposto degli artt. 48 e 479 cod. pen. quando l'attestazione, di cui l'atto pubblico è destinato a provare la verità, proviene dal pubblico ufficiale, autore immediato, in seguito ad errore determinato dall'inganno del terzo, autore mediato;
mentre si configura l'ipotesi prevista dall'art. 483 cod. pen., qualora l'attestazione del privato, della quale l'atto pubblico è destinato a provare la verità, ha ad oggetto fatti che il notaio si limita a riportare nell'atto pubblico come riferiti dal privato, sicché l'attestazione del notaio è limitata soltanto all'esatta riproduzione nell'atto della dichiarazione del privato, autore immediato della falsità (Sez. 5, n. 22839 del 17/04/2019, De Domenico Davide, Rv. 27663201, che in applicazione del principio, ha ritenuto immune da censure la condanna per violazione degli artt. 48-479 cod. pen., riportata dall'imputato per aver esibito, nel contesto della stipula di un atto pubblico, falsi documenti di identità che inducevano il notaio, tenuto a verificare l'identità delle parti nei modi previsti dalla legge notarile, ad una falsa attribuzione delle dichiarazioni negoziali ricevute). D'altronde, è incontroverso che integra il delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici la dichiarazione del notaio di avere raggiunto la certezza in ordine all'identità della persona comparsa, in assenza di una compiuta attività di controllo degli elementi di riscontro di tale identità (Sez. 5, n. 55873 del 07/11/2018, Grusovin Dino, Rv. 27460901). E, ancora, integra il delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici la dichiarazione del notaio in ordine all'identità della persona comparsa, qualora tale 8 dichiarazione, in assenza di una compiuta attività di controllo degli elementi di riscontro dell'identità personale, sia basata esclusivamente sull'esibizione di un documento di identità apparentemente genuino e successivamente rivelatosi falso (Sez. 5, n. 38714 del 19/06/2008, Langella e altro, Rv. 24202301) 5. Inammissibili sono pure le censure difensive in relazione alla valutazione della prova con riferimento al reato di truffa aggravata di cui al capo e). 5.1. Si denunzia vizio di motivazione in ordine alle contraddizioni che avrebbero caratterizzato la deposizione della parte civile. Si tratta ancora una volta di una richiesta finalizzata ad ottenere una rivalutazione della prova dichiarativa, non ammissibile in sede di legittimità. La Corte territoriale ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di truffa facendo non solo riferimento alle dichiarazioni della persona offesa (riportate pure in maniera specifica nella prima parte della sentenza quando è stata evidenziata la ricostruzione dei fatti) ma anche alle ulteriori risultanze processuali, come quelle afferenti la somma di denaro (sottoposta a sequestro) consegnata dalla ED per l'acquisto dell'immobile. Né si apprezzano anche su tale punto vizi di travisamento, tenuto conto, peraltro, che nella specie si versa in un caso di doppia conforme decisione di condanna. E' allora opportuno ribadire che il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S, Rv. 27775801). 5.2. Manifestamente infondata è anche la deduzione difensiva secondo la quale l'imputato non sarebbe mai entrato nella disponibilità della somma pagata dalla ED, poi sequestrata dall'autorità giudiziaria, né vi sarebbe prova dell'incasso degli assegni corrisposti a titolo di caparra. E' stata quindi richiesta la derubricazione nella fattispecie di tentata truffa. Sulla base della ricostruzione operata dai giudici di merito, la ED ha consegnato all'AD una caparra di tremila euro con tre assegni bancari e, in occasione del rogito notarile, altri settemila euro in contanti e 93.000 portati da assegni circolari. E' allora evidente che sia stata consumata la condotta di truffa e corretta appare l'affermazione della Corte territoriale sulla ininfluenza del fatto che gli assegni circolari siano stati sottoposti a sequestro, dovendo considerarsi che la ED aveva comunque corrisposto la caparra con assegni bancari e ben settemila euro in contanti in occasione della stipula dell'atto definitivo. 9 Le deduzioni difensive sul punto risultano generiche, essendosi limitato il ricorrente a sostenere che non vi sarebbe prova che siano state incassate le somme portate dai tre assegni bancari. 6. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio. Rispondendo alle analoghe censure proposte con l'atto di appello, la Corte territoriale ha ritenuto corretta la decisione del giudice di primo grado sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena, anche con riferimento agli aumenti ex art. 81 cod. pen., tenuto conto che è stata posta in essere dall'AD una condotta truffaldina accuratamente organizzata, sintomatica di un'indole criminale di pericolosa intensità. Si tratta di valutazioni di merito supportate da congrua e logica motivazione. Va in proposito ricordato che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione. Né si può trascurare nella specie che la pena base per il reato più grave è stato determinato nel minimo edittale, sicché va ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 27124301). 7. Il terzo motivo è inammissibile in quanto vengono svolte censure sulla quantificazione della provvisionale (Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, Capelli, Rv. 18672201). 8. Alla pronunzia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione del tenore delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Frma, il 6 novembre 2020
udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente ai capi di imputazione sub d) ed e); inammissibilità nel resto. udito il difensore, avvocato MASSIMO LAURO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata (emessa in data 22 novembre 2019) la Corte di appello di Roma ha riformato la pronunzia di primo grado con la quale era stata affermata la penale responsabilità di RE CC e ES RT, assolvendoli per non aver commesso il fatto, mentre ha confermato la condanna di GI IS AD in relazione ai reati di cui agli artt. 495, 61 n. 2 cod. pen. (capo a), 483 - 61 n. 2 cod. pen. (capo b), 110 - 48 - 496 - 61 n. 2 cod. pen. (capo c), 48 - 479 cod. pen. (capo d), 110 - 640 - 61 n. 7 cod pen. (capo e). 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 2489 Anno 2021 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: MICCOLI GRAZIA Data Udienza: 06/11/2020 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si denunziano vizio di motivazione e vizio di cui all'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. 2.1.1. La Corte si sarebbe limitata a ripercorrere le argomentazioni della sentenza di primo grado, senza prendere in considerazione altre prospettazioni degli accadimenti diverse da quelle derivate dalle dichiarazioni delle persone offese. Inoltre, non vi sarebbe motivazione, rispetto alle specifiche censure svolte con l'atto di appello. 2.1.2. Con riferimento ai reati di falso di cui ai capi a) e b), si era sottolineato con l'atto di appello che le testimonianze erano inconsistenti, riportando stralci della sentenza di primo grado. Si evidenzia che era stato posto in dubbio che l'imputato si fosse effettivamente presentato presso i Carabinieri dichiarando false generalità e sporgendo falsa denuncia, in considerazione della circostanza che alcuna testimonianza diretta era stata assunta in merito (avendo riferito il verbalizzante attività svolta da persona diversa, mai ascoltata) e della considerevole differenza di età tra AD e MI (pari a 14 anni). A fronte di tale censura, secondo il ricorrente, alcuna motivazione sarebbe stata offerta dalla Corte territoriale. 2.1.3. Con riferimento ai reati di cui ai capi c) e d) si denuncia analogo vizio di motivazione, carente circa la sussistenza dell'induzione in errore. La motivazione sarebbe sintetica e non adeguata alle doglianze difensive sulla testimonianza resa da AN RP, della quale si invita alla rilettura mediante l'indicazione del verbale di udienza. Inoltre si denunziano contraddittorietà della prova testimoniale, rispetto alle dichiarazioni rese dal medesimo teste nella fase delle indagini, e omessa motivazione circa detta contraddittorietà, puntualmente sottolineata con il gravame. Analoghe censure riguardano la responsabilità affermata in relazione al capo d), per il quale la motivazione sarebbe parziale e carente, in relazione al contenuto della deposizione della teste (notaio Elisabetta Iorio, indotto in errore), come da sintesi delle dedotte omissioni riportata a pagg. 10 e sgg. del ricorso. Si contesta l'induzione in errore, perché si sostiene che il notaio non avrebbe alcun obbligo di attestazione di veridicità delle dichiarazioni rese in sua presenza, limitandosi questi solo all'attestazione che le dichiarazioni sono effettivamente rese. 2.1.4. Con riferimento al capo e) si denunzia vizio di motivazione in ordine alle contraddizioni rilevabili nella deposizione della parte civile, evidenziate con il gravame (e 2 sintetizzate a pag. 13 del ricorso), rispetto alle quali la Corte territoriale non avrebbe fornito alcuna risposta. Si evidenzia che l'imputato non sarebbe mai entrato nella disponibilità della somma, poi sequestrata dall'autorità giudiziaria, né vi sarebbe prova dell'incasso degli assegni corrisposti a titolo di caparra. Di qui la richiesta di derubricazione del delitto nella fattispecie della tentata truffa. 2.2. Con il secondo motivo si denunziano vizio di cui agli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 133, 62-bis e 81 cod. pen., e correlato vizio di motivazione, con riferimento all'eccessività della pena inflitta a titolo di aumento operato per la continuazione e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Tale diniego è stato giustificato con il carattere organizzato della condotta truffaldina, che invece sarebbe escluso proprio dalla Corte territoriale che ha assolto i coimputati, quanto alla partecipazione alla condotta delittuosa. Si sottolinea che la condotta non sarebbe caratterizzata da spregiudicatezza e che manca qualsiasi vantaggio economico raggiunto dall'imputato. Manca, inoltre, la motivazione circa la richiesta di riduzione della pena irrogata a titolo di aumento per la continuazione, riferendosi la Corte territoriale sul punto alle medesime argomentazioni che hanno condotto al diniego delle generiche. 2.3. Con il terzo motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 538 e 539 cod. proc. pen. Mancherebbe la prova del danno e la relativa quantificazione, come eccepito con l'atto di appello. Sennonché la Corte di Appello non avrebbe preso in esame le considerazioni difensive. Non sarebbero state documentate spese del processo civile, né prodotta alcuna documentazione relativa alla prova del danno;
di qui l'assenza di danno evidente e, di conseguenza, l'impossibilità di provvedere alla liquidazione di una provvisionale. 3. In seguito al deposito dei relativi atti da parte dei difensori delle persone offese - parti civili, sono stati acquisii i verbali di rimessione delle querele e di accettazione da parte dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. In via preliminare va detto che le rimessioni di querele acquisite in atti non possono influire sulla decisione, giacché tutti i reati ascritti all'AD sono perseguibili di ufficio, ivi compreso quello di truffa che risulta aggravato ex art. 61 n. 7 cod. pen.. In ordine alla sussistenza di tale aggravante non risultano proposte censure nel ricorso in esame. 3 1.2. In via generale, poi, va rilevato che tutte le censure proposte con i primi due motivi di ricorso sono pedissequamente reiterative di quelle avanzate con l'atto di appello e su di esse v'è logica e congrua motivazione nella sentenza impugnata. 2. Sono versate in fatto e finalizzate ad una diversa ricostruzione dei fatti le deduzioni difensive con le quali si è sostenuto che la Corte territoriale si sarebbe limitata a ripercorrere le argomentazioni della sentenza di primo grado, senza prendere in considerazione altre prospettazioni degli accadimenti diverse da quelle derivate dalle dichiarazioni delle persone offese. Nella sentenza impugnata, dopo la ricostruzione dei fatti e l'illustrazione della vicenda come emersa dalle risultanze processuali, facendo anche rinvio alla pronunzia di primo grado, sono state valutate le argomentazioni difensive contenute nell'atto di appello e si è dato conto, con percorso motivazionale congruo e logico, delle ragioni per le quali le stesse argomentazioni sono state ritenute infondate. E' bene in proposito ricordare che la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 21666401). 3. Con riferimento ai reati di falso di cui ai capi a) e b), le censure difensive sono finalizzate a una rivalutazione delle prove. 3.1. All'AD sono state ascritte le condotte di avere, in sede di denunzia di smarrimento di carta di identità di altro soggetto, dichiarato di chiamarsi MI UL (capo a) e di avere, nella stessa occasione, falsamente attestato lo smarrimento della carta di identità del MI (capo b). La Corte territoriale, rispondendo alle deduzioni difensive secondo le quali non vi sarebbe prova che sia stato l'AD a presentarsi dinanzi ai Carabinieri, ha riportato testualmente le dichiarazioni del teste ST e poi ha evidenziato come fosse inverosimile e indimostrato quanto affermato dall'imputato, circa l'utilizzo di una ipotetica terza persona che sarebbe stata incaricata dall'AD di sporgere la falsa denunzia. 4 Né va trascurato che, anche a voler avallare la versione dei fatti come prospettata dall'imputato, non può escludersi la sua responsabilità, giacché sarebbe stato l'istigatore delle condotte penalmente rilevanti. 3.2. Nessun dubbio può aversi sulla configurabilità di entrambi i reati di cui agli artt. 495 e 483 cod. pen. come ascritti, giacché nella specie essi possono concorrere, in quanto quelle accertate sono condotte diverse, anche se poste in essere nello stesso contesto temporale. Sebbene la condotta consistente nell'attestazione ideologicamente falsa resa al pubblico ufficiale dal privato in un atto pubblico sia comune ad entrambe le suindicate fattispecie incriminatrici, tuttavia quando essa ha ad oggetto le "qualità personali" del dichiarante, può configurarsi solo il reato di cui all'articolo 495 cod. pen.. In tale fattispecie, infatti, deve essere sussunta la falsa attestazione inerente ad una qualità personale del dichiarante (ossia, come nel caso di specie relativamente al fatto di cui al capo a, l'identità del dichiarante), con esclusione, quindi, tanto del reato di cui all'articolo 483 cod. pen. (poiche' la falsa attestazione non ha per oggetto "fatti"), quanto di quello di cui all'articolo 496 cod. pen.. In proposito va ricordato che nell'originario impianto del codice gli artt. 495 e 496 punivano le false attestazioni o dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o altrui;
la differenza tra le due fattispecie risiedeva nella circostanza che il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. si riferiva espressamente ad attestazioni o dichiarazioni rese al pubblico ufficiale in atto pubblico o destinate ad esservi riprodotte, mentre nell'art. 496 la dichiarazione mendace costituiva risposta ad una interrogazione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio. Il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. presentava, dunque, i caratteri di un falso documentale, distinguendosi dal delitto falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) per il fatto che oggetto del falso era un contrassegno personale, di cui l'atto non era necessariamente destinato a provare la verità; inoltre, la consumazione era anticipata al momento della realizzazione della dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico. Questa affinità con il falso documentale è, tuttavia, venuta meno per effetto del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, con il quale, con la finalità emergenziale che ha caratterizzato la legislazione degli ultimi anni (al fine di contrastare la prassi invalsa tra quanti, presenti clandestinamente nel territorio del nostro paese, si sottraggano all'identificazione ricorrendo alla declinazione di plurime e false generalità) si è inciso sulla categoria delle falsità personali. In particolare, è stato eliminato dalla norma di cui all'art. 495 cod. pen. il riferimento espresso all'atto pubblico, il quale rappresentava in precedenza l'elemento differenziante tra tale fattispecie e quella contigua di cui all'art. 496 cod. pen.. 5 A seguito della novella legislativa, la giurisprudenza di legittimità ha quindi dovuto affrontare la questione relativa alla distinzione tra le due fattispecie, in considerazione delle possibili sovrapposizioni tra di esse e dell'inadeguatezza specializzante del previo interrogatorio sulle sue qualità cui l'autore debba essere stato sottoposto dal pubblico ufficiale, previsto dall'art. 496 cod. pen. In tale contesto si è ritenuto di dare rilievo all'elemento della falsa attestazione, racchiuso nel testo del nuovo art. 495 cod. pen., individuando in esso il nucleo di offensività della fattispecie incriminatrice in questione;
pertanto, nonostante l'eliminazione dell'espresso riferimento all'atto pubblico, il reato di cui all'art. 495 cod. pen. deve ritenersi configurato ogniqualvolta il soggetto renda false dichiarazioni "attestanti" - ossia tese a garantire - il proprio stato o altre qualità della propria o altrui persona destinate, in quanto tali, ad essere riprodotte in un atto fidefaciente idoneo a documentarle (Sez. 5, Sentenza n. 25649 del 13/02/2018, Popescu, Rv. 273324; Sez. 5, n. 5622 del 05/02/2015, Cantini;
Sez. 5, n. 3042 del 27/01/2011, Gorizia;
Sez. 4, n. 19963 del 11/05/2009, P.M. in proc. Asiedu Agnes Ntiamoah, Rv. 244004). In effetti, la giurisprudenza si è consolidata, nella interpretazione del rapporto tra le due fattispecie in esame, nel senso che integra il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. la condotta del soggetto che attesti falsamente al pubblico ufficiale una qualità personale del dichiarante, mentre quello previsto dall'art. 496 cod. pen. è configurabile solo in via residuale, quando la falsità non abbia alcuna attinenza, neppure indiretta, con la formazione dell'atto pubblico (Sez. 5, n. 4054 del 11/01/2019, Tarascio Nicola, Rv. 27548901). Tornando all'esame del caso in esame e operando delle puntualizzazioni sulla condotta ascritta al capo b) delle imputazioni, non si possono nutrire dubbi sulla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 483 cod. pen, giacché -come si è detto- essa ricorre quando la falsa attestazione del privato abbia ad oggetto "fatti". Nella specie è stata resa dall'agente una falsa dichiarazione sul "fatto" dello smarrimento di un documento di identità. Il relativo verbale (atto pubblico) è stato poi utilizzato dall'AD per ottenere dal Comune una nuova carta di identità, nella quale è stata applicata la sua foto e inseriti i dati anagrafici del MI. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che "integra il reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico la falsa denuncia di smarrimento della carta di identità, considerato che essa costituisce presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato e che l'ordinamento prevede a carico di colui che smarrisce un documento di identità l'obbligo di presentare denunzia" (Sez. 5, n. 48884 del 17/09/2018, A, Rv. 27401701; si vedano anche Sez. 6, n. 17381 del 08/03/2016, Catalano, Rv. 26674001; Sez. 6 5, n. 3542 del 15/10/2013, P.G. in proc. Lanchi e altri, Rv. 25886301; Sez. 6, n. 9063 del 23/11/2012, Meret, Rv. 25472401). D'altronde, il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico sussiste solo qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e cioè quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente (Sez. U, n. 6 del 17/02/1999, Lucarotti, Rv. 21278201). 4. Quanto ai reati di cui ai capi c) e d) il ricorrente ha lamentato sostanzialmente la carenza di motivazione sulla sussistenza dell'induzione in errore. I fatti sono afferenti al rilascio da parte degli uffici comunali della carta di identità intestata al MI e con la foto dell'AD (capo c) e all'ottenimento di una procura speciale notarile per vendere l'immobile di proprietà del MI (capo d). 4.1. La Corte territoriale ha dato conto in maniera specifica delle dichiarazioni rilevanti rese dalla teste AN RP, sicché le doglianze difensive sul punto si risolvono in una inammissibile richiesta di rivalutazione della prova. Né si ravvisano vizi di travisamento, dovendo in merito ribadirsi che la disposizione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. fa riferimento alla contraddittorietà della motivazione che risulti non dal testo del provvedimento impugnato, ma «da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame». Quest'ultima condizione, direttamente prescrittiva dell'onere di specifica indicazione degli atti dei quali si deduce il travisamento, non si riduce tuttavia a tale aspetto procedurale, ma presuppone altresì che la contraddittorietà intercorra fra le conclusioni del provvedimento e gli atti indicati. Ne segue logicamente che l'errore deducibile in questa prospettiva, in quanto apprezzabile attraverso l'indicazione di atti singoli e determinati, deve cadere sul dato significante, costituito dalla circostanza di fatto riportata quale contenuto dell'elemento di prova, per la cui rilevabilità in questa sede è necessaria la specifica indicazione dell'atto da cui l'elemento risulta, e non sul significato attribuibile allo stesso (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). L'errore deducibile ricorre solo nei casi in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su un determinato elemento che si riveli insussistente o, per come esposto nel provvedimento impugnato, incontestabilmente diverso da quello reale, ovvero abbia trascurato un elemento esistente e decisivo, in modo da sollecitare un intervento del giudice di legittimità nel senso non di una reinterpretazione degli elementi valutati dal giudice di merito, ma della verifica sulla sussistenza e sul contenuto di detti elementi (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, 7 Giugliano, Rv. 257499; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Pertanto, ove le censure consistano -come nel caso in esame- solo nell'esposizione di valutazioni sul significato probatorio degli elementi di prova considerati, la situazione denunciata non può essere ricondotta nel vizio di travisamento lamentato (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, Maggio, Rv. 255087; Sez. 3, n. 46451 del 07/10/2009, Carella, Rv. 245611). 4.2. Analoghe censure sono state proposte in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 48 - 479 cod. pen. di cui al capo d). La Corte territoriale ha dato specifico conto del percorso valutativo seguito in relazione alle dichiarazioni rese dal notaio Elisabetta brio, che, indotta in errore dall'AD, ha rilasciato la procura speciale, falsamente attestando - in calce alla stessa- l'autografia della sottoscrizione apparentemente apposta dal MI, quale proprietario dell'immobile da vendere. In punto di diritto è manifestamente infondata la deduzione difensiva che sostiene che il notaio non avrebbe alcun obbligo di attestazione di veridicità delle dichiarazioni rese in sua presenza, limitandosi questi solo all'attestazione che le dichiarazioni sono effettivamente rese. Questa Corte ha già chiarito che si configura l'ipotesi criminosa prevista dal combinato disposto degli artt. 48 e 479 cod. pen. quando l'attestazione, di cui l'atto pubblico è destinato a provare la verità, proviene dal pubblico ufficiale, autore immediato, in seguito ad errore determinato dall'inganno del terzo, autore mediato;
mentre si configura l'ipotesi prevista dall'art. 483 cod. pen., qualora l'attestazione del privato, della quale l'atto pubblico è destinato a provare la verità, ha ad oggetto fatti che il notaio si limita a riportare nell'atto pubblico come riferiti dal privato, sicché l'attestazione del notaio è limitata soltanto all'esatta riproduzione nell'atto della dichiarazione del privato, autore immediato della falsità (Sez. 5, n. 22839 del 17/04/2019, De Domenico Davide, Rv. 27663201, che in applicazione del principio, ha ritenuto immune da censure la condanna per violazione degli artt. 48-479 cod. pen., riportata dall'imputato per aver esibito, nel contesto della stipula di un atto pubblico, falsi documenti di identità che inducevano il notaio, tenuto a verificare l'identità delle parti nei modi previsti dalla legge notarile, ad una falsa attribuzione delle dichiarazioni negoziali ricevute). D'altronde, è incontroverso che integra il delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici la dichiarazione del notaio di avere raggiunto la certezza in ordine all'identità della persona comparsa, in assenza di una compiuta attività di controllo degli elementi di riscontro di tale identità (Sez. 5, n. 55873 del 07/11/2018, Grusovin Dino, Rv. 27460901). E, ancora, integra il delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici la dichiarazione del notaio in ordine all'identità della persona comparsa, qualora tale 8 dichiarazione, in assenza di una compiuta attività di controllo degli elementi di riscontro dell'identità personale, sia basata esclusivamente sull'esibizione di un documento di identità apparentemente genuino e successivamente rivelatosi falso (Sez. 5, n. 38714 del 19/06/2008, Langella e altro, Rv. 24202301) 5. Inammissibili sono pure le censure difensive in relazione alla valutazione della prova con riferimento al reato di truffa aggravata di cui al capo e). 5.1. Si denunzia vizio di motivazione in ordine alle contraddizioni che avrebbero caratterizzato la deposizione della parte civile. Si tratta ancora una volta di una richiesta finalizzata ad ottenere una rivalutazione della prova dichiarativa, non ammissibile in sede di legittimità. La Corte territoriale ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di truffa facendo non solo riferimento alle dichiarazioni della persona offesa (riportate pure in maniera specifica nella prima parte della sentenza quando è stata evidenziata la ricostruzione dei fatti) ma anche alle ulteriori risultanze processuali, come quelle afferenti la somma di denaro (sottoposta a sequestro) consegnata dalla ED per l'acquisto dell'immobile. Né si apprezzano anche su tale punto vizi di travisamento, tenuto conto, peraltro, che nella specie si versa in un caso di doppia conforme decisione di condanna. E' allora opportuno ribadire che il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S, Rv. 27775801). 5.2. Manifestamente infondata è anche la deduzione difensiva secondo la quale l'imputato non sarebbe mai entrato nella disponibilità della somma pagata dalla ED, poi sequestrata dall'autorità giudiziaria, né vi sarebbe prova dell'incasso degli assegni corrisposti a titolo di caparra. E' stata quindi richiesta la derubricazione nella fattispecie di tentata truffa. Sulla base della ricostruzione operata dai giudici di merito, la ED ha consegnato all'AD una caparra di tremila euro con tre assegni bancari e, in occasione del rogito notarile, altri settemila euro in contanti e 93.000 portati da assegni circolari. E' allora evidente che sia stata consumata la condotta di truffa e corretta appare l'affermazione della Corte territoriale sulla ininfluenza del fatto che gli assegni circolari siano stati sottoposti a sequestro, dovendo considerarsi che la ED aveva comunque corrisposto la caparra con assegni bancari e ben settemila euro in contanti in occasione della stipula dell'atto definitivo. 9 Le deduzioni difensive sul punto risultano generiche, essendosi limitato il ricorrente a sostenere che non vi sarebbe prova che siano state incassate le somme portate dai tre assegni bancari. 6. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio. Rispondendo alle analoghe censure proposte con l'atto di appello, la Corte territoriale ha ritenuto corretta la decisione del giudice di primo grado sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena, anche con riferimento agli aumenti ex art. 81 cod. pen., tenuto conto che è stata posta in essere dall'AD una condotta truffaldina accuratamente organizzata, sintomatica di un'indole criminale di pericolosa intensità. Si tratta di valutazioni di merito supportate da congrua e logica motivazione. Va in proposito ricordato che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione. Né si può trascurare nella specie che la pena base per il reato più grave è stato determinato nel minimo edittale, sicché va ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 27124301). 7. Il terzo motivo è inammissibile in quanto vengono svolte censure sulla quantificazione della provvisionale (Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, Capelli, Rv. 18672201). 8. Alla pronunzia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione del tenore delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Frma, il 6 novembre 2020