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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente rel.
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2572 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato MANERA FRANCESCA
e
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato CARLI ANNALISA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
1 Conclusioni delle parti:
i ricorrenti chiedono di separarsi alle seguenti condizioni:
“1) Abitazione familiare
L'abitazione familiare di proprietà della sig.ra , sita in Pove del Grappa 36020 (VI), CP_1
in via Zanchetta n. 7, viene assegnata e rimane in uso con i relativi arredi e corredi alla stessa che
la continuerà ad abitare con i figli.
2) Il contributo al mantenimento:
Il signor verserà alla signora un contributo al man-tenimento dei figli Parte_1 CP_1
e , maggiorenni ma non autosufficienti per complessivi € 700,00 (€ 350,00 per Per_1 Per_2
ciascun figlio), da versarsi in via anticipata entro il 5 (cinque) di ogni mese a mezzo bonifico
bancario, a decorrere dal mese di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio. Detto
assegno sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione a decorrere
da un anno dal deposito del ricorso.
3) Le spese straordinarie: mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, ivi comprese
comunque le somme da erogare a titolo di ticket al SSN, dentistiche, per le attività ricreative e/o di
vacanza nonché per tutte le altre spese ritenute straordinarie così come individuate nel protocollo
del Tribunale di Vicenza che i coniugi dichiarano di conoscere ed accettare, verranno sostenute
integralmente nella misura del 50% dai genitori.
4) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti rinunciando ad ogni richiesta in
ordine al proprio mantenimento, di avere già definito ogni rap-porto patrimoniale discendente dal
matrimonio e di non avere nulla reciproca-mente a pretendere”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente
formulate dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver
2 contratto matrimonio in Pove del Grappa (VI) in data 7/07/2001, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 12/11/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe,
sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere Parte_1
a a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e , maggiorenni CP_1 Per_3 Per_2
ma non economicamente autosufficienti, la somma complessiva mensile di euro 700,00, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- la casa coniugale, sita in Pove del Grappa (VI), Via Zanchetta n. 7, resta nella disponibilità di quale genitore convivente con i figli maggiorenni ma economicamente non CP_1
autosufficienti e;
Per_3 Per_2
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra,
avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
3
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in matrimonio Parte_1 CP_1
in Pove del Grappa (VI) in data 7/07/2001 con atto trascritto al n. 6, Parte II, Serie A, Anno 2001,
alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pove del Grappa (VI) perché
provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8.1.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente rel.
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2572 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato MANERA FRANCESCA
e
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato CARLI ANNALISA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
1 Conclusioni delle parti:
i ricorrenti chiedono di separarsi alle seguenti condizioni:
“1) Abitazione familiare
L'abitazione familiare di proprietà della sig.ra , sita in Pove del Grappa 36020 (VI), CP_1
in via Zanchetta n. 7, viene assegnata e rimane in uso con i relativi arredi e corredi alla stessa che
la continuerà ad abitare con i figli.
2) Il contributo al mantenimento:
Il signor verserà alla signora un contributo al man-tenimento dei figli Parte_1 CP_1
e , maggiorenni ma non autosufficienti per complessivi € 700,00 (€ 350,00 per Per_1 Per_2
ciascun figlio), da versarsi in via anticipata entro il 5 (cinque) di ogni mese a mezzo bonifico
bancario, a decorrere dal mese di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio. Detto
assegno sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione a decorrere
da un anno dal deposito del ricorso.
3) Le spese straordinarie: mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, ivi comprese
comunque le somme da erogare a titolo di ticket al SSN, dentistiche, per le attività ricreative e/o di
vacanza nonché per tutte le altre spese ritenute straordinarie così come individuate nel protocollo
del Tribunale di Vicenza che i coniugi dichiarano di conoscere ed accettare, verranno sostenute
integralmente nella misura del 50% dai genitori.
4) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti rinunciando ad ogni richiesta in
ordine al proprio mantenimento, di avere già definito ogni rap-porto patrimoniale discendente dal
matrimonio e di non avere nulla reciproca-mente a pretendere”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente
formulate dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver
2 contratto matrimonio in Pove del Grappa (VI) in data 7/07/2001, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 12/11/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe,
sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere Parte_1
a a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e , maggiorenni CP_1 Per_3 Per_2
ma non economicamente autosufficienti, la somma complessiva mensile di euro 700,00, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- la casa coniugale, sita in Pove del Grappa (VI), Via Zanchetta n. 7, resta nella disponibilità di quale genitore convivente con i figli maggiorenni ma economicamente non CP_1
autosufficienti e;
Per_3 Per_2
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra,
avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
3
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in matrimonio Parte_1 CP_1
in Pove del Grappa (VI) in data 7/07/2001 con atto trascritto al n. 6, Parte II, Serie A, Anno 2001,
alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pove del Grappa (VI) perché
provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8.1.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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