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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 04/12/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1439/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 1439/2022 R.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 03/12/2025, e vertente
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in VILLA LATINA (FR) alla via Roma n. 29, presso lo studio degli Avv.ti
CANDIDO FR e avv. stabilito DANIELA CROLLA, che lo rappresentano e difendono, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in CP_1
ATINA alla via della Vandra n. 42, presso lo studio dell'Avv. DI BONA BENIAMINO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
E
1 con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del
03/12/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/04/2022, chiedeva che il Parte_1
Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
05/06/2010 con , deducendo che dall'unione era nato il figlio (il CP_1 Per_1
10/08/2011), che i coniugi si erano separati, come da omologa di separazione consensuale del Tribunale di Cassino n. 21302/17 del 13/12/2017, che la convivenza non era stata ripresa a far data dall'inizio della separazione e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Il ricorrente chiedeva altresì che il Tribunale confermasse l'affido condiviso del figlio , con Per_1 collocamento presso la madre, stabilendo il mantenimento diretto a carico di entrambi i genitori e, in subordine, di porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere un contributo a titolo di mantenimento in favore del figlio per € 150,00 mensili oltre al
50% delle spese straordinarie.
Costituendosi in giudizio, la parte convenuta si associava alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge. La resistente chiedeva: disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre;
obbligarsi il padre a contribuire al mantenimento del figlio con il versamento della somma mensile di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito della comparizione delle parti, il Presidente, in parziale modifica delle condizioni di separazione riduceva ad € 200,00 mensili l'importo del contributo al mantenimento posto a carico del padre in favore del figlio, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, confermava le altre condizioni di separazione e rimetteva le parti avanti al G.I..
2 La causa veniva istruita documentalmente.
Con istanza del 11/11/2025 le parti davano atto del raggiungimento di un accordo e chiedevano, previa trasformazione del giudizio da divorzio giudiziale in congiunto, l'accoglimento delle condizioni di cui all'accordo versato in atti, sottoscritto personalmente dalle parti (affido condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno, assegnazione della casa coniugale al sig. versamento a carico del padre della somma di euro 300,00 a titolo di Pt_1 contributo per il mantenimento del figlio, oltre 50% delle spese straordinarie, rinuncia reciproca al mantenimento tra le parti).
Non sussistendo ragioni ostative, vanno integralmente recepite le condizioni concordate tra le parti, anche in considerazione del fatto che le stesse appaiono rispondenti all'interesse della prole.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Villa Latina (FR) in data 05/06/2010, fra
, nato a [...] il [...], e , Parte_1 CP_1 nata in [...] il [...], trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di ATINA (FR) dell'anno 2010, al n. 1, parte II, serie
A, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti in data 20/06/2025 e allegato all'istanza del 11/11/2025, da intendersi integralmente trascritte nella presente sentenza;
2) manda la cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ATINA
3 (FR), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Cassino, 03/12/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 1439/2022 R.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 03/12/2025, e vertente
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in VILLA LATINA (FR) alla via Roma n. 29, presso lo studio degli Avv.ti
CANDIDO FR e avv. stabilito DANIELA CROLLA, che lo rappresentano e difendono, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in CP_1
ATINA alla via della Vandra n. 42, presso lo studio dell'Avv. DI BONA BENIAMINO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
E
1 con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del
03/12/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/04/2022, chiedeva che il Parte_1
Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
05/06/2010 con , deducendo che dall'unione era nato il figlio (il CP_1 Per_1
10/08/2011), che i coniugi si erano separati, come da omologa di separazione consensuale del Tribunale di Cassino n. 21302/17 del 13/12/2017, che la convivenza non era stata ripresa a far data dall'inizio della separazione e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Il ricorrente chiedeva altresì che il Tribunale confermasse l'affido condiviso del figlio , con Per_1 collocamento presso la madre, stabilendo il mantenimento diretto a carico di entrambi i genitori e, in subordine, di porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere un contributo a titolo di mantenimento in favore del figlio per € 150,00 mensili oltre al
50% delle spese straordinarie.
Costituendosi in giudizio, la parte convenuta si associava alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge. La resistente chiedeva: disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre;
obbligarsi il padre a contribuire al mantenimento del figlio con il versamento della somma mensile di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito della comparizione delle parti, il Presidente, in parziale modifica delle condizioni di separazione riduceva ad € 200,00 mensili l'importo del contributo al mantenimento posto a carico del padre in favore del figlio, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, confermava le altre condizioni di separazione e rimetteva le parti avanti al G.I..
2 La causa veniva istruita documentalmente.
Con istanza del 11/11/2025 le parti davano atto del raggiungimento di un accordo e chiedevano, previa trasformazione del giudizio da divorzio giudiziale in congiunto, l'accoglimento delle condizioni di cui all'accordo versato in atti, sottoscritto personalmente dalle parti (affido condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno, assegnazione della casa coniugale al sig. versamento a carico del padre della somma di euro 300,00 a titolo di Pt_1 contributo per il mantenimento del figlio, oltre 50% delle spese straordinarie, rinuncia reciproca al mantenimento tra le parti).
Non sussistendo ragioni ostative, vanno integralmente recepite le condizioni concordate tra le parti, anche in considerazione del fatto che le stesse appaiono rispondenti all'interesse della prole.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Villa Latina (FR) in data 05/06/2010, fra
, nato a [...] il [...], e , Parte_1 CP_1 nata in [...] il [...], trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di ATINA (FR) dell'anno 2010, al n. 1, parte II, serie
A, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti in data 20/06/2025 e allegato all'istanza del 11/11/2025, da intendersi integralmente trascritte nella presente sentenza;
2) manda la cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ATINA
3 (FR), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Cassino, 03/12/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
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