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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Antonio Di Marco Presidente dott.ssa Marina Tafuri Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 4668/2023, instaurato sull'appello proposto contro la sentenza n.
5083/2023, emessa dal Tribunale di Napoli il 17.05.2023, vertente
FRA
nato a [...] il [...] (c.f.: ), PA C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Adriano US (c.f.: ) in virtù di C.F._2 procura in allegato all'atto di appello, con questi elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Pozzuoli (NA), alla via Toiano n. 4 - “Garden Village” (p.e.c.:
, Email_1
appellante
E
nata a [...] l'[...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Ciuoffo (c.f.: e dall'avv. Paola C.F._4
Ciuoffo (c.f.: ) in virtù di procura in allegato al mandato in calce alla C.F._5 comparsa di costituzione e risposta, con questi elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Napoli, alla via Francesco Cilea n. 117 (p.e.c.: Email_2
; Email_3
con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di appello.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportato all'atto di impugnazione. Per l'appellata: ha chiesto rigettarsi il gravame.
Per il P.G.: ha chiesto rigettarsi l'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte l'8.09.2020, Controparte_1 premesso di avere intrattenuto una relazione con lo citava a comparire PA innanzi al Tribunale di Napoli per sentire accertare e dichiarare che lo stesso fosse il padre naturale del piccolo , nato a [...] il [...]; quindi, l'istante chiedeva ON porsi a carico del un assegno da determinarsi in almeno euro 1.500,00 mensili a PA titolo di mantenimento del minore a decorrere dal giorno della nascita di quest'ultimo nonché la condanna della controparte al rimborso pro quota delle spese da ella sostenute a decorrere dalla nascita del figlio, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da quantificarsi in via equitativa.
1.1. Si costituiva in giudizio il quale sosteneva di non avere mai PA intrattenuto alcuna relazione sentimentale con la US bensì solo quattro/cinque incontri, durante i quali aveva avuto rapporti sessuali completi e protetti con la donna, sicchè dichiarava la propria disponibilità a sottoporsi ad ogni esame utile ad accertare l'effettiva paternità del minore, comunque sostenendo l'eccessività delle richieste economiche della controparte;
esperita la consulenza medica che accertava la paternità biologica del sul minore PA
, il resistente procedeva al riconoscimento del piccolo come suo figlio ON naturale.
All'esito del giudizio, sulle conclusioni delle parti, il Tribunale di Napoli, dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda proposta ai sensi dell'art. 269
c.c., affidava il minore alla madre, con regolamentazione del diritto di visita del padre;
poneva a carico del l'obbligo di corrispondere, con decorrenza dalla domanda, a PA [...]
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, l'assegno mensile di euro 400,00 CP_1 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
condannava, altresì, il convenuto a pagare in favore della controparte ed a titolo di rimborso pro quota delle spese sostenute dalla donna per il mantenimento del figlio la somma di euro 15.950,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
rigettava la domanda di risarcimento del danno formulata dalla US;
compensava interamente fra le parti del spese del giudizio, ponendo a carico del convenuto le spese relative all'espletata C.T.U..
2. Con l'atto di appello in esame, per i motivi che saranno appresso specificati, PA
impugnava la sentenza resa dal Tribunale di Napoli, chiedendo, a modifica della
[...] pronuncia medesima, “precisare e statuire che la somma di euro 15.950,00, oltre interessi, che è stato condannato a pagare a è comprensiva del PA Controparte_1 rimborso pro quota delle spese sostenute da quest'ultima per il mantenimento del figlio Per_1
dal dì della nascita (27 settembre 2020), nonché del contributo al mantenimento
[...] ordinario dal dì della domanda (settembre 2020) a quello di pubblicazione della sentenza n.
5083/2023 (maggio 2023)”; con la condanna dell'appellata alla refusione delle spese del grado.
2.1. Si costituiva tempestivamente depositando comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta, con la quale chiedeva dichiararsi il gravame inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ovvero dell'art. 348 bis c.p.c. ed in ogni caso rigettarsi nel merito l'appello siccome infondato.
2.2. Sul deposito di note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 04.12.2024, la Corte riservava la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con unico motivo di gravame, - premesso che aveva chiesto con PA specifica domanda al Tribunale di Napoli di correggere l'asserito errore materiale consistente nell'omessa specificazione che la complessiva somma di euro 15.950,00 (oltre interessi legali) che egli era stato condannato a pagare alla US in sede di regresso fosse comprensiva anche del contributo al mantenimento ordinario dal giorno della proposizione della domanda
(settembre 2020) a quello di pubblicazione della sentenza (maggio 2023) e che l'A.G. aveva rigettato l'istanza ritenendo che con la stessa non fosse stato fatto valere un errore evincibile dal contenuto della sentenza bensì fosse stata domandata una diversa determinazione della somma per la quale era stata accolta la domanda di regresso della US nonché del contributo di mantenimento ordinario del minore - sottopone a questa Corte il medesimo petitum, sottolineando come il menzionato errore contenuto nella sentenza del Tribunale di
Napoli troverebbe conferma nella circostanza che <
x 43 mesi = euro 17.600,00) è stata ottenuta prendendo in considerazione il periodo di tempo intercorso dal settembre 2019 (nascita del piccolo ) ad aprile 2023 (mese precedente Per_1 la pubblicazione della sentenza) e, da tale somma, è stata sottratta quella versata dal PA
a far data dal novembre 2022 (euro 1.250,00 - ovvero euro 250,00 x 5). Ad ulteriore ed inconfutabile conferma di quanto appena esposto, si osserva che sommando euro 4.800,00
(euro 400,00 x 12 dal settembre 2019, nascita del piccolo , alla proposizione della Per_1 domanda, settembre 2020) ad euro 12.400,00 (mantenimento ordinario di euro 400,00 x 31, ovvero dalla proposizione della domanda a tutto aprile 2023) e sottraendo infine quanto versato dal da novembre 2022 (euro 1.250,00, ovvero euro 2.500,00 x 5), si ottiene PA
l'importo di euro 15.950,00, stabilito dal Tribunale>>. Diversamente opinando - sostiene la difesa - < della domanda alla pubblicazione della sentenza, la US vedrebbe ingiustamente duplicato e raddoppiato il contributo dovutole dal per effetto della sovrapposizione, per lo PA stesso arco temporale, delle somme dovutele per l'accoglimento dell'azione di regresso e quelle dovute per contributo al mantenimento ordinario>>.
In definitiva, dunque, l'appellante insta affinché la sentenza impugnata sia riformata
< è stato PA condannato a pagare a è omnicomprensiva e relativa all'intero arco Controparte_1 temporale ricompreso fra la nascita del minore e la data di pubblicazione ON della sentenza e ricomprende anche il contributo al mantenimento ordinario determinato dal giudicante in euro 400,00 mensili, con decorrenza dal dì di proposizione della domanda>>.
3.1. Con la comparsa di costituzione e risposta, chiede dichiararsi Controparte_1 inammissibile l'appello per totale assenza di indicazione delle norme di legge che si assumono violate e della loro incidenza sulla decisione della causa ovvero perché manifestamente infondato;
in ogni caso, domanda rigettarsi il gravame nel merito, attese l'arbitrarietà della ricostruzione della controparte e l'assenza di qualsivoglia errore di calcolo del Tribunale, avendo il medesimo correttamente ancorato la decorrenza dell'assegno di mantenimento ordinario alla data di proposizione della domanda nonché commisurato l'importo dovuto dal a titolo di indennizzo per le pregresse spese di mantenimento del figlio al periodo PA compreso fra la nascita del bambino e la proposizione della domanda proposta innanzi al
Tribunale di Napoli.
4. L'appello è fondato e deve essere accolto, con le precisazioni che seguono.
Premesso che dalla disamina dell'atto di gravame non si evincono elementi idonei a supportare la richiesta dell'appellata di una declaratoria di inammissibilità del medesimo, deve osservarsi come corretta sia la previsione - contenuta nel dispositivo della sentenza impugnata - in forza della quale la decorrenza dell'assegno ordinario di contributo al mantenimento del minore
è stata ancorata alla proposizione della domanda giudiziale presentata da ON
e non dalla pubblicazione della sentenza. Del resto, tale disposizione è Controparte_1 giuridicamente conforme al pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di assegno di mantenimento per i figli, la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, deve essere accolta - in mancanza di espresse limitazioni - dalla data della sua proposizione (cfr. Cass., ord. n. 10359/2024; Cass., ord. n.
32680/2023; Cass., n. 17570/2023; Cass., n. 8816/2020). Al contempo, il genitore che abbia provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio può recuperare le spese (ordinarie e straordinarie) anticipate (relativamente al periodo intercorrente fra la data di nascita e la proposizione della domanda di riconoscimento del mantenimento ordinario) con una (anche contestuale) azione di regresso in ragione della corrispondente quota;
il rimborso ha natura in senso lato indennitaria e per la relativa liquidazione il giudice può utilizzare il criterio equitativo ex art. 1226 c.c. (Cass., n. 16657/2014; Cass., ord. n. 1640472019; Cass., ord. n. 28520/2023).
Dunque, correttamente la somma posta a carico del a titolo di rimborso pro quota PA delle spese (ordinarie e straordinarie) sostenute in via esclusiva dalla US a beneficio del figlio è stata ascritta al lasso cronologico compreso fra la nascita del minore e la proposizione della domanda di regolamentazione degli oneri di mantenimento ordinario a carico del padre, domanda contestuale a quella di regresso.
Fermo quanto sopra spiegato, deve comunque osservarsi come - alla luce dei suddetti principi ed altresì in considerazione degli stessi elementi di cui il Tribunale ha tenuto conto nella commisurazione del quantum dell'indennizzo, fra i quali in particolare figurano l'ammontare cui è stato parametrato l'assegno di mantenimento ordinario (decorrente dalla proposizione della domanda) e quanto già versato dal per cinque mesi dal novembre 2022 - PA
l'importo del rimborso appaia eccessivo e sproporzionato rispetto alla presumibile entità delle spese sostenute dalla US nell'anno di riferimento (settembre 2019/settembre 2020), apparendo piuttosto verosimile l'esistenza di un refuso grafico nell'indicazione della somma specificata in sentenza, la quale - considerati la misura dell'assegno ordinario, i mesi intercorsi fra la nascita del bambino e la proposizione della domanda nonchè gli importi già spontaneamente versati dal ed al contempo l'afferenza del rimborso sia alle spese PA ordinarie sia a quelle straordinarie, inizialmente sopportate dalla sola madre - deve correttamente intendersi in quella complessiva di euro 5.950,00; in tali sensi, pertanto, il provvedimento oggetto dell'impugnazione deve essere in questa sede riformato.
5. Tenuto conto della peculiarità della materia del contendere, che ha tratto origine da un errore materiale contenuto nella sentenza appellata, vanno ritenuti sussistenti giusti motivi per l'integrale compensazione fra le parti delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei PA confronti di avverso la sentenza n. 5083/2023, emessa dal Tribunale di Controparte_1
Benevento in data 17.05.2023, così provvede:
a) in riforma della sentenza impugnata, ridetermina nella misura di euro 5.950,00 l'importo - pro quota - delle spese sostenute da per il mantenimento del figlio che Controparte_2 deve essere condannato a rimborsare alla medesima, oltre interessi al PA tasso legale dalla domanda fino all'effettivo soddisfo. b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese del grado.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 6 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Stefano Risolo) (dott. Antonio Di Marco)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Antonio Di Marco Presidente dott.ssa Marina Tafuri Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 4668/2023, instaurato sull'appello proposto contro la sentenza n.
5083/2023, emessa dal Tribunale di Napoli il 17.05.2023, vertente
FRA
nato a [...] il [...] (c.f.: ), PA C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Adriano US (c.f.: ) in virtù di C.F._2 procura in allegato all'atto di appello, con questi elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Pozzuoli (NA), alla via Toiano n. 4 - “Garden Village” (p.e.c.:
, Email_1
appellante
E
nata a [...] l'[...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Ciuoffo (c.f.: e dall'avv. Paola C.F._4
Ciuoffo (c.f.: ) in virtù di procura in allegato al mandato in calce alla C.F._5 comparsa di costituzione e risposta, con questi elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Napoli, alla via Francesco Cilea n. 117 (p.e.c.: Email_2
; Email_3
con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di appello.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportato all'atto di impugnazione. Per l'appellata: ha chiesto rigettarsi il gravame.
Per il P.G.: ha chiesto rigettarsi l'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte l'8.09.2020, Controparte_1 premesso di avere intrattenuto una relazione con lo citava a comparire PA innanzi al Tribunale di Napoli per sentire accertare e dichiarare che lo stesso fosse il padre naturale del piccolo , nato a [...] il [...]; quindi, l'istante chiedeva ON porsi a carico del un assegno da determinarsi in almeno euro 1.500,00 mensili a PA titolo di mantenimento del minore a decorrere dal giorno della nascita di quest'ultimo nonché la condanna della controparte al rimborso pro quota delle spese da ella sostenute a decorrere dalla nascita del figlio, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da quantificarsi in via equitativa.
1.1. Si costituiva in giudizio il quale sosteneva di non avere mai PA intrattenuto alcuna relazione sentimentale con la US bensì solo quattro/cinque incontri, durante i quali aveva avuto rapporti sessuali completi e protetti con la donna, sicchè dichiarava la propria disponibilità a sottoporsi ad ogni esame utile ad accertare l'effettiva paternità del minore, comunque sostenendo l'eccessività delle richieste economiche della controparte;
esperita la consulenza medica che accertava la paternità biologica del sul minore PA
, il resistente procedeva al riconoscimento del piccolo come suo figlio ON naturale.
All'esito del giudizio, sulle conclusioni delle parti, il Tribunale di Napoli, dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda proposta ai sensi dell'art. 269
c.c., affidava il minore alla madre, con regolamentazione del diritto di visita del padre;
poneva a carico del l'obbligo di corrispondere, con decorrenza dalla domanda, a PA [...]
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, l'assegno mensile di euro 400,00 CP_1 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
condannava, altresì, il convenuto a pagare in favore della controparte ed a titolo di rimborso pro quota delle spese sostenute dalla donna per il mantenimento del figlio la somma di euro 15.950,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
rigettava la domanda di risarcimento del danno formulata dalla US;
compensava interamente fra le parti del spese del giudizio, ponendo a carico del convenuto le spese relative all'espletata C.T.U..
2. Con l'atto di appello in esame, per i motivi che saranno appresso specificati, PA
impugnava la sentenza resa dal Tribunale di Napoli, chiedendo, a modifica della
[...] pronuncia medesima, “precisare e statuire che la somma di euro 15.950,00, oltre interessi, che è stato condannato a pagare a è comprensiva del PA Controparte_1 rimborso pro quota delle spese sostenute da quest'ultima per il mantenimento del figlio Per_1
dal dì della nascita (27 settembre 2020), nonché del contributo al mantenimento
[...] ordinario dal dì della domanda (settembre 2020) a quello di pubblicazione della sentenza n.
5083/2023 (maggio 2023)”; con la condanna dell'appellata alla refusione delle spese del grado.
2.1. Si costituiva tempestivamente depositando comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta, con la quale chiedeva dichiararsi il gravame inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ovvero dell'art. 348 bis c.p.c. ed in ogni caso rigettarsi nel merito l'appello siccome infondato.
2.2. Sul deposito di note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 04.12.2024, la Corte riservava la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con unico motivo di gravame, - premesso che aveva chiesto con PA specifica domanda al Tribunale di Napoli di correggere l'asserito errore materiale consistente nell'omessa specificazione che la complessiva somma di euro 15.950,00 (oltre interessi legali) che egli era stato condannato a pagare alla US in sede di regresso fosse comprensiva anche del contributo al mantenimento ordinario dal giorno della proposizione della domanda
(settembre 2020) a quello di pubblicazione della sentenza (maggio 2023) e che l'A.G. aveva rigettato l'istanza ritenendo che con la stessa non fosse stato fatto valere un errore evincibile dal contenuto della sentenza bensì fosse stata domandata una diversa determinazione della somma per la quale era stata accolta la domanda di regresso della US nonché del contributo di mantenimento ordinario del minore - sottopone a questa Corte il medesimo petitum, sottolineando come il menzionato errore contenuto nella sentenza del Tribunale di
Napoli troverebbe conferma nella circostanza che <
x 43 mesi = euro 17.600,00) è stata ottenuta prendendo in considerazione il periodo di tempo intercorso dal settembre 2019 (nascita del piccolo ) ad aprile 2023 (mese precedente Per_1 la pubblicazione della sentenza) e, da tale somma, è stata sottratta quella versata dal PA
a far data dal novembre 2022 (euro 1.250,00 - ovvero euro 250,00 x 5). Ad ulteriore ed inconfutabile conferma di quanto appena esposto, si osserva che sommando euro 4.800,00
(euro 400,00 x 12 dal settembre 2019, nascita del piccolo , alla proposizione della Per_1 domanda, settembre 2020) ad euro 12.400,00 (mantenimento ordinario di euro 400,00 x 31, ovvero dalla proposizione della domanda a tutto aprile 2023) e sottraendo infine quanto versato dal da novembre 2022 (euro 1.250,00, ovvero euro 2.500,00 x 5), si ottiene PA
l'importo di euro 15.950,00, stabilito dal Tribunale>>. Diversamente opinando - sostiene la difesa - < della domanda alla pubblicazione della sentenza, la US vedrebbe ingiustamente duplicato e raddoppiato il contributo dovutole dal per effetto della sovrapposizione, per lo PA stesso arco temporale, delle somme dovutele per l'accoglimento dell'azione di regresso e quelle dovute per contributo al mantenimento ordinario>>.
In definitiva, dunque, l'appellante insta affinché la sentenza impugnata sia riformata
< è stato PA condannato a pagare a è omnicomprensiva e relativa all'intero arco Controparte_1 temporale ricompreso fra la nascita del minore e la data di pubblicazione ON della sentenza e ricomprende anche il contributo al mantenimento ordinario determinato dal giudicante in euro 400,00 mensili, con decorrenza dal dì di proposizione della domanda>>.
3.1. Con la comparsa di costituzione e risposta, chiede dichiararsi Controparte_1 inammissibile l'appello per totale assenza di indicazione delle norme di legge che si assumono violate e della loro incidenza sulla decisione della causa ovvero perché manifestamente infondato;
in ogni caso, domanda rigettarsi il gravame nel merito, attese l'arbitrarietà della ricostruzione della controparte e l'assenza di qualsivoglia errore di calcolo del Tribunale, avendo il medesimo correttamente ancorato la decorrenza dell'assegno di mantenimento ordinario alla data di proposizione della domanda nonché commisurato l'importo dovuto dal a titolo di indennizzo per le pregresse spese di mantenimento del figlio al periodo PA compreso fra la nascita del bambino e la proposizione della domanda proposta innanzi al
Tribunale di Napoli.
4. L'appello è fondato e deve essere accolto, con le precisazioni che seguono.
Premesso che dalla disamina dell'atto di gravame non si evincono elementi idonei a supportare la richiesta dell'appellata di una declaratoria di inammissibilità del medesimo, deve osservarsi come corretta sia la previsione - contenuta nel dispositivo della sentenza impugnata - in forza della quale la decorrenza dell'assegno ordinario di contributo al mantenimento del minore
è stata ancorata alla proposizione della domanda giudiziale presentata da ON
e non dalla pubblicazione della sentenza. Del resto, tale disposizione è Controparte_1 giuridicamente conforme al pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di assegno di mantenimento per i figli, la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, deve essere accolta - in mancanza di espresse limitazioni - dalla data della sua proposizione (cfr. Cass., ord. n. 10359/2024; Cass., ord. n.
32680/2023; Cass., n. 17570/2023; Cass., n. 8816/2020). Al contempo, il genitore che abbia provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio può recuperare le spese (ordinarie e straordinarie) anticipate (relativamente al periodo intercorrente fra la data di nascita e la proposizione della domanda di riconoscimento del mantenimento ordinario) con una (anche contestuale) azione di regresso in ragione della corrispondente quota;
il rimborso ha natura in senso lato indennitaria e per la relativa liquidazione il giudice può utilizzare il criterio equitativo ex art. 1226 c.c. (Cass., n. 16657/2014; Cass., ord. n. 1640472019; Cass., ord. n. 28520/2023).
Dunque, correttamente la somma posta a carico del a titolo di rimborso pro quota PA delle spese (ordinarie e straordinarie) sostenute in via esclusiva dalla US a beneficio del figlio è stata ascritta al lasso cronologico compreso fra la nascita del minore e la proposizione della domanda di regolamentazione degli oneri di mantenimento ordinario a carico del padre, domanda contestuale a quella di regresso.
Fermo quanto sopra spiegato, deve comunque osservarsi come - alla luce dei suddetti principi ed altresì in considerazione degli stessi elementi di cui il Tribunale ha tenuto conto nella commisurazione del quantum dell'indennizzo, fra i quali in particolare figurano l'ammontare cui è stato parametrato l'assegno di mantenimento ordinario (decorrente dalla proposizione della domanda) e quanto già versato dal per cinque mesi dal novembre 2022 - PA
l'importo del rimborso appaia eccessivo e sproporzionato rispetto alla presumibile entità delle spese sostenute dalla US nell'anno di riferimento (settembre 2019/settembre 2020), apparendo piuttosto verosimile l'esistenza di un refuso grafico nell'indicazione della somma specificata in sentenza, la quale - considerati la misura dell'assegno ordinario, i mesi intercorsi fra la nascita del bambino e la proposizione della domanda nonchè gli importi già spontaneamente versati dal ed al contempo l'afferenza del rimborso sia alle spese PA ordinarie sia a quelle straordinarie, inizialmente sopportate dalla sola madre - deve correttamente intendersi in quella complessiva di euro 5.950,00; in tali sensi, pertanto, il provvedimento oggetto dell'impugnazione deve essere in questa sede riformato.
5. Tenuto conto della peculiarità della materia del contendere, che ha tratto origine da un errore materiale contenuto nella sentenza appellata, vanno ritenuti sussistenti giusti motivi per l'integrale compensazione fra le parti delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei PA confronti di avverso la sentenza n. 5083/2023, emessa dal Tribunale di Controparte_1
Benevento in data 17.05.2023, così provvede:
a) in riforma della sentenza impugnata, ridetermina nella misura di euro 5.950,00 l'importo - pro quota - delle spese sostenute da per il mantenimento del figlio che Controparte_2 deve essere condannato a rimborsare alla medesima, oltre interessi al PA tasso legale dalla domanda fino all'effettivo soddisfo. b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese del grado.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 6 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Stefano Risolo) (dott. Antonio Di Marco)