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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/09/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
Rgac n. 947/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Rgac n. 947/2021
TRA
, nata in [...] il [...], ivi residente, (C.F. Parte_1
), in proprio e nella qualità di genitore esercente la C.F._1 ri nata in [...] il NA
27.10.2007, (C.F: , nata in [...] C.F._2 Parte_2 il 11.11.2009, (C. nato C.F._3 Parte_3 in Senegal il 12.3. i con C.F._4 la madre;
.1991, ivi residente, Parte_4
(C.F. , in proprio e nella qualità di genitore C.F._5 eserc minori nato in [...] il Persona_2
10.10.2005, (C.F. nata in C.F._6 Parte_5
Senegal il 5.06.200 nata C.F._7 Parte_6 in Senegal il 20.08.2011, (C.F. , tutti residenti con C.F._8 la madre;
al il 22.5.1967, ivi Parte_7 residente, ); nato in C.F._9 Parte_3
Senegal il 9.11.1 o Martino Raviola 2/4, (C.F: ), in proprio e nella qualità di C.F._10 genitore esercente l nore nata in Persona_3
Senegal il 27.07.2006, (C.F. con il C.F._11 padre; , nata a [...] il [...], (C.F. CP_1
, residente in [...]
Martino Raviola 2/4; nata a [...] Controparte_2
(AL) il 20.12.1999, (C. , residente in Trino (VC) C.F._13 via Can Giuseppe Martin nata in [...] il Per_1
14.5.2002, (C.F. rino (VC) via Can C.F._14
Giuseppe Martino Raviola 2/4; nato a [...] Parte_8
Monferrato (AL) il 3.11.2002, (C.F. ), elettivamente C.F._15 domiciliati presso lo studio dell'avv. A . Angiolo Borsò, sito in Roma via Antonio Gramsci n. 7, che li rappresentano e li difendono in virtù di procura in atti;
ATTORI CONTRO
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. _3
Civitavecchia, via P. Gobetti n. 11, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
(C.F. e P.IVA. , in Controparte_4 P.IVA_1 P.IVA_2 ata all VS, eletti liata presso lo studio dell'avv. Anna Paola Mormino, sito in Roma viale Pinturicchio n. 204, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato, , in proprio e Parte_1 nella qualità di genitore esercente la potestà sui NA
e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
Persona_2
e nonché Parte_5 Parte_6 Parte_7 nella qua Parte_3 inore Persona_3 CP_1 CP_2
[...] Per_1 Parte_8
e , in qualità di impresa designata _3 Controparte_4
V ata 12.01.2014 di Persona_4 anni 30, prossimo congiunto di tutti gli odierni attori, ave in un incidente stradale;
-che, in particolare, alle ore 17,40, in Ladispoli (RM), sulla SS1 Aurelia, all'altezza del km. 35+300, era stato Persona_4 investito nell'atto di attraversare la carreggiata, or Per_5
, dal alla guida dell'autovettura Opel Corsa,
[...] Controparte_5
2NP; - l'autovettura ed i pedoni era stato violentissimo, a causa dell'alta velocità del veicolo, provocando gravissime ferite ad entrambi i pedoni;
-che per la gravità delle lesioni subite a Persona_4 seguito di tale impatto, portato con eliambulanza presso il Policlinico Gemelli di Roma, dove tuttavia era deceduto poco dopo;
-che sul luogo dell'incidente erano poi intervenuti i carabinieri della Legione Lazio, Stazione di Ladispoli, i quali avevano effettuato tutti i rilievi ed accertamenti del caso e quindi redatto apposito verbale dal quale era risultato che CP_5
era alla guida privo di valida licenza e che l'autovettura Opel
[...] ta essere di proprietà di , ma priva di copertura _3 assicurativa. Deducevano, ancora: -che la responsabilità era esclusivamente del conducente e che quale impresa Controparte_5 Controparte_6 designata d ndo di della Strada, ai sensi del combinato disposto degli artt. 283 e 285 del Codice delle Assicurazioni Private, nulla aveva risarcito in favore degli attori, ad eccezione di , padre del de cuius, ed ai fratelli conviventi , Parte_3 CP_1 e , liquidando, peraltro, somme del tutto Controparte_2 Parte_8 incongrue rispetto all'entità effettiva dei danni e precisamente “€ 93.500,00 per il padre ed € 17.500,00 per ciascuno fratello”, negando qualsiasi risarcimento agli altri congiunti, oggi attori, sostenendo, pretestuosamente come si vedrà in seguito, che non era stata dimostrata l'intensità del vincolo affettivo;
-che era stato giudicato con sentenza del Tribunale Controparte_5
Penale di Civi /2018, emessa a conclusione del processo a carico del conducente, con il quale quest'ultimo è stato condannato ad un anno e sei mesi di reclusione in virtù di richiesta ex art. 444 c.p.p.. Precisavano in ordine alla natura e grado di parentela che “- la signora Pt_1
è stata la moglie del de cuius, con la quale ha contratto matrimoni
[...]
o 2006 e con la quale ha generato e cresciuto - NA figlia, nata il [...]; - , figlia, nata il 1 Parte_2 Parte_3
figlio, nato il 12.3. ora è stata
[...] Parte_4 moglie del de cuius, con la quale ha contratto matrimonio il 10.8.2009, dichiarando di optare per la poligamia, e con la quale ha generato e cresciuto -
, figlio, nato il [...]; - , figlia, nata il [...]; Persona_2 Parte_5
, figlio, nata il [...]; - e il Parte_6 Parte_9 signor sono stati la madre ed il padre di con i quali Parte_3 Per_4 quest' - , nata il [...]; - , CP_1 Controparte_2 nata il [...]; - a il 14.5.2002; - Per_1 Parte_8
3.11.2002; - ta il 27.6.2006; s ri e le Persona_3 sorellastre, figli del padre, , ma non della madre, ma con i Parte_3 quali ha mantenuto stretti ello stesso paese, fino al giorno dell'evento letale”; -che il defunto aveva due mogli in quanto aveva optato per la poligamia e con tutti gli attori aveva mantenuto un effettivo ed intenso rapporto affettivo, sostenendoli economicamente, sentendoli e frequentandoli. Sulla scorta delle considerazioni che precedono rassegnavano le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il diritto degli istanti al risarcimento del danno non patrimoniale in dipendenza dell'evento dannoso di cui in narrativa;
per l'effetto condannare quale impresa designata per il Controparte_6
Fondo di Garanzia per l ed il signor , in _3 solido tra loro, al pagamento delle seguenti somme, al n già percepito a titolo di offerta: - quanto alla signora la somma di € Parte_1
200.000,00; - quanto alla minore la somma di € NA
150.000,00; - quanto alla minore i € 150.000,00; - Parte_2 quanto al minore la so .000,00; - quanto alla signora Parte_3 la 200.000,00; - quanto al minore la Parte_4 Persona_2 somma di € 150.000,00; - quanto al minore la somma di € Parte_5
150.000,00; - quanto al minore € 150.000,00; - Parte_6 quanto alla signora mma di € 150.000,00; - quanto Parte_7 al signor ma di € 56.500,00; - quanto alla Parte_3 signora la residua somma di € 32.500,00; - quanto alla signora CP_1 la residua somma di € 32.500,00; - quanto alla signora Controparte_2 mma di € 50.000,00; - quanto al signor la Per_1 Parte_8
a di € 32.500,00; - quanto alla minore a Persona_3 di € 50.000,00, od a quelle diverse anche maggiori che risulteranno in corso di causa o che saranno ritenute di giustizia. Condannare altresì i convenuti al pagamento in favore degli istanti del maggior danno costituito dalla rivalutazione monetaria e dagli interessi moratori sulle somme liquidate dalla data dell'evento dannoso sino alla effettiva corresponsione del risarcimento da calcolarsi come indicato in narrativa”.
2.Si costituiva in giudizio nel corso del processo in data _3
30.03.2022 deducendo: -che il diritto era estinto in quanto prescritto e che, in ogni caso, andava respinta. Concludeva nel seguente modo: “rigettare la domanda proposta siccome inammissibile, nonché infondata in fatto e diritto e in ogni caso l'azione è prescritta per la decorrenza dei termini di legge nei confronti dell'istante”.
3.Si costituiva in giudizio , quale impresa designata Controparte_4 alla gestione del FGVS, ec procure, l'improcedibilità della domanda per la posizione di per carenza della preliminare Persona_2 richiesta risarcitoria e l'intervenuta prescrizione del credito. Contestavano nel merito il concorso di colpa e l'assenza di prova del rapporto parentale, nonché l'ammontare delle somme richieste in quanto eccessive e sproporzionate. Osservava, comunque, che aveva già versato le seguenti somme a titolo risarcitorio in conseguenza del sinistro oggetto di causa ed in particolare “- € 25.000,00 in data 11.01.2019 in favore di a titolo di Parte_3 provvisionale;
- € 93.500,00 in data 08.11.201 Parte_3 ad integrazione ed a saldo della precedente provvisionale;
- € 17.500.000 in data 08.11.2019 in favore di;
- € 17.500.000 in data 08.11.2019 in CP_1 favore di .000 in data 07.02.2020 in favore di Controparte_2 intestato a n.q. di esercente la Parte_8 Parte_3 potestà genitoriale. Ai soli fini del computo del massimale residuo di polizza si rappresenta che è stato eseguito un ulteriore pagamento di € 361.496,00 in favore dell'altro pedone che ha riportato lesioni, HanneMalick pagamento eseguito in favore di SE DR n.q. di procuratore speciale”. Sulla scorta delle considerazioni che precedono concludeva nel seguente modo: “1) in via pregiudiziale, accertare la mancanza/il difetto di procura in favore dei difensori dell'istante e, per l'effetto, per tutte le ragioni esposte, dichiarare l'inammissibilità dell'azione proposta e/o l'inesistenza e/o la nullità della domanda od ogni ulteriore o diverso effetto di legge conseguente al difetto di ius postulandi;
2) in via preliminare, accertare e dichiarare l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda dalla stessa proposta in questa sede sig.ra nella qualità di genitore esercente la potestà Parte_4 sul figlio minore 3) ancora in via preliminare accertare e Persona_2 dichiarare la prescrizione del diritto e/o del'azione dei sigg.ri , in Parte_1 proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sui fig
[...]
, e;
in pr NA Parte_2 Parte_3 Parte_4 rc i , Persona_2
e nonché in relazione alla posizione dei sigg.ri Parte_5 Parte_6
, , e Parte_7 CP_1 Controparte_2 Per_1
r s e Parte_8 gruità delle offerte in favore dei sigg.ri , Parte_3 CP_1
e;
5) in via principale e nel merito,
[...] Controparte_2 Parte_8
r l de cuius, rigettare qualsivoglia domanda da chiunque proposta, nei confronti del Controparte_7 in quanto infondata in fatto, errata in diritto e non provata e, per
[...]
l'effetto, negare il risarcimento e/o diminuire lo stesso ai sensi dell'art. 1227 c.c.; 6) in subordine e sul quantum: a) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli istanti per i motivi esposti;
b) rigettare tutte le ulteriori richieste in quanto generiche, eccessive, illegittime, inammissibili, non in causalità e, comunque, non provate per i motivi tutti dedotti;
7) in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda attorea, detrarre, previa rivalutazione delle stesse, le somme già corrisposte limitando il risarcimento ai soli danni che risulteranno effettivamente provati e riconducibili al sinistro, sempre e comunque entro i limiti del residuo massimale minimo di legge vigente all'epoca del sinistro che rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Compagnia per i fatti di causa;
8) in via istruttoria, la scrivente difesa chiede ammettersi prova per interpello così come richiesto e rigettarsi le avverse istanze istruttorie per i motivi esposti;
9) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
4.Svolta l'istruttoria a mezzo di prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione.
5.In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di nullità delle procure alle liti conferite dagli attori, sollevata limitatamente alla posizione di “
[...]
e nonchè NA Parte_2 Parte_3 Parte_4
ito testà sui Per_2
e , .
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
Va premesso che si verte in materia di procura speciale rilasciata all'estero, considerato che le procure risultano essere state rilasciate (cfr la produzione del 22.02.2022) in osservanza del termine assegnato ex art. 182 c.p.c.) innanzi a un notaio avente sede Repubblica del Senegal. Vertendosi in materia di procure formate all'estero, viene in rilievo la disciplina prevista in materia di legalizzazione degli atti e documenti formati all'estero da parte di autorità straniere, contenuta negli artt. 30 ss. d.P.R. n. 445/2000. Per quanto interessa nella presente sede, va rammentato, in particolare, che l'art. 33, co. 2 e 3, del decreto dispone che “Le firme sugli atti e documenti formati da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. … Agli atti e documenti indicati …, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale”. La legalizzazione deve essere, inoltre, conforme al modello previsto dall'art. 30, secondo cui “Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio”. Dalla lettura di tali disposizioni si desume che chi intenda avvalersi in CP_4 di una procura rilasciata all'estero deve, preliminarmente, procedere alla legalizzazione dell'atto, consistente nell'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sull'atto e dell'autenticità della firma stessa. Non risulta, invece, applicabile alla presente fattispecie la disciplina dettata dalla Convenzione sull'abolizione della legalizzazione degli atti pubblici stranieri adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961 e ratificata in Italia con L. n. 1253/1966, considerato che la Repubblica del Senegal non rientra tra i paesi aderenti a detta Convenzione. Nel caso di specie, la legalizzazione risulta essere stata regolarmente operata in calce alle procure dall'autorità diplomatica italiana presso la Repubblica Senegalese, nell'osservanza delle formalità richieste dagli artt. 30, 33 d.P.R. n. 445/2000. Gli atti sono stati, inoltre, prodotti unitamente alla relativa traduzione in lingua italiana, debitamente munita della relativa certificazione di conformità al testo originale rilasciata dall'autorità diplomatica avente sede in quello Stato. In particolare, come si è già osservato la nota della cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia Dakar ha confermato il corretto svolgimento della procedura di legalizzazione della procura alle liti (così in particolare “la legalizzazione della procura che ci ha allegato è stata qui correttamente eseguita. Tutti gli atti formati in Senegal, in lingua francese, vengono LEGALIZZATI presso l'apposito ufficio del Ministero degli Affari Esteri del Senegal a Dakar (come riportato nel timbro firmato dal funzionario
[...]
). La prassi prevede che questa Ambasciata po Persona_6 ella firma del funzionario del enegal, qui depositata (e Per_6 della relativa traduzione in italiano). Al fun Senegal spetta - Per_6 esclusivamente - la legalizzazione e quindi il conferimento della validità della firma di chi ha prodotto il documento (in questo caso del Notaio)”). Sulla procura alle liti risulta, quindi, sia la dichiarazione di legalizzazione della firma di quale funzionario da parte Persona_6 CP_8 dell'ambasciata d'Italia Dakar, sia quella della firma del Notaio da Per_7 parte di funzionario che, in si Persona_6 CP_8 evince d n rosso appo atto in lingua francese, contenente, quindi, la firma del notaio, la firma di nonché la Persona_6 dichiarazione di legalizzazione della firma del not icio Per_6 con l'indicazione della data (10.11.2021). Sulla scorta di tali rilievi, deve dunque senz'altro riconoscersi la validità ed efficacia delle procure rilasciate.
6.L'eccezione di improcedibilità per la posizione di è infondata, Persona_2 avendo parte attrice prodotto lettera del 29.10.2 una chiara richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale inoltrata alla compagnia assicurativa, con i riferimenti delle parti e al sinistro, rispetto alla quale la contestazione dell'assicurazione con riguardo all'art. 148 del codice assicurazioni è risultata generica ed indeterminata.
7.Anche l'eccezione di prescrizione è infondata, salvo che per la posizione di
Risulta infatti che per il sinistro oggetto di causa vi è stato Parte_4 penale per omicidio colposo conclusosi con sentenza di patteggiamento del Tribunale di Civitavecchia del 18.10.2018. Secondo l'art. 2947 comma 2 e 3 c.c. “Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile” L'assicurazione, in particolare, ha eccepito che sarebbe maturata la prescrizione biennale di cui all'art. 2947 comma 2 c.p.c. in quanto decorrente dalla data 2.11.2018 come previsto dall'art. 2947 comma 3 secondo periodo c.c. (quest'ultima data del passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento;
cfr, infatti, per il caso di sentenza di patteggiamento Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 27/09/2024) 25/02/2025, n. 4845). Non viene, invece, nulla eccepito dall'assicurazione in relazione alla maturata prescrizione in relazione al termine di prescrizione lungo previsto per il reato per la posizione di quegli attori che non si sono costituiti parti civili nel procedimento penale, poi conclusosi con la sentenza di patteggiamento (cfr sotto tale aspetto Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 01/04/2025) 16/06/2025, n. 16132). Essendo l'eccezione di prescrizione eccezione in senso stretto può essere esaminata solo con riguardo al termine biennale e, comunque, ai fatti specificamente dedotti con l'eccezione avanzata, nella quale viene contestata l'assenza di validi atti interruttivi dopo la data del 2.11.2018. Ciò premesso, il termine di due anni non può dirsi decorso in quanto sono intervenuti validi atti interruttivi: 1) in data 15.01.2020 per il padre e per 3 fratelli , e;
2) in data CP_1 Controparte_2 Parte_8
22.06.2 g tutt o, nonché per Parte_1 la madre del defunto;
3 09.2020 per la sorella e Per_1
; 4) in data 29.10.2019 per a Persona_3 Persona_2
26.05.2020 per la moglie , per i figli del defunto e per la madre. Parte_1
Atti interruttivi tutti inte il termine di due anni dalla data del 2.11.2018. Atti che costituiscono validi atti interruttivi tenuto conto che l'atto di costituzione in mora idoneo ad interrompere la prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., non è soggetto a formalità rigide e sacramentali, ma deve contenere chiaramente l'identificazione del creditore e del debitore, esplicitare una pretesa e formulare una richiesta scritta di adempimento. È sufficiente che tale atto manifesti inequivocabilmente la volontà del titolare del credito di ottenere soddisfazione del proprio diritto, senza necessità di una forma scritta di procura da parte del rappresentante che compie l'atto. In conseguenza l'atto di citazione del 17.03.2021 è stato notificato tempestivamente entro il termine di due anni da ciascuno dei richiamati atti interruttivi. A queste considerazioni va riservata un'unica eccezione relativa alla posizione di seconda moglie del defunto, che nelle missive, Parte_4 laddove pre nuta quale rappresentante dei figli e mai in proprio. Per questa non vi sono, quindi, atti interruttivi, sicché il termine di prescrizione di due anni (decorrente il 2.11.2018, dopo 15 giorni dalla data della lettura della sentenza di patteggiamento, tenuto conto che Pt_4
costituita quale parte civile, era presente a mezzo del suo difensore
[...]
evince dalla sentenza, nell'intestazione e poi nelle conclusioni dove vi è stata condanna delle spese in favore della parte civile) risulta decorso essendo la citazione intervenuta ormai tardivamente. L'eccezione di prescrizione quanto a si estende anche al Parte_4 proprietario del veicolo nsorte necessario. _3
8.Occorre premettere che e stato condannato per il reato di Controparte_5 omicidio colposo con sentenza di patteggiamento dal Tribunale di Civitavecchia del 18.10.2018 n. 559/2018. Con riguardo alla sentenza di patteggiamento l'orientamento della Suprema Corte e nel senso che "la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione;
detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile, atteso che in tal caso l'imputato non nega la propria responsabilità e accetta una determinata condanna, chiedendone o consentendone l'applicazione, il che sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto di non contestare il fatto e la propria responsabilità" (Cass. civ. Sez. lavoro, 03/03/2020, n. 5897; Cass. sez. lav. 30328/2017 conforme a Cass. 7289/2006). La Suprema Corte ha anche precisato che "la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili (art. 444 c.p.p.)" (Cass. civ. Sez. III Ord., 11/03/2020, n. 7014; Cass. Civ. n. 20170/2018). A tale primo elemento probatorio costituito dalla sentenza di patteggiamento si deve aggiungere che i documenti acquisiti provenienti dal procedimento penale hanno parzialmente confermato la fondatezza dei fatti narrati nell'atto di citazione. Occorre ricordare che, in ordine alla questione relativa all'utilizzabilita degli elementi probatori acquisiti nel procedimento penale, la Suprema Corte ha osservato che il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che di avvalersi di prove raccolte in diverso giudizio tra le stesse o altre parti, puo anche utilizzare le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, che, se ritualmente acquisite al processo civile, possono essere liberamente valutate come elementi idonei alla dimostrazione di un fatto determinato ovvero a giustificazione di altra specifica valutazione. Cio anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (Cass. civ. Sez. III, 10/06/2004, n. 11013; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 02/03/2017, n. 5317; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 08/01/2008, n. 132; Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 22/01/2021) 21-09- 2021, n. 25503; Corte d'Appello Roma Sez. V, Sent., 05/11/2019). Quindi, il giudice civile puo utilizzare ed autonomamente valutare come prove atipiche e fonte del proprio convincimento, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, comprese le prove raccolte in un processo penale. Cio detto, la dinamica riportata nella relazione sul sinistro redatta dalle Forze dell'Ordine intervenute nell'immediatezza dell'incidente -sulla scorta dei rilievi, dello stato dei luoghi e dei danni riportati dai veicoli- riferisce che “il sinistro stradale è avvenuto tra una autovettura e due pedoni che attraversavano la strada ovvero SS1 Aurelia;
composta da una carreggiata unica a doppio senso di circolazione delimitata da doppia striscia continua, il punto di presunto impatto veniva individuato nella corsia di preselezione per la svolta a sinistra per via dei Monteroni. La strada in quel tratto è rettilinea completamente priva di illuminazione e non vi sono attraversamenti pedonali trattandosi di strada statale;
il manto stradale è asfaltato e in buone condizioni;
il margine stradale dove è avvenuto il sinistro è privo di protezioni laterali (guard rail) e ha una cunetta laterale per la raccolta delle acque piovane della larghezza di circa 3,70 metri. Il limite di velocità nel tratto interessato è di 80 Km/orari con divieto di sorpasso mentre per chi proviene da via dei Monteroni e si immette in via Aurelia ha l'obbligo di proseguire diritto e il dare precedenza”, precisando, altresì , la seguente dinamica del sinistro “In considerazione dei rilievi planimetrici e delle dichiarazioni spontanee rese nell'immediatezza dal conducente dell'autoveicolo e dal teste oculare _1
, verosimilmente l'autovettura condotta dal sig.
[...] Controparte_5 mentre percorreva la SS Aurelia in direzione Civitavecchia (…) oltrepassava la doppia striscia longitudinale che delimita le corsie prima della zebratura e impattava contro i due pedoni che stavano attraversando la strada, l'autovettura sbandava andando a rovinare nella cunetta laterale della corsia opposta (…) i due pedoni venivano trascinati dall'autovettura sul cofano dell'auto fino al margine della strada dove poi cadevano, il primo nella cunetta ( e il secondo sul margine della strada. Sulla sede stradale non Persona_4 uti segni di frenata. Il teste indicava il probabile _1 punto di impatto, dove veniva rinvenuta l ntità del sig. Per_4
volata via durante l'urto”.
[...] elazione degli operanti si evince che l'unico testimone presente al sinistro è stato il quale ha riferito il giorno stesso, _1 nell'immediatezza “Questa sera mi trovavo sulla fermata dell'autobus sita in via Aurelia Km35 circa in direzione Civitavecchia, quando n. 2 miei connazionali attraversavano la strada sulla SS Aurelia dalla corsia dir. Roma alla corsia dir. Civitavecchia per raggiungerci. Mentre attraversavano la strada venivano investiti da un'autovettura bianca proveniente da dir. Roma e diretta direzione Civitavecchia (…) indicavo a voi carabinieri il punto di impatto dove veniva rinvenuto il documento d'identità di ” per Persona_4 poi di nuovo raccontare alle Forze dell'Ordine in data 15. data 12.01.2014 mi trovavo insieme a due miei connazionali in Ladispoli Marina di San Nicola per vendere delle borse perché facciamo il mestiere di ambulante. Alle ore 17,30 circa ci recavamo sulla fermata di via Aurelia altezza ristorante
“I due fratelli” per prendere l'autobus per ritornare a Ladispoli Centro. Io ero un po' più avanti mentre i miei amici si erano attardati di qualche istante per un bisogno fisiologico, attraversavo via Aurelia e attendevo sulla fermata mentre i miei due connazionali attraversavano anch'essi la strada per raggiungermi quando sopraggiungeva un'autovettura bianca a forte velocità, Avevo modo di vedere che il conducente dell'autovettura sebbene provenisse a forte velocità aveva la testa abbassata come per guardare qualcosa (forse cellulare o altro); mi accorgevo quindi che l'autovettura si trovava sulla stessa traiettoria dei miei connazionali e d'istinto alzavo la mano per fargli capire di fare attenzione ma lo stesso distratto non vedeva assolutamente i miei due connazionali e li investiva entrambi sbalzandoli sul ciglio della strada dove l'autovettura andava a rovinare (…) l'autovettura non stava facendo nessun sorpasso, manteneva la traiettoria che già aveva in precedenza”, aggiungendo infine che il conducente non ha posto in essere alcuna manovra di frenata in quanto “No poiché non li ha proprio visti”. Lo stesso testimone ha resto dichiarazioni analoghe nel corso della _1 istruttoria civile (“si, icordo che era domenica ed era inverno ed era buio. Ero con loro, io ho attraversato per primo, loro erano dietro di me. Mi sono girato e ho visto una macchina che veniva ad alta velocità. Ho alzato le braccia per indicare alla macchina che c'erano persone che stavano attraversando. Secondo me non mi ha visto perché ha continuato la corsa verso i ragazzi e li ha colpiti. è stato sbalzato sull'erba, l'altro ragazzo si è Pt_3 rotto le gambe era pien ue e urlava aiuto. La macchina si è fermata, il conducente è sceso, e io mi sono arrabbiato con lui per quello che aveva fatto. Poi si sono fermate altre due macchine per dare aiuto. Dopo sono arrivati i Carabinieri e i genitori del conducente della macchina. Io ho chiesto dove fosse finito perché non era sulla strada e abbiamo iniziato a cercarlo. È stato Pt_3 trovato dentro un canale a bordo strada, era a circa 10 metri di distanza dal punto dove era stato colpito dalla macchina. Poi è arrivata l'ambulanza che ha chiamato l'eliambulanza perché hanno capito subito che era grave Dopo sono andato al Pronto Soccorso di Ladispoli per sapere come stesse il mio amico che era andato al Gemelli in elisoccorso, e li mi hanno detto che purtroppo non ce l'aveva fatta (…) viene mostrato il grafico dei Carabinieri e conferma lo stato dei mezzi e delle persone dopo l'incidente e il punto di impatto (…) si, vero. Come ho detto prima quando ho alzato la mano non mi ha visto, io ho visto che dalla macchina veniva una luce, forse un cellulare. Penso che non mi abbia visto perché stava guardano il cellulare”). Gli ulteriori due testi, e giunti sul luogo in Testimone_2 Testimone_3 seguito al sinistro -an e l'ordine ma in quel momento liberi da servizio-, hanno reso dichiarazioni allegate alla relazione di servizio degli operanti, rilevanti al fine di escludere la presenza di altri soggetti sul luogo del sinistro, oltre al conducente, ai due pedoni investiti e al testimone _1
Ciò preme rapporto di servizio, dagli atti del procedimento, dai rilievi, dal corredo fotografico, dai danni riportati al veicolo, dal punto di impatto e quello di quiete dell'auto, dalle traiettorie riportate nello schizzo planimetrico, dalle dichiarazioni di tutti i testi escussi -tanto dalle forze dell'ordine, che nuovamente nel giudizio civile-, dagli atti del procedimento penale, deve concludersi che ha trovato riscontro che l'autovettura condotta dal durante la percorrenza della strada statale Aurelia, in una Controparte_5 con nte illuminazione, con direzione verso Civitavecchia, oltrepassava la doppia linea longitudinale delimitante le due corsie opposte di marcia, invadendo contromano il senso di marcia opposto, sino ad impattare i due pedoni, tra cui il defunto che erano in fase di Persona_4 attraversamento e si trovavano sostanzi ro della carreggiata (in specie nella corsia di sinistra della semicarreggiata con direzione Roma). Che il punto dell'investimento sia da collocare all'interno della corsia opposta di marcia con direzione Roma, in coincidenza del punto di rinvenimento del documento di identita del defunto, e confermato dal testimone oculare _1 che sia agli operanti sia nel giudizio civile ha dato conferma di tale p impatto. Inoltre, la collocazione del punto di impatto riportata nei rilievi degli operanti trova conferma anche nella evoluzione del veicolo in seguito all'impatto, avente proiezione verso sinistra, verso la cunetta a margine della corsia opposta, ossia in lineare continuazione con la precedente traiettoria diagonale che aveva portato il veicolo ad invadere il senso di marcia opposto. Sotto tale ultimo profilo, e rilevante che il teste abbia dichiarato che
“l'autovettura non stava facendo nessun sorpasso, manteneva la traiettoria che già aveva in precedenza”. Lo stesso teste ha confermato a piu riprese che il conducente Controparte_5 aveva lo sguardo rivolto verso il basso e non si e accorto del sopraggiungere dei pedoni, nonostante le urla e i richiami del teste. La circostanza, tuttavia, che il conducente avesse lo sguardo abbassato e facesse uso del cellulare non ha trovato sufficiente riscontro, ne le dichiarazioni del teste, sotto tale profilo, appaiono credibili laddove si ponga attenzione che in un contesto di completa oscurita e con i fari del veicolo in posizione a lui frontale era assai difficile per il teste notare la specifica posizione del capo del conducente, tanto piu in quei momenti di particolare allarme e di imminente pericolo. E', invece, certo che vi sia stata una disattenzione del conducente, la quale, oltre ad essere coerente gia solo con la precedente circostanza della invasione da parte del veicolo della corsia di marcia opposta, ha avuto anche suffragio nella assenza di tracce alcune di frenata lasciate dal veicolo sul manto stradale, circostanza anche questa che denota che il conducente, proprio in quanto distratto, non ha posto in essere alcuna manovra di evitamento, ne tanto meno di frenata. Sulla scorta dei suesposti elementi, è ravvisabile nella condotta del conducente una condotta colposa causalmente rilevante nella verificazione del sinistro e dell'investimento, posto che ai sensi dell'art. 191 comma 2 del CDS “Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza”. Sennonché deva anche rilevarsi che neppure la condotta del pedone defunto è rimasta immune da censure sotto il profilo della colpa. Infatti, pur a fronte della richiamata disposizione dell'art. 191 comma 2 CDS, a monte vi è in ogni caso la disposizione contenuta nell'art. 190 comma 2 CDS che impone al pedone “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”. Ciò vuol dire che a monte della condotta colpevole del conducente, anche il pedone, stante l'assenza di strisce pedonali, l'assenza di illuminazione, la natura della strada stradale ad alta percorrenza, le condizioni concrete della strada al di fuori del centro abitato, doveva indurre il pedone ad impegnare l'incrocio assicurandosi condizioni di massima ed assoluta sicurezza, tale per cui avrebbe potuto svolgere l'attraversamento senza ingenerare situazioni di pericolo e indurre gli altri utenti della strada ad azionare rischiose manovre di emergenza. Nel caso di specie, dalla stessa dichiarazione del teste oculare si evince che quale aveva da poco finito l'attraversamento della sede stradale- si Per_8 subito del sopraggiungere del veicolo condotto da , Controparte_5 tentando di richiamare l'attenzione dell'autista, in qua connazionali erano in fase di attraversamento. Dal racconto del teste e dagli elementi riportati nei rilievi e nello schizzo planimetro degli operanti si trae chiaramente che 1) al momento dell'avvio dell'attraversamento da parte del pedone la Opel si trovava ad una distanza contenuta, lo conferma anche il punto di impatto avvenuto al centro della carreggiata quando i pedoni avevano percorso necessariamente pochi metri;
2) il veicolo era ben visibile per il pedone in quanto la strada era rettilinea e il veicolo faceva l'uso dei fari luminosi, del resto lo conferma anche che lo stesso teste non ha avuto difficoltà ad avvistare il veicolo tentando di richiamare il suo conducente all'attenzione e precisando che “l'autovettura non stava facendo nessun sorpasso, manteneva la traiettoria che già aveva in precedenza”. In tale condizioni, dunque, tenuto conto, lo si è detto, della natura della strada statale ad alta percorrenza, fuori dal centro abitato, della elevata oscurità dei luoghi, della vicinanza e velocità che aveva il veicolo di al momento CP_5 dell'avvio dell'attraversamento, si ritiene che il pedo unto doveva attendere prima il passaggio del veicolo offrendogli la precedenza prescritta dall'art. 190 comma 2 CDS, in quanto in quelle condizioni, altrimenti, l'attraversamento immediato avrebbe fatto insorgere -come in effetti è successo- una condizione di pericolo, tanto per il pedone, quanto per il conducente e per altri utenti della strada in caso di conseguenziale necessaria manovra di emergenza e di evitamento. Dunque, se è vero che il conducente, nel caso di specie, poteva risolvere la situazione di pericolo con la dovuta attenzione ed evitare l'impatto con una manovra di emergenza come richiesto dall'art. 191 comma 2 CDS, è anche vero che quella stessa situazione di pericolo è stata innescata dal comportamento colposo del pedone che ha avviato l'attraversamento con disattenzione ed in modo avventato, invece di lasciar scorrere la vettura di come prescritto a monte dall'art. 190 comma 2 CDS. CP_5 sto, se e vero che sotto il profilo civilistico, nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie, l'art. 2054, comma I c.c. pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione iuris tantum di colpa, cio non significa automaticamente che non possa comunque ravvisarsi in concreto un concorso colposo di quest'ultimo nella misura in cui con il proprio comportamento assai poco prudente, accertato in concreto, abbia concorso a cagionare il sinistro e il danno che ne e derivato. Come infatti ripetutamente affermato sul punto dalla Giurisprudenza di legittimita , "la presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. Pertanto, la circostanza che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., del pedone investito, sussistente laddove il comportamento di quest'ultimo sia stato improntato a pericolosità ed imprudenza" (Cass. Civ., 13 novembre 2014, n. 24204). In altri termini, occorre osservare che sul conducente grava una presunzione integrale di responsabilita di cui alla prima parte dell'art. 2054 c.c., salvo la prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. In particolare, l'orientamento della Suprema Corte e nel senso che il conducente di veicoli a motore e onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 28/01/2019, n. 2241). Quindi, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere integralmente la presunzione (per non essere il comportamento colposo del pedone anche imprevedibile ed inevitabile), la ricorrenza di una imprudenza e pericolosita della condotta del pedone investito puo essere, in ogni caso, apprezzata e valorizzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (Cass. civ. Sez. III Ord., 17/01/2020, n. 842). Ritenuto, dunque, il concorso tra i due protagonisti dell'incidente, va considerato il grado di colpa del conducente paritario Controparte_5 rispetto a quello del pedone, quindi pari al 50%.
9.Ricorrono i presupposti per il risarcimento iure proprio del danno da perdita del rapporto parentale. Risulta documentato che “- la signora è stata la moglie del de Parte_1 cuius, con la quale ha contratto matrim ggio 2006 e con la quale ha generato e cresciuto - figlia, nata il [...]; - NA
figlia, nata il [...]; - , figlio, nato il Parte_2 Parte_3
signora è sta ie del de cuius, Parte_4 con la quale ha contrat l 10.8.2009, dichiarando di optare per la poligamia, e con la quale ha generato e cresciuto - , figlio, nato il Persona_2
10.10.2005; - , figlia, nata il [...]; - , figlio, nata il Parte_5 Parte_6
20.8.2011; - l e il Parte_9 Parte_3 sono stati la madre ed i ali quest'u Per_4
, nata il [...]; - , nata il [...]; - CP_1 Controparte_2 Per_1
nata il [...]; - nato il [...]; -
[...] Parte_8 Per_3
nata il [...]; so le sorellastre, figli d
[...]
, ma non della madre, ma con i quali ha mantenuto stretti Parte_3 ello stesso paese, fino al giorno dell'evento letale”. Sotto il profilo del rapporto parentale vale ricordare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” (cfr Cass. civ. Sez. III Ord., 08/04/2020, n. 7743). Dunque, la convivenza non assurge ad imprescindibile presupposto per la risarcibilita del danno in favore del congiunto superstite, bensì quale elemento probatorio della ampiezza e profondita del rapporto, risarcibile, pero , ove effettivo anche in assenza di una condizione di convivenza tra il defunto ed il parente superstite. Inoltre, qualora la liquidazione del danno viene richiesta da soggetti appartenenti alla famiglia nucleare (genitori, figli, fratelli o sorelle, coniuge), puo presumersi la sussistenza di un intenso vincolo affettivo e di un progetto di vita comune, tale da cagionare quella sofferenza e quell'alterazione dell'esistenza che normalmente si accompagnano alla perdita di una persona tanto cara;
quando invece il risarcimento e richiesto da soggetti diversi da quelli appartenenti alla famiglia nucleare, deve essere provata l'esistenza di un saldo vincolo affettivo, che consenta di presumere il pregiudizio non patrimoniale patito in conseguenza della scomparsa del congiunto, a prescindere, lo si e detto, dal requisito della convivenza con quest'ultimo (Cass. 21230/2016; Cass. 29332/2017). Ancora la Suprema Corte ha affermato che “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass. civ. Sez. III Sent., 15/07/2022, n. 22397; Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 15/02/2018, n. 3767). Perche , invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da un soggetto esterno al nucleo familiare ristretto (come ad esempio i nipoti, zii, affini), sebbene non sia piu ritenuto indispensabile l'elemento della convivenza, si dovra provare l'effettivita e la consistenza del vincolo affettivo (Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., (ud. 11/05/2022) 05-07-2022, n. 21256; Cass. Civ. n. 8218/2021).
10.Con riguardo ai figli di ossia , figlia, Persona_4 Per_1 NA nata il [...], , nat Parte_2 Parte_3
figlio, nato il esti nati da ), n
[...] Parte_1 Per_2
figlio, nato il [...], , figlia, nata il [...],
[...] Parte_5 Pt_6
figlio, nata il [...] ( , come
[...] Parte_4
e ente la madre Parte_9 Parte_3 ed il padre di in quanto facenti parte della famiglia cd nucleare, deve Per_4 ritenersi che non spettava a questi provare ulteriormente di avere sofferto per la morte del prossimo congiunto, desumibile in via presuntiva in relazione allo stretto rapporto parentale, ma sarebbe stato onere delle controparti provare che, nonostante il rapporto di parentela, la morte del loro prossimo congiunto aveva lasciato indifferenti i parenti superstiti: onere che, invero, non risulta assolto. La prova testimoniale a mezzo di ha dato conto Testimone_4 che rientrava una o l o si spostava Persona_4 con il treno per andare a trovare al nord il “padre e i fratellastri”. L'orientamento della Suprema Corte e nel senso che “in tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (cfr Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 20/02/2025, n. 4530). Nel caso di specie, il testimone rientra nella categoria dei testimoni de relato in genere, ma bisogna osservare che la prova testimoniale resa e apparsa di scarsa precisione, isolata con un solo testimone, senza il supporto alcuno di una qualche prova documentale, a mezzo ad esempio di ampio corredo fotografico. Tuttavia, non vi sono elementi contrari a far ritenere cessato quell'intenso rapporto affettivo che caratterizza padre, madre e figli. Anzi, ricorrono elementi presuntivi di segno positivo, tenuto conto: 1) che notoriamente il trasferimento del migrante in altri paesi rispetto a quello di origine non si fonda sull'assenza in quest'ultimo di rapporti famigliari di significativo rilievo, ma anzi al contrario per ragioni di migliore sostentamento proprio e dei famigliari rimasti nel paese natio;
2) che era da pochi anni in Pt_3
Italia; 3) che ha optato di migrare nella stessa abitata dal padre;
4) che nella relazione di servizio degli operanti, in particolare nella annotazione di PG del 12.01.2014 viene riportata la residenza di in Trino Persona_4
Corso Italia n. 94, ossia la stessa citta di residenz che ha procreato ben 6 figli, ossia 3 figli per ciascuna della due mogli (in particolare
“la signora è stata la moglie del de cuius, con la quale ha contratto Parte_1 matrimoni io 2006 e con la quale ha generato e cresciuto -
[...]
figlia, nata il [...]; - figlia, NA Parte_2
, figlio, nato il signora Parte_3 Pt_4
è stata la seconda moglie del de cuius, con la quale ha contratto
[...] onio il 10.8.2009, dichiarando di optare per la poligamia, e con la quale ha generato e cresciuto - , figlio, nato il [...]; - Persona_2 Pt_5
figlia, nata il 5.6.2 figlio, nata il [...]
[...] Parte_6 corso degli anni, il primo nel 2005 l'ultimo nel 2012, dando evidenza della sua attenzione alla costituzione della famiglia e dell'importanza che rivestiva nei figli e nella figura genitoriale. In definitiva, quanto ai genitori del defunto e ai propri figli, deve ritenersi che ricorre la prova del danno non patrimoniale, derivante dalla perdita del rapporto parentale. Ricorre la medesima prova anche con riguardo alla moglie . La Parte_1 circostanza che la poligamia non trova riconoscimento n nto italiano non rileva nel presente giudizio che non attiene al riconoscimento di validità in Italia di quel vincolo matrimoniale. Sotto il profilo invece del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, il vincolo matrimoniale sebbene poligamico può costituire rapporto suscettibile di risarcimento. Del resto, l'orientamento della Suprema Corte è nel senso che anche il coniuge separato ha diritto al risarcimento laddove dimostri l'effettività e permanenza del rapporto di reciproco affetto e solidarietà (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1025 del 17/01/2013; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18284 del 25/06/2021). Dunque, a maggior ragione il rapporto di coniugo, sebbene nell'ambito di un regime poligamico, costituisce fonte di risarcimento se viene dimostrata la permanenza ed effettività del rapporto affettivo e di solidarietà. Ebbene, le considerazioni prima svolte per i figli e per i genitori del defunto valgono positivamente anche per la moglie ed in particolare: 1) Parte_1 che notoriamente il trasferimento del migra aesi rispetto a quello di origine non si fonda sull'assenza in quest'ultimo di rapporti famigliari di significativo rilievo, ma anzi al contrario per ragioni di migliore sostentamento proprio e dei famigliari rimasti nel paese natio;
2) che Pt_3 era da pochi anni in Italia;
3) che ha procreato con la prima moglie be (in particolare “la signora è stata la moglie del de cuius, con la Parte_1 quale ha contratto matrimonio il 25 maggio 2006 e con la quale ha generato e cresciuto - figlia, nata il [...]; - NA Parte_2 figlia, nata , figlio, nato il 12.3. Parte_3 anche dopo avere contra rimonio;
4) che l'ultimo dei figli con la moglie è stato concepito pochi mesi prima della sua partenza in . CP_4
Per la seconda moglie vale il principio della ragi iù Parte_4 liquida in quanto, come ne si è prescritta. Quanto, infine, alla posizione dei fratelli o sorelle, avuti da , Parte_3 padre di ma con donna diversa da Persona_4 Parte_9 madre di deve premettersi che questi non rientrano Persona_4 strettamen cd nucleare per la quale solo può operare il regime presuntivo. Essendo, invece, l'onere in capo ai fratelli attori e alle sorelle attrici, la domanda va per loro respinta, in quanto non risultano elementi probatori nemmeno presuntivi per rinvenire l'effettività del rapporto. Non è utile la prova testimoniale per le ragioni sopra esposte. Non ricorrono nemmeno elementi da cui desumere indici presuntivi di un loro intenso ed effettivo rapporto.
11.Per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, prima dell'aggiornamento delle Tabelle di Milano del 2022, la Suprema Corte aveva affermato il principio secondo cui “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (cfr Cass. civ. Sez. III, 10/11/2021, n. 33005; Cass. civ. Sez. III Ord., 29/09/2021, n. 26300; Cass. civ. Sez. III Sent., 21/04/2021, n. 10579). Tuttavia, in seguito all'aggiornamento delle tabelle del Tribunale di Milano del 2022 -che ha introdotto un compiuto sistema a punti per la valutazione del danno non patrimoniale connesso alla perdita del rapporto parentale (A) eta della vittima, B) eta del congiunto, C) convivenza, D) sopravvivenza di altri congiunti, E) intensita e qualita della relazione affettiva)- e tenuto conto che le tabelle del Tribunale di Milano risultano maggiormente applicate sul territorio nazionale, oltre che anche dalla Corte di Appello di Roma (cfr Sentenza n. 1098/2023 pubbl. il 13/02/2023 e Sentenza n. 5881/2023 pubbl. il 19/09/2023 della Corte di appello Roma), deve darsi applicazione al sistema di valutazione delle Tabelle di Milano in luogo di quelle del Tribunale di Roma. Sotto tale profilo, del resto, la stessa Suprema Corte ha confermato che “le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta" (Cass. Civ., Sez. III, ord. 37009/2022; Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 28/02/2023) 09-06-2023, n. 16468; Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 28/02/2023) 08-06-2023, n. 16272). Alla luce dell'intensita del vincolo familiare, del rapporto di convivenza o meno con la vittima, della consistenza del nucleo familiare superstite, che necessariamente attenua il senso di vuoto e la sofferenza che la precoce scomparsa della persona cara genera, dell'eta della vittima e dei singoli superstiti, risulta congruo, facendo riferimento alle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, aggiornate al 2024, muovere dai seguenti importi: per figlia non convivente, di anni 6 all'epoca del decesso NA
+0+0+5), euro 222.927,00; per , figlia non Parte_2 convivente, di anni 4 all'epoca del decesso (punti 5 +0+0+5), euro 222.927,00; per , figlio non convivente, di 1 anno Parte_3 all'epoca del decesso ( 28+0+0+5), euro 222.927,00; per
, figlio non convivente, di 8 anni all'epoca del decesso (punti 57, Persona_2
+0+0+5), euro 222.927,00; per figlia non Parte_5 convivente, di 5 anni all'epoca del decesso (punti 57, ossia 24+28+0+0+5), euro 222.927,00; per , figlio non convivente, di 2 anni all'epoca Parte_6 del decesso (punti 5 8+0+0+5), euro 222.927,00; per
[...] madre non convivente, di 46 anni all'epoca del decesso Parte_9
(punti 49, ossia 24+20+0+0+5), euro 191.639,00; per , Parte_3 padre non convivente, di 49 anni all'epoca del deces 24+20+0+0+5), euro 191.639,00; per , moglie non convivente, di Parte_1
28 anni all'epoca del decesso (pun 24+24+0+9+5), per euro 242.482,00. Ad eccezione della moglie, nessun punto e stato riconosciuto in ragione del numero di parenti superstiti (previsto al punto D dalle Tabelle di Milano), in ragione dell'elevato numero per ciascun attore di sorelle e fratelli in vita (superiore a tre) oppure per il padre di numerosi altri figli o figlie superiori a 3; viceversa per la madre non si e riconosciuto nulla in quanto non vi e stata deduzione e chiarimenti sul numero di superstiti che e rimasto del tutto incerto. In difetto di ulteriori e specifici elementi circa l'intensita della frequentazione del defunto con i parenti nel periodo di soggiorno in Italia, si ritiene congruo attribuire un punteggio non superiore a 5.
12.Per effetto della responsabilita di nella causazione Controparte_5 dell'incidente, ma anche del concorso di colpa di pari al 50% Persona_4 occorre, in conclusione, riconoscere per a somma di NA euro 111.463,50 (ossia euro 222.927,0 ragione del concorso di colpa); per la somma di euro 111.463,50 (ossia Parte_2 euro 222.927,00 detratto il 50% in ragione del concorso di colpa); per la somma di euro 111.463,50 (ossia euro 222.927,00 Parte_3 agione del concorso di colpa); per la somma Persona_2 di euro 111.463,50 (ossia euro 222.927,00 detratto gione del concorso di colpa); per la somma di euro 111.463,50 (ossia Parte_5 euro 222.927,00 detratt ione del concorso di colpa); per Pt_6 la somma di euro 111.463,50 (ossia euro 222.927,00 detratto il
[...] ne del concorso di colpa); per la somma di Parte_9 euro 95.819,50 (ossia euro 191.639,00 detratto il 50% in ragione del concorso di colpa); per la somma di euro euro 121.241,00 (ossia Parte_1 euro 242.482,00 decurt ragione del concorso di colpa). Per tenuto conto della decurtazione del 50% in ragione del Parte_3 con lle somme corrisposte in fase stragiudiziale non vanno corrisposte ulteriori somme a titolo di risarcimento. In considerazione della natura di debito di valore, vanno, altresì , riconosciuti agli attori gli interessi, compensativi del danno da ritardo, al saggio legale, calcolati sulla somma annualmente rivalutata (previa devalutazione del superiore importo al giorno del decesso). Sugli importi complessivamente dovuti, in virtu dei criteri di calcolo sopra enucleati, a titolo risarcimento dei danni patiti, vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla decisione al saldo. Al pagamento di tali somme vanno condannati , ai sensi _3 dell'art. 2054 comma 3 c.c., e , in designata Controparte_4 alla gestione del FGVS, in ra ntata assenza della copertura assicurativa scaduta al momento del sinistro. Le spese di lite per gli attori , , NA Parte_2 Parte_3
,
[...] Persona_2 Parte_5 Parte_6 Parte_9
Parte_1 vigente, tenuto conto del valore delle somme riconosciute agli attori e alla attività processuale in concreto svolta. Invece le spese di lite tra gli altri attori, e _3 Controparte_4 vanno compensate in ragione della pe ov come dimostrato dalle risultanze emerse nel procedimento penale.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea, DICHIARA in relazione al sinistro oggetto di causa la responsabilità del conducente e di _3
, responsabile questo ai sensi dell'art. 2054 comma 3 c.c.,
[...]
o di colpa della vittima per le causali di cui in motivazione, e AN e , in veste di impresa _3 Controparte_4 designata all S, no non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale da liquidarsi in favore di NA
(come in epigrafe rappresentato) nella somma di euro
[...] favore di (come in epigrafe rappresentato) nella somma di euro Parte_2
111.463, i (nato in [...] il [...], (C.F. Parte_3
), ppresentato) nella somma di euro C.F._4 di (come in epigrafe rappresentato) nella Persona_2 somma di euro 111.463,50, in favore di (come in epigrafe Parte_5 rappresentato) nella somma di euro 111 re di Parte_6 nella somma di euro 111.463,50 (come in epigrafe rappresenta di nella somma di euro 95.819,50, nonche in favore Parte_9 di nella somma di euro 121.241,00; interessi e rivalutazione Parte_1 co zione;
-RIGETTA per il resto le domande degli altri attori;
-AN e , in veste di impresa _3 Controparte_4 designata all S, re di NA
(come rappresentato), (come
[...] Parte_2 entato), ( e rappresentato), Parte_3 Per_2
(come in epigrafe rappresentato), (come in epigrafe
[...] Parte_5 entato), (come in epig to), Parte_6 Parte_9
e elle spese di lite da liquidarsi
[...] Parte_1 va 3,00 di cui euro 1.713,00 per spese vive ed euro 40.000,00 per compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Angiolo Borsò e dell'avv. DR SE dichiaratisi difensori antistatari;
-COMPENSA le spese di lite tra gli attori (nato in [...] il Parte_3
9.11.1964 (C.F. )), , C.F._10 Persona_3 CP_1 [...]
, CP_2 Per_1 Parte_8 Parte_4
' Controparte_4 _3
Si comunichi. Civitavecchia 8.09.2025
Il giudice
Daniele Sodani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Rgac n. 947/2021
TRA
, nata in [...] il [...], ivi residente, (C.F. Parte_1
), in proprio e nella qualità di genitore esercente la C.F._1 ri nata in [...] il NA
27.10.2007, (C.F: , nata in [...] C.F._2 Parte_2 il 11.11.2009, (C. nato C.F._3 Parte_3 in Senegal il 12.3. i con C.F._4 la madre;
.1991, ivi residente, Parte_4
(C.F. , in proprio e nella qualità di genitore C.F._5 eserc minori nato in [...] il Persona_2
10.10.2005, (C.F. nata in C.F._6 Parte_5
Senegal il 5.06.200 nata C.F._7 Parte_6 in Senegal il 20.08.2011, (C.F. , tutti residenti con C.F._8 la madre;
al il 22.5.1967, ivi Parte_7 residente, ); nato in C.F._9 Parte_3
Senegal il 9.11.1 o Martino Raviola 2/4, (C.F: ), in proprio e nella qualità di C.F._10 genitore esercente l nore nata in Persona_3
Senegal il 27.07.2006, (C.F. con il C.F._11 padre; , nata a [...] il [...], (C.F. CP_1
, residente in [...]
Martino Raviola 2/4; nata a [...] Controparte_2
(AL) il 20.12.1999, (C. , residente in Trino (VC) C.F._13 via Can Giuseppe Martin nata in [...] il Per_1
14.5.2002, (C.F. rino (VC) via Can C.F._14
Giuseppe Martino Raviola 2/4; nato a [...] Parte_8
Monferrato (AL) il 3.11.2002, (C.F. ), elettivamente C.F._15 domiciliati presso lo studio dell'avv. A . Angiolo Borsò, sito in Roma via Antonio Gramsci n. 7, che li rappresentano e li difendono in virtù di procura in atti;
ATTORI CONTRO
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. _3
Civitavecchia, via P. Gobetti n. 11, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
(C.F. e P.IVA. , in Controparte_4 P.IVA_1 P.IVA_2 ata all VS, eletti liata presso lo studio dell'avv. Anna Paola Mormino, sito in Roma viale Pinturicchio n. 204, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato, , in proprio e Parte_1 nella qualità di genitore esercente la potestà sui NA
e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
Persona_2
e nonché Parte_5 Parte_6 Parte_7 nella qua Parte_3 inore Persona_3 CP_1 CP_2
[...] Per_1 Parte_8
e , in qualità di impresa designata _3 Controparte_4
V ata 12.01.2014 di Persona_4 anni 30, prossimo congiunto di tutti gli odierni attori, ave in un incidente stradale;
-che, in particolare, alle ore 17,40, in Ladispoli (RM), sulla SS1 Aurelia, all'altezza del km. 35+300, era stato Persona_4 investito nell'atto di attraversare la carreggiata, or Per_5
, dal alla guida dell'autovettura Opel Corsa,
[...] Controparte_5
2NP; - l'autovettura ed i pedoni era stato violentissimo, a causa dell'alta velocità del veicolo, provocando gravissime ferite ad entrambi i pedoni;
-che per la gravità delle lesioni subite a Persona_4 seguito di tale impatto, portato con eliambulanza presso il Policlinico Gemelli di Roma, dove tuttavia era deceduto poco dopo;
-che sul luogo dell'incidente erano poi intervenuti i carabinieri della Legione Lazio, Stazione di Ladispoli, i quali avevano effettuato tutti i rilievi ed accertamenti del caso e quindi redatto apposito verbale dal quale era risultato che CP_5
era alla guida privo di valida licenza e che l'autovettura Opel
[...] ta essere di proprietà di , ma priva di copertura _3 assicurativa. Deducevano, ancora: -che la responsabilità era esclusivamente del conducente e che quale impresa Controparte_5 Controparte_6 designata d ndo di della Strada, ai sensi del combinato disposto degli artt. 283 e 285 del Codice delle Assicurazioni Private, nulla aveva risarcito in favore degli attori, ad eccezione di , padre del de cuius, ed ai fratelli conviventi , Parte_3 CP_1 e , liquidando, peraltro, somme del tutto Controparte_2 Parte_8 incongrue rispetto all'entità effettiva dei danni e precisamente “€ 93.500,00 per il padre ed € 17.500,00 per ciascuno fratello”, negando qualsiasi risarcimento agli altri congiunti, oggi attori, sostenendo, pretestuosamente come si vedrà in seguito, che non era stata dimostrata l'intensità del vincolo affettivo;
-che era stato giudicato con sentenza del Tribunale Controparte_5
Penale di Civi /2018, emessa a conclusione del processo a carico del conducente, con il quale quest'ultimo è stato condannato ad un anno e sei mesi di reclusione in virtù di richiesta ex art. 444 c.p.p.. Precisavano in ordine alla natura e grado di parentela che “- la signora Pt_1
è stata la moglie del de cuius, con la quale ha contratto matrimoni
[...]
o 2006 e con la quale ha generato e cresciuto - NA figlia, nata il [...]; - , figlia, nata il 1 Parte_2 Parte_3
figlio, nato il 12.3. ora è stata
[...] Parte_4 moglie del de cuius, con la quale ha contratto matrimonio il 10.8.2009, dichiarando di optare per la poligamia, e con la quale ha generato e cresciuto -
, figlio, nato il [...]; - , figlia, nata il [...]; Persona_2 Parte_5
, figlio, nata il [...]; - e il Parte_6 Parte_9 signor sono stati la madre ed il padre di con i quali Parte_3 Per_4 quest' - , nata il [...]; - , CP_1 Controparte_2 nata il [...]; - a il 14.5.2002; - Per_1 Parte_8
3.11.2002; - ta il 27.6.2006; s ri e le Persona_3 sorellastre, figli del padre, , ma non della madre, ma con i Parte_3 quali ha mantenuto stretti ello stesso paese, fino al giorno dell'evento letale”; -che il defunto aveva due mogli in quanto aveva optato per la poligamia e con tutti gli attori aveva mantenuto un effettivo ed intenso rapporto affettivo, sostenendoli economicamente, sentendoli e frequentandoli. Sulla scorta delle considerazioni che precedono rassegnavano le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il diritto degli istanti al risarcimento del danno non patrimoniale in dipendenza dell'evento dannoso di cui in narrativa;
per l'effetto condannare quale impresa designata per il Controparte_6
Fondo di Garanzia per l ed il signor , in _3 solido tra loro, al pagamento delle seguenti somme, al n già percepito a titolo di offerta: - quanto alla signora la somma di € Parte_1
200.000,00; - quanto alla minore la somma di € NA
150.000,00; - quanto alla minore i € 150.000,00; - Parte_2 quanto al minore la so .000,00; - quanto alla signora Parte_3 la 200.000,00; - quanto al minore la Parte_4 Persona_2 somma di € 150.000,00; - quanto al minore la somma di € Parte_5
150.000,00; - quanto al minore € 150.000,00; - Parte_6 quanto alla signora mma di € 150.000,00; - quanto Parte_7 al signor ma di € 56.500,00; - quanto alla Parte_3 signora la residua somma di € 32.500,00; - quanto alla signora CP_1 la residua somma di € 32.500,00; - quanto alla signora Controparte_2 mma di € 50.000,00; - quanto al signor la Per_1 Parte_8
a di € 32.500,00; - quanto alla minore a Persona_3 di € 50.000,00, od a quelle diverse anche maggiori che risulteranno in corso di causa o che saranno ritenute di giustizia. Condannare altresì i convenuti al pagamento in favore degli istanti del maggior danno costituito dalla rivalutazione monetaria e dagli interessi moratori sulle somme liquidate dalla data dell'evento dannoso sino alla effettiva corresponsione del risarcimento da calcolarsi come indicato in narrativa”.
2.Si costituiva in giudizio nel corso del processo in data _3
30.03.2022 deducendo: -che il diritto era estinto in quanto prescritto e che, in ogni caso, andava respinta. Concludeva nel seguente modo: “rigettare la domanda proposta siccome inammissibile, nonché infondata in fatto e diritto e in ogni caso l'azione è prescritta per la decorrenza dei termini di legge nei confronti dell'istante”.
3.Si costituiva in giudizio , quale impresa designata Controparte_4 alla gestione del FGVS, ec procure, l'improcedibilità della domanda per la posizione di per carenza della preliminare Persona_2 richiesta risarcitoria e l'intervenuta prescrizione del credito. Contestavano nel merito il concorso di colpa e l'assenza di prova del rapporto parentale, nonché l'ammontare delle somme richieste in quanto eccessive e sproporzionate. Osservava, comunque, che aveva già versato le seguenti somme a titolo risarcitorio in conseguenza del sinistro oggetto di causa ed in particolare “- € 25.000,00 in data 11.01.2019 in favore di a titolo di Parte_3 provvisionale;
- € 93.500,00 in data 08.11.201 Parte_3 ad integrazione ed a saldo della precedente provvisionale;
- € 17.500.000 in data 08.11.2019 in favore di;
- € 17.500.000 in data 08.11.2019 in CP_1 favore di .000 in data 07.02.2020 in favore di Controparte_2 intestato a n.q. di esercente la Parte_8 Parte_3 potestà genitoriale. Ai soli fini del computo del massimale residuo di polizza si rappresenta che è stato eseguito un ulteriore pagamento di € 361.496,00 in favore dell'altro pedone che ha riportato lesioni, HanneMalick pagamento eseguito in favore di SE DR n.q. di procuratore speciale”. Sulla scorta delle considerazioni che precedono concludeva nel seguente modo: “1) in via pregiudiziale, accertare la mancanza/il difetto di procura in favore dei difensori dell'istante e, per l'effetto, per tutte le ragioni esposte, dichiarare l'inammissibilità dell'azione proposta e/o l'inesistenza e/o la nullità della domanda od ogni ulteriore o diverso effetto di legge conseguente al difetto di ius postulandi;
2) in via preliminare, accertare e dichiarare l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda dalla stessa proposta in questa sede sig.ra nella qualità di genitore esercente la potestà Parte_4 sul figlio minore 3) ancora in via preliminare accertare e Persona_2 dichiarare la prescrizione del diritto e/o del'azione dei sigg.ri , in Parte_1 proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sui fig
[...]
, e;
in pr NA Parte_2 Parte_3 Parte_4 rc i , Persona_2
e nonché in relazione alla posizione dei sigg.ri Parte_5 Parte_6
, , e Parte_7 CP_1 Controparte_2 Per_1
r s e Parte_8 gruità delle offerte in favore dei sigg.ri , Parte_3 CP_1
e;
5) in via principale e nel merito,
[...] Controparte_2 Parte_8
r l de cuius, rigettare qualsivoglia domanda da chiunque proposta, nei confronti del Controparte_7 in quanto infondata in fatto, errata in diritto e non provata e, per
[...]
l'effetto, negare il risarcimento e/o diminuire lo stesso ai sensi dell'art. 1227 c.c.; 6) in subordine e sul quantum: a) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli istanti per i motivi esposti;
b) rigettare tutte le ulteriori richieste in quanto generiche, eccessive, illegittime, inammissibili, non in causalità e, comunque, non provate per i motivi tutti dedotti;
7) in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda attorea, detrarre, previa rivalutazione delle stesse, le somme già corrisposte limitando il risarcimento ai soli danni che risulteranno effettivamente provati e riconducibili al sinistro, sempre e comunque entro i limiti del residuo massimale minimo di legge vigente all'epoca del sinistro che rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Compagnia per i fatti di causa;
8) in via istruttoria, la scrivente difesa chiede ammettersi prova per interpello così come richiesto e rigettarsi le avverse istanze istruttorie per i motivi esposti;
9) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
4.Svolta l'istruttoria a mezzo di prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione.
5.In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di nullità delle procure alle liti conferite dagli attori, sollevata limitatamente alla posizione di “
[...]
e nonchè NA Parte_2 Parte_3 Parte_4
ito testà sui Per_2
e , .
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
Va premesso che si verte in materia di procura speciale rilasciata all'estero, considerato che le procure risultano essere state rilasciate (cfr la produzione del 22.02.2022) in osservanza del termine assegnato ex art. 182 c.p.c.) innanzi a un notaio avente sede Repubblica del Senegal. Vertendosi in materia di procure formate all'estero, viene in rilievo la disciplina prevista in materia di legalizzazione degli atti e documenti formati all'estero da parte di autorità straniere, contenuta negli artt. 30 ss. d.P.R. n. 445/2000. Per quanto interessa nella presente sede, va rammentato, in particolare, che l'art. 33, co. 2 e 3, del decreto dispone che “Le firme sugli atti e documenti formati da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. … Agli atti e documenti indicati …, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale”. La legalizzazione deve essere, inoltre, conforme al modello previsto dall'art. 30, secondo cui “Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio”. Dalla lettura di tali disposizioni si desume che chi intenda avvalersi in CP_4 di una procura rilasciata all'estero deve, preliminarmente, procedere alla legalizzazione dell'atto, consistente nell'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sull'atto e dell'autenticità della firma stessa. Non risulta, invece, applicabile alla presente fattispecie la disciplina dettata dalla Convenzione sull'abolizione della legalizzazione degli atti pubblici stranieri adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961 e ratificata in Italia con L. n. 1253/1966, considerato che la Repubblica del Senegal non rientra tra i paesi aderenti a detta Convenzione. Nel caso di specie, la legalizzazione risulta essere stata regolarmente operata in calce alle procure dall'autorità diplomatica italiana presso la Repubblica Senegalese, nell'osservanza delle formalità richieste dagli artt. 30, 33 d.P.R. n. 445/2000. Gli atti sono stati, inoltre, prodotti unitamente alla relativa traduzione in lingua italiana, debitamente munita della relativa certificazione di conformità al testo originale rilasciata dall'autorità diplomatica avente sede in quello Stato. In particolare, come si è già osservato la nota della cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia Dakar ha confermato il corretto svolgimento della procedura di legalizzazione della procura alle liti (così in particolare “la legalizzazione della procura che ci ha allegato è stata qui correttamente eseguita. Tutti gli atti formati in Senegal, in lingua francese, vengono LEGALIZZATI presso l'apposito ufficio del Ministero degli Affari Esteri del Senegal a Dakar (come riportato nel timbro firmato dal funzionario
[...]
). La prassi prevede che questa Ambasciata po Persona_6 ella firma del funzionario del enegal, qui depositata (e Per_6 della relativa traduzione in italiano). Al fun Senegal spetta - Per_6 esclusivamente - la legalizzazione e quindi il conferimento della validità della firma di chi ha prodotto il documento (in questo caso del Notaio)”). Sulla procura alle liti risulta, quindi, sia la dichiarazione di legalizzazione della firma di quale funzionario da parte Persona_6 CP_8 dell'ambasciata d'Italia Dakar, sia quella della firma del Notaio da Per_7 parte di funzionario che, in si Persona_6 CP_8 evince d n rosso appo atto in lingua francese, contenente, quindi, la firma del notaio, la firma di nonché la Persona_6 dichiarazione di legalizzazione della firma del not icio Per_6 con l'indicazione della data (10.11.2021). Sulla scorta di tali rilievi, deve dunque senz'altro riconoscersi la validità ed efficacia delle procure rilasciate.
6.L'eccezione di improcedibilità per la posizione di è infondata, Persona_2 avendo parte attrice prodotto lettera del 29.10.2 una chiara richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale inoltrata alla compagnia assicurativa, con i riferimenti delle parti e al sinistro, rispetto alla quale la contestazione dell'assicurazione con riguardo all'art. 148 del codice assicurazioni è risultata generica ed indeterminata.
7.Anche l'eccezione di prescrizione è infondata, salvo che per la posizione di
Risulta infatti che per il sinistro oggetto di causa vi è stato Parte_4 penale per omicidio colposo conclusosi con sentenza di patteggiamento del Tribunale di Civitavecchia del 18.10.2018. Secondo l'art. 2947 comma 2 e 3 c.c. “Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile” L'assicurazione, in particolare, ha eccepito che sarebbe maturata la prescrizione biennale di cui all'art. 2947 comma 2 c.p.c. in quanto decorrente dalla data 2.11.2018 come previsto dall'art. 2947 comma 3 secondo periodo c.c. (quest'ultima data del passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento;
cfr, infatti, per il caso di sentenza di patteggiamento Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 27/09/2024) 25/02/2025, n. 4845). Non viene, invece, nulla eccepito dall'assicurazione in relazione alla maturata prescrizione in relazione al termine di prescrizione lungo previsto per il reato per la posizione di quegli attori che non si sono costituiti parti civili nel procedimento penale, poi conclusosi con la sentenza di patteggiamento (cfr sotto tale aspetto Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 01/04/2025) 16/06/2025, n. 16132). Essendo l'eccezione di prescrizione eccezione in senso stretto può essere esaminata solo con riguardo al termine biennale e, comunque, ai fatti specificamente dedotti con l'eccezione avanzata, nella quale viene contestata l'assenza di validi atti interruttivi dopo la data del 2.11.2018. Ciò premesso, il termine di due anni non può dirsi decorso in quanto sono intervenuti validi atti interruttivi: 1) in data 15.01.2020 per il padre e per 3 fratelli , e;
2) in data CP_1 Controparte_2 Parte_8
22.06.2 g tutt o, nonché per Parte_1 la madre del defunto;
3 09.2020 per la sorella e Per_1
; 4) in data 29.10.2019 per a Persona_3 Persona_2
26.05.2020 per la moglie , per i figli del defunto e per la madre. Parte_1
Atti interruttivi tutti inte il termine di due anni dalla data del 2.11.2018. Atti che costituiscono validi atti interruttivi tenuto conto che l'atto di costituzione in mora idoneo ad interrompere la prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., non è soggetto a formalità rigide e sacramentali, ma deve contenere chiaramente l'identificazione del creditore e del debitore, esplicitare una pretesa e formulare una richiesta scritta di adempimento. È sufficiente che tale atto manifesti inequivocabilmente la volontà del titolare del credito di ottenere soddisfazione del proprio diritto, senza necessità di una forma scritta di procura da parte del rappresentante che compie l'atto. In conseguenza l'atto di citazione del 17.03.2021 è stato notificato tempestivamente entro il termine di due anni da ciascuno dei richiamati atti interruttivi. A queste considerazioni va riservata un'unica eccezione relativa alla posizione di seconda moglie del defunto, che nelle missive, Parte_4 laddove pre nuta quale rappresentante dei figli e mai in proprio. Per questa non vi sono, quindi, atti interruttivi, sicché il termine di prescrizione di due anni (decorrente il 2.11.2018, dopo 15 giorni dalla data della lettura della sentenza di patteggiamento, tenuto conto che Pt_4
costituita quale parte civile, era presente a mezzo del suo difensore
[...]
evince dalla sentenza, nell'intestazione e poi nelle conclusioni dove vi è stata condanna delle spese in favore della parte civile) risulta decorso essendo la citazione intervenuta ormai tardivamente. L'eccezione di prescrizione quanto a si estende anche al Parte_4 proprietario del veicolo nsorte necessario. _3
8.Occorre premettere che e stato condannato per il reato di Controparte_5 omicidio colposo con sentenza di patteggiamento dal Tribunale di Civitavecchia del 18.10.2018 n. 559/2018. Con riguardo alla sentenza di patteggiamento l'orientamento della Suprema Corte e nel senso che "la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione;
detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile, atteso che in tal caso l'imputato non nega la propria responsabilità e accetta una determinata condanna, chiedendone o consentendone l'applicazione, il che sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto di non contestare il fatto e la propria responsabilità" (Cass. civ. Sez. lavoro, 03/03/2020, n. 5897; Cass. sez. lav. 30328/2017 conforme a Cass. 7289/2006). La Suprema Corte ha anche precisato che "la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili (art. 444 c.p.p.)" (Cass. civ. Sez. III Ord., 11/03/2020, n. 7014; Cass. Civ. n. 20170/2018). A tale primo elemento probatorio costituito dalla sentenza di patteggiamento si deve aggiungere che i documenti acquisiti provenienti dal procedimento penale hanno parzialmente confermato la fondatezza dei fatti narrati nell'atto di citazione. Occorre ricordare che, in ordine alla questione relativa all'utilizzabilita degli elementi probatori acquisiti nel procedimento penale, la Suprema Corte ha osservato che il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che di avvalersi di prove raccolte in diverso giudizio tra le stesse o altre parti, puo anche utilizzare le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, che, se ritualmente acquisite al processo civile, possono essere liberamente valutate come elementi idonei alla dimostrazione di un fatto determinato ovvero a giustificazione di altra specifica valutazione. Cio anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (Cass. civ. Sez. III, 10/06/2004, n. 11013; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 02/03/2017, n. 5317; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 08/01/2008, n. 132; Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 22/01/2021) 21-09- 2021, n. 25503; Corte d'Appello Roma Sez. V, Sent., 05/11/2019). Quindi, il giudice civile puo utilizzare ed autonomamente valutare come prove atipiche e fonte del proprio convincimento, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, comprese le prove raccolte in un processo penale. Cio detto, la dinamica riportata nella relazione sul sinistro redatta dalle Forze dell'Ordine intervenute nell'immediatezza dell'incidente -sulla scorta dei rilievi, dello stato dei luoghi e dei danni riportati dai veicoli- riferisce che “il sinistro stradale è avvenuto tra una autovettura e due pedoni che attraversavano la strada ovvero SS1 Aurelia;
composta da una carreggiata unica a doppio senso di circolazione delimitata da doppia striscia continua, il punto di presunto impatto veniva individuato nella corsia di preselezione per la svolta a sinistra per via dei Monteroni. La strada in quel tratto è rettilinea completamente priva di illuminazione e non vi sono attraversamenti pedonali trattandosi di strada statale;
il manto stradale è asfaltato e in buone condizioni;
il margine stradale dove è avvenuto il sinistro è privo di protezioni laterali (guard rail) e ha una cunetta laterale per la raccolta delle acque piovane della larghezza di circa 3,70 metri. Il limite di velocità nel tratto interessato è di 80 Km/orari con divieto di sorpasso mentre per chi proviene da via dei Monteroni e si immette in via Aurelia ha l'obbligo di proseguire diritto e il dare precedenza”, precisando, altresì , la seguente dinamica del sinistro “In considerazione dei rilievi planimetrici e delle dichiarazioni spontanee rese nell'immediatezza dal conducente dell'autoveicolo e dal teste oculare _1
, verosimilmente l'autovettura condotta dal sig.
[...] Controparte_5 mentre percorreva la SS Aurelia in direzione Civitavecchia (…) oltrepassava la doppia striscia longitudinale che delimita le corsie prima della zebratura e impattava contro i due pedoni che stavano attraversando la strada, l'autovettura sbandava andando a rovinare nella cunetta laterale della corsia opposta (…) i due pedoni venivano trascinati dall'autovettura sul cofano dell'auto fino al margine della strada dove poi cadevano, il primo nella cunetta ( e il secondo sul margine della strada. Sulla sede stradale non Persona_4 uti segni di frenata. Il teste indicava il probabile _1 punto di impatto, dove veniva rinvenuta l ntità del sig. Per_4
volata via durante l'urto”.
[...] elazione degli operanti si evince che l'unico testimone presente al sinistro è stato il quale ha riferito il giorno stesso, _1 nell'immediatezza “Questa sera mi trovavo sulla fermata dell'autobus sita in via Aurelia Km35 circa in direzione Civitavecchia, quando n. 2 miei connazionali attraversavano la strada sulla SS Aurelia dalla corsia dir. Roma alla corsia dir. Civitavecchia per raggiungerci. Mentre attraversavano la strada venivano investiti da un'autovettura bianca proveniente da dir. Roma e diretta direzione Civitavecchia (…) indicavo a voi carabinieri il punto di impatto dove veniva rinvenuto il documento d'identità di ” per Persona_4 poi di nuovo raccontare alle Forze dell'Ordine in data 15. data 12.01.2014 mi trovavo insieme a due miei connazionali in Ladispoli Marina di San Nicola per vendere delle borse perché facciamo il mestiere di ambulante. Alle ore 17,30 circa ci recavamo sulla fermata di via Aurelia altezza ristorante
“I due fratelli” per prendere l'autobus per ritornare a Ladispoli Centro. Io ero un po' più avanti mentre i miei amici si erano attardati di qualche istante per un bisogno fisiologico, attraversavo via Aurelia e attendevo sulla fermata mentre i miei due connazionali attraversavano anch'essi la strada per raggiungermi quando sopraggiungeva un'autovettura bianca a forte velocità, Avevo modo di vedere che il conducente dell'autovettura sebbene provenisse a forte velocità aveva la testa abbassata come per guardare qualcosa (forse cellulare o altro); mi accorgevo quindi che l'autovettura si trovava sulla stessa traiettoria dei miei connazionali e d'istinto alzavo la mano per fargli capire di fare attenzione ma lo stesso distratto non vedeva assolutamente i miei due connazionali e li investiva entrambi sbalzandoli sul ciglio della strada dove l'autovettura andava a rovinare (…) l'autovettura non stava facendo nessun sorpasso, manteneva la traiettoria che già aveva in precedenza”, aggiungendo infine che il conducente non ha posto in essere alcuna manovra di frenata in quanto “No poiché non li ha proprio visti”. Lo stesso testimone ha resto dichiarazioni analoghe nel corso della _1 istruttoria civile (“si, icordo che era domenica ed era inverno ed era buio. Ero con loro, io ho attraversato per primo, loro erano dietro di me. Mi sono girato e ho visto una macchina che veniva ad alta velocità. Ho alzato le braccia per indicare alla macchina che c'erano persone che stavano attraversando. Secondo me non mi ha visto perché ha continuato la corsa verso i ragazzi e li ha colpiti. è stato sbalzato sull'erba, l'altro ragazzo si è Pt_3 rotto le gambe era pien ue e urlava aiuto. La macchina si è fermata, il conducente è sceso, e io mi sono arrabbiato con lui per quello che aveva fatto. Poi si sono fermate altre due macchine per dare aiuto. Dopo sono arrivati i Carabinieri e i genitori del conducente della macchina. Io ho chiesto dove fosse finito perché non era sulla strada e abbiamo iniziato a cercarlo. È stato Pt_3 trovato dentro un canale a bordo strada, era a circa 10 metri di distanza dal punto dove era stato colpito dalla macchina. Poi è arrivata l'ambulanza che ha chiamato l'eliambulanza perché hanno capito subito che era grave Dopo sono andato al Pronto Soccorso di Ladispoli per sapere come stesse il mio amico che era andato al Gemelli in elisoccorso, e li mi hanno detto che purtroppo non ce l'aveva fatta (…) viene mostrato il grafico dei Carabinieri e conferma lo stato dei mezzi e delle persone dopo l'incidente e il punto di impatto (…) si, vero. Come ho detto prima quando ho alzato la mano non mi ha visto, io ho visto che dalla macchina veniva una luce, forse un cellulare. Penso che non mi abbia visto perché stava guardano il cellulare”). Gli ulteriori due testi, e giunti sul luogo in Testimone_2 Testimone_3 seguito al sinistro -an e l'ordine ma in quel momento liberi da servizio-, hanno reso dichiarazioni allegate alla relazione di servizio degli operanti, rilevanti al fine di escludere la presenza di altri soggetti sul luogo del sinistro, oltre al conducente, ai due pedoni investiti e al testimone _1
Ciò preme rapporto di servizio, dagli atti del procedimento, dai rilievi, dal corredo fotografico, dai danni riportati al veicolo, dal punto di impatto e quello di quiete dell'auto, dalle traiettorie riportate nello schizzo planimetrico, dalle dichiarazioni di tutti i testi escussi -tanto dalle forze dell'ordine, che nuovamente nel giudizio civile-, dagli atti del procedimento penale, deve concludersi che ha trovato riscontro che l'autovettura condotta dal durante la percorrenza della strada statale Aurelia, in una Controparte_5 con nte illuminazione, con direzione verso Civitavecchia, oltrepassava la doppia linea longitudinale delimitante le due corsie opposte di marcia, invadendo contromano il senso di marcia opposto, sino ad impattare i due pedoni, tra cui il defunto che erano in fase di Persona_4 attraversamento e si trovavano sostanzi ro della carreggiata (in specie nella corsia di sinistra della semicarreggiata con direzione Roma). Che il punto dell'investimento sia da collocare all'interno della corsia opposta di marcia con direzione Roma, in coincidenza del punto di rinvenimento del documento di identita del defunto, e confermato dal testimone oculare _1 che sia agli operanti sia nel giudizio civile ha dato conferma di tale p impatto. Inoltre, la collocazione del punto di impatto riportata nei rilievi degli operanti trova conferma anche nella evoluzione del veicolo in seguito all'impatto, avente proiezione verso sinistra, verso la cunetta a margine della corsia opposta, ossia in lineare continuazione con la precedente traiettoria diagonale che aveva portato il veicolo ad invadere il senso di marcia opposto. Sotto tale ultimo profilo, e rilevante che il teste abbia dichiarato che
“l'autovettura non stava facendo nessun sorpasso, manteneva la traiettoria che già aveva in precedenza”. Lo stesso teste ha confermato a piu riprese che il conducente Controparte_5 aveva lo sguardo rivolto verso il basso e non si e accorto del sopraggiungere dei pedoni, nonostante le urla e i richiami del teste. La circostanza, tuttavia, che il conducente avesse lo sguardo abbassato e facesse uso del cellulare non ha trovato sufficiente riscontro, ne le dichiarazioni del teste, sotto tale profilo, appaiono credibili laddove si ponga attenzione che in un contesto di completa oscurita e con i fari del veicolo in posizione a lui frontale era assai difficile per il teste notare la specifica posizione del capo del conducente, tanto piu in quei momenti di particolare allarme e di imminente pericolo. E', invece, certo che vi sia stata una disattenzione del conducente, la quale, oltre ad essere coerente gia solo con la precedente circostanza della invasione da parte del veicolo della corsia di marcia opposta, ha avuto anche suffragio nella assenza di tracce alcune di frenata lasciate dal veicolo sul manto stradale, circostanza anche questa che denota che il conducente, proprio in quanto distratto, non ha posto in essere alcuna manovra di evitamento, ne tanto meno di frenata. Sulla scorta dei suesposti elementi, è ravvisabile nella condotta del conducente una condotta colposa causalmente rilevante nella verificazione del sinistro e dell'investimento, posto che ai sensi dell'art. 191 comma 2 del CDS “Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza”. Sennonché deva anche rilevarsi che neppure la condotta del pedone defunto è rimasta immune da censure sotto il profilo della colpa. Infatti, pur a fronte della richiamata disposizione dell'art. 191 comma 2 CDS, a monte vi è in ogni caso la disposizione contenuta nell'art. 190 comma 2 CDS che impone al pedone “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”. Ciò vuol dire che a monte della condotta colpevole del conducente, anche il pedone, stante l'assenza di strisce pedonali, l'assenza di illuminazione, la natura della strada stradale ad alta percorrenza, le condizioni concrete della strada al di fuori del centro abitato, doveva indurre il pedone ad impegnare l'incrocio assicurandosi condizioni di massima ed assoluta sicurezza, tale per cui avrebbe potuto svolgere l'attraversamento senza ingenerare situazioni di pericolo e indurre gli altri utenti della strada ad azionare rischiose manovre di emergenza. Nel caso di specie, dalla stessa dichiarazione del teste oculare si evince che quale aveva da poco finito l'attraversamento della sede stradale- si Per_8 subito del sopraggiungere del veicolo condotto da , Controparte_5 tentando di richiamare l'attenzione dell'autista, in qua connazionali erano in fase di attraversamento. Dal racconto del teste e dagli elementi riportati nei rilievi e nello schizzo planimetro degli operanti si trae chiaramente che 1) al momento dell'avvio dell'attraversamento da parte del pedone la Opel si trovava ad una distanza contenuta, lo conferma anche il punto di impatto avvenuto al centro della carreggiata quando i pedoni avevano percorso necessariamente pochi metri;
2) il veicolo era ben visibile per il pedone in quanto la strada era rettilinea e il veicolo faceva l'uso dei fari luminosi, del resto lo conferma anche che lo stesso teste non ha avuto difficoltà ad avvistare il veicolo tentando di richiamare il suo conducente all'attenzione e precisando che “l'autovettura non stava facendo nessun sorpasso, manteneva la traiettoria che già aveva in precedenza”. In tale condizioni, dunque, tenuto conto, lo si è detto, della natura della strada statale ad alta percorrenza, fuori dal centro abitato, della elevata oscurità dei luoghi, della vicinanza e velocità che aveva il veicolo di al momento CP_5 dell'avvio dell'attraversamento, si ritiene che il pedo unto doveva attendere prima il passaggio del veicolo offrendogli la precedenza prescritta dall'art. 190 comma 2 CDS, in quanto in quelle condizioni, altrimenti, l'attraversamento immediato avrebbe fatto insorgere -come in effetti è successo- una condizione di pericolo, tanto per il pedone, quanto per il conducente e per altri utenti della strada in caso di conseguenziale necessaria manovra di emergenza e di evitamento. Dunque, se è vero che il conducente, nel caso di specie, poteva risolvere la situazione di pericolo con la dovuta attenzione ed evitare l'impatto con una manovra di emergenza come richiesto dall'art. 191 comma 2 CDS, è anche vero che quella stessa situazione di pericolo è stata innescata dal comportamento colposo del pedone che ha avviato l'attraversamento con disattenzione ed in modo avventato, invece di lasciar scorrere la vettura di come prescritto a monte dall'art. 190 comma 2 CDS. CP_5 sto, se e vero che sotto il profilo civilistico, nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie, l'art. 2054, comma I c.c. pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione iuris tantum di colpa, cio non significa automaticamente che non possa comunque ravvisarsi in concreto un concorso colposo di quest'ultimo nella misura in cui con il proprio comportamento assai poco prudente, accertato in concreto, abbia concorso a cagionare il sinistro e il danno che ne e derivato. Come infatti ripetutamente affermato sul punto dalla Giurisprudenza di legittimita , "la presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. Pertanto, la circostanza che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., del pedone investito, sussistente laddove il comportamento di quest'ultimo sia stato improntato a pericolosità ed imprudenza" (Cass. Civ., 13 novembre 2014, n. 24204). In altri termini, occorre osservare che sul conducente grava una presunzione integrale di responsabilita di cui alla prima parte dell'art. 2054 c.c., salvo la prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. In particolare, l'orientamento della Suprema Corte e nel senso che il conducente di veicoli a motore e onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 28/01/2019, n. 2241). Quindi, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere integralmente la presunzione (per non essere il comportamento colposo del pedone anche imprevedibile ed inevitabile), la ricorrenza di una imprudenza e pericolosita della condotta del pedone investito puo essere, in ogni caso, apprezzata e valorizzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (Cass. civ. Sez. III Ord., 17/01/2020, n. 842). Ritenuto, dunque, il concorso tra i due protagonisti dell'incidente, va considerato il grado di colpa del conducente paritario Controparte_5 rispetto a quello del pedone, quindi pari al 50%.
9.Ricorrono i presupposti per il risarcimento iure proprio del danno da perdita del rapporto parentale. Risulta documentato che “- la signora è stata la moglie del de Parte_1 cuius, con la quale ha contratto matrim ggio 2006 e con la quale ha generato e cresciuto - figlia, nata il [...]; - NA
figlia, nata il [...]; - , figlio, nato il Parte_2 Parte_3
signora è sta ie del de cuius, Parte_4 con la quale ha contrat l 10.8.2009, dichiarando di optare per la poligamia, e con la quale ha generato e cresciuto - , figlio, nato il Persona_2
10.10.2005; - , figlia, nata il [...]; - , figlio, nata il Parte_5 Parte_6
20.8.2011; - l e il Parte_9 Parte_3 sono stati la madre ed i ali quest'u Per_4
, nata il [...]; - , nata il [...]; - CP_1 Controparte_2 Per_1
nata il [...]; - nato il [...]; -
[...] Parte_8 Per_3
nata il [...]; so le sorellastre, figli d
[...]
, ma non della madre, ma con i quali ha mantenuto stretti Parte_3 ello stesso paese, fino al giorno dell'evento letale”. Sotto il profilo del rapporto parentale vale ricordare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” (cfr Cass. civ. Sez. III Ord., 08/04/2020, n. 7743). Dunque, la convivenza non assurge ad imprescindibile presupposto per la risarcibilita del danno in favore del congiunto superstite, bensì quale elemento probatorio della ampiezza e profondita del rapporto, risarcibile, pero , ove effettivo anche in assenza di una condizione di convivenza tra il defunto ed il parente superstite. Inoltre, qualora la liquidazione del danno viene richiesta da soggetti appartenenti alla famiglia nucleare (genitori, figli, fratelli o sorelle, coniuge), puo presumersi la sussistenza di un intenso vincolo affettivo e di un progetto di vita comune, tale da cagionare quella sofferenza e quell'alterazione dell'esistenza che normalmente si accompagnano alla perdita di una persona tanto cara;
quando invece il risarcimento e richiesto da soggetti diversi da quelli appartenenti alla famiglia nucleare, deve essere provata l'esistenza di un saldo vincolo affettivo, che consenta di presumere il pregiudizio non patrimoniale patito in conseguenza della scomparsa del congiunto, a prescindere, lo si e detto, dal requisito della convivenza con quest'ultimo (Cass. 21230/2016; Cass. 29332/2017). Ancora la Suprema Corte ha affermato che “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass. civ. Sez. III Sent., 15/07/2022, n. 22397; Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 15/02/2018, n. 3767). Perche , invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da un soggetto esterno al nucleo familiare ristretto (come ad esempio i nipoti, zii, affini), sebbene non sia piu ritenuto indispensabile l'elemento della convivenza, si dovra provare l'effettivita e la consistenza del vincolo affettivo (Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., (ud. 11/05/2022) 05-07-2022, n. 21256; Cass. Civ. n. 8218/2021).
10.Con riguardo ai figli di ossia , figlia, Persona_4 Per_1 NA nata il [...], , nat Parte_2 Parte_3
figlio, nato il esti nati da ), n
[...] Parte_1 Per_2
figlio, nato il [...], , figlia, nata il [...],
[...] Parte_5 Pt_6
figlio, nata il [...] ( , come
[...] Parte_4
e ente la madre Parte_9 Parte_3 ed il padre di in quanto facenti parte della famiglia cd nucleare, deve Per_4 ritenersi che non spettava a questi provare ulteriormente di avere sofferto per la morte del prossimo congiunto, desumibile in via presuntiva in relazione allo stretto rapporto parentale, ma sarebbe stato onere delle controparti provare che, nonostante il rapporto di parentela, la morte del loro prossimo congiunto aveva lasciato indifferenti i parenti superstiti: onere che, invero, non risulta assolto. La prova testimoniale a mezzo di ha dato conto Testimone_4 che rientrava una o l o si spostava Persona_4 con il treno per andare a trovare al nord il “padre e i fratellastri”. L'orientamento della Suprema Corte e nel senso che “in tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (cfr Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 20/02/2025, n. 4530). Nel caso di specie, il testimone rientra nella categoria dei testimoni de relato in genere, ma bisogna osservare che la prova testimoniale resa e apparsa di scarsa precisione, isolata con un solo testimone, senza il supporto alcuno di una qualche prova documentale, a mezzo ad esempio di ampio corredo fotografico. Tuttavia, non vi sono elementi contrari a far ritenere cessato quell'intenso rapporto affettivo che caratterizza padre, madre e figli. Anzi, ricorrono elementi presuntivi di segno positivo, tenuto conto: 1) che notoriamente il trasferimento del migrante in altri paesi rispetto a quello di origine non si fonda sull'assenza in quest'ultimo di rapporti famigliari di significativo rilievo, ma anzi al contrario per ragioni di migliore sostentamento proprio e dei famigliari rimasti nel paese natio;
2) che era da pochi anni in Pt_3
Italia; 3) che ha optato di migrare nella stessa abitata dal padre;
4) che nella relazione di servizio degli operanti, in particolare nella annotazione di PG del 12.01.2014 viene riportata la residenza di in Trino Persona_4
Corso Italia n. 94, ossia la stessa citta di residenz che ha procreato ben 6 figli, ossia 3 figli per ciascuna della due mogli (in particolare
“la signora è stata la moglie del de cuius, con la quale ha contratto Parte_1 matrimoni io 2006 e con la quale ha generato e cresciuto -
[...]
figlia, nata il [...]; - figlia, NA Parte_2
, figlio, nato il signora Parte_3 Pt_4
è stata la seconda moglie del de cuius, con la quale ha contratto
[...] onio il 10.8.2009, dichiarando di optare per la poligamia, e con la quale ha generato e cresciuto - , figlio, nato il [...]; - Persona_2 Pt_5
figlia, nata il 5.6.2 figlio, nata il [...]
[...] Parte_6 corso degli anni, il primo nel 2005 l'ultimo nel 2012, dando evidenza della sua attenzione alla costituzione della famiglia e dell'importanza che rivestiva nei figli e nella figura genitoriale. In definitiva, quanto ai genitori del defunto e ai propri figli, deve ritenersi che ricorre la prova del danno non patrimoniale, derivante dalla perdita del rapporto parentale. Ricorre la medesima prova anche con riguardo alla moglie . La Parte_1 circostanza che la poligamia non trova riconoscimento n nto italiano non rileva nel presente giudizio che non attiene al riconoscimento di validità in Italia di quel vincolo matrimoniale. Sotto il profilo invece del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, il vincolo matrimoniale sebbene poligamico può costituire rapporto suscettibile di risarcimento. Del resto, l'orientamento della Suprema Corte è nel senso che anche il coniuge separato ha diritto al risarcimento laddove dimostri l'effettività e permanenza del rapporto di reciproco affetto e solidarietà (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1025 del 17/01/2013; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18284 del 25/06/2021). Dunque, a maggior ragione il rapporto di coniugo, sebbene nell'ambito di un regime poligamico, costituisce fonte di risarcimento se viene dimostrata la permanenza ed effettività del rapporto affettivo e di solidarietà. Ebbene, le considerazioni prima svolte per i figli e per i genitori del defunto valgono positivamente anche per la moglie ed in particolare: 1) Parte_1 che notoriamente il trasferimento del migra aesi rispetto a quello di origine non si fonda sull'assenza in quest'ultimo di rapporti famigliari di significativo rilievo, ma anzi al contrario per ragioni di migliore sostentamento proprio e dei famigliari rimasti nel paese natio;
2) che Pt_3 era da pochi anni in Italia;
3) che ha procreato con la prima moglie be (in particolare “la signora è stata la moglie del de cuius, con la Parte_1 quale ha contratto matrimonio il 25 maggio 2006 e con la quale ha generato e cresciuto - figlia, nata il [...]; - NA Parte_2 figlia, nata , figlio, nato il 12.3. Parte_3 anche dopo avere contra rimonio;
4) che l'ultimo dei figli con la moglie è stato concepito pochi mesi prima della sua partenza in . CP_4
Per la seconda moglie vale il principio della ragi iù Parte_4 liquida in quanto, come ne si è prescritta. Quanto, infine, alla posizione dei fratelli o sorelle, avuti da , Parte_3 padre di ma con donna diversa da Persona_4 Parte_9 madre di deve premettersi che questi non rientrano Persona_4 strettamen cd nucleare per la quale solo può operare il regime presuntivo. Essendo, invece, l'onere in capo ai fratelli attori e alle sorelle attrici, la domanda va per loro respinta, in quanto non risultano elementi probatori nemmeno presuntivi per rinvenire l'effettività del rapporto. Non è utile la prova testimoniale per le ragioni sopra esposte. Non ricorrono nemmeno elementi da cui desumere indici presuntivi di un loro intenso ed effettivo rapporto.
11.Per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, prima dell'aggiornamento delle Tabelle di Milano del 2022, la Suprema Corte aveva affermato il principio secondo cui “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (cfr Cass. civ. Sez. III, 10/11/2021, n. 33005; Cass. civ. Sez. III Ord., 29/09/2021, n. 26300; Cass. civ. Sez. III Sent., 21/04/2021, n. 10579). Tuttavia, in seguito all'aggiornamento delle tabelle del Tribunale di Milano del 2022 -che ha introdotto un compiuto sistema a punti per la valutazione del danno non patrimoniale connesso alla perdita del rapporto parentale (A) eta della vittima, B) eta del congiunto, C) convivenza, D) sopravvivenza di altri congiunti, E) intensita e qualita della relazione affettiva)- e tenuto conto che le tabelle del Tribunale di Milano risultano maggiormente applicate sul territorio nazionale, oltre che anche dalla Corte di Appello di Roma (cfr Sentenza n. 1098/2023 pubbl. il 13/02/2023 e Sentenza n. 5881/2023 pubbl. il 19/09/2023 della Corte di appello Roma), deve darsi applicazione al sistema di valutazione delle Tabelle di Milano in luogo di quelle del Tribunale di Roma. Sotto tale profilo, del resto, la stessa Suprema Corte ha confermato che “le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta" (Cass. Civ., Sez. III, ord. 37009/2022; Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 28/02/2023) 09-06-2023, n. 16468; Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 28/02/2023) 08-06-2023, n. 16272). Alla luce dell'intensita del vincolo familiare, del rapporto di convivenza o meno con la vittima, della consistenza del nucleo familiare superstite, che necessariamente attenua il senso di vuoto e la sofferenza che la precoce scomparsa della persona cara genera, dell'eta della vittima e dei singoli superstiti, risulta congruo, facendo riferimento alle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, aggiornate al 2024, muovere dai seguenti importi: per figlia non convivente, di anni 6 all'epoca del decesso NA
+0+0+5), euro 222.927,00; per , figlia non Parte_2 convivente, di anni 4 all'epoca del decesso (punti 5 +0+0+5), euro 222.927,00; per , figlio non convivente, di 1 anno Parte_3 all'epoca del decesso ( 28+0+0+5), euro 222.927,00; per
, figlio non convivente, di 8 anni all'epoca del decesso (punti 57, Persona_2
+0+0+5), euro 222.927,00; per figlia non Parte_5 convivente, di 5 anni all'epoca del decesso (punti 57, ossia 24+28+0+0+5), euro 222.927,00; per , figlio non convivente, di 2 anni all'epoca Parte_6 del decesso (punti 5 8+0+0+5), euro 222.927,00; per
[...] madre non convivente, di 46 anni all'epoca del decesso Parte_9
(punti 49, ossia 24+20+0+0+5), euro 191.639,00; per , Parte_3 padre non convivente, di 49 anni all'epoca del deces 24+20+0+0+5), euro 191.639,00; per , moglie non convivente, di Parte_1
28 anni all'epoca del decesso (pun 24+24+0+9+5), per euro 242.482,00. Ad eccezione della moglie, nessun punto e stato riconosciuto in ragione del numero di parenti superstiti (previsto al punto D dalle Tabelle di Milano), in ragione dell'elevato numero per ciascun attore di sorelle e fratelli in vita (superiore a tre) oppure per il padre di numerosi altri figli o figlie superiori a 3; viceversa per la madre non si e riconosciuto nulla in quanto non vi e stata deduzione e chiarimenti sul numero di superstiti che e rimasto del tutto incerto. In difetto di ulteriori e specifici elementi circa l'intensita della frequentazione del defunto con i parenti nel periodo di soggiorno in Italia, si ritiene congruo attribuire un punteggio non superiore a 5.
12.Per effetto della responsabilita di nella causazione Controparte_5 dell'incidente, ma anche del concorso di colpa di pari al 50% Persona_4 occorre, in conclusione, riconoscere per a somma di NA euro 111.463,50 (ossia euro 222.927,0 ragione del concorso di colpa); per la somma di euro 111.463,50 (ossia Parte_2 euro 222.927,00 detratto il 50% in ragione del concorso di colpa); per la somma di euro 111.463,50 (ossia euro 222.927,00 Parte_3 agione del concorso di colpa); per la somma Persona_2 di euro 111.463,50 (ossia euro 222.927,00 detratto gione del concorso di colpa); per la somma di euro 111.463,50 (ossia Parte_5 euro 222.927,00 detratt ione del concorso di colpa); per Pt_6 la somma di euro 111.463,50 (ossia euro 222.927,00 detratto il
[...] ne del concorso di colpa); per la somma di Parte_9 euro 95.819,50 (ossia euro 191.639,00 detratto il 50% in ragione del concorso di colpa); per la somma di euro euro 121.241,00 (ossia Parte_1 euro 242.482,00 decurt ragione del concorso di colpa). Per tenuto conto della decurtazione del 50% in ragione del Parte_3 con lle somme corrisposte in fase stragiudiziale non vanno corrisposte ulteriori somme a titolo di risarcimento. In considerazione della natura di debito di valore, vanno, altresì , riconosciuti agli attori gli interessi, compensativi del danno da ritardo, al saggio legale, calcolati sulla somma annualmente rivalutata (previa devalutazione del superiore importo al giorno del decesso). Sugli importi complessivamente dovuti, in virtu dei criteri di calcolo sopra enucleati, a titolo risarcimento dei danni patiti, vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla decisione al saldo. Al pagamento di tali somme vanno condannati , ai sensi _3 dell'art. 2054 comma 3 c.c., e , in designata Controparte_4 alla gestione del FGVS, in ra ntata assenza della copertura assicurativa scaduta al momento del sinistro. Le spese di lite per gli attori , , NA Parte_2 Parte_3
,
[...] Persona_2 Parte_5 Parte_6 Parte_9
Parte_1 vigente, tenuto conto del valore delle somme riconosciute agli attori e alla attività processuale in concreto svolta. Invece le spese di lite tra gli altri attori, e _3 Controparte_4 vanno compensate in ragione della pe ov come dimostrato dalle risultanze emerse nel procedimento penale.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea, DICHIARA in relazione al sinistro oggetto di causa la responsabilità del conducente e di _3
, responsabile questo ai sensi dell'art. 2054 comma 3 c.c.,
[...]
o di colpa della vittima per le causali di cui in motivazione, e AN e , in veste di impresa _3 Controparte_4 designata all S, no non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale da liquidarsi in favore di NA
(come in epigrafe rappresentato) nella somma di euro
[...] favore di (come in epigrafe rappresentato) nella somma di euro Parte_2
111.463, i (nato in [...] il [...], (C.F. Parte_3
), ppresentato) nella somma di euro C.F._4 di (come in epigrafe rappresentato) nella Persona_2 somma di euro 111.463,50, in favore di (come in epigrafe Parte_5 rappresentato) nella somma di euro 111 re di Parte_6 nella somma di euro 111.463,50 (come in epigrafe rappresenta di nella somma di euro 95.819,50, nonche in favore Parte_9 di nella somma di euro 121.241,00; interessi e rivalutazione Parte_1 co zione;
-RIGETTA per il resto le domande degli altri attori;
-AN e , in veste di impresa _3 Controparte_4 designata all S, re di NA
(come rappresentato), (come
[...] Parte_2 entato), ( e rappresentato), Parte_3 Per_2
(come in epigrafe rappresentato), (come in epigrafe
[...] Parte_5 entato), (come in epig to), Parte_6 Parte_9
e elle spese di lite da liquidarsi
[...] Parte_1 va 3,00 di cui euro 1.713,00 per spese vive ed euro 40.000,00 per compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Angiolo Borsò e dell'avv. DR SE dichiaratisi difensori antistatari;
-COMPENSA le spese di lite tra gli attori (nato in [...] il Parte_3
9.11.1964 (C.F. )), , C.F._10 Persona_3 CP_1 [...]
, CP_2 Per_1 Parte_8 Parte_4
' Controparte_4 _3
Si comunichi. Civitavecchia 8.09.2025
Il giudice
Daniele Sodani