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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 08/07/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Daniele Salvatore Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2495 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. , e per essa Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
(C.F. ), in persona del direttore generale, dott.
[...] P.IVA_2
rappresentata e difesa per mandato in atti dall'avv. CP_2
Raffaella Greco, elettivamente domiciliata in Palermo, piazza Giovanni
Amendola n. 12, presso l'avv. Carolina Sabrina Messina;
parte attrice in riassunzione
E
(C.F. ), nata a [...], in Controparte_3 C.F._1
data 23/08/1978, (C.F. ), nato Controparte_4 C.F._2
a Palermo, in data 15/02/1960, entrambi elettivamente domiciliati in
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Bagheria, corso Butera n. 53, presso l'avv. Fabio Lo Verso, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
parte convenuta in riassunzione
OGGETTO: accertamento del credito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 17/04/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la e, per Parte_1
essa, la ha riassunto, innanzi a questo Controparte_1
Tribunale, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 533/2020,
chiedendo l'accertamento del credito di euro 16.628,14 oltre interessi, asseritamente vantato nei confronti di e Controparte_4 [...]
CP_3
Narra l'attrice in riassunzione che nel giudizio riassunto il Tribunale di
Palermo, dichiaratosi incompetente per territorio, aveva revocato il suddetto decreto con il quale era stato ingiunto agli odierni convenuti il pagamento della somma di euro 16.628,14 oltre interessi e spese.
Ha chiesto quindi l'accertamento della predetta spettanza.
Costituitisi in giudizio, e hanno Controparte_4 Controparte_3
reiterato le ragioni dell'opposizione già proposta, contestando la pretesa creditoria avversaria.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
All'udienza del 22/12/2021 le parti sono state onerate di introdurre il procedimento di mediazione nel termine di 15 giorni.
All'udienza del 30.06.2022 il giudicante assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
All'udienza indicata in epigrafe, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., dimezzati quelli per il deposito delle comparse conclusionali.
***
Preliminarmente, va dato atto della procedibilità della domanda oggetto del presente giudizio.
In materia di contratti bancari, il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della domanda;
tuttavia, l'improcedibilità per difetto del suddetto procedimento deve essere eccepita, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Qualora sia il giudice a rilevarne d'ufficio la mancanza e conseguentemente ad assegnare termine per la presentazione della relativa domanda, eventuali irregolarità della stessa devono essere fatte valere entro la prima udienza successiva.
Nel caso di specie, all'udienza di verifica nulla è stato rilevato o eccepito in merito alla nullità della mediazione e sono stati assegnati i termini di
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cui all'art. 183 c.p.c.
Pertanto, il rilievo in sede di comparsa conclusione è tardivo e privo di effetti essendosi il rilevato vizio di nullità sanato all'udienza di verifica
(cfr. Corte di Appello di Roma, sent. n. 2904/2024).
Nel merito, la pretesa di parte opponente va accolta.
Oggetto del giudizio di opposizione è l'accertamento dell'esistenza e della validità del credito posto a fondamento della domanda di ingiunzione monitoria (cfr. Cass. civ. sent. n. 19126/2004), sicché, sebbene le parti risultino processualmente invertite, l'onere probatorio è ripartito tra queste in ragione della loro posizione sostanziale, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Ne consegue che l'onere di fornire la prova del credito azionato, secondo le regole del giudizio ordinario di cognizione, incombe sulla parte opposta, mentre sull'opponente grava l'onere di provare la sussistenza di ragioni estintive o modificative della pretesa avversaria.
Il creditore, pertanto, chiamato a fornire prova della sussistenza del credito, che assume esserne divenuto titolare per effetto di una cessione in suo favore, è tenuto provare che il credito in questione rientri tra quelli oggetto della cessione.
Sul punto un consolidato e condivisibile orientamento ermeneutico di legittimità ha affermato che La parte che agisca affermandosi successore a titolo
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particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr., ex multis, Cass. civ. sent. n. 24798/20).
Nel caso di specie, non ha offerto adeguata prova Parte_1
della titolarità del credito azionato, non risultante univocamente riconducibile alla cessione in blocco intervenuta tra
[...]
incorporante e l'opposta. Controparte_5 Controparte_6
In particolare, non è stata offerta prova che il credito azionato risponda al requisito di cui al punto xii dell'avviso di cessione pubblicato in
GURI (inclusione nella lista depositata presso il notaio . Per_1
In definitiva, tenuto conto della natura di mera difesa della contestazione della titolarità del rapporto in capo alla Parte_1
(cfr. Cass. civ. SS. UU. n. 2951/16), l'opposizione va accolta e la parte soccombente va condannata al pagamento delle spese di lite come liquidate in sentenza, in applicazione dei parametri di cui al dm 55/14,
ridotti al 50% per la complessità delle questioni affrontate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
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rigetta la domanda di accertamento del credito proposta da Parte_1
[...
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
e che liquida in euro 2538,50, Controparte_4 Controparte_3
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Termini Imerese, 8.7.2025
Il Giudice
Daniele Salvatore Abbate
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