Articolo 21 della Legge 5 marzo 1961, n. 90
Articolo 20Articolo 22
Versione
29 marzo 1961
Art. 21. (Lavoro a cottimo)

Il lavoro a cottimo e' consentito nella misura e nel modi ritenuti convenienti nell'interesse del servizio e secondo la natura e l'organizzazione del lavoro.
I regolamenti delle singole Amministrazioni, da emanare con decreto del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro, stabiliscono i metodi e le tariffe dei cottimi, nonche' i criteri di riparazione del relativo guadagno nel cottimo collettivo. La spesa globale deve essere contenuta entro i limiti previsti dagli stanziamenti di bilancio.
Non sono ammessi al lavoro a cottimo gli operai di cui al secondo comma dell'articolo 19
Entrata in vigore il 29 marzo 1961