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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/04/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza della causa n. 1785/2023 R.G.
All'udienza del 22/04/2025 alle ore 9:00 e ss., avanti al Giudice dott.ssa Giovanna Pedalino, sono presenti
Per la parte ricorrente l'Avv. LUMINOSO ADRIANA , il quale insiste in atti, Parte_1
CP_ Per l' l'avv. Cesare Cardile, in sostituzione dell'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO, il quale insiste per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, atteso che la ricorrente ha provveduto al pagamento della sanzione rideterminata come da provvedimento già depositato.
Chiede compensarsi le spese di lite .
L'avv. Luminoso dichiara di avere depositato la prova del pagamento della sanzione rideterminata, aderisce alla richiesta di cessazione della materia del contendere ma chiede la condanna alle spese di controparte per il principio della soccombenza virtuale sia in relazione ai motivi di ricorso sia in relazione al fatto che la rideterminazione è avvenuta nel corso del giudizio.
Il G.L.
Si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Il GL
All'esito della camera di consiglio, alle ore 18:30 rientrata in aula decide ex art. 429 c.p.c. con sentenza con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate. Il Giudice Onorario
Dott.ssa Giovanna Pedalino
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 22/04/2025 ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 1785/2023 R.G. vertente
TRA
, (codice ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Luminoso Adriana , per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
(C.F.: ; P.I.: ), in persona del suo legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentato e difeso, dall'avv. Vigilanti Lucio Cornelio e dall'avv. Galeano
Manlio, giusta procura generale alle liti in atti,
- resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05/06/2023 il ricorrente proponeva opposizione ex art. 22 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e art. 6 del D. Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 avverso l'ordinanza di ingiunzione n.OI-000475239 per € 10.000,00, a titolo di omesso versamento all' della quota di contribuzione posta a carico del lavoratore dipendente ma anticipata CP_1
dal datore di lavoro. A sostegno della opposizione eccepiva l'omessa notificazione e/o l'omessa notificazione nei termini prescritti dell'atto di accertamento del 23.12.2017 e decadenza dalla potestà di emettere la sanzione;
la nullità dell'ordinanza ingiunzione per la violazione della disposizione di cui all'art.28 della L. n.241/1990, riguardante il termine entro cui deve concludersi il procedimento amministrativo;
la prescrizione;
l'inesistenza dei presupposti per la violazione amministrativa contestata.
2 Si costituiva ritualmente l' che contestava le eccezioni del ricorrente, chiedeva il CP_1
rigetto del ricorso, e dichiarava che l'Istituto stava per emettere provvedimento di rideterminazione della sanzione.
Il giudizio all'udienza de 05/07/2024 veniva rinviato su richiesta delle parti in attesa del deposito del provvedimento di rideterminazione della sanzione e all'udienza del 29/11/2024 veniva rinviato su richiesta delle parti per consentire alla ricorrente di provvedere al pagamento della sanzione rideterminata.
Nel corso del giudizio l' depositava provvedimento con cui ha rideterminato la CP_1
sanzione oggetto del giudizio (per l'anno 2016) nella misura di euro 1.459,70 e la ricorrente depositava telematicamente prova dell'avvenuto pagamento della sanzione come rideterminata.
All'udienza odierna le parti, preso atto della rideterminazione della sanzione e dell'avvenuto pagamento dell'importo rideterminato, chiedevano concordemente
CP_ declaratoria di cessazione della materia del contendere. L' chiedeva compensarsi le CP_ spese, la ricorrente chiedeva la condanna dell' alle spese di lite per il principio della soccombenza virtuale.
La causa all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
***
L' , alla luce delle previsioni dell'art. 23 del D.L. n. 48/2023 – che ha fissato la CP_2 sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso- ha rettificato la sanzione per l'anno 2016 nella misura di euro 1.459,70, come da provvedimento depositato nel fascicolo.
CP_ La ricorrente ha provato di avere pagato la sanzione rideterminata dall'
In applicazione dell'art.9, comma 5 del D.L. n.8/2016 il pagamento della sanzione come rideterminata nella misura ridotta ha effetto estintivo se eseguito entro 60 giorni dalla prima udienza (l'udienza ha valore di notifica).
Alla luce della richiesta delle parti e della documentazione depositata, assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere come concordemente richiesto dalle parti e va conseguentemente dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese di lite del presente grado vanno dichiarate integralmente compensate, tenuto conto del comportamento processuale dell' che nella prima memoria difensiva ha dichiarato CP_1
che stava procedendo alla rideterminazione della sanzione, che la sanzione era stata
3 determinata secondo la normativa allora vigente e la rideterminazione è avvenuta a seguito di intervento legislativo al quale l' si è adeguato, che la ricorrente ha pagato la CP_2
sanzione rideterminata, rinunciando a tutte le eccezioni avanzate in ricorso;
e tenuto conto altresì del complessivo esito del giudizio o conclusosi senza alcuna attività istruttoria e di trattazione (cfr. Cass. ordinanza n. 5497 del 3.03.2017; Cass. ordinanza 06.04.2018 n.
8566; Cass. Sent. 10198 del 27 aprile 2018).
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente decidendo nel procedimento in epigrafe indicato,
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
Compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 22/04/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giovanna Pedalino
4
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza della causa n. 1785/2023 R.G.
All'udienza del 22/04/2025 alle ore 9:00 e ss., avanti al Giudice dott.ssa Giovanna Pedalino, sono presenti
Per la parte ricorrente l'Avv. LUMINOSO ADRIANA , il quale insiste in atti, Parte_1
CP_ Per l' l'avv. Cesare Cardile, in sostituzione dell'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO, il quale insiste per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, atteso che la ricorrente ha provveduto al pagamento della sanzione rideterminata come da provvedimento già depositato.
Chiede compensarsi le spese di lite .
L'avv. Luminoso dichiara di avere depositato la prova del pagamento della sanzione rideterminata, aderisce alla richiesta di cessazione della materia del contendere ma chiede la condanna alle spese di controparte per il principio della soccombenza virtuale sia in relazione ai motivi di ricorso sia in relazione al fatto che la rideterminazione è avvenuta nel corso del giudizio.
Il G.L.
Si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Il GL
All'esito della camera di consiglio, alle ore 18:30 rientrata in aula decide ex art. 429 c.p.c. con sentenza con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate. Il Giudice Onorario
Dott.ssa Giovanna Pedalino
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 22/04/2025 ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 1785/2023 R.G. vertente
TRA
, (codice ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Luminoso Adriana , per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
(C.F.: ; P.I.: ), in persona del suo legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentato e difeso, dall'avv. Vigilanti Lucio Cornelio e dall'avv. Galeano
Manlio, giusta procura generale alle liti in atti,
- resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05/06/2023 il ricorrente proponeva opposizione ex art. 22 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e art. 6 del D. Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 avverso l'ordinanza di ingiunzione n.OI-000475239 per € 10.000,00, a titolo di omesso versamento all' della quota di contribuzione posta a carico del lavoratore dipendente ma anticipata CP_1
dal datore di lavoro. A sostegno della opposizione eccepiva l'omessa notificazione e/o l'omessa notificazione nei termini prescritti dell'atto di accertamento del 23.12.2017 e decadenza dalla potestà di emettere la sanzione;
la nullità dell'ordinanza ingiunzione per la violazione della disposizione di cui all'art.28 della L. n.241/1990, riguardante il termine entro cui deve concludersi il procedimento amministrativo;
la prescrizione;
l'inesistenza dei presupposti per la violazione amministrativa contestata.
2 Si costituiva ritualmente l' che contestava le eccezioni del ricorrente, chiedeva il CP_1
rigetto del ricorso, e dichiarava che l'Istituto stava per emettere provvedimento di rideterminazione della sanzione.
Il giudizio all'udienza de 05/07/2024 veniva rinviato su richiesta delle parti in attesa del deposito del provvedimento di rideterminazione della sanzione e all'udienza del 29/11/2024 veniva rinviato su richiesta delle parti per consentire alla ricorrente di provvedere al pagamento della sanzione rideterminata.
Nel corso del giudizio l' depositava provvedimento con cui ha rideterminato la CP_1
sanzione oggetto del giudizio (per l'anno 2016) nella misura di euro 1.459,70 e la ricorrente depositava telematicamente prova dell'avvenuto pagamento della sanzione come rideterminata.
All'udienza odierna le parti, preso atto della rideterminazione della sanzione e dell'avvenuto pagamento dell'importo rideterminato, chiedevano concordemente
CP_ declaratoria di cessazione della materia del contendere. L' chiedeva compensarsi le CP_ spese, la ricorrente chiedeva la condanna dell' alle spese di lite per il principio della soccombenza virtuale.
La causa all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
***
L' , alla luce delle previsioni dell'art. 23 del D.L. n. 48/2023 – che ha fissato la CP_2 sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso- ha rettificato la sanzione per l'anno 2016 nella misura di euro 1.459,70, come da provvedimento depositato nel fascicolo.
CP_ La ricorrente ha provato di avere pagato la sanzione rideterminata dall'
In applicazione dell'art.9, comma 5 del D.L. n.8/2016 il pagamento della sanzione come rideterminata nella misura ridotta ha effetto estintivo se eseguito entro 60 giorni dalla prima udienza (l'udienza ha valore di notifica).
Alla luce della richiesta delle parti e della documentazione depositata, assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere come concordemente richiesto dalle parti e va conseguentemente dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese di lite del presente grado vanno dichiarate integralmente compensate, tenuto conto del comportamento processuale dell' che nella prima memoria difensiva ha dichiarato CP_1
che stava procedendo alla rideterminazione della sanzione, che la sanzione era stata
3 determinata secondo la normativa allora vigente e la rideterminazione è avvenuta a seguito di intervento legislativo al quale l' si è adeguato, che la ricorrente ha pagato la CP_2
sanzione rideterminata, rinunciando a tutte le eccezioni avanzate in ricorso;
e tenuto conto altresì del complessivo esito del giudizio o conclusosi senza alcuna attività istruttoria e di trattazione (cfr. Cass. ordinanza n. 5497 del 3.03.2017; Cass. ordinanza 06.04.2018 n.
8566; Cass. Sent. 10198 del 27 aprile 2018).
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente decidendo nel procedimento in epigrafe indicato,
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
Compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 22/04/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giovanna Pedalino
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