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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/11/2025, n. 2474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2474 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA - SESTA SEZIONE CIVILE Il Giudice EA EL VO, nel procedimento n. 5541/2024 R.G., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA Tra le parti: con l'avv. EA Bettini - Opponente Parte_1 contro
, con l'avv. Giordano Canepa - Opposta Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il presente giudizio chiede la revoca del decreto ingiuntivo n. 900/24 emesso da Parte_1 questo Tribunale il 10/4/24, con cui è stata ingiunta di pagare in favore di , in qualità CP_1 di titolare della ditta ”, la somma di 53.589,20 euro, oltre interessi Controparte_1 e spese di lite, in virtù di fatture scadute e rimaste insolute aventi ad oggetto la fornitura e posa in opera di serramenti, tende e persiane nell'ambito del subappalto relativo all'immobile in via Pontiroli 43, a Bogliasco, Genova (contratto prod. 1 fascicolo monitorio). Come specificato dalla difesa di la somma di cui al decreto ingiuntivo può essere così CP_1 scomposta:
- 29.902,20 euro lavori extra capitolato;
- 23.687,00 per lavori di cui al capitolato. In particolare, il contratto in argomento si inseriva nell'ambito del più ampio contratto di appalto
“bonus 110” e riguardava i lavori cosiddetti trainanti, mentre i lavori trainanti rimanevano a carico dell'impresa subappaltante Pt_1 In questa sede, eccepisce la presenza di vizi sia palesi che occulti nelle opere eseguite da Pt_1
anche ai sensi dell'art. 1460 c.c. a fronte della asserita non corretta esecuzione della CP_1 prestazione secondo le regole dell'arte, contestando comunque la debenza di somme per opere extra contratto commissionate direttamente da soggetti terzi, e non autorizzate. In via riconvenzionale, l'odierna società opponente chiede quindi la condanna dell' impresa opposta alla rimozione dei vizi e alla rimessa in pristino dell'opera o, in via alternativa, alla riduzione del prezzo in misura proporzionale alle difformità lamentate, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c.. In subordine, chiede, nel caso in cui venisse invece accertata la conformità delle opere Pt_1 subappaltate, che venga dichiarato il proprio difetto di legittimazione in relazione all'importo di 20.691,20 euro, relativo al corrispettivo per le opere extra contratto, riducendo l'importo del decreto ingiuntivo alla minor somma di 32.898,00 euro. L'impresa opposta nell'insistere per il rigetto integrale dell'opposizione chiedeva, in via preliminare, che il decreto ingiuntivo venisse munito di provvisoria esecutività, anche limitatamente alla sola somma ritenuta non contestata di 5.063,00 euro, relativa alle fatture da n. 155 a 157, e 177, chiedendo in alternativa la condanna della controparte ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c.. Secondo la prospettazione dell'opposta, da una parte, le lavorazioni sarebbero state accettate senza alcuna tempestiva contestazione di vizi e/o difformità, e dall'altra i lavori extra capitolato sarebbero stati richiesti specificatamente da sotto la cui supervisione sarebbe infatti avvenuta Pt_1 l'esecuzione degli stessi. Così delineate le rispettive posizioni delle parti, con ordinanza del 3/2/25 chi scrive, ritenendo espressamente non contestato l'importo di cui alla fattura n. 177/23, disponeva ex art. 186 bis c.p.c. il pagamento da parte di a favore dell'opposta società di 1.610,40 euro, oltre interessi. Pt_1 A seguito dello scambio delle memorie istruttorie ex art. 281 duodecies, quarto comma, c.p.c., la causa veniva istruita con l'interrogatorio libero delle parti e l'audizione dei testi ammessi con l'ordinanza del 10/3/25, eccetto la rinuncia di alla testimonianza di CP_1 Testimone_1 accettata da controparte, e la sostituzione per motivi di salute del teste Testimone_2 con CP_2 1) Eccezione di decadenza ex art.1667 c.c.. Il termine per la denuncia dei vizi indicato in tale norma è di 60 giorni dalla scoperta degli stessi. L'unica comunicazione di denuncia è datata 10/11/23 (prod. 5 opponente), e fa riferimento solo all'appartamento interno 1, in relazione al quale sono in esame le fatture 21/24, su cui si dirà infra, e la non contestata fattura 177/23. Nessun altro vizio risulta indicato con riferimento agli altri lavori di cui al contratto, con conseguente rigetto dell'eccezione in esame.
2) Eccezione di inadempimento ex art. 1660 c.c.. A causa della decadenza di cui sopra non risulta alcun inadempimento del in ordine ai lavori CP_1 oggetto del contratto tra le parti, con conseguente rigetto dell'eccezione in esame per illegittimità della sospensione dei pagamenti relativi ad essi da parte della Pt_1
Passando al merito della causa, la sua analisi si deve effettuare, valutando le prove documentali alla luce di quelle orali, per ciascuna fattura azionata dal
CP_1 Occorre peraltro premettere in via generale che nell'analisi delle prove appare importante quanto dichiarato dal direttore dei lavori, Controparte_3 Tale testimone ha ricordato che nel cantiere "c'era un accordo sul fatto che non vi fossero limitazioni ad accordi aggiuntivi presi dall'impresa… sub appaltatrice con i proprietari… ciascun proprietario era libero di sottoscrivere accordi con l'impresa … su lavorazioni integrative… anche dai colloqui avuti con posso dedurre che lui abbia effettuato ulteriori lavorazioni su input dei proprietari… su
CP_1 cui non avevo alcun compito di vigilanza… non ho mai detto a di non avere rapporti diretti
CP_1 con i singoli proprietari per ulteriori lavorazioni". Alla luce di tale testimonianza imparziale si deve procedere all'esame dei singoli lavori, ricordando anche che per contratto i lavori di cui la Sistema aveva incaricato il riguardavano soltanto
CP_1 "serramenti, tende e persiane" (art. 1 del contratto di subappalto). Si premette ulteriormente che tutte le somme saranno analizzate con l'Iva già inclusa.
3) Fattura n. 100/23. La contestazione della si limitava ai vizi dei lavori indicati (v. pg. 4 della citazione), che per Pt_1 le ragioni di cui al paragrafo 1) non può essere accolta. Spetta quindi al il corrispettivo residuo di 4.411,00 euro, al netto degli acconti già versati. CP_1
4) Fattura n. 126/23. Valgono le stesse considerazioni del paragrafo 3), con riconoscimento al al netto degli CP_1 acconti, di 19.276,00 euro.
5) Fattura n. 155/23. In ordine alla contestazione per i vizi, sia palesi che occulti (pg. 4 citazione), si richiamano le considerazioni di cui sopra, precisando che si tratta di interventi effettuati nell'appartamento interno 3 di proprietà di . Parte_2 Pur avendo rinunciato alla sua audizione come testimone, il ha diritto a vedersi riconoscere CP_1 l'intero corrispettivo di 4.178,50 euro, perché non ci sono contestazioni specifiche della controparte in ordine all'effettuazione degli interventi e al corrispettivo richiesto.
6) Fattura n. 156/23. Tre sono le contestazioni relative alle opere nell'appartamento di proprietà CP_2 Innanzitutto sostiene di non aver commissionato al né le zanzariere e neppure la posa Pt_1 CP_1 in opera di 10 persiane. ELla posa in opera delle tende viene invece contestato solo il corrispettivo, perché non concordato. Viene invece riconosciuto il lavoro dei tasselli e della modifica delle persiane, anche se per un importo (2.403,40 euro), superiore a quello chiesto dal (1.970,00 euro). CP_1 In assenza di prova da parte del di aver effettuato la posa in opera delle 10 persiane, perché il CP_1 testimone ha detto che il lavoro fu realizzato da un'altra ditta, e nulla spettandogli invece per CP_2 le zanzariere, non previste dal contratto, si ritiene equo far coincidere il corrispettivo per tale fattura in favore dell'opposto con l'importo non contestato da Pt_1
7) Fattura n. 157/23. Si tratta dei lavori all'interno 4, in relazione a cui la testimone ha riferito solo di Testimone_3 interventi "che riguardavano quelli del 110 (Ndr. Ecobonus)" concernenti le persiane, in relazione alle quali a pagina 4 della citazione la contestava solo il corrispettivo, in quanto a suo dire Pt_1 non concordato. La testimone non ha menzionato le zanzariere indicate nella fattura, il cui corrispettivo di 210,00 euro non risulta dovuto, mentre il prezzo delle persiane, non contestato specificamente, appare congruo. Ne risulta un credito a favore del di soli 400,00 euro. CP_1
8) Fattura n. 159/23. Il documento riguarda l'appartamento interno 7. La testimone ha indicato come lavori extra le zanzariere, la serranda del box (quella Testimone_4 che nella fattura indicata come "serranda avvolgibile per garage") e un vetro interno del bagno (nella fattura "vetri antieffrazione" e relativa ferramenta). Ha poi dichiarato di aver commissionato al una "piccola grata nel bagno lato monte" e "una CP_1 inferriata ad una finestra lato monti", identificabili nelle fatture rispettivamente con le grate "bagno" e "sicurezza". Accogliendo le contestazioni sul punto dell'opponente, si tratta tutti di lavori extra, non commissionati da Pt_1 La dichiarazione della testimone "abbiamo commissionato alcuni lavori nuovi", riferita quelli di cui sopra, lascia intendere che ci furono anche interventi contrattuali, come peraltro è stato confermato nel suo interrogatorio formale dal legale rappresentante dell'opponente, CP_4 infatti ha ammesso di avere svolto lavori nell'interno 7, anche se li ha riferiti ad un appalto CP_5 diverso. Si possono perciò considerare imputabili a le altre tre voci della fattura (pannelli in alluminio, Pt_1 due infissi nello stesso materiale e tre persiane blindate), per un importo totale di 4.190,00 euro.
9) Fattura n. 21/24. La fattura riguarda i lavori nell'interno 1, di proprietà di , che aveva incaricato il Parte_3 marito di seguire le opere. Controparte_6 Questo testimone non ha menzionato tra i vari lavori effettuati dal la porta scorrevole indicata CP_1 nella fattura in esame, il cui importo non può pertanto essere riconosciuto all'opposto, per mancanza di prova in ordine alla sua realizzazione. 10) Fattura n. 177/23. Si conferma l'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., emessa dallo scrivente il 31/1/25.
11) Le domande riconvenzionali principali. Si devono richiamare le considerazioni di cui al paragrafo 1) per rigettare le domande riconvenzionali dell'opponente relative alla rimozione dei vizi ed alla rimessa in pristino delle opere e alla riduzione del prezzo in misura proporzionale alle difformità riscontrate.
12) Credito residuo totale e revoca del decreto opposto. Il corrispettivo complessivo, riferibile alle fatture per cui è causa, risulta pari a 36.469,30 euro, da maggiorare con gli interessi ex artt. 4 e 5 del D.p.r. n. 231/02 relativamente alle sole somme riconosciute. Tale nuovo importo, inferiore rispetto a quello del decreto opposto, comporta la revoca dello stesso, a causa dell'accoglimento parziale della riconvenzionale subordinata della Pt_1
13) Le spese di lite. La richiesta monitoria è risultata ridotta di circa un terzo, ma non si ritiene di operare la relativa compensazione delle spese, considerando l'integrale rigetto di due delle riconvenzionali dell'opponente. Ne consegue la condanna della a rimborsare alla controparte le spese di lite della presente Pt_1 fase di giudizio, quantificate secondo i valori medi dello scaglione riferibile alla somma capitale risultata dovuta.
P.Q.M.
REVOCA il decreto ingiuntivo indicato nella motivazione. CONFERMA l'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. del 31/1/25. In parziale accoglimento della riconvenzionale subordinata di riduzione;
CONDANNA l'opponente a pagare alla controparte:
- 36.469,30 euro, Iva compresa, oltre agli interessi e per le causali indicati nella motivazione.
- le spese di lite, che liquida in 406,50 euro per esborsi e in 7.616,00 euro per compensi, oltre accessori di legge. RIGETTA le altre domande riconvenzionali svolte dall'opponente.
Genova,11/11/25 Il Giudice Unico Civile
EA EL VO
, con l'avv. Giordano Canepa - Opposta Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il presente giudizio chiede la revoca del decreto ingiuntivo n. 900/24 emesso da Parte_1 questo Tribunale il 10/4/24, con cui è stata ingiunta di pagare in favore di , in qualità CP_1 di titolare della ditta ”, la somma di 53.589,20 euro, oltre interessi Controparte_1 e spese di lite, in virtù di fatture scadute e rimaste insolute aventi ad oggetto la fornitura e posa in opera di serramenti, tende e persiane nell'ambito del subappalto relativo all'immobile in via Pontiroli 43, a Bogliasco, Genova (contratto prod. 1 fascicolo monitorio). Come specificato dalla difesa di la somma di cui al decreto ingiuntivo può essere così CP_1 scomposta:
- 29.902,20 euro lavori extra capitolato;
- 23.687,00 per lavori di cui al capitolato. In particolare, il contratto in argomento si inseriva nell'ambito del più ampio contratto di appalto
“bonus 110” e riguardava i lavori cosiddetti trainanti, mentre i lavori trainanti rimanevano a carico dell'impresa subappaltante Pt_1 In questa sede, eccepisce la presenza di vizi sia palesi che occulti nelle opere eseguite da Pt_1
anche ai sensi dell'art. 1460 c.c. a fronte della asserita non corretta esecuzione della CP_1 prestazione secondo le regole dell'arte, contestando comunque la debenza di somme per opere extra contratto commissionate direttamente da soggetti terzi, e non autorizzate. In via riconvenzionale, l'odierna società opponente chiede quindi la condanna dell' impresa opposta alla rimozione dei vizi e alla rimessa in pristino dell'opera o, in via alternativa, alla riduzione del prezzo in misura proporzionale alle difformità lamentate, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c.. In subordine, chiede, nel caso in cui venisse invece accertata la conformità delle opere Pt_1 subappaltate, che venga dichiarato il proprio difetto di legittimazione in relazione all'importo di 20.691,20 euro, relativo al corrispettivo per le opere extra contratto, riducendo l'importo del decreto ingiuntivo alla minor somma di 32.898,00 euro. L'impresa opposta nell'insistere per il rigetto integrale dell'opposizione chiedeva, in via preliminare, che il decreto ingiuntivo venisse munito di provvisoria esecutività, anche limitatamente alla sola somma ritenuta non contestata di 5.063,00 euro, relativa alle fatture da n. 155 a 157, e 177, chiedendo in alternativa la condanna della controparte ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c.. Secondo la prospettazione dell'opposta, da una parte, le lavorazioni sarebbero state accettate senza alcuna tempestiva contestazione di vizi e/o difformità, e dall'altra i lavori extra capitolato sarebbero stati richiesti specificatamente da sotto la cui supervisione sarebbe infatti avvenuta Pt_1 l'esecuzione degli stessi. Così delineate le rispettive posizioni delle parti, con ordinanza del 3/2/25 chi scrive, ritenendo espressamente non contestato l'importo di cui alla fattura n. 177/23, disponeva ex art. 186 bis c.p.c. il pagamento da parte di a favore dell'opposta società di 1.610,40 euro, oltre interessi. Pt_1 A seguito dello scambio delle memorie istruttorie ex art. 281 duodecies, quarto comma, c.p.c., la causa veniva istruita con l'interrogatorio libero delle parti e l'audizione dei testi ammessi con l'ordinanza del 10/3/25, eccetto la rinuncia di alla testimonianza di CP_1 Testimone_1 accettata da controparte, e la sostituzione per motivi di salute del teste Testimone_2 con CP_2 1) Eccezione di decadenza ex art.1667 c.c.. Il termine per la denuncia dei vizi indicato in tale norma è di 60 giorni dalla scoperta degli stessi. L'unica comunicazione di denuncia è datata 10/11/23 (prod. 5 opponente), e fa riferimento solo all'appartamento interno 1, in relazione al quale sono in esame le fatture 21/24, su cui si dirà infra, e la non contestata fattura 177/23. Nessun altro vizio risulta indicato con riferimento agli altri lavori di cui al contratto, con conseguente rigetto dell'eccezione in esame.
2) Eccezione di inadempimento ex art. 1660 c.c.. A causa della decadenza di cui sopra non risulta alcun inadempimento del in ordine ai lavori CP_1 oggetto del contratto tra le parti, con conseguente rigetto dell'eccezione in esame per illegittimità della sospensione dei pagamenti relativi ad essi da parte della Pt_1
Passando al merito della causa, la sua analisi si deve effettuare, valutando le prove documentali alla luce di quelle orali, per ciascuna fattura azionata dal
CP_1 Occorre peraltro premettere in via generale che nell'analisi delle prove appare importante quanto dichiarato dal direttore dei lavori, Controparte_3 Tale testimone ha ricordato che nel cantiere "c'era un accordo sul fatto che non vi fossero limitazioni ad accordi aggiuntivi presi dall'impresa… sub appaltatrice con i proprietari… ciascun proprietario era libero di sottoscrivere accordi con l'impresa … su lavorazioni integrative… anche dai colloqui avuti con posso dedurre che lui abbia effettuato ulteriori lavorazioni su input dei proprietari… su
CP_1 cui non avevo alcun compito di vigilanza… non ho mai detto a di non avere rapporti diretti
CP_1 con i singoli proprietari per ulteriori lavorazioni". Alla luce di tale testimonianza imparziale si deve procedere all'esame dei singoli lavori, ricordando anche che per contratto i lavori di cui la Sistema aveva incaricato il riguardavano soltanto
CP_1 "serramenti, tende e persiane" (art. 1 del contratto di subappalto). Si premette ulteriormente che tutte le somme saranno analizzate con l'Iva già inclusa.
3) Fattura n. 100/23. La contestazione della si limitava ai vizi dei lavori indicati (v. pg. 4 della citazione), che per Pt_1 le ragioni di cui al paragrafo 1) non può essere accolta. Spetta quindi al il corrispettivo residuo di 4.411,00 euro, al netto degli acconti già versati. CP_1
4) Fattura n. 126/23. Valgono le stesse considerazioni del paragrafo 3), con riconoscimento al al netto degli CP_1 acconti, di 19.276,00 euro.
5) Fattura n. 155/23. In ordine alla contestazione per i vizi, sia palesi che occulti (pg. 4 citazione), si richiamano le considerazioni di cui sopra, precisando che si tratta di interventi effettuati nell'appartamento interno 3 di proprietà di . Parte_2 Pur avendo rinunciato alla sua audizione come testimone, il ha diritto a vedersi riconoscere CP_1 l'intero corrispettivo di 4.178,50 euro, perché non ci sono contestazioni specifiche della controparte in ordine all'effettuazione degli interventi e al corrispettivo richiesto.
6) Fattura n. 156/23. Tre sono le contestazioni relative alle opere nell'appartamento di proprietà CP_2 Innanzitutto sostiene di non aver commissionato al né le zanzariere e neppure la posa Pt_1 CP_1 in opera di 10 persiane. ELla posa in opera delle tende viene invece contestato solo il corrispettivo, perché non concordato. Viene invece riconosciuto il lavoro dei tasselli e della modifica delle persiane, anche se per un importo (2.403,40 euro), superiore a quello chiesto dal (1.970,00 euro). CP_1 In assenza di prova da parte del di aver effettuato la posa in opera delle 10 persiane, perché il CP_1 testimone ha detto che il lavoro fu realizzato da un'altra ditta, e nulla spettandogli invece per CP_2 le zanzariere, non previste dal contratto, si ritiene equo far coincidere il corrispettivo per tale fattura in favore dell'opposto con l'importo non contestato da Pt_1
7) Fattura n. 157/23. Si tratta dei lavori all'interno 4, in relazione a cui la testimone ha riferito solo di Testimone_3 interventi "che riguardavano quelli del 110 (Ndr. Ecobonus)" concernenti le persiane, in relazione alle quali a pagina 4 della citazione la contestava solo il corrispettivo, in quanto a suo dire Pt_1 non concordato. La testimone non ha menzionato le zanzariere indicate nella fattura, il cui corrispettivo di 210,00 euro non risulta dovuto, mentre il prezzo delle persiane, non contestato specificamente, appare congruo. Ne risulta un credito a favore del di soli 400,00 euro. CP_1
8) Fattura n. 159/23. Il documento riguarda l'appartamento interno 7. La testimone ha indicato come lavori extra le zanzariere, la serranda del box (quella Testimone_4 che nella fattura indicata come "serranda avvolgibile per garage") e un vetro interno del bagno (nella fattura "vetri antieffrazione" e relativa ferramenta). Ha poi dichiarato di aver commissionato al una "piccola grata nel bagno lato monte" e "una CP_1 inferriata ad una finestra lato monti", identificabili nelle fatture rispettivamente con le grate "bagno" e "sicurezza". Accogliendo le contestazioni sul punto dell'opponente, si tratta tutti di lavori extra, non commissionati da Pt_1 La dichiarazione della testimone "abbiamo commissionato alcuni lavori nuovi", riferita quelli di cui sopra, lascia intendere che ci furono anche interventi contrattuali, come peraltro è stato confermato nel suo interrogatorio formale dal legale rappresentante dell'opponente, CP_4 infatti ha ammesso di avere svolto lavori nell'interno 7, anche se li ha riferiti ad un appalto CP_5 diverso. Si possono perciò considerare imputabili a le altre tre voci della fattura (pannelli in alluminio, Pt_1 due infissi nello stesso materiale e tre persiane blindate), per un importo totale di 4.190,00 euro.
9) Fattura n. 21/24. La fattura riguarda i lavori nell'interno 1, di proprietà di , che aveva incaricato il Parte_3 marito di seguire le opere. Controparte_6 Questo testimone non ha menzionato tra i vari lavori effettuati dal la porta scorrevole indicata CP_1 nella fattura in esame, il cui importo non può pertanto essere riconosciuto all'opposto, per mancanza di prova in ordine alla sua realizzazione. 10) Fattura n. 177/23. Si conferma l'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., emessa dallo scrivente il 31/1/25.
11) Le domande riconvenzionali principali. Si devono richiamare le considerazioni di cui al paragrafo 1) per rigettare le domande riconvenzionali dell'opponente relative alla rimozione dei vizi ed alla rimessa in pristino delle opere e alla riduzione del prezzo in misura proporzionale alle difformità riscontrate.
12) Credito residuo totale e revoca del decreto opposto. Il corrispettivo complessivo, riferibile alle fatture per cui è causa, risulta pari a 36.469,30 euro, da maggiorare con gli interessi ex artt. 4 e 5 del D.p.r. n. 231/02 relativamente alle sole somme riconosciute. Tale nuovo importo, inferiore rispetto a quello del decreto opposto, comporta la revoca dello stesso, a causa dell'accoglimento parziale della riconvenzionale subordinata della Pt_1
13) Le spese di lite. La richiesta monitoria è risultata ridotta di circa un terzo, ma non si ritiene di operare la relativa compensazione delle spese, considerando l'integrale rigetto di due delle riconvenzionali dell'opponente. Ne consegue la condanna della a rimborsare alla controparte le spese di lite della presente Pt_1 fase di giudizio, quantificate secondo i valori medi dello scaglione riferibile alla somma capitale risultata dovuta.
P.Q.M.
REVOCA il decreto ingiuntivo indicato nella motivazione. CONFERMA l'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. del 31/1/25. In parziale accoglimento della riconvenzionale subordinata di riduzione;
CONDANNA l'opponente a pagare alla controparte:
- 36.469,30 euro, Iva compresa, oltre agli interessi e per le causali indicati nella motivazione.
- le spese di lite, che liquida in 406,50 euro per esborsi e in 7.616,00 euro per compensi, oltre accessori di legge. RIGETTA le altre domande riconvenzionali svolte dall'opponente.
Genova,11/11/25 Il Giudice Unico Civile
EA EL VO