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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2025, n. 8352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8352 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa IA OR, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C. nella causa iscritta al n. 18906 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa alla pubblica udienza del 4.6.2025, tra
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al viale del Lido n.
24, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Bianchi Schierholz, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso.
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), nella qualità di CP_1 C.F._1 amministratrice di sostegno - giusto decreto emesso dal Tribunale Civile di
Roma il 11.05.22 nel procedimento RG 3826/22 e autorizzazione dell'Ufficio del Giudice Tutelare del 5.7.2023 notificato in data 12.7.2023 – di
[...]
(C.F. ), elettivamente Controparte_2 C.F._2 domiciliata in Roma alla via degli Scipioni n. 268/A, presso lo studio dell'avv.
ME NE, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione.
PARTE RESISTENTE CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di discussione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.3.2023, la conveniva Parte_1 in giudizio esponendo: Controparte_2
- di essere proprietaria dell'immobile sito in Roma alla via Francesco Gentile
n. 8;
- che detto immobile, giusto contratto registrato in data 24.2.2015, era stato concesso in locazione a per il periodo Parte_2
1°.2.2015/31.1.2018, a norma dell'art. 2, III comma, l. 431/1998, ad un canone di locazione annuo di € 4.055,52, da pagarsi in n. 12 rate mensili anticipate di € 337,96 ciascuna;
- che la conduttrice decedeva in data 19.10.2019 e l'immobile rimaneva occupato dal di lei figlio, che, a principiare dall'anno Controparte_2
2020, ometteva di pagare i canoni di locazione e gli oneri condominiali, rimanendo inerte anche di fronte alle diffide ricevute in data 30.4.2020 e
16.6.2021, salvo versare l'indennità di occupazione relativa al periodo novembre 2022/gennaio 2023;
- che in favore del sig. beneficiario della misura CP_2
dell'amministrazione di sostegno e assistito in tale ambito da CP_1
, non era mai stata formalizzata alcuna voltura del contratto;
[...]
- che lo stesso aveva maturato un'esposizione debitoria pari a € 8.784,83, deducendo la violazione del divieto di cessione dell'immobile sancito dall'art. 2 del contratto e chiedendo, per l'effetto, la risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 18 o, in subordine, la risoluzione per inadempimento del conduttore;
in ogni caso, la perdita del deposito cauzionale contrattualmente stabilito in €
1.013,88, l'obbligo al pagamento di una penale pari a venti volte l'ammontare dell'ultimo canone mensile di locazione dovuto, oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno che dovesse scaturire, in capo al locatore, per la mancata tempestiva riconsegna dell'immobile, nonché la restituzione dell'immobile. Si costituiva in giudizio l'amministratrice di sostegno, sig.ra , giusto CP_1 decreto emesso dal Tribunale di Roma l'11.5.2022 e autorizzazione del Giudice
Tutelare del 5.7.2023, rilevando:
- che l'art. 2 del contratto specificava che l'immobile sarebbe stato destinato a civile abitazione della conduttrice e del di lei figlio, appunto CP_2
risultante anche nel certificato di stato di famiglia (sebbene il
[...] nominativo del giovane non fosse menzionato nei rinnovi del contratto, unilateralmente predisposti dalla;
Parte_1
- che il predetto era affetto, sin dalla nascita, da malattia cognitiva genetica, ed era stato sempre accudito dalla madre, al decesso della quale si ritrovava da solo e privo di relazioni interpersonali, situazione aggravata poi dallo scoppiare della pandemia da Covid-19;
- che, nei primi mesi del 2022, la competente si attivava per la nomina CP_3
di un amministratore di sostegno, avvenuta nella persona di , CP_1 che, interessati i servizi sociali, riusciva a ottenere un sussidio del Comune di Roma, riprendendo il pagamento dei canoni, informando l'Enasarco della volontà di subentrare nel contratto, avendone i requisiti, e di sanare la morosità, eccependo il mancato esperimento della procedura di mediazione;
argomentando il subentro del resistente nel contratto a mente dell'art. 6, l.
392/1978 e l'incolpevole morosità, dovuta alle condizioni di incapacità del conduttore subentrato, con conseguente rigetto delle pretese di somme previste in contratto come effetto della risoluzione;
contestando la ricezione delle diffide inviate alla sig.ra in epoca posteriore al di lei decesso e, per l'ipotesi Pt_2 che venisse riconosciuta l'abusività dell'occupazione, anche la sussistenza di un danno, le cui conseguenze economiche non potevano comunque essere poste a carico del sig. poiché incapace;
chiedendo, in definitiva, il Controparte_2 rigetto del ricorso e, in subordine, la concessione di un termine di grazia per saldare il dovuto.
Dopo differimenti dell'udienza per consentire l'espletamento del tentativo di mediazione e la sostituzione del magistrato titolare del procedimento, la scrivente, designata per la trattazione, concedeva un rinvio su richiesta delle parti, che avevano intavolato trattative;
non andate a buon fine le stesse, fissava udienza per la discussione all'odierna udienza, previa concessione di termine per note conclusive.
* * * * *
Deve anzitutto darsi atto che, nelle note conclusive, come già anticipato dalla procuratrice del convenuto all'udienza dell'8.4.2025, le parti hanno dato atto dell'intervenuto accoglimento, nelle more del giudizio, della domanda di voltura del contratto di locazione per cui è causa in favore di Controparte_2 chiedendo entrambe dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le parti controvertono, tuttavia, sulla regolamentazione delle spese processuali, instando la ricorrente per l'integrale compensazione e chiedendo invece il resistente la condanna della controparte alla rifusione in favore della procuratrice, dichiaratisi antistataria.
La definizione della controversia in punto di rito impone di fare ricorso al principio della c.d. soccombenza virtuale, al fine di addossare le spese processuali a carico della parte che sarebbe risultata soccombente ove non fosse intervenuto il motivo di cessazione (cfr. Cass. 8.6.2017, n. 14267 e 9.3.2017, n.
6016).
Dirimente sul punto appare la circostanza che la morosità, come concordemente dichiarato dalle parti e documentato dalla prova del pagamento depositata in data 18.12.2013, è stata sanata in data 14.12.2023: successivamente, dunque, alla notifica del ricorso.
Ne deriva, pertanto, che, alla data di introduzione del giudizio, quantomeno la domanda di accertamento della morosità e di adozione delle pronunce conseguenti era fondata, non potendosi ritenere che le condizioni soggettive del convenuto dovessero indurre la locatrice a recedere dal rispetto delle obbligazioni contrattuali.
Come esposto, la prova del pagamento si è avuta in data 18.12.2023, e solo a seguito dell'estinzione del debito pregresso è stata accolta la domanda di voltura in favore del sig. diviene rilevante, dunque, verificare se, in epoca CP_2 successiva al 18.12.2023, la pur edotta dell'avvenuto pagamento, Parte_1 abbia insistito nelle proprie pretese, pur conscia della loro (sopravvenuta) infondatezza.
Ebbene, ritiene il Tribunale che ciò non sia avvenuto:
- all'udienza del 19.12.2023, ambo le parti (e non solo la ricorrente) chiedevano di accedere alla mediazione;
- all'udienza del 9.10.2024, entrambe chiedevano un differimento in pendenza di trattative;
- all'udienza dell'8.4.2025, compariva la sola parte convenuta, che insisteva perché la causa fosse decisa in punto di spese del giudizio.
Non risulta, dunque, che la prosecuzione del giudizio, una volta appurata l'avvenuta sanatoria della morosità, sia dipesa dal contegno della sola locatrice: deve, anzi, rilevarsi come appaia piuttosto il contrario, avendo la ricorrente, nelle proprie note conclusive, instato non già per la condanna della controparte alle spese processuali (richiesta che sarebbe stata giustificata dal pagamento del dovuto solo a giudizio iniziato, con conseguente almeno parziale fondatezza ab origine del ricorso), ma per la compensazione delle stesse.
In definitiva, sulla base del principio della soccombenza virtuale, è al convenuto che dovrebbero addossarsi le spese di lite, e non alla ricorrente: nondimeno, alla luce dell'espressa richiesta di compensazione delle spese processuali formulata dalla ricorrente, e delle documentate condizioni di handicap grave e di invalidità del sig. (che rendono evidente come la Controparte_2 morosità sia stata assolutamente incolpevole), appare opportuno non fare luogo ad alcuna condanna nei confronti del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, contrariis rejectis, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma, 4.6.2025.
Il Giudice
IA OR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa IA OR, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C. nella causa iscritta al n. 18906 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa alla pubblica udienza del 4.6.2025, tra
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al viale del Lido n.
24, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Bianchi Schierholz, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso.
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), nella qualità di CP_1 C.F._1 amministratrice di sostegno - giusto decreto emesso dal Tribunale Civile di
Roma il 11.05.22 nel procedimento RG 3826/22 e autorizzazione dell'Ufficio del Giudice Tutelare del 5.7.2023 notificato in data 12.7.2023 – di
[...]
(C.F. ), elettivamente Controparte_2 C.F._2 domiciliata in Roma alla via degli Scipioni n. 268/A, presso lo studio dell'avv.
ME NE, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione.
PARTE RESISTENTE CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di discussione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.3.2023, la conveniva Parte_1 in giudizio esponendo: Controparte_2
- di essere proprietaria dell'immobile sito in Roma alla via Francesco Gentile
n. 8;
- che detto immobile, giusto contratto registrato in data 24.2.2015, era stato concesso in locazione a per il periodo Parte_2
1°.2.2015/31.1.2018, a norma dell'art. 2, III comma, l. 431/1998, ad un canone di locazione annuo di € 4.055,52, da pagarsi in n. 12 rate mensili anticipate di € 337,96 ciascuna;
- che la conduttrice decedeva in data 19.10.2019 e l'immobile rimaneva occupato dal di lei figlio, che, a principiare dall'anno Controparte_2
2020, ometteva di pagare i canoni di locazione e gli oneri condominiali, rimanendo inerte anche di fronte alle diffide ricevute in data 30.4.2020 e
16.6.2021, salvo versare l'indennità di occupazione relativa al periodo novembre 2022/gennaio 2023;
- che in favore del sig. beneficiario della misura CP_2
dell'amministrazione di sostegno e assistito in tale ambito da CP_1
, non era mai stata formalizzata alcuna voltura del contratto;
[...]
- che lo stesso aveva maturato un'esposizione debitoria pari a € 8.784,83, deducendo la violazione del divieto di cessione dell'immobile sancito dall'art. 2 del contratto e chiedendo, per l'effetto, la risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 18 o, in subordine, la risoluzione per inadempimento del conduttore;
in ogni caso, la perdita del deposito cauzionale contrattualmente stabilito in €
1.013,88, l'obbligo al pagamento di una penale pari a venti volte l'ammontare dell'ultimo canone mensile di locazione dovuto, oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno che dovesse scaturire, in capo al locatore, per la mancata tempestiva riconsegna dell'immobile, nonché la restituzione dell'immobile. Si costituiva in giudizio l'amministratrice di sostegno, sig.ra , giusto CP_1 decreto emesso dal Tribunale di Roma l'11.5.2022 e autorizzazione del Giudice
Tutelare del 5.7.2023, rilevando:
- che l'art. 2 del contratto specificava che l'immobile sarebbe stato destinato a civile abitazione della conduttrice e del di lei figlio, appunto CP_2
risultante anche nel certificato di stato di famiglia (sebbene il
[...] nominativo del giovane non fosse menzionato nei rinnovi del contratto, unilateralmente predisposti dalla;
Parte_1
- che il predetto era affetto, sin dalla nascita, da malattia cognitiva genetica, ed era stato sempre accudito dalla madre, al decesso della quale si ritrovava da solo e privo di relazioni interpersonali, situazione aggravata poi dallo scoppiare della pandemia da Covid-19;
- che, nei primi mesi del 2022, la competente si attivava per la nomina CP_3
di un amministratore di sostegno, avvenuta nella persona di , CP_1 che, interessati i servizi sociali, riusciva a ottenere un sussidio del Comune di Roma, riprendendo il pagamento dei canoni, informando l'Enasarco della volontà di subentrare nel contratto, avendone i requisiti, e di sanare la morosità, eccependo il mancato esperimento della procedura di mediazione;
argomentando il subentro del resistente nel contratto a mente dell'art. 6, l.
392/1978 e l'incolpevole morosità, dovuta alle condizioni di incapacità del conduttore subentrato, con conseguente rigetto delle pretese di somme previste in contratto come effetto della risoluzione;
contestando la ricezione delle diffide inviate alla sig.ra in epoca posteriore al di lei decesso e, per l'ipotesi Pt_2 che venisse riconosciuta l'abusività dell'occupazione, anche la sussistenza di un danno, le cui conseguenze economiche non potevano comunque essere poste a carico del sig. poiché incapace;
chiedendo, in definitiva, il Controparte_2 rigetto del ricorso e, in subordine, la concessione di un termine di grazia per saldare il dovuto.
Dopo differimenti dell'udienza per consentire l'espletamento del tentativo di mediazione e la sostituzione del magistrato titolare del procedimento, la scrivente, designata per la trattazione, concedeva un rinvio su richiesta delle parti, che avevano intavolato trattative;
non andate a buon fine le stesse, fissava udienza per la discussione all'odierna udienza, previa concessione di termine per note conclusive.
* * * * *
Deve anzitutto darsi atto che, nelle note conclusive, come già anticipato dalla procuratrice del convenuto all'udienza dell'8.4.2025, le parti hanno dato atto dell'intervenuto accoglimento, nelle more del giudizio, della domanda di voltura del contratto di locazione per cui è causa in favore di Controparte_2 chiedendo entrambe dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le parti controvertono, tuttavia, sulla regolamentazione delle spese processuali, instando la ricorrente per l'integrale compensazione e chiedendo invece il resistente la condanna della controparte alla rifusione in favore della procuratrice, dichiaratisi antistataria.
La definizione della controversia in punto di rito impone di fare ricorso al principio della c.d. soccombenza virtuale, al fine di addossare le spese processuali a carico della parte che sarebbe risultata soccombente ove non fosse intervenuto il motivo di cessazione (cfr. Cass. 8.6.2017, n. 14267 e 9.3.2017, n.
6016).
Dirimente sul punto appare la circostanza che la morosità, come concordemente dichiarato dalle parti e documentato dalla prova del pagamento depositata in data 18.12.2013, è stata sanata in data 14.12.2023: successivamente, dunque, alla notifica del ricorso.
Ne deriva, pertanto, che, alla data di introduzione del giudizio, quantomeno la domanda di accertamento della morosità e di adozione delle pronunce conseguenti era fondata, non potendosi ritenere che le condizioni soggettive del convenuto dovessero indurre la locatrice a recedere dal rispetto delle obbligazioni contrattuali.
Come esposto, la prova del pagamento si è avuta in data 18.12.2023, e solo a seguito dell'estinzione del debito pregresso è stata accolta la domanda di voltura in favore del sig. diviene rilevante, dunque, verificare se, in epoca CP_2 successiva al 18.12.2023, la pur edotta dell'avvenuto pagamento, Parte_1 abbia insistito nelle proprie pretese, pur conscia della loro (sopravvenuta) infondatezza.
Ebbene, ritiene il Tribunale che ciò non sia avvenuto:
- all'udienza del 19.12.2023, ambo le parti (e non solo la ricorrente) chiedevano di accedere alla mediazione;
- all'udienza del 9.10.2024, entrambe chiedevano un differimento in pendenza di trattative;
- all'udienza dell'8.4.2025, compariva la sola parte convenuta, che insisteva perché la causa fosse decisa in punto di spese del giudizio.
Non risulta, dunque, che la prosecuzione del giudizio, una volta appurata l'avvenuta sanatoria della morosità, sia dipesa dal contegno della sola locatrice: deve, anzi, rilevarsi come appaia piuttosto il contrario, avendo la ricorrente, nelle proprie note conclusive, instato non già per la condanna della controparte alle spese processuali (richiesta che sarebbe stata giustificata dal pagamento del dovuto solo a giudizio iniziato, con conseguente almeno parziale fondatezza ab origine del ricorso), ma per la compensazione delle stesse.
In definitiva, sulla base del principio della soccombenza virtuale, è al convenuto che dovrebbero addossarsi le spese di lite, e non alla ricorrente: nondimeno, alla luce dell'espressa richiesta di compensazione delle spese processuali formulata dalla ricorrente, e delle documentate condizioni di handicap grave e di invalidità del sig. (che rendono evidente come la Controparte_2 morosità sia stata assolutamente incolpevole), appare opportuno non fare luogo ad alcuna condanna nei confronti del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, contrariis rejectis, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma, 4.6.2025.
Il Giudice
IA OR