CA
Ordinanza 8 giugno 2025
Ordinanza 8 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, ordinanza 08/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
n. 691/2025 R.G.
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Terza Sezione Civile
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati,
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere nel procedimento di reclamo ex art. 473 bis 24 cpc recante n. 691/2025 R.G. promosso da , con l'avv.to Andrea Antonelli, contro Parte_1
, con l'avv.to Andrea Giusto, nonché con l'intervento del Controparte_1
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, sciogliendo la riserva conseguente al provvedimento presidenziale di data 23 aprile 2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
, nato il [...], con ricorso depositato in data Parte_1
14 aprile 2025 e notificato a controparte , nata il 6 giugno Controparte_1
1978, ha interposto reclamo avverso l'ordinanza di data 10 gennaio 2025 del
Tribunale di Vicenza, emessa ex art. 473 bis 15 cpc, nonché avverso l'ordinanza del 2 aprile 2024, emessa ex art. 473 bis 22 cpc nel corso del giudizio introdotto da quest'ultima onde ottenere la disciplina delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori e , nati rispettivamente il Persona_1 Per_2
10 novembre 2013 ed il 14 ottobre 2016 dalla relazione more uxorio tra le parti.
In particolare, con la prima ordinanza il Tribunale di Vicenza, dando atto del dissidio tra le parti e del perdurare della loro coabitazione, tale da esporre quotidianamente i figli al conflitto genitoriale, disponeva l'affidamento dei
1 minori ad entrambi i genitori;
il collocamento prevalente di e Per_1 Per_2
presso la madre a cui era assegnata la casa familiare in comproprietà tra le parti e gravata di mutuo suddiviso in parti eguali tra le medesime;
regolava la permanenza dei minori presso il padre secondo dettagliato calendario;
poneva a carico di l'importo di euro 300,00.= mensili, a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento di ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale ed il
50 % delle spese straordinarie. Con la seconda ordinanza, adottata all'esito della prima udienza di comparizione dei coniugi e comunicata alle parti il 3 aprile
2025, il Tribunale confermava le statuizioni ridette e, rigettate le istanze di prova orale di entrambe le parti, disponeva consulenza tecnica dell'ufficio al fine di verificare le capacità genitoriali, con indicazione delle migliori condizioni di affidamento e collocazione dei minori, considerato i loro preminente interesse, nonché rinviando il giudizio a successiva udienza.
*****
Con l'odierno reclamo ha censurato i provvedimenti in Parte_1
questione asserendo la frettolosa valutazione del Tribunale in punto collocazione dei figli minorenni presso la madre, giustificata unicamente dal
“ruolo prevalente da essa assunto nella prima infanzia degli stessi”, prima infanzia ormai superata da tempo, considerata l'età di e e non Per_1 Per_2
considerando le gravi e comprovate condotte della medesima che, non solo non avrebbe la disponibilità di tempo per dedicarsi agli stessi, visto il suo lavoro di infermiera, tanto da farli custodire presso la nonna materna ultraottantenne, ma anche avrebbe assunto comportamenti di privazione di cura dei minori, dedicandosi la reclamata ai propri interessi personali e trascurando l'ambiente abitativo dei figli. Inoltre, il reclamante ha lamentato che impropriamente il
Tribunale avrebbe disposto la consulenza tecnica dell'ufficio già rammentata, non ravvisandosi alcuna ragione per detto accertamento, limitandosi, a suo dire, la conflittualità tra i genitori alla assegnazione della casa coniugale. Ritenendo di assicurare migliore cura per i figli, ha chiesto la loro Parte_1
collocazione prevalente presso di sé, con relativa assegnazione della casa familiare, con revoca del contributo al mantenimento dei figli imposto a suo
2 carico e con disciplina delle permanenza di e presso la madre. In Per_1 Per_2
via subordinata, il reclamante ha chiesto un aumento delle sue visite con correlativa diminuzione dell'assegno di mantenimento imposto a suo carico.
Trasmessi gli atti al Procuratore Generale per il suo intervento, CP_1
si è costituita in giudizio, resistendo al reclamo e chiedendo la conferma
[...]
dei provvedimenti impugnati.
*****
Preliminarmente, va osservato che il Tribunale di Vicenza, nel regolare la responsabilità genitoriale della famiglia disgregata, ha disposto l'affidamento condiviso dei minori, così come peraltro richiesto da entrambe le parti nei rispettivi atti difensivi, affidamento condiviso che non è oggetto di alcuna censura sollevata dalle parti nella presente sede di reclamo. Il fatto che entrambe parti abbiano ritenuto di concludere nel senso descritto, deve far ritenere che, nonostante il rilevante dissidio esistente tra le stesse e che chiaramente emerge dalle contrapposte allegazioni, non ricorrano i presupposti per affermare, allo stato e salvi gli approfondimenti in punto già disposti in prime cure a mezzo di consulenza tecnica del ufficio, che i genitori di e Per_1
non siano in grado di esercitare la responsabilità genitoriale in modo tale Per_2 che i figli debbano essere affidati unicamente all'una o all'altra parte, nell'interesse preminente dei minori.
In realtà, il reclamante, nel richiamare l'inadeguata valutazione operata dal primo Giudice degli elementi di prova acquisiti in atti, lamenta la scorretta decisione della collocazione dei figli minorenni presso la madre, ponendo l'attenzione sul fatto che la stessa terrebbe dei comportamenti che la renderebbero inadeguata alla cura prevalente dei figli che meglio sarebbero collocati presso il padre. Sotto questo profilo, tuttavia, non hanno rilevanza gli assunti di secondo cui la minore adeguatezza della madre a Parte_1
prendersi cura dei figli sarebbe attestata dal fatto che ella avrebbe venduto la sua vettura più grande per acquistarne altra più piccola, asseritamente inadatta alle esigenze della famiglia;
dal fatto che la stessa avrebbe tentato di appropriarsi dell'assegno unico;
dal fatto che avrebbe omesso di pagare alcune
3 rate del mutuo relativo alla casa familiare in comproprietà tra le parti. Inoltre,
l'affermata trascuratezza della madre nei confronti dei minori non può dirsi comprovata dalla produzione in giudizio di riprese fotografiche che in una occasione ritraggono dormire su un materasso poggiato a terra ai piedi Per_1
del letto matrimoniale, ovvero ritraggono farmaci e sextoys riposti nella stanza dei figli e senza adeguata custodia, ovvero che ritrarrebbero l'abitazione trascurata. In punto è da dire che dette riprese fotografiche risalgono al periodo in cui le parti erano ancora conviventi, non potendosi affatto affermare che la trascuratezza e l'incuria allegate siano espressione di condotte continuative riferibili necessariamente alla reclamata.
Se è condivisibile quanto lamentato dal reclamante, secondo cui il
Tribunale avrebbe erroneamente fondato la sua decisione di collocare prevalentemente i minori presso la madre, richiamando la loro età ed il ruolo naturalmente prevalente assunto dalla reclamata nella prima infanzia dei figli, posto che la valutazione circa la collocazione dei minori presso l'uno o l'altro genitore deve riguardare l'attualità della situazione della famiglia disgregata e l'attualità delle esigenze preminenti della prole, considerato che e Per_1
hanno ormai una età che non richiede la cura prevalente della madre, Per_2
tuttavia, gli elementi di giudizio pertinenti conducono, allo stato, alla conferma della statuizione presa dal primo Giudice in argomento, salvi gli approfondimenti istruttori già disposti ed in corso a cui si è fatto cenno.
In particolare, elemento fornito in giudizio e pertinente a cui fare riferimento è la concreta disponibilità di tempo e di relazioni familiari che permettano all'uno o all'altro genitore di assolvere in modo maggiormente adeguato le quotidiane esigenze dei minori. E' pacifico in atti che CP_1
lavora come infermiera con contratto part time di ventisei ore settimanali
[...]
a turni flessibili, svolgendo inoltre occasionali prestazioni infermieristiche a domicilio per parenti ed amici. Di converso, , a partire da Parte_1
giugno 2024 ha cominciato a lavorare quale dipendente presso certa
[...]
di RN (TV), assunto con contratto a tempo pieno, ma con due CP_2
pomeriggi liberi e uscita dal lavoro alle ore 12,30 nei giorni di martedì e giovedì. Inoltre, il fatto che possa appoggiarsi ai nonni Controparte_1
materni per la cura dei minori, non può essere valutato quale espressione di
4 incuria della stessa, come affermato dal reclamante, ma risorsa a cui attingere nel caso di necessità, posto l'incontestato rapporto consolidato di affetto esistente tra nipoti e nonni. Va, poi, considerato che, ai fini delle riscontro dell'allegata incuria di riguardo ai figli, non può essere Controparte_1
valorizzata la relazione dell'investigatore privato dimessa in atti, incaricato da
, con cui si dà atto degli spostamenti della reclamata senza la Parte_1
presenza dei figli nei giorni indicati nella relazione medesima. In effetti, una buona parte di detti riscontri riguardano le giornate del martedì e del giovedì in cui i figli minorenni delle parti rimangono presso il padre fino al mattino del giorno successivo, per cui gli stessi non sono sotto la custodia materna. Inoltre, altra parte degli spostamenti della reclamata senza la presenza dei minori riguarda orari in cui i figli sono impegnati a scuola ovvero sono spostanti che possono essere giustificati dagli impegni di lavoro della madre. Infine, il fatto che, in alcune occasioni di sabato o domenica, nei fine settimana di pertinenza, quest'ultima si posti senza la presenza dei figli, non può di per sé assurgere a prova del disinteresse di nella cura di e . La Controparte_1 Per_1 Per_2
maggiore disponibilità di tempo non lavorativo della reclamata e la possibilità data alla stessa di avvalersi dell'appoggio dei nonni giustificano la collocazione prevalente dei minori presso la reclamata ed il correlativo regime di permanenza dei figli presso il padre nei giorni in cui il medesimo è libero da impegni lavoratavi pomeridiani. In sostanza, la regolamentazione provvisoria della permanenza dei minori adottata dal Tribunale non evidenzia, allo stato, criticità tali da contraddire il principio di bigenitorialità, essendo assicurato anche a un rapporto adeguato con i figli ed essendo Parte_1
garantito a questi ultimi un equilibrato rapporto con entrambe le parti, cosicché non si ravvisano motivi oggettivi per aumentare detta permanenza, così come richiesta in via subordinata dal reclamante. Al contrario appare opportuno che i minori non siano costretti, più di quanto ora previsto, a passare da un genitore all'altro, posto che continui e frequenti spostamenti potrebbero risultare pregiudizievoli, anche in termini di sola organizzazione dei loro tempi di studio, riposo, vago ed impegni extrascolastici.
5 La collocazione prevalente di e presso la madre, giustifica Per_1 Per_2
l'assegnazione alla medesima della casa familiare, avendo diritto i minori a rimanere nel loro ambiente di vita quotidiano e nel qual sinora sono vissuti
Infine, non sussistono i presupposti per provvedere a ridurre il contributo nel mantenimento dovuto da per il mantenimento dei figli. I Parte_1
motivi di reclamo ineriscono unicamente alla necessità di riduzione di detto contributo in vista dall'auspicato aumento dei tempi di permanenza dei minori presso il padre, tempi di permanenza ora in vigore che, per quanto detto, non debbono essere modificati.
*****
Il reclamo deve essere rigettato, regolandosi di conseguenza le spese di lite secondo soccombenza, nonché dovendosi dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuto il reclamante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per legge.
P.Q.M.
rigetta il reclamo proposto da;
Parte_1
condanna il reclamante a pagare in favore della reclamata le Controparte_1
spese del grado che si liquidano in euro 1.500,00.= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuto il reclamante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 6 giugno 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
6
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Terza Sezione Civile
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati,
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere nel procedimento di reclamo ex art. 473 bis 24 cpc recante n. 691/2025 R.G. promosso da , con l'avv.to Andrea Antonelli, contro Parte_1
, con l'avv.to Andrea Giusto, nonché con l'intervento del Controparte_1
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, sciogliendo la riserva conseguente al provvedimento presidenziale di data 23 aprile 2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
, nato il [...], con ricorso depositato in data Parte_1
14 aprile 2025 e notificato a controparte , nata il 6 giugno Controparte_1
1978, ha interposto reclamo avverso l'ordinanza di data 10 gennaio 2025 del
Tribunale di Vicenza, emessa ex art. 473 bis 15 cpc, nonché avverso l'ordinanza del 2 aprile 2024, emessa ex art. 473 bis 22 cpc nel corso del giudizio introdotto da quest'ultima onde ottenere la disciplina delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori e , nati rispettivamente il Persona_1 Per_2
10 novembre 2013 ed il 14 ottobre 2016 dalla relazione more uxorio tra le parti.
In particolare, con la prima ordinanza il Tribunale di Vicenza, dando atto del dissidio tra le parti e del perdurare della loro coabitazione, tale da esporre quotidianamente i figli al conflitto genitoriale, disponeva l'affidamento dei
1 minori ad entrambi i genitori;
il collocamento prevalente di e Per_1 Per_2
presso la madre a cui era assegnata la casa familiare in comproprietà tra le parti e gravata di mutuo suddiviso in parti eguali tra le medesime;
regolava la permanenza dei minori presso il padre secondo dettagliato calendario;
poneva a carico di l'importo di euro 300,00.= mensili, a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento di ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale ed il
50 % delle spese straordinarie. Con la seconda ordinanza, adottata all'esito della prima udienza di comparizione dei coniugi e comunicata alle parti il 3 aprile
2025, il Tribunale confermava le statuizioni ridette e, rigettate le istanze di prova orale di entrambe le parti, disponeva consulenza tecnica dell'ufficio al fine di verificare le capacità genitoriali, con indicazione delle migliori condizioni di affidamento e collocazione dei minori, considerato i loro preminente interesse, nonché rinviando il giudizio a successiva udienza.
*****
Con l'odierno reclamo ha censurato i provvedimenti in Parte_1
questione asserendo la frettolosa valutazione del Tribunale in punto collocazione dei figli minorenni presso la madre, giustificata unicamente dal
“ruolo prevalente da essa assunto nella prima infanzia degli stessi”, prima infanzia ormai superata da tempo, considerata l'età di e e non Per_1 Per_2
considerando le gravi e comprovate condotte della medesima che, non solo non avrebbe la disponibilità di tempo per dedicarsi agli stessi, visto il suo lavoro di infermiera, tanto da farli custodire presso la nonna materna ultraottantenne, ma anche avrebbe assunto comportamenti di privazione di cura dei minori, dedicandosi la reclamata ai propri interessi personali e trascurando l'ambiente abitativo dei figli. Inoltre, il reclamante ha lamentato che impropriamente il
Tribunale avrebbe disposto la consulenza tecnica dell'ufficio già rammentata, non ravvisandosi alcuna ragione per detto accertamento, limitandosi, a suo dire, la conflittualità tra i genitori alla assegnazione della casa coniugale. Ritenendo di assicurare migliore cura per i figli, ha chiesto la loro Parte_1
collocazione prevalente presso di sé, con relativa assegnazione della casa familiare, con revoca del contributo al mantenimento dei figli imposto a suo
2 carico e con disciplina delle permanenza di e presso la madre. In Per_1 Per_2
via subordinata, il reclamante ha chiesto un aumento delle sue visite con correlativa diminuzione dell'assegno di mantenimento imposto a suo carico.
Trasmessi gli atti al Procuratore Generale per il suo intervento, CP_1
si è costituita in giudizio, resistendo al reclamo e chiedendo la conferma
[...]
dei provvedimenti impugnati.
*****
Preliminarmente, va osservato che il Tribunale di Vicenza, nel regolare la responsabilità genitoriale della famiglia disgregata, ha disposto l'affidamento condiviso dei minori, così come peraltro richiesto da entrambe le parti nei rispettivi atti difensivi, affidamento condiviso che non è oggetto di alcuna censura sollevata dalle parti nella presente sede di reclamo. Il fatto che entrambe parti abbiano ritenuto di concludere nel senso descritto, deve far ritenere che, nonostante il rilevante dissidio esistente tra le stesse e che chiaramente emerge dalle contrapposte allegazioni, non ricorrano i presupposti per affermare, allo stato e salvi gli approfondimenti in punto già disposti in prime cure a mezzo di consulenza tecnica del ufficio, che i genitori di e Per_1
non siano in grado di esercitare la responsabilità genitoriale in modo tale Per_2 che i figli debbano essere affidati unicamente all'una o all'altra parte, nell'interesse preminente dei minori.
In realtà, il reclamante, nel richiamare l'inadeguata valutazione operata dal primo Giudice degli elementi di prova acquisiti in atti, lamenta la scorretta decisione della collocazione dei figli minorenni presso la madre, ponendo l'attenzione sul fatto che la stessa terrebbe dei comportamenti che la renderebbero inadeguata alla cura prevalente dei figli che meglio sarebbero collocati presso il padre. Sotto questo profilo, tuttavia, non hanno rilevanza gli assunti di secondo cui la minore adeguatezza della madre a Parte_1
prendersi cura dei figli sarebbe attestata dal fatto che ella avrebbe venduto la sua vettura più grande per acquistarne altra più piccola, asseritamente inadatta alle esigenze della famiglia;
dal fatto che la stessa avrebbe tentato di appropriarsi dell'assegno unico;
dal fatto che avrebbe omesso di pagare alcune
3 rate del mutuo relativo alla casa familiare in comproprietà tra le parti. Inoltre,
l'affermata trascuratezza della madre nei confronti dei minori non può dirsi comprovata dalla produzione in giudizio di riprese fotografiche che in una occasione ritraggono dormire su un materasso poggiato a terra ai piedi Per_1
del letto matrimoniale, ovvero ritraggono farmaci e sextoys riposti nella stanza dei figli e senza adeguata custodia, ovvero che ritrarrebbero l'abitazione trascurata. In punto è da dire che dette riprese fotografiche risalgono al periodo in cui le parti erano ancora conviventi, non potendosi affatto affermare che la trascuratezza e l'incuria allegate siano espressione di condotte continuative riferibili necessariamente alla reclamata.
Se è condivisibile quanto lamentato dal reclamante, secondo cui il
Tribunale avrebbe erroneamente fondato la sua decisione di collocare prevalentemente i minori presso la madre, richiamando la loro età ed il ruolo naturalmente prevalente assunto dalla reclamata nella prima infanzia dei figli, posto che la valutazione circa la collocazione dei minori presso l'uno o l'altro genitore deve riguardare l'attualità della situazione della famiglia disgregata e l'attualità delle esigenze preminenti della prole, considerato che e Per_1
hanno ormai una età che non richiede la cura prevalente della madre, Per_2
tuttavia, gli elementi di giudizio pertinenti conducono, allo stato, alla conferma della statuizione presa dal primo Giudice in argomento, salvi gli approfondimenti istruttori già disposti ed in corso a cui si è fatto cenno.
In particolare, elemento fornito in giudizio e pertinente a cui fare riferimento è la concreta disponibilità di tempo e di relazioni familiari che permettano all'uno o all'altro genitore di assolvere in modo maggiormente adeguato le quotidiane esigenze dei minori. E' pacifico in atti che CP_1
lavora come infermiera con contratto part time di ventisei ore settimanali
[...]
a turni flessibili, svolgendo inoltre occasionali prestazioni infermieristiche a domicilio per parenti ed amici. Di converso, , a partire da Parte_1
giugno 2024 ha cominciato a lavorare quale dipendente presso certa
[...]
di RN (TV), assunto con contratto a tempo pieno, ma con due CP_2
pomeriggi liberi e uscita dal lavoro alle ore 12,30 nei giorni di martedì e giovedì. Inoltre, il fatto che possa appoggiarsi ai nonni Controparte_1
materni per la cura dei minori, non può essere valutato quale espressione di
4 incuria della stessa, come affermato dal reclamante, ma risorsa a cui attingere nel caso di necessità, posto l'incontestato rapporto consolidato di affetto esistente tra nipoti e nonni. Va, poi, considerato che, ai fini delle riscontro dell'allegata incuria di riguardo ai figli, non può essere Controparte_1
valorizzata la relazione dell'investigatore privato dimessa in atti, incaricato da
, con cui si dà atto degli spostamenti della reclamata senza la Parte_1
presenza dei figli nei giorni indicati nella relazione medesima. In effetti, una buona parte di detti riscontri riguardano le giornate del martedì e del giovedì in cui i figli minorenni delle parti rimangono presso il padre fino al mattino del giorno successivo, per cui gli stessi non sono sotto la custodia materna. Inoltre, altra parte degli spostamenti della reclamata senza la presenza dei minori riguarda orari in cui i figli sono impegnati a scuola ovvero sono spostanti che possono essere giustificati dagli impegni di lavoro della madre. Infine, il fatto che, in alcune occasioni di sabato o domenica, nei fine settimana di pertinenza, quest'ultima si posti senza la presenza dei figli, non può di per sé assurgere a prova del disinteresse di nella cura di e . La Controparte_1 Per_1 Per_2
maggiore disponibilità di tempo non lavorativo della reclamata e la possibilità data alla stessa di avvalersi dell'appoggio dei nonni giustificano la collocazione prevalente dei minori presso la reclamata ed il correlativo regime di permanenza dei figli presso il padre nei giorni in cui il medesimo è libero da impegni lavoratavi pomeridiani. In sostanza, la regolamentazione provvisoria della permanenza dei minori adottata dal Tribunale non evidenzia, allo stato, criticità tali da contraddire il principio di bigenitorialità, essendo assicurato anche a un rapporto adeguato con i figli ed essendo Parte_1
garantito a questi ultimi un equilibrato rapporto con entrambe le parti, cosicché non si ravvisano motivi oggettivi per aumentare detta permanenza, così come richiesta in via subordinata dal reclamante. Al contrario appare opportuno che i minori non siano costretti, più di quanto ora previsto, a passare da un genitore all'altro, posto che continui e frequenti spostamenti potrebbero risultare pregiudizievoli, anche in termini di sola organizzazione dei loro tempi di studio, riposo, vago ed impegni extrascolastici.
5 La collocazione prevalente di e presso la madre, giustifica Per_1 Per_2
l'assegnazione alla medesima della casa familiare, avendo diritto i minori a rimanere nel loro ambiente di vita quotidiano e nel qual sinora sono vissuti
Infine, non sussistono i presupposti per provvedere a ridurre il contributo nel mantenimento dovuto da per il mantenimento dei figli. I Parte_1
motivi di reclamo ineriscono unicamente alla necessità di riduzione di detto contributo in vista dall'auspicato aumento dei tempi di permanenza dei minori presso il padre, tempi di permanenza ora in vigore che, per quanto detto, non debbono essere modificati.
*****
Il reclamo deve essere rigettato, regolandosi di conseguenza le spese di lite secondo soccombenza, nonché dovendosi dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuto il reclamante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per legge.
P.Q.M.
rigetta il reclamo proposto da;
Parte_1
condanna il reclamante a pagare in favore della reclamata le Controparte_1
spese del grado che si liquidano in euro 1.500,00.= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuto il reclamante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 6 giugno 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
6